Disciplinare di Produzione/Denominazione di origine controllata/Carema
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G.U. di pubblicazione: (09/08/1967,
n 199) Entrata in vigore: .
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Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata " Carema" è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione .
Articolo 2.
Composizione del vigneto
Il vino " Carema" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo (cultivar Picutener , Pugnet, Nebbiolo-Spanna) prodotto esclusivamente nel territorio del Comune di Carema (Torino).
Articolo 3.
Caratteristica dei vigneti e delle uve
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Carema" devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità . Sono, pertanto, da considerassi idonei unicamente i vigneti ubicati sulle coste rocciose, in buona esposizione , in terreni di origine morenica , con esclusione di quelli di fondo valle. I sistemi di impianto , le forme di allevamento e di potatura debbono essere quelli generalmente usati , comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino. E’ esclusa ogni pratica di forzatura . La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Carema" non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto a coltura specializzata ed a tale limite , anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata mediante cernita delle uve .
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Articolo 4.
Vinificazione e imbottigliamento
Le operazioni di vinificazione , di conservazione e di invecchiamento del vino "Carema" devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2 e nella frazione di Ivery nel Comune di Pont St. Martin (Valle d’Aosta) , secondo gli usi tradizionali della zona. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11,5. La vinificazione deve avvenire con ammostamento delle uve preceduta da sosta in atmosfera carbonica naturale .
Articolo 5.
Caratteristiche del vino
Il vino "Carema" all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: volgente al granato; sapore: morbido, vellutato, di corpo; profumo: fine e caratteristico che ricorda la rosa macerata; gradazione alcolica complessiva minima: 12 ° acidità totale : non inferiore al 5,0 per mille; estratto secco netto : non inferiore al 20 per mille; ceneri: non inferiore a 1,5 per mille;
Articolo 6.
Designazione e Presentazione
Il vino "Carema " non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno quattro anni e conservato , per almeno due anni , di detto periodo botti di rovere o di castagno di capacità non superiore a q.li 40. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.
Nel primo anno di applicazione del presente disciplinare il predetto periodo di invecchiamento è ridotto a 2 anni.
Articolo 7.
Alla denominazione di origine controllata "Carema" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti Carema deve figurare l’annata di produzione, purché veritiera e documentabile.
Articolo 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Carema, in vista della vendita, debbono essere di forma bordolese o borgognona, di vetro scuro, di capacità corrispondente ai tipi contraddistinti con le sigle F, G, H, I, L di cui all’art. 29 del DPR 12 febbraio 1965, n. 162.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata " Carema" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare , è punito a norma dell’art. 28 del D.P.R. 12 Luglio 1963 n. 930.