Diritto internazionale applicabile ai conflitti armati sul mare - Manuale di Sanremo

Croce Rossa

1994 diritto diritto Diritto internazionale applicabile ai conflitti armati sul mare Intestazione 1 agosto 2023 75% diritto

Manuale di Sanremo
preparato da giuristi internazionali ed esperti navali
riuniti dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario
e adottato nel giugno 1994
1994
Depositario: IIHL - International Institute of Humanitarian Law - Sanremo.


PREMESSA

La Croce Rossa Italiana, tramite la sua Commissione Nazionale per la Diffusione del Diritto internazionale umanitario. ha provveduto a curare la traduzione del Manuale di Sanremo sul Diritto internazionale applicabile ai conflitti armati, allo scopo di avere disponibile uno strumento utile per dare attuazione alla Risoluzione 3 della XXVI Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che chiama gli organismi del Movimento, ivi comprese le Società Nazionali, a promuovere la conoscenza del diritto internazionale umanitario in vigore applicabile nei conflitti armati sul mare.

Siffatta Risoluzione recita:

3

Diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati sul mare

La XXVI Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

richiamando la Risoluzione VII della XXV Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che ha chiamato a ulteriori sforzi per la riaffermazione, chiarificazione e sviluppo del diritto internazionale umanitario applicatile nei conflitti armati sul mare,

prendendo nota del rapporto del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) sul tema,

prendendo nota con soddisfazione degli sforzi che sono stati fatti a livelli nazionale di redigere manuali che precisano il contenuto del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati sul mare,

accogliendo con particolare gradimento il completamento del Manuale di San Remo sul Diritto Internazionale Applicabile nei Conflitti Armati sul Mare e la Spiegazione che l'accompagna, e apprezzando gli sforzi dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo, del CICR e degli esperti nella preparazione del Manuale e della Spiegazione,

  1. esorta gli Stati che non lo abbiano ancora fatto a redigere manuali di diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati sul mare;
  2. incoraggia gli Stati a prendere in considerazione, ogni qual volta possibile, le disposizioni del Manuale di Sanremo quando redigano manuali o altre istruzioni per le loro forze navali;
  3. invita il CICR, la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa e le Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa a promuovere la conoscenza del diritto internazionale contemporaneo applicabile nel conflitti armati sul mare.

NOTA INTRODUTTIVA

Il Manuale di Sanremo sul diritto internazionale applicabile nei conflitti armati sul mare è stato elaborato, dal 1988 al 1994, da un gruppo di esperti di diritto internazionale e di esperti navali che hanno partecipato, a titolo personale, ad una serie di Tavole Rotonde organizzate dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario. Lo scopo del Manuale è di presentare un Restatement aggiornato del diritto internazionale attuale applicabile nel conflitti armati sul mare. Il Manuale contiene alcune disposizioni che possono essere considerate sviluppi progressivi del diritto, ma la maggior parte delle sue disposizioni possono essere considerate espressione del diritto in vigore. Gli esperti che hanno partecipato alle Tavole Rotonde hanno visto in questo Manuale, per molti aspetti, un equivalente moderno dell'Oxford Manual on the Laws of Naval War Governing the Relations Between Belligerents, adottato nel 1913 dall'Istituto di Diritto Internazionale. L'elaborazione di un manuale aggiornato è stata giudicata necessaria in relazione agli sviluppi che ha avuto il diritto dopo il 1913 e che, per la maggior parte, non sono stati ancora incorporati nel diritto convenzionale recente, dal momento che la II Convenzione di Ginevra del 1949 è essenzialmente limitata alla protezione dei feriti, dei malati e dei naufraghi sul mare. In particolare, non vi è stato uno sviluppo per il diritto dei conflitti armati sul mare simile a quello realizzato per il diritto dei conflitti armati su terra con la conclusione I Protocollo del 1977, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Sebbene alcune disposizioni del I Protocollo incidano sulle operazioni navali, in particolare quelle disposizioni che rafforzano la protezione accordata dalla II Convenzione di Ginevra del 1949 alle navi ed agli aeromobili sanitari, però la Parte IV del I Protocollo, concernente la protezione dei civili contro gli effetti delle ostilità, è applicabile solo alle operazioni navali che incidono sui civili e sui beni civili su terra.

Una Tavola rotonda preliminare sul diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, tenutasi a Sanremo nel 1987 e organizzata dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, in collaborazione con l'Istituto di Diritto Internazionale dell'Università di Pisa (Italia) e l'università di Syracuse (Stati Uniti), ha intrapreso un primo esame del diritto. La Tavola Rotonda di Madrid, organizzata nel 1988 dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, ha elaborato un piano d'azione tendente a preparare un restatement aggiornato del diritto attuale che governa i conflitti armati sul mare. Conformemente al suo mandato, consistente nel preparare lo sviluppo del diritto internazionale umanitario, il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha offerto a questo progetto un sostegno costante. Per assicurare l'attuazione del Piano d'azione di Madrid, l'Istituto ha tenuto tavole rotonde annuali: a Bochum nel 1989, a Tolone nel 1990, a Bergen nel 1991, ad Ottawa nel 1992, a Ginevra nel 1993, ed infine a Livorno nel 1994. E' grazie alle relazioni molto complete preparate dai relatori, alle osservazioni apportate dai partecipanti alle riunioni e ai dibattiti approfonditi che in queste riunioni hanno avuto luogo, che è stato redatto il Manuale per essere finalmente adottato a Livorno nel Giugno 1994. La Spiegazione connessa è stata elaborata da un gruppo ristretto di esperti che erano anche i relatori designati per le Tavole Rotonde. Il Manuale deve essere letto con la Spiegazione per la piena comprensione delle sue disposizioni. Il testo autentico del Manuale è costituito dalla versione inglese.


PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I - CAMPO D'APPLICAZIONE DEL DIRITTO

1. Le parti in un conflitto armato sul mare sono vincolate dalle regole e dai principi del diritto internazionale umanitario dal momento in cui è utilizzata la forza armata.

2. Nei casi non previsti nel presente documento o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.

SEZIONE II - CONFLITTI ARMATI E DIRITTO DI LEGITTIMA DIFESA

3. L'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto nell'Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite è soggetto alle condizioni ed alle limitazioni stabilite nella stessa Carta, e derivanti dal diritto internazionale generale, inclusi in particolare i principi di necessità e di proporzionalità.

4. I principi di necessità e di proporzionalità si applicano allo stesso modo ai conflitti armati sul mare e richiedono che la condotta delle ostilità da parte di uno Stato non superi il livello e il tipo di forza, non altrimenti vietata dal diritto dei conflitti armati, necessaria per respingere un attacco armato e per ristabilire la sua sicurezza.

5. Il limite delle azioni militari che uno Stato può condurre contro un nemico dipende dall'intensità e dall'ampiezza dell'attacco armato del quale il nemico è responsabile e dalla gravità della minaccia creata.

6. Le regole enunciate in questo documento e ogni altra regola del diritto internazionale umanitario si applicano in modo uguale a tutte le parti in conflitto. L'uguale applicazione di queste regole a tutte le parti in conflitto non è condizionata dalla responsabilità internazionale nella quale possa incorrere una delle parti per lo scoppio del conflitto.

SEZIONE III - CONFLITTI ARMATI NEI QUALI IL CONSIGLIO DI SICUREZZA HA INTRAPRESO DELLE AZIONI

7. Nonostante le regole enunciate sul diritto di neutralità nel presente documento o altrove, allorquando il Consiglio di Sicurezza, agendo in conformità ai poteri del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha designato una o più parti del conflitto armato come responsabili dell'impiego della forza in violazione del diritto internazionale, gli Stati neutrali:

a) sono tenuti a non prestare allo Stato responsabile altra assistenza se non quella umanitaria;

b) possono prestare assistenza ad ogni Stato vittima di una rottura della pace o di un atto di aggressione commessi da parte dello Stato responsabile.

8. Quando nel corso di un conflitto armato internazionale, il Consiglio di Sicurezza ha stabilito azioni preventive o coercitive che implicano la messa in atto di misure economiche in applicazione del Capitolo VII della Carta, gli Stati Membri delle Nazioni Unite non possono invocare il diritto di neutralità per giustificare un comportamento incompatibile con gli obblighi loro imposti dalla Carta o da decisioni del Consiglio di Sicurezza.

9. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 7, quando il Consiglio di Sicurezza ha preso la decisione di impiegare la forza., o di autorizzare l'uso della forza di uno o più Stati, le regole enunciate in questo documento e ogni altra regola del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati sul mare saranno applicate a tutte del parti del conflitto che ne possa derivare.

SEZIONE IV - ZONE DELLA GUERRA NAVALE

10. A parte altre regole del diritto dei conflitti armati sul mare contenute nel presente documento o altrove, le forze navali possono condurre azioni ostili nel, al di sopra o al di sotto:

a) del mare territoriale e delle acque interne, della terraferma, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, nonché delle acque arcipelagiche dove applicabili, degli Stati belligeranti;

b) dell'alto mare; e

c) fatti salvi i paragrafi 34 e 35, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale degli Stati neutrali.

11. Le parti in conflitto sono incoraggiate a convenire di non condurre azioni ostili nelle zone marittime che comprendono:

a) gli ecosistemi rari o fragili, o

b) l'habitat di specie o di altre forme di vita marina, esaurite, minacciate o in via d'estinzione.

12. Allorquando conducono operazioni in aree dove Stati neutrali sono titolari di diritti sovrani, di giurisdizione o di altri diritti ai sensi del diritto internazionale generale, i belligeranti devono tener conto dei diritti e dei doveri legittimi di tali Stati neutrali.

SEZIONE V - DEFINIZIONI

13. Ai fini del presente documento per:

a) "diritto internazionale umanitario" si intende le regole internazionali, stabilite dai trattati o dalla consuetudine, che limitano il diritto delle parti in conflitto nell'uso e nella scelta di metodi e mezzi di combattimento, o che proteggono gli Stati non parte del conflitto e le persone e i beni che sono, o che possono essere, colpiti dal conflitto;

b) "attacco", si intende un atto di violenza, sia esso offensivo sia difensivo;

c) "perdite collaterali" o "danni collaterali" si intende la morte, la lesione di civili o di altre persone protette, e il danno o la distruzione dell'ambiente naturale o di beni che non costituiscono per se stessi obiettivi militari,

d) "neutrale". si intende ogni Stato non parte al conflitto;

e) «navi ospedali. imbarcazioni costiere di salvataggio e altri trasporti sanitari» si intende le navi che sono protette ai sensi della II Convenzione di Ginevra del 1949 e del I Protocollo aggiuntivo del 1977;

f) "aeromobile sanitario" si intende l'aeromobile che è protetto dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal I Protocollo aggiuntivo del 1977;

g) "nave da guerra" si intende una nave che fa parte delle forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esterni che ne marcano il tipo e la nazionalità, che è posta sotto il comando di un ufficiale della marina militare dello Stato iscritto nell'apposito elenco o in un documento equivalente, armata con un equipaggio soggetto alle regole della disciplina militare;

h) "nave ausiliaria" si intende una nave, diversa da una nave da guerra, appartenente o posta sotto l'esclusivo controllo delle forze armate di uno Stato, e utilizzata all'occorrenza per fini non commerciali dal governo;

i) "nave mercantile" si intende una nave diversa da una nave da guerra, da una nave ausiliaria o da una nave di Stato come una nave di servizio doganale o di polizia, che è utilizzata per scopi commerciali o privati;

j) "aeromobile militare" si intende un aeromobile al servizio delle forze armate di uno Stato, che reca i contrassegni militari di tale Stato, comandato da un appartenente alle forze armate e il cui equipaggio è soggetto alle regole della disciplina militare;

k) "aeromobile ausiliario" si intende un aeromobile, diverso da un aeromobile militare, che appartiene o che è posto sotto il controllo esclusivo delle forze armate di uno Stato, e utilizzato all'occorrenza per fini non commerciali dal governo;

l) "aeromobile civile" si intende un aeromobile, diverso da un aeromobile militare, da un aeromobile ausiliario o da un aeromobile dello Stato, come un aeromobile al servizio doganale o di polizia, che è utilizzato per scopi commerciali o privati;

m) "aereo di linea" si intende un aeromobile civile che rechi i contrassegni esterni chiaramente identificabili e che trasporti passeggeri civili su voli di linea o meno, lungo le rotte dei servizi della circolazione aerea.

PARTE II - ZONA DELLE OPERAZIONI

SEZIONE I - ACQUE INTERNE, MARE TERRITORIALE E ACQUE ARCIPELAGICHE

14. Le acque neutrali comprendono le acque interne, il mare territoriale e, dove applicabili, le acque arcipelagiche degli Stati neutrali. Lo spazio aereo neutrale comprende lo spazio aereo sovrastante le acque neutrali e i territori di Stati neutrali.

15. Le azioni ostili di forze belligeranti sono vietate nelle acque neutrali e al di sopra di queste, comprese le acque neutrali di uno stretto internazionale e le acque nelle quali può essere esercitato il diritto di passaggio arcipelagico. Uno Stato neutrale deve prendere misure in conformità alla Sezione Il della presente Parte, comprese misure di sorveglianza, in rapporto ai mezzi a sua disposizione, per prevenire la violazione della sua neutralità da parte delle forze belligeranti.

16. Ai sensi del paragrafo 15 le azioni ostili comprendono, tra le altre:

a) l’attacco o la cattura di persone o beni nelle o sopra le acque o i territori neutrali:

b) l'utilizzazione come base delle operazioni, compresi l'attacco o la cattura di persone o di beni posti al di fuori delle acque neutrali, nel caso I che l'attacco o la cattura siano condotti dalle forze belligeranti sulla superficie, al di sotto o al di sopra delle acque neutrali;

c) il collocamento di mine; o

d) la visita, la perquisizione, il dirottamento o la cattura.

17. Le forze belligeranti non devono utilizzare le acque neutrali come rifugio.

18. Gli aeromobili militari e ausiliari dei belligeranti non devono penetrare nello spazio aereo neutrale. Se lo fanno, lo Stato neutrale può utilizzare i mezzi che sono a sua disposizione per costringere gli aeromobili ad atterrare sul suo territorio, porli sotto sequestro e internare il loro equipaggio per la durata del conflitto armato. Se gli aeromobili rifiutano di obbedire all'ordine di atterrare, possono essere attaccati, con riserva delle regole speciali concernenti gli aeromobili sanitari come sono precisate ai paragrafi 181-183.

19. Salvo quanto previsto dai paragrafi 29 e 33, uno Stato neutrale può, senza alcuna discriminazione, sottoporre a delle condizioni, limitare o vietare l'entrata o il passaggio nelle sue acque alle navi da guerra e alle navi ausiliarie belligeranti.

20. Tenuto conto del dovere di imparzialità dei paragrafi 21 e 23-33 e delle regole che potrà stabilire uno Stato neutrale, senza mettere in discussione la sua neutralità, può autorizzare nelle sue acque le seguenti azioni:

a) il passaggio attraverso il suo mare territoriale e, all'occorrenza, attraverso le sue acque arcipelagiche, delle navi da guerra, delle navi ausiliarie e delle prede degli Stati belligeranti; queste possono utilizzare le prestazioni di piloti dello Stato neutrale durante il loro passaggio.

b) il rifornimento di cibo, acqua e combustibile da parte delle navi da guerra o delle navi ausiliarie di un belligerante tanto quanto basti per raggiungere un porto del loro territorio; e

c) i lavori di riparazione di navi da guerra o di navi ausiliarie belligeranti ritenuti necessari dallo Stato neutrale per rimetterle in condizioni di navigare; tali riparazioni non devono ripristinare o aumentare la loro capacità di combattere.

21. Una nave da guerra o una nave ausiliaria belligeranti non devono prolungare la durata del loro passaggio o della loro sosta nelle acque neutrali, per rifornimento o riparazioni, oltre le 24 ore salvo nel caso in cui i danni subiti o le cattive condizioni atmosferiche lo rendano inevitabile. Questa regola non si applica per gli stretti internazionali e per le acque in cui si esercita il diritto di passaggio arcipelagico.

22. Se uno Stato belligerante viola il regime delle acque neutrali come è enunciato nel presente documento, lo Stato neutrale deve prendere le misure necessarie per far cessare detta violazione. Se lo Stato neutrale manca di far cessare la violazione delle sue acque neutrali da parte del belligerante, il belligerante nemico deve notificarlo allo Stato neutrale e dare allo Stato neutrale un tempo ragionevoli per far cessare la violazione da parte del belligerante. Se la violazione della neutralità dello Stato da parte del belligerante costituisce un pericolo serio e immediato alla sicurezza del belligerante nemico e la violazione non è cessata, allora quel belligerante può, in assenza di altra possibile e tempestiva alternativa, usare la forza nella misura strettamente necessaria per rispondere alla minaccia posta dalla violazione.


SEZIONE II - STRETTI INTERNAZIONALI E VIE DI CIRCOLAZIONE ARCIPELAGICHE

Regole generali

23. Le navi da guerra, le navi ausiliarie, gli aeromobili militari e ausiliari belligeranti possono esercitare il loro diritto di passaggio attraverso, sotto o al di sopra degli stretti internazionali neutrali e delle vie di circolazione arcipelagiche riconosciuto dal diritto internazionale generale.

24. La neutralità dello Stato rivierasco di uno stretto internazionale non è messa in discussione dal passaggio in transito di navi da guerra, navi ausiliarie, aeromobili militari e ausiliari belligeranti, né dal passaggio inoffensivo di navi da guerra o ausiliarie belligeranti attraverso tale stretto.

25. La neutralità di uno Stato arcipelagico non è messa in discussione dall'esercizio del diritto di passaggio arcipelagico da parte di navi da guerra, navi ausiliarie, aeromobili militari e ausiliari belligeranti.

26. Le navi da guerra, le navi ausiliarie, gli aeromobili militari e ausiliari neutrali possono esercitare il diritto di passaggio attraverso, sotto e al di sopra degli stretti internazionali e delle acque arcipelagiche dei belligeranti conformemente al diritto internazionale generale. Come misura precauzionale lo Stato neutrale deve informare per tempo lo Stato belligerante dell'esercizio del suo diritto di passaggio.

Passaggio in transito e passaggio arcipelagico

27. I diritti di passaggio in transito e di passaggio arcipelagico, che si esercitano negli stretti internazionali e nelle acque arcipelagiche in tempo di pace, permangono in caso di conflitto armato. Le leggi e i regolamenti degli Stati rivieraschi degli stretti e degli Stati arcipelagici, inerenti al passaggio in transito ed al passaggio arcipelagico, adottati conformemente al diritto internazionale generale, rimangono in vigore.

28. Le navi di superficie, i sottomarini e gli aeromobili neutrali o belligeranti godono del diritto di passaggio in transito e di passaggio arcipelagico attraverso, sotto e al di sopra di tutti gli stretti e le acque arcipelagiche ove tali diritti vengono generalmente applicati.

29. Gli Stati neutrali non hanno il diritto di sospendere, ostacolare o impedire in qualunque modo il passaggio in transito o il passaggio arcipelagico.

30. Un belligerante in passaggio in transito attraverso, sotto o al di sopra di uno stretto internazionale o in passaggio arcipelagico attraverso, sotto o al di sopra di acque arcipelagiche di uno Stato neutrale, deve attraversarli senza ritardi, astenersi dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato rivierasco o di uno Stato arcipelagico neutrale, o in qualunque altro modo contrario agli scopi della Carta delle Nazioni Unite e non deve in alcun modo intraprendere azioni ostili o attività che non hanno alcun rapporto con il transito. I belligeranti che passano attraverso, sotto o al di sopra degli stretti o di acque arcipelagiche neutrali, sono autorizzati a prendere le misure difensive necessarie alla loro sicurezza, compresi il decollo e l'appontaggio di aeromobili, la navigazione in formazione e il controllo elettronico e acustico. I belligeranti in transito o in passaggio arcipelagico non hanno tuttavia il diritto di condurre operazioni offensive contro le forze nemiche, né di utilizzare tali acque neutrali come rifugio o base di operazioni.

Passaggio inoffensivo

31. Oltre l'esercizio del diritto di passaggio in transito e arcipelagico, le navi da guerra e le navi ausiliarie belligeranti possono, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 19 e 2 1, esercitare il diritto di passaggio inoffensivo attraverso gli stretti neutrali in conformità al diritto internazionale generale.

32. Allo stesso modo, le navi neutrali possono esercitare il diritto di passaggio inoffensivo attraverso gli stretti internazionali e le acque arcipelagiche di Stati belligeranti.

33. Il diritto di passaggio inoffensivo non sospendibile, riconosciuto dal diritto internazionale ad alcuni stretti internazionali, non può essere sospeso in tempo di conflitto armato.

SEZIONE III - ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA E PIATTAFORMA CONTINENTALE

34. Se delle azioni ostili sono condotte nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato neutrale, gli Stati belligeranti devono, non solo conformarsi alle altre regole in vigore del diritto dei conflitti armati sul mare, ma allo stesso modo devono tenere nella giusta considerazione i diritti e i doveri dello Stato costiero, tra l'altro, per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse economiche della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale e per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino. In particolare devono tenere nel giusto conto le isole artificiali, le installazioni, le opere e le zone di sicurezza stabilite dagli Stati neutrali nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale.

35. Se un belligerante ritiene che sia necessario collocare delle mine nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato neutrale, questo deve notificarlo allo Stato e assicurarsi, tra l'altro, che l'estensione del campo minato ed il tipo di mine utilizzate non mettano in pericolo le isole artificiali, le installazioni e le opere, né che sia d'ostacolo al loro accesso, ed inoltre deve evitare, per quanto possibile, di interferire con l'esplorazione e lo sfruttamento delle zone da parte dello Stato neutrale. Allo stesso modo devono essere tenute nella giusta considerazione la protezione e la conservazione dell'ambiente marino.

SEZIONE IV - ALTO MARE E FONDI MARINI AL DI LÀ DELLA GIURISDIZIONE NAZIONALE

36. Le azioni ostili in alto mare devono essere condotte tenendo nella giusta considerazione l'esercizio da parte degli Stati neutrali del loro diritto di esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini e del loro sottosuolo al di là della giurisdizione nazionale.

37. I belligeranti devono evitare di danneggiare i cavi e le condotte, posati sui fondi marini, che non servono esclusivamente ai belligeranti.


PARTE III - REGOLE FONDAMENTALI E DI DISTINZIONE DEGLI OBIETTIVI

SEZIONE I - REGOLE FONDAMENTALI

38. In ogni conflitto armato il diritto delle parti di scegliere mezzi o metodi di guerra non è illimitato.

39. Le parti al conflitto devono in ogni tempo fare distinzione tra i civili o le altre persone protette e i combattenti così come tra i beni di carattere civile o esenti d'attacco e gli obiettivi militari.

40. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che, per loro natura, ubicazione, destinazione o utilizzo apportino un contributo effettivo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, la cattura o la neutralizzazione offrano, all'occorrenza, un vantaggio militare concreto.

41. Gli attacchi devono essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Le navi di commercio gli aeromobili civili sono beni di carattere civile a meno che i principi e le regole enunciate nel presente documento non autorizzino a considerarli obiettivi militari.

42. Oltre ai divieti specifici che incombono sulle parti in conflitto, è vietato impiegare metodi o mezzi di guerra che:

a) per loro natura sono atti a causare mali superflui e sofferenze non necessarie; o

b) sono indiscriminati, in quanto:

i) non sono, o non possono, essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o

ii) i loro effetti non possono essere limitati in conformità alle esigenze del diritto internazionale enunciate nel presente documento.

43. E' vietato ordinare che non vi siano sopravvissuti, di minacciare l'avversario o di condurre le ostilità in funzione di questa decisione.

44. I metodi e i mezzi di guerra devono essere utilizzati tenendo nella giusta considerazione l'ambiente naturale secondo le regole rilevanti del diritto internazionale. I danni e gli atti di distruzione dell'ambiente naturale, che non sono giustificati dalla necessità militare e che sono intrapresi arbitrariamente, sono vietati.

45. Le navi di superficie, i sottomarini e gli aeromobili sono legati dalle stesse regole e principi.

SEZIONE II - PRECAUZIONI NELL'ATTACCO

46. Per quanto concerne gli attacchi devono essere prese le seguenti precauzioni:

a) coloro che pianificano, decidono o eseguono un attacco devono prendere ogni misura possibile per raccogliere le informazioni che li aiuteranno a determinare se dei beni che non sono obiettivi militari si trovino o meno nella zona dell'attacco; '

b) alla luce delle informazioni di cui dispongono, coloro che pianificano, decidono o eseguono un attacco devono prendere tutte le misure possibili per assicurarsi che gli attacchi siano limitati agli obiettivi militari;

c) essi, inoltre, devono prendere ogni possibile precauzione nella scelta dei metodi o del mezzi. allo scopo di evitare o almeno di ridurre al minimo le perdite e i danni superflui; e

d) un attacco non deve essere lanciato se ci si aspetta che questo possa causare incidentalmente delle perdite o dei danni che siano eccessivi rispetto al vantaggio militare diretto e concreto previsto; un attacco deve essere annullato o sospeso quando appaia che le perdite umane e i danni incidentali siano eccessivi.

La sezione VI di questa parte prevede delle precauzioni supplementari che riguardano gli aeromobili civili.

SEZIONE III - NAVI E AEROMOBILI NEMICI ESENTI D'ATTACCO

Categorie di navi esenti da attacco

47. Le seguenti categorie di navi nemiche sono esenti d'attacco:

a) le navi ospedali;

b) le imbarcazioni costiere di salvataggio e gli altri trasporti sanitari;

c) le navi che beneficiano di un salvacondotto a seguito di un accordo tra le parti belligeranti che comprendono:

i) le navi cartello, per esempio le navi utilizzate e che partecipano al trasporto dei prigionieri di guerra;

ii) le navi impiegate per missioni umanitarie, comprese le navi che trasportano beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile e le navi impegnate nelle azioni di assistenza e nelle operazioni di salvataggio;

d) le navi impiegate per il trasporto dei beni culturali sotto protezione speciale;

e) le navi passeggeri allorquando trasportano esclusivamente passeggeri civili;

f) le navi incaricate di missioni religiose, filantropiche o scientifiche non militari. Le navi che raccolgono dati scientifici con probabile utilizzo militare non sono protette;

g) i battelli utilizzati per la pesca costiera o per servizi di piccola navigazione locale; essi, tuttavia, sono sottomessi ai regolamenti dell'autorità navale belligerante locale e possono essere sottoposti alla sua ispezione;

h) le navi destinate o adattate per intervenire esclusivamente contro l'inquinamento dell'ambiente marino;

i) le navi che si sono arrese; e

j) le scialuppe e i canotti di salvataggio.

Condizioni di esenzione

48. Le navi elencate al paragrafo 47 sono esenti da attacco solo se esse:

a) sono impiegate in modo inoffensivo nella loro normale funzione;

b) si sottomettono all'identificazione e all'ispezione quando queste siano richieste; e

c) non ostacolano intenzionalmente i movimenti dei combattenti e obbediscono agli ordini di fermarsi o di deviare dalla loro rotta quando questo sia richiesto.

Perdita dell'esenzione

Navi ospedali

49. L'esenzione dall'attacco di una nave ospedale non può cessare tranne nel caso in cui le condizioni di esenzione del paragrafo 48 non siano rispettate e, in tal caso, solo dopo un’intimazione con la quale sia fissato, in tutti i casi necessari, un termine ragionevole per eliminare la causa che mette in pericolo tale esenzione e allorquando tale intimazione sia rimasta senza effetto.

50. Se, dopo un'intimazione fatta secondo le regole prescritte, una nave ospedale continua a non rispettare le condizioni della sua esenzione, essa può essere catturata o sottoposta ad ogni altra misura necessaria a farle rispettare le condizioni della sua esenzione.

51. In ultima istanza, una nave ospedale non può essere attaccata a meno che:

a) non sia possibile effettuare il dirottamento o la cattura della nave;

b) non vi siano altri modi per esercitare un controllo militare;

c) le circostanze in cui la nave ospedale non rispetta le regole siano sufficientemente gravi per cui essa è divenuta, o si può ragionevolmente supporre che sia, un obiettivo militare; e

d) le perdite di vite umane o i danni incidentali non siano sproporzionati rispetto al vantaggio militare ottenuto o previsto.

Tutte le altre categorie di navi esenti da attacco

52. Se una nave appartenente a qualunque altra categoria di navi esenti da attacco infrange una delle condizioni della sua esenzione descritte al paragrafo 48, questa non può essere attaccata a meno che:

a) il dirottamento della nave o la sua cattura non siano realizzabili;

b) non vi siano altri modi per esercitare un controllo militare;

c) le circostanze in cui la nave non rispetta le regole siano sufficientemente gravi per cui questa è divenuta, o si può ragionevolmente supporre che sia, un obiettivo militare; e

d) le perdite in vite umane o i danni incidentali non sono sproporzionati in rapporto al vantaggio militare ottenuto o atteso.

Categorie di aeromobili esenti da attacco

53. Le seguenti categorie di aeromobili nemici sono esenti da attacco:

a) gli aeromobili sanitari.

b) gli aeromobili forniti di salvacondotto per accordo tra le parti al conflitto; e

e) gli aerei di linea.

Condizioni d'esenzione per gli aeromobili sanitari

54. Gli aeromobili sanitari sono esenti d'attacco solo se:

a) sono stati riconosciuti come tali;

b) si comportano nel rispetto dei termini di un accordo stipulato in conformità al paragrafo 177;

c) volano in una delle zone dominate dalle loro forze armate o da forze armate nemiche; o

d) volano al di fuori della zona del conflitto armato.

In tutti gli altri casi gli aeromobili sanitari operano a loro rischio.

Condizione d'esenzione per gli aeromobili che dispongono di un salvacondotto

55. Gli aeromobili che beneficiano di un salvacondotto sono esenti da attacco esclusivamente quando:

a) sono impiegati in modo inoffensivo nei compiti stabiliti;

b) non ostacolano intenzionalmente i movimenti dei combattenti; e

c) si conformano ai termini di un accordo compresa la possibilità di un'ispezione.

Condizioni d'esenzione per gli aerei di linea

56. Gli aerei di linea sono esenti d'attacco esclusivamente se:

a) sono impiegati in modo inoffensivo nel loro ruolo normale;

b) non ostacolano intenzionalmente i movimenti dei combattenti.

Perdita dell'esenzione

57. Se un aeromobile esente da attacco infrange una qualunque delle condizioni di esenzione stabilite ai paragrafi 54-56 non può essere attaccato a meno che:

a) non è possibile il suo dirottamento per l'atterraggio, la visita, la perquisizione e l'eventuale cattura;

b) non vi sono altri metodi per esercitare un controllo militare;

c) le circostanze in cui l'aeromobile non rispetta le regole sono sufficientemente gravi per cui questo è divenuto, o si può ragionevolmente supporre che sia, un obiettivo militare; e

d) le perdite di vite umane o i danni incidentali non siano sproporzionati in rapporto al vantaggio militare ottenuto o atteso.

58. In caso di dubbio sul contributo effettivo ad un'azione militare di un aeromobile o di una nave esente da attacco, si presumerà che essi non siano utilizzati a tal fine.

SEZIONE IV - ALTRE NAVI E AEROMOBILI NEMICI

Navi mercantili nemiche

59. Le navi mercantili nemiche possono essere attaccate solo se esse rispondano alla definizione di obiettivo militare contenuta nel paragrafo 40.

60. Le seguenti attività possono fare delle navi mercantili nemiche degli obiettivi militari:

a) compiere atti di guerra in favore del nemico, quali porre o dragare mine, tagliare cavi e condotte sottomarini, esercitare la visita e perquisire navi mercantili neutrali o attaccare altre navi mercantili;

b) essere utilizzate come ausiliarie delle forze armate nemiche, ad esempio trasportando truppe o approvvigionando navi da guerra;

c) essere integrate nel o collaborare con il sistema di raccolta di informazioni del nemico, per esempio con missioni di ricognizione, di pronta allerta, di sorveglianza o con operazioni di comando, controllo e comunicazione;

d) navigare sotto convoglio di navi da guerra o aeromobili militari nemici;

e) disobbedire all'ordine di fermarsi o resistere attivamente alla visita, alla perquisizione o alla cattura;

f) essere armati al punto tale da poter causare danni ad una nave da guerra. Sono escluse da ciò le armi leggere individuali destinate alla difesa dell'equipaggio, per esempio contro i pirati, e i sistemi puramente atti a deviare i missili dal loro scopo come lo "chaff ' (bersagli radar fittizi); o

g) apportare in qualunque altro modo un contributo effettivo all'azione militare trasportando, ad esempio, del materiale militare.

61. Ogni attacco contro queste navi deve essere conforme alle regole fondamentali enunciate ai paragrafi 38-46.

Aeromobili civili nemici

62. Gli aeromobili civili nemici non possono essere attaccati a meno che essi rispondono alla definizione di obiettivo militare contenuto nel paragrafo 40.

63. Le seguenti attività possono fare degli aeromobili civili nemici degli obiettivi militari:

a) compiere atti di guerra in favore del nemico, come posare o dragare mine, collocare sensori acustici o assicurarne l'ascolto, partecipare alla guerra elettronica, intercettare o attaccare altri aeromobili civili o fornire alle forze nemiche delle informazioni sui bersagli;

b) servire da ausiliari delle forze armate nemiche, per esempio trasportando truppe o materiale militare, o rifornendo di carburante gli aeromobili militari;

c) integrarsi o collaborare al sistema di ricerche di informazioni del nemico, per esempio, con missioni di ricognizione, di pronta allerta, di sorveglianza o con operazioni di comando, controllo e comunicazione;

d) volare sotto la protezione di aeromobili militari o di navi da guerra nemiche;

e) disobbedire all'ordine di identificazione, di deviazione dalla rotta, o di prosecuzione a scopo di visita e di perquisizione verso un aeroporto del belligerante, sicuro per il tipo di aeromobile coinvolto e ragionevolmente accessibile, o utilizzare strumenti di controllo del tiro che si possono ragionevolmente considerare come facenti parte di un sistema d'arma di un aeromobile o, in caso di intercettazione da parte di un aeromobile belligerante manovrare chiaramente allo scopo di attaccarlo;

f) essere armati con armi aria-aria o aria-superficie; o

g) apportare in qualunque altro modo un contributo all'azione militare.

64. Qualunque attacco contro questi aeromobili dev'essere conforme alle regole enunciate al paragrafi 38-46.

Navi da guerra e aeromobili militari nemici

65. A meno che non siano esenti da attacco conformemente ai paragrafi 47 e 53, le navi da guerra e gli aeromobili militari nemici e le navi e gli aeromobili ausiliari nemici sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 40.

66. Essi possono essere attaccati sotto riserva delle regole fondamentali enunciate ai paragrafi 38-46.

SEZIONE V - NAVI MERCANTILI E AEROMOBILI CIVILI NEUTRALI

Navi mercantili neutrali

67. Le navi mercantili che battono bandiera neutrale non possono essere attaccate a meno che:

a) si possa ragionevolmente supporre che esse trasportino contrabbando o violino un blocco, e, dopo previa un'intimazione, rifiutino intenzionalmente e chiaramente di fermarsi o si oppongano intenzionalmente e chiaramente visita, perquisizione o cattura;

b) conducano azioni militari per conto del nemico;

c) si comportino come ausiliarie delle forze armate nemiche;

d) siano integrate o collaborino al sistema di informazione nemico;

e) navighino in convoglio con navi da guerra o aeromobili militari nemici; o

f) contribuiscano effettivamente, in qualunque altro modo, all'azione militare nemica, per esempio, trasportando materiali militari, e non è possibile per le forze attaccanti di mettere prima i passeggeri e l'equipaggio in luogo di sicurezza. A meno che le circostanze non lo permettano, dev'essere inviato loro un avvertimento, perché possano modificare la rotta, scaricare le loro merci o prendere altre precauzioni.

68. Ogni attacco contro queste navi dev'essere conforme alle regole fondamentali enunciate ai paragrafi 38-46.

69. Il semplice fatto che una nave mercantile neutrale sia armata non giustifica il fatto che sia attaccata.

Aeromobili civili neutrali

70. Gli aeromobili civili che recano i contrassegni distintivi degli Stati neutrali non devono essere attaccati a meno che:

a) si possa ragionevolmente ritenere che questi trasportino contrabbando e se dopo una precedente intimazione o intercettazione, questi rifiutino intenzionalmente e chiaramente di deviare dalla loro destinazione, o rifiutino intenzionalmente e chiaramente di proseguire per la visita o la perquisizione su un aeroporto belligerante sicuro per il tipo di aeromobile coinvolto e ragionevolmente accessibile;

b) conducano azioni militari per conto del nemico;

c) si comportino da ausiliari delle forze armate del nemico;

d) siano integrati o collaborano al sistema di informazione del nemico; o

e) contribuiscano effettivamente, in qualunque altro modo, all'azione militare del nemico trasportando, per esempio, del materiale militare e che, dopo un'intimazione precedente o l'intercettazione, rifiutino chiaramente ed intenzionalmente di cambiare rotta o di atterrare, ai fini di una visita e di una perquisizione, su un aeroporto belligerante, sicuro per il tipo di aeromobile coinvolto e ragionevolmente accessibile.

71. Ogni attacco a questi aeromobili dev'essere conforme alle regole fondamentali enunciate ai paragrafi 38-46.

SEZIONE VI - PRECAUZIONI RELATIVE AGLI AEROMOBILI CIVILI

72. Gli aeromobili civili dovranno evitare le zone di attività militari potenzialmente pericolose.

73. Nelle immediate vicinanze delle operazioni navali, gli aeromobili civili devono conformarsi alle istruzioni dei belligeranti relative alla loro rotta ed alla loro altitudine.

74. Gli Stati belligeranti e neutrali interessati e le autorità che assicurano i servizi di circolazione aerea dovranno stabilire delle procedure con le quali i comandanti delle navi da guerra e degli aeromobili militari siano costantemente informati delle rotte prescritte o dei piani di volo degli aeromobili civili nella zona delle operazioni militari, comprese le informazioni sulle frequenze delle trasmissioni, le modalità ed i codici di identificazione, le destinazioni, i passeggeri ed il carico.

75. Gli Stati belligeranti e neutrali dovranno assicurarsi della pubblicazione di un NOTAM (Notice to Airmen), che dia informazioni sulle attività militari nelle zone potenzialmente pericolose per l'aviazione civile, comprese l'istituzione di zone pericolose o le restrizioni temporanee all'uso dello spazio aereo. Il NOTAM dovrà comprendere informazioni:

a) sulle frequenze sulle quali gli aeromobili devono mantenere un controllo di ascolto continuo,

b) sull'attività costante di radar meteorologici civili e sulle modalità e codici di identificazione;

c) sulle restrizioni relative all’altitudine, alla rotta e alla velocità;

d) sulle procedure per rispondere a un contatto radio con delle forze militari e per stabilire comunicazioni in duplex; e

e) sulla azione che le forze militari prenderanno se il NOTAM non è rispettato e se gli aeromobili civili sono percepiti da quelle forze militari come una minaccia.

76. Gli aeromobili civili dovranno comunicare il piano di volo richiesto all'Autorità di controllo aereo competente completandolo delle informazioni circa la registrazione, la destinazione, i passeggeri, il carico, le frequenze di comunicazione d'emergenza, le modalità ed i codici di identificazione, il loro aggiornamento in tempo reale e i certificati di trasporto circa l'immatricolazione, la navigabilità, i passeggeri ed il carico. Questi non dovranno allontanarsi dalla rotta aerea o dal piano di volo stabilito senza l’autorizzazione del Controllo della Circolazione Aerea salvo condizioni impreviste, per esempio, di sicurezza o pericolo, nei quali casi notificazione appropriata dovrà essere data immediatamente.

77. Se un aeromobile civile entra in una zona di attività militare potenzialmente pericolosa, dovrà conformarsi alle NOTAMs pertinenti. Le forze militari dovranno utilizzare tutti i mezzi disponibili per identificare e avvertire gli aeromobili civili utilizzando, tra gli altri, le modalità ed i codici secondari di controllo radar, le trasmissioni, la correlazione con le informazioni del piano di volo, l'intercettazione da parte di aeromobili militari e, quando possibile, entrare in contatto con il Controllo della Circolazione Aerea competente.


PARTE IV - METODI E MEZZI DELLA GUERRA SUL MARE

SEZIONE I - MEZZI DI GUERRA

Missili e altri proiettili

78. Missili e proiettili, inclusi quelli con gittata superiore all'orizzonte, devono essere impiegati in conformità alla distinzione tra persone e beni protetti e obiettivi militari enunciata ai paragrafi 38-46.

Siluri

79. E' vietato l'uso di siluri che non affondano o che, in ogni modo, non diventano inoffensivo dopo aver terminato la loro corsa.

Mine

80. L'utilizzazione delle mine è limitata agli scopi militari legittimi, inclusa la preclusione al nemico di zone marittime.

81. Senza pregiudizio di quanto stabilito al paragrafo 82, le parti in conflitto non devono collocare mine, a meno che non sia possibile una loro reale neutralizzazione qualora esse divengano disancorate o se ne perda in qualunque altro modo la capacità di controllo.

82. E' vietato utilizzare mine libere in libero galleggiamento a meno che:

a) esse siano dirette contro un obiettivo militare; e

b) esse diventino inoffensivo entro un'ora dalla perdita del loro controllo.

83. La posa di mine attive o l'attivazione di mine posate in precedenza devono essere segnalati a meno che le mine siano regolate per esplodere solo al con tatto con navi che costituiscono obiettivi militari.

84. I belligeranti devono registrare la collocazione delle mine che hanno posato.

85. La collocazione di mine nelle acque interne, acque territoriali o arcipelagiche di uno Stato belligerante dovrà consentire. allorché viene realizzata per la prima volta, la libera uscita delle navi degli Stati neutrali.

86. E' vietato ai belligeranti il collocamento di mine in acque neutrali.

87. Il collocamento di mine non dovrà avere come effetto pratico l'impedire il transito in acque neutrali ed in acque internazionali.

88. Gli Stati che collocano le mine dovranno tenere nella giusta considerazione il legittimo utilizzo dell'alto mare, provvedendo, inter alia, a stabilire rotte alternative sicure per i mercantili degli Stati neutrali.

89. E' vietato impedire il passaggio in transito attraverso stretti internazionali e il passaggio attraverso acque soggette al regime di passaggio arcipelagico, a meno che non siano stabilite sicure e convenienti rotte alternative.

90. Dopo la cessazione delle ostilità aperte, le parti in conflitto dovranno fare tutto il possibile per rimuovere o rendere inoffensive le mine che hanno posato, provvedendo ciascuna parte a rimuovere le proprie mine. Per ciò che riguarda le mine poste nelle acque territoriali del nemico, ciascuna parte notificherà la loro posizione e provvederà al più presto possibile a rimuovere le mine dalle proprie acque territoriali ed, in ogni caso, a rendere il proprio mare territoriale sicuro per la navigazione.

91. In aggiunta agli obblighi enunciati al paragrafo 90, le parti in conflitto si sforzeranno di raggiungere un accordo, sia tra loro sia, quando appropriato, con altri Stati e con le organizzazioni internazionali, per la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica e materiale, inclusa in appropriata circostanze la preparazione operazioni congiunte, necessarie alla rimozione dei campi minati o a renderli comunque inoffensivo.

92. Gli Stati neutrali non commettono atti contrari alle leggi della neutralità eliminando mine poste in violazione del diritto internazionale.

SEZIONE II - METODI DI GUERRA

Blocco

93. Un blocco navale dovrà essere dichiarato e notificato a tutti i belligeranti e agli Stati neutrali.

94. La notifica deve specificare la data di inizio, la durata, il luogo e l'estensione del blocco ed il tempo entro cui le navi degli Stati neutrali possono lasciare l'area del blocco.

95. In blocco deve essere effettivo. La questione di sapere se il blocco è effettivo è una questione di fatto.

96. Le forze incaricate di mantenere il blocco possono essere stazionate ad una distanza determinata dalle esigenze militari.

97. Un blocco può essere imposto e mantenuto mediante una combinazione di metodi o mezzi di guerra legittimi nella misura in cui questa combinazione non risulti in contrasto con le regole enunciate in questo documento.

98. Le navi mercantili di cui si suppone, sulla base di ragionevoli motivi, che violino il blocco possono essere catturate. Le navi mercantili che, dopo preavviso, resistono in modo chiaro alla cattura possono essere attaccate.

99. Un blocco non deve sbarrare l'accesso a porti e coste di Stati neutrali.

100. Un blocco deve essere applicato con imparzialità alle navi di tutti gli Stati.

101. La cessazione, la sospensione temporanea, il ripristino, l'estensione o qualunque altra modifica di un blocco devono essere dichiarate e notificate conformemente ai paragrafi 93 e 94.

102. La dichiarazione o l'instaurazione di un blocco è vietata se:

a) ha come unico obiettivo affamare la popolazione civile o impedire l'accesso di altri beni essenziali alla sua sopravvivenza; o

b) il danno causato alla popolazione civile sia, o si presume che possa essere eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto derivato dal blocco.

103. Se la popolazione civile del territorio sottoposto al blocco è insufficientemente approvvigionata di cibo o di altri generi essenziali per la sua sopravvivenza, la parte che instaura il blocco deve permettere il libero transito di viveri e di altri approvvigionamenti essenziali, salvo:

a) il diritto di prescrivere modalità tecniche, inclusa le perquisizione, ai sensi delle quali il passaggio è permesso; e

b) la distribuzione di questi approvvigionamenti sia effettuata sotto il controllo locale di una Potenza Protettrice o di un'organizzazione umanitaria che offra garanzie di imparzialità come il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

104. Il belligerante che instaura il blocco deve permettere il passaggio di materiale sanitario per la popolazione civile e per i militari feriti e malati, con riserva del diritto di stabilire le modalità tecniche con cui viene consentito il transito, inclusa la perquisizione.

Zone

105. Un belligerante non può essere esentato dagli obblighi a lui imposti dal diritto internazionale umanitario stabilendo delle zone che modifichino sfavorevolmente gli usi legittimi di aree marine definite.

106. Se un belligerante, come misura eccezionale, stabilisce una tale zona:

a) lo stesso corpo di regole si applica sia dentro sia fuori la zona;

b) l'estensione. il luogo, la durata della zona e delle misure imposte non devono eccedere quanto strettamente richiesto dalla stretta necessità militare e dal principio di proporzionalità:

c) dev'essere tenuto nella dovuta considerazione il diritto degli Stati neutrali alle utilizzazioni legittime del mare;

d) dev'essere assicurato un passaggio sicuro alle navi ed agli aeromobili neutrali attraverso la zona:

i) quando l'estensione geografica della zona impedisce in modo significativo un accesso libero e sicuro ai porti ed alle coste di uno Stato neutrale;

ii) negli altri casi in cui le normali rotte di navigazione sono impedite, a meno che le necessità militari non lo permettano; e

e) l'entrata in vigore, la durata, il luogo e l'estensione della zona. così come le restrizioni imposte, saranno dichiarate pubblicamente e notificate in modo appropriato.

107. L'acquiescenza nei confronti delle misure prese da un belligerante nella zona così stabilita non dev'essere interpretata come un atto ostile nei confronti dell'altro belligerante.

108. Nulla di quanto è contenuto nella presente Sezione può essere utilizzato per modificare il diritto consuetudinario dei belligeranti di poter controllare le navi e gli aeromobili neutrali nelle immediate vicinanze delle operazioni navali.

SEZIONE III - INGANNI, STRATAGEMMI DI GUERRA E PERFIDIA

109. E' sempre vietato agli aeromobili militari e ausiliari fingere uno stato civile o neutrale o di essere esenti da attacco o da cattura.

110. Gli stratagemmi di guerra sono permessi. Tuttavia è vietato alle navi da guerra ed ausiliarie di lanciare un attacco mentre sventolano una falsa bandiera ed, in ogni caso, di simulare intenzionalmente, lo stato di:

a) navi ospedale, imbarcazioni costiere di salvataggio o trasporti sanitari;

b) navi in missione umanitaria;

c) navi passeggeri che trasportano passeggeri civili;

d) navi protette dalla bandiera delle Nazioni Unite;

e) navi protette da un salvacondotto ottenuto da precedenti accordi tra le parti, comprese le navi per lo scambio dei prigionieri di guerra;

f) navi autorizzate a portare l'emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa; o

g) navi impiegate per il trasporto di beni culturali sotto protezione speciale.

111. La perfidia è vietata. Costituiscono atti di perfidia gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere di avere il diritto di ricevere o che abbia l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. Gli atti di perfidia includono il lancio di un attacco mentre si simuli:

a) lo statuto esente di civile, di neutrale o lo stati protetto delle Nazioni Unite;

b) la resa o il pericolo, per esempio, mediante l'invio di un segnale di soccorso o facendo salire l'equipaggio su zattere di salvataggio.

PARTE V - MISURE NON DISTANTI DALL'ATTACCO: INTERCETTAZIONE, VISITA, PERQUISIZIONE, DIROTTAMENTO E CATTURA

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL CARATTERE NEMICO DI NAVI E DI AEROMOBILI

112. Il fatto che una nave mercantile batta bandiera di uno Stato nemico o che un aeromobile civile porti i contrassegni di uno Stato nemico costituisce prova decisiva del suo carattere nemico.

113. Il fatto che una nave mercantile batta la bandiera di uno Stato neutrale o che un aeromobile civile porti i contrassegni di uno Stato neutrale costituisce, prima facie, evidenza del suo carattere neutrale.

114. Se il comandante di una nave da guerra sospetta che una nave mercantile che batta bandiera neutrale abbia, in effetti, carattere nemico, detto comandante è autorizzato ad esercitare il diritto di visita e di perquisizione, incluso il diritto di dirottamento per la perquisizione conformemente al paragrafo 12 1.

115. Se il comandante di un aeromobile militare sospetta che un aeromobile civile con i contrassegni di uno Stato neutrale abbia in effetti carattere nemico, il comandante è autorizzato ad esercitare il diritto di intercettazione e, se le circostanze lo richiedono, il diritto di dirottare l'aeromobile allo scopo di visitarlo e perquisirlo.

116. Se dopo una visita e una perquisizione esiste un ragionevole sospetto che la nave mercantile che batta una bandiera neutrale o che l'aeromobile civile che porta i contrassegni di uno Stato neutrale sia un mezzo nemico, la nave o l'aeromobile possono essere catturati come preda, ma devono ulteriormente essere sottoposti a giudizio.

117. Il carattere nemico può essere determinato in base alla sua immatricolazione, la proprietà, il contratto di noleggio o ad altri criteri.

SEZIONE II - VISITA E PERQUISIZIONE DI NAVI MERCANTILI

Regole fondamentali

118. Nell'esercitare i loro diritti nel corso di un conflitto armato internazionale sul mare le navi da guerra e gli aeromobili militari belligeranti hanno il diritto di visitare e di perquisire le navi mercantili al di fuori delle acque neutrali allorquando vi siano ragionevoli motivi per supporre che essi siano passibili di cattura.

119. Come alternativa alla visita ed alla perquisizione una nave mercantile può, con il suo consenso, essere allontanata dalla sua destinazione dichiarata.

Navi mercantili che navigano in convoglio sotto scorta di navi da guerra neutrali

120. Una nave mercantile neutrale è esente dall'esercizio del diritto di visita e perquisizione nei suoi confronti qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) sia diretta verso un porto neutrale;

b) sia in convoglio sotto scorta di una nave da guerra neutrale delle stessa nazionalità o di uno Stato con cui lo Stato di cui batte bandiera ha concluso un accordo che contempla tale convoglio;

c) lo Stato della nave da guerra neutrale garantisca che la nave mercantile neutrale non trasporti merce di contrabbando né che sia impegnata in attività contrarie al suo stato neutrale, e

d) il comandante della nave da guerra neutrale fornisca, su richiesta del comandante della nave da guerra o dell'aeromobile militare belligerante che ha effettuato l'intercettazione, tutte le informazioni relative alla nave mercantile e del suo carico che potrebbero essere altrimenti ottenute mediante la visita e la perquisizione.

Dirottamento allo scopo di procedere alla visita ed alla perquisizione

121. Qualora la visita e la perquisizione in mare siano impossibili o pericolose, una nave da guerra o un aeromobile militare belligerante possono dirottare una nave mercantile verso una zona o un porto adatto allo scopo di esercitare il diritto di visita e di perquisizione.

Misure di controllo

122. Al fine di evitare la necessità di visita e perquisizione, gli Stati belligeranti possono prendere ragionevoli misure per l'ispezione del carico di navi mercantili neutrali e la certificazione che una nave non trasporti contrabbando.

123. Il fatto che una nave mercantile neutrale sia sottoposta a misure di controllo come l'ispezione del suo carico e la presentazione di certificati di non contrabbando del carico da parte di un belligerante non può essere considerato da uno Stato belligerante avversario come un atto contrario alla sua neutralità.

124. Per evitare la necessità di visita e perquisizione, gli Stati neutrali sono incoraggiati ad applicare ragionevoli misure di controllo e procedure di certificazione che le loro navi mercantili non trasportino merce di contrabbando.

SEZIONE III - INTERCETTAZIONE, VISITA E PERQUISIZIONE DI UN AEROMOBILE CIVILE

Regole fondamentali

125. Nell'esercitare i propri diritti in un conflitto armato internazionale sul mare, gli aeromobili militari belligeranti hanno il diritto di intercettare gli aeromobili civili al di fuori dello spazio aereo neutrale allorquando vi siano ragionevoli motivi per supporre che siano passibili di cattura. Se, dopo l'intercettazione, tali dubbi persistono, l'aeromobile militare belligerante ha il diritto di ordinare all'aeromobile civile di dirigersi verso un aeroporto del paese belligerante, aeroporto che sia sicuro per il tipo di velivolo coinvolto e ragionevolmente raggiungibile, per procedere alla visita ed alla perquisizione. Se non esiste alcun aeroporto belligerante sicuro e ragionevolmente accessibile per procedere alla visita ed alla perquisizione, l'aeromobile civile può essere allontanato dalla sua destinazione originaria.

126. Come alternativa alla visita ed alla perquisizione:

a) un aeromobile civile nemico può essere dirottato dalla sua destinazione dichiarata;

b) un aeromobile civile neutrale può essere allontanato dalla sua destinazione originaria con il suo consenso.

Aeromobili civili posti sotto il controllo operativo di una nave da guerra e di un aeromobile militare neutrali che li accompagnino

127. Un aeromobile civile neutrale è esente dall'esercizio del diritto di visita e di perquisizione se si verificano le seguenti condizioni:

a) sia diretto verso un aeroporto neutrale;

b) si trovi sotto il controllo operativo e sia accompagnato:

i) da un aeromobile militare o una nave da guerra neutrali della stessa nazionalità; o

ii) da un aeromobile militare o da una nave da guerra neutrali di uno Stato con cui lo Stato dell'aeromobile civile ha concluso un accordo che provveda al controllo;

c) lo Stato dell'aeromobile militare neutrale o della nave da guerra neutrale garantisca che l'aeromobile civile neutrale non trasporti merce di contrabbando e comunque non sia implicato in attività contrarie al suo stato di neutralità; e

d) il comandante dell'aeromobile militare neutrale o della nave da guerra neutrale deve provvedere, se richiesto dal comandante dell'aeromobile militare belligerante che effettua l'intercettazione, a fornire tutte le informazioni sulle caratteristiche dell'aeromobile civile e del suo carico che potrebbero altrimenti essere ottenute con la visita e la perquisizione.

Misure di intercettazione e di controllo

128. Gli Stati belligeranti dovranno emanare e applicare procedure sicure per l'intercettazione degli aeromobili civili come stabilite dall'organizzazione internazionale competente.

129. Gli aeromobili civili dovranno consegnare il piano di volo richiesto agli organi del Servizio di Traffico Aereo completo delle informazioni circa la registrazione, la destinazione, i passeggeri, il carico, le frequenze di comunicazione d'emergenza, le modalità ed i codici di identificazione, il loro aggiornamento nonché i certificati di trasporto riguardanti l'immatricolazione, la capacità di volare, i passeggeri ed il carico. Essi non dovranno deviare dalla rotta aerea definita dal Servizio di Traffico Aereo o dal piano di volo designato senza l'autorizzazione del Controllo di Traffico Aereo a meno che non insorgano condizioni impreviste, ad esempio, questioni di sicurezza o di pericolo, nel qual caso dovrà essere dato immediatamente appropriata notifica.

130. I belligeranti ed i neutrali, per ciò che concerne loro, così come le autorità che assicurano i servizi di traffico aereo, dovranno stabilire procedure che permettano al comandanti delle navi da guerra e degli aeromobili militari di essere continuamente informati sulle rotte assegnate e sui piani di volo depositati dagli aeromobili civili nella zona delle operazioni militari, incluse le informazioni relative alle frequenze di comunicazione, alle modalità ed ai codici di identificazione alla destinazione, ai passeggeri e al carico.

131. Nelle immediate vicinanze delle operazioni navali, gli aeromobili civili devono attenersi alle istruzioni ricevute dai combattenti per ciò che concerne la loro rotta e la quota.

132. Per evitare la necessità di una visita e di una perquisizione, gli Stati belligeranti possono prendere misure ragionevoli per l’ispezione del carico degli aeromobili civili neutrali e per certificare che un aeromobile non trasporti merce di contrabbando.

133. Il fatto che un aeromobile civile neutrale si sia sottoposto a misure di controllo quali l'ispezione del suo carico e la presentazione di certificati di non contrabbando del carico da parte di un belligerante non può essere considerato da uno Stato belligerante nemico come un atto contrario alla neutralità.

134. Per evitare la necessità di visita e perquisizione, gli Stati neutrali sono incoraggiati ad applicare misure di controllo ragionevoli e procedure di certificazione che le loro aeronavi civili non trasportino merce di contrabbando.

SEZIONE IV - CATTURA DI NAVI E DI MERCI NEMICHE

135. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 136, le navi nemiche, sia mercantili sia di altro genere, e le loro merci possono essere catturate al di fuori delle acque neutrali. Non è richiesta una precedente visita o perquisizione.

136. Sono esenti da cattura:

a) le navi ospedali e le imbarcazioni di salvataggio costiere;

b) gli altri trasporti sanitari, almeno per ciò che riguarda i bisogni necessari dei feriti, dei malati e dei naufraghi;

c) le navi che beneficiano di un salvacondotto a seguito di un accordo tra le parti belligeranti incluse:

i) le navi cartello, come ad esempio le navi designate o impiegate al trasporto dei prigionieri di guerra; e

ii) le navi impegnate in missioni umanitarie, incluse le navi che trasportano beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile e le navi impegnate in azioni di assistenza e in operazione di salvataggio;

d) le navi impegnate nel trasporto dei beni culturali sotto protezione speciale;

e) le navi incaricate di missioni religiose, filantropiche o scientifiche non militari; le navi che raccolgono dati scientifici con probabili applicazioni militari non sono protette;

f) i battelli utilizzati esclusivamente per la pesca costiera o per servizi di navigazione locale; essi sono comunque sottoposti ai regolamenti dell'autorità navale e possono essere sottoposti all'ispezione; e

g) le navi destinate o adattate per intervenire esclusivamente in caso di incidenti inquinanti dell'ambiente marino, allorquando siano effettivamente impegnate in tali attività.

137. Le navi elencate al paragrafo 136 sono esenti da cattura solo se esse:

a) sono impiegate in modo inoffensivo nel loro normale compito;

b) non commettono atti dannosi per il nemico;

c) si sottomettono immediatamente all'identificazione ed all'ispezione quando venga richiesto; e

d) non ostacolano intenzionalmente i movimenti dei combattenti ed obbediscono agli ordini di fermarsi o di allontanarsi dalla rotta quando viene loro richiesto.

138. La cattura di una nave mercantile consiste nell'impadronirsene per aggiudicarsela come preda. Se le circostanze militari impediscono la cattura della nave in mare, questa può essere dirottata verso una zona o un porto adatto per completare la sua cattura. Come alternativa alla cattura una nave mercantile nemica può essere fatta deviare dalla sua destinazione dichiarata.

139. Salvo quanto previsto al paragrafo 140 una nave mercantile catturata può, come misura eccezionale, essere distrutta allorquando le circostanze militari impediscano di catturarla o di inviarla a giudizio come preda nemica, solo quando si realizzino le seguenti condizioni:

a) che siano state prese tutte le misure per assicurare l'incolumità dei passeggeri e dell'equipaggio. A tal proposito, le scialuppe di salvataggio della nave non sono considerate come luoghi sicuri a meno che l'incolumità dei passeggeri non sia assicurata dalle condizioni meteorologiche e del mare presenti e prevedibili, dalla vicinanza della terraferma o di una nave che sia in una posizione favorevole per prenderli a bordo;

b) i documenti e le carte relative alla preda siano salvaguardati; e

c) gli effetti personali dei passeggeri e dell'equipaggio siano stati salvati per quanto possibile.

140. E' vietata la distruzione in mare di navi passeggeri nemiche che trasportino esclusivamente, passeggeri civili. Per la sicurezza dei passeggeri queste navi devono essere dirottate verso una zona o un porto adatto al fine di completare la cattura.

SEZIONE V - CATTURA DI AEROMOBILI CIVILI NEMICI E DI MERCI

141. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 142 gli aeromobili civili nemici e le merci che si trovano a bordo possono essere catturati al di fuori dello spazio aereo neutrale senza che sia necessario procedere precedentemente ad una visita o ad una perquisizione.

142. Sono esenti da cattura i seguenti aeromobili:

a) gli aeromobili sanitari; e

b) gli aeromobili che beneficiano di un salvacondotto per accordo tra le parti belligeranti.

143. Gli aeromobili elencati al paragrafo 142 sono esenti da cattura solo se essi:

a) siano impiegati in modo inoffensivo nel loro normale compito;

b) non commettano atti ostili al nemico;

c) si sottomettano immediatamente all'intercettazione e all'identificazione quando venga loro richiesta,

d) non ostacolino intenzionalmente i movimenti dei combattenti e obbediscono agli ordini di allontanarsi dalla loro rotta quando venga loro richiesto; e

e) non violino un accordo precedente.

144. La cattura è effettuata intercettando l'aeromobile civile nemico ordinandogli di dirigersi in un aeroporto belligerante sicuro per il tipo di aeromobile e ragionevolmente accessibile e, all'atterraggio, catturando l'aeromobile come preda per l'aggiudicazione. Come alternativa alla cattura un aeromobile civile nemico può essere allontanato dalla sua destinazione prevista.

145. In caso di cattura si deve provvedere alla sicurezza dei passeggeri. dell'equipaggio e del loro effetti personali. I documenti e le carte relative alla preda devono essere salvaguardati.

SEZIONE VI - CATTURA DI NAVI MERCANTILI NEUTRALI E DI MERCI

146. Le navi mercantili neutrali possono essere soggette a cattura al di fuori delle acque neutrali se esse sono impiegate in una qualunque delle attività riportate al paragrafo 67 o se si determini mediante visita e perquisizione o in qualunque altro modo che esse:

a) trasportino merce di contrabbando,

b) stiano navigando al solo scopo di trasportare passeggeri che appartengano alle forze armate nemiche;

c) operino direttamente sotto il controllo, gli ordini, un contratto, l'impiego o la direzione del nemico;

d) mostrino documenti irregolari o falsi, siano prive dei necessari documenti o distruggano o rendano illeggibili o nascondino i documenti;

e) violino le regole stabilite da un belligerante nella zona delle operazioni navali; o

f) forzino o tentino di forzare un blocco. La cattura di una nave mercantile neutrale consiste nell'impadronirsene come preda per l'aggiudicazione.

147. Le merci che si trovano a bordo di navi mercantili neutrali sono soggette a cattura solo se sono di contrabbando.

148. Sono considerate contrabbando le merci che sono destinate ad un territorio posto sotto il controllo nemico e che possono essere utilizzate in un conflitto armato.

149. Per esercitare il diritto di cattura previsto ai paragrafi 146, lettera a) e 147, i belligeranti devono aver pubblicato la lista delle merci di contrabbando. Il contenuto esatto della lista del contrabbando può variare in base a circostanze particolari del conflitto armato. Le liste della merce di contrabbando dovranno essere ragionevolmente precise.

150. Le merci che non figurano sulla lista di contrabbando sono da ritenersi "beni liberi", cioè non possono essere confiscate. Questi "beni liberi" comprendono come minimo:

a) gli oggetti relativi al culto;

b) gli articoli destinati esclusivamente al trattamento dei malati e dei feriti, e per la prevenzione delle malattie;

c) i vestiti, le coperte, le cibarie essenziali e i mezzi di protezione destinati alla popolazione civile in generale e alle donne e al bambini in particolare, purché non vi sia alcun serio motivo per ritenere che tali beni siano utilizzati per altri scopi o che il nemico ottenga un vantaggio militare definito dalla loro sostituzione con merci che potrebbero essere disponibili per scopi militari;

d) gli oggetti destinati ai prigionieri di guerra, inclusi gli invii di pacchi individuali. e di soccorsi collettivi contenenti cibo, vestiti e articoli culturali, educativi o ricreativi;

e) le altre merci specificatamente esenti da cattura a seguito di trattati internazionali o per uno speciale accordo tra belligeranti; e

f) le altre merci che non possono essere utilizzate in un conflitto armato.

151. Fatta salve le disposizioni del paragrafo 152. una nave neutrale catturata nei casi previsti al paragrafo 146 può, come misura eccezionale, essere distrutta quando le circostanze militari impediscano la possibilità di catturarla e di inviarla per l'aggiudicazione come preda nemica, solo se prima le seguenti condizioni sono riunite:

a) si sia provveduto all'incolumità dei passeggeri e dell'equipaggio; a tale scopo le scialuppe di salvataggio non sono considerate come posto sicuro, a meno che la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio non sia assicurata dalle condizioni meteorologiche e del mare presenti e prevedibili, dalla vicinanza della terraferma o di una nave che sia in grado di prenderli a bordo;

b) i documenti e le carte relative alla nave catturata siano conservati; e

c) gli effetti personali dei passeggeri e dell'equipaggio siano stati conservati per quanto possibile. Dovrà essere fatto ogni sforzo possibile affinché sia evitata la distruzione di una nave neutrale catturata. Di conseguenza, tale distruzione non può essere ordinata senza che vi sia l'assoluta certezza che la nave catturata non possa essere inviata in un porto belligerante. né allontanata dalla sua rotta, né rilasciata. In applicazione di questo paragrafo una nave non può essere distrutta per trasporto di merce di contrabbando, a meno che il contrabbando stimato per il valore. peso, volume o nolo costituisca più della metà del carico. La distruzione sarà soggetta a giudizio.

152. La distruzione in mare di navi neutrali di passeggeri civili è vietata. Per la sicurezza dei passeggeri tali navi dovranno essere condotte in un porto appropriato per completare la cattura in conformità al paragrafo 146.

SEZIONE VII - CATTURA DI AEROMOBILI CIVILI NEUTRALI E DI MERCI

153. Gli aeromobili civili neutrali sono soggetti a cattura al di fuori dello spazio aereo neutrale se sono impegnati in una delle attività elencate al paragrafo 70 o se venga stabilito mediante visita o perquisizione o con altri mezzi che:

a) trasportino merce di contrabbando;

b) stiano effettuando il volo al solo scopo di trasportare passeggeri che facciano parte delle forze armate nemiche;

c) operino direttamente sotto il controllo, gli ordini, un contratto, impiego o direzione del nemico;

d) presentino documenti irregolari o falsi, non dispongano dei documenti necessari, o distruggano, rendano illeggibili o nascondano dei documenti;

e) violino le regole stabilite da un belligerante nella immediata area delle operazioni navali; o

f) forzino o tentino di forzare un blocco.

154. Le merci a bordo di aeromobili civili neutrali possono essere catturate solo se si tratta di contrabbando.

155. Le regole che riguardano il contrabbando enunciate ai paragrafi 148-150 si applicheranno allo stesso modo anche alle merci a bordo di aeromobili civili neutrali.

156. La cattura è esercitata intercettando l'aeromobile civile neutrale, ordinandogli di dirigersi verso un aeroporto belligerante sicuro per il tipo di aeromobile coinvolto e ragionevolmente accessibile e all'atterraggio, dopo la visita e la perquisizione. impadronircene come preda per l’aggiudicazione. Se non esiste alcun aeroporto belligerante sicuro e ragionevolmente accessibile, l'aeromobile civile neutrale può essere fatto deviare dalla sua destinazione originaria.


PARTE VI - PERSONE PROTETTE, TRASPORTI E AEROMOBILI SANITARI

REGOLE GENERALI

159. Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 171, le disposizioni della presente parte non devono in alcun caso essere interpretate come sostitutive delle disposizioni della Il Convenzione di Ginevra del 1949 e del I Protocollo aggiuntivo del 1977 che contengono le norme dettagliate relative al trattamento del feriti. dei malati e dei naufraghi. e ai trasporti sanitari.

160. Le parti in conflitto possono accordarsi. a scopo umanitario, per creare in un'area di mare determinata, una zona dove sono autorizzate solo attività conformi a questi scopi umanitari.

SEZIONE I - PERSONE PROTETTE

161. Le persone a bordo di navi o aeromobili che sono cadute in potere di un belligerante o di un neutrale devono essere rispettate e protette. In mare, e successivamente fino alla determinazione del loro status, esse sono sottomesse alla giurisdizione dello Stato che esercita il potere su di loro.

162. I membri dell'equipaggio delle navi ospedali non possono essere catturati nel periodo in cui essi prestano servizio a bordo di tali navi. I membri dell'equipaggio di imbarcazioni di salvataggio non possono essere catturati mentre sono impegnati in operazioni di salvataggio.

163. Le persone a bordo di altre navi o di aeromobili esenti da cattura, elencate nei paragrafi 136 e 142, non possono essere catturate.

164. Gli appartenenti al personale medico e religioso assegnato all'assistenza medica e spirituale dei feriti, dei malati e dei naufraghi non dovranno essere considerati come prigionieri di guerra. In compenso essi possono essere comunque trattenuti fintanto che i loro servizi siano necessari per soddisfare i bisogni sanitari o spirituali dei prigionieri di guerra.

165. I cittadini di uno Stato nemico, diversi da quelli specificati ai paragrafi 162-164, hanno diritto allo statuto di prigioniero di guerra e possono essere fatti prigionieri se essi sono:

a) membri delle forze armate nemiche;

b) accompagnino le forze armate nemiche;

c) membri degli equipaggi di aeromobili o navi ausiliarie;

d) membri di equipaggi di mercantili o di aeromobili civili nemici non esenti da cattura, a meno che essi non beneficino di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale; o

e) membri di equipaggi di navi mercantili o di aeromobili civili neutrali che hanno preso parte direttamente alle ostilità per conto del nemico, o hanno servito come ausiliari per conto del nemico.

166. I cittadini di uno Stato neutrale:

a) che sono passeggeri di navi o aeromobili neutrali o nemici devono essere rilasciati e non possono essere fatti prigionieri di guerra. a meno che essi non siano membri delle forze armate del nemico, o che non abbiano personalmente commesso degli atti di ostilità contro coloro che li hanno presi prigionieri;

b) che sono membri degli equipaggi di navi da guerra o ausiliarie, di aeromobili militari o ausiliari nemici hanno diritto allo statuto di prigionieri di guerra e possono essere fatti prigionieri di guerra;

c) che sono membri degli equipaggi di navi mercantili o di aeromobili civili neutrali o nemici devono essere rilasciati e non possono essere fatti prigionieri di guerra a meno che queste navi o questi aeromobili non abbiano commesso un atto previsto ai paragrafi 60, 63, 67 o 70. o che un membro dell'equipaggio non abbia personalmente compiuto un atto ostile verso coloro che lo hanno fatto prigioniero.

167. Le persone civili che costituiscono figure diverse da quelle specificate ai paragrafi 162-166 devono essere trattate conformemente alla IV Convenzione di Ginevra del 1949.

168. Le persone cadute in potere di uno Stato neutrale devono essere trattate conformemente alla V ed alla XIII Convenzione dell'Aja del 1907 ed alla II Convenzione di Ginevra del 1949.

SEZIONE II - TRASPORTI SANITARI

169. Al fine, di garantire la massima sicurezza delle navi ospedali dal momento dell'inizio delle ostilità gli Stati possono preventivamente procedere ad una notifica generale delle caratteristiche delle loro navi ospedali. conformemente all'art. 22 della Il Convenzione di Ginevra del 1949. Tale notifica dovrà contenere tutte le informazioni disponibili che permettano l'identificazione di queste navi.

170. Le navi ospedali possono essere equipaggiate con mezzi puramente difensivi di deviazione quali "chaff" (bersagli radar fittizi) e "flares" (bersagli infrarossi fittizi). La presenza di tali equipaggiamento dovrà essere notificata.

171. Per poter adempiere più efficacemente alla loro missione umanitaria, le navi ospedali dovrebbero essere autorizzate ad utilizzare un equipaggiamento per crittografia. In nessun caso tale equipaggiamento dovrà essere utilizzato per la trasmissione di informazioni segrete né per acquisire un qualunque vantaggio militare.

172. Le navi ospedali, le imbarcazioni di salvataggio costiere così come altri trasporti sanitari sono incoraggiati ad utilizzare i mezzi di identificazione stabiliti nell'Allegato I del I Protocollo Aggiuntivo.

173. Tali mezzi di identificazione sono destinati esclusivamente a facilitare l'identificazione e, di per se stessi, non conferiscono uno stato protetto.

SEZIONE III - AEROMOBILI SANITARI

174. Gli aeromobili sanitari dovranno essere protetti e rispettati conformemente alle disposizioni del presente documento.

175. Gli aeromobili sanitari dovranno essere chiaramente identificati dall'emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa e dal loro colori nazionali. sulle superfici inferiori, superiori e laterali. Gli aeromobili sanitari sono incoraggiati a fare costantemente uso degli altri mezzi di identificazione stabiliti dall'Allegato I del I Protocollo aggiuntivo del 1977. Gli aeromobili utilizzati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa possono utilizzare gli stessi mezzi di identificazione degli aeromobili sanitari. Gli aeromobili sanitari temporanei che non hanno potuto, sia per mancanza di tempo, sia in virtù delle loro caratteristiche, essere segnati con l'emblema caratteristico dovranno utilizzare i mezzi di identificazione disponibili più efficaci.

176. Questi mezzi di identificazione sono destinati unicamente a facilitare l'identificazione e, di per sé, non conferiscono uno status protetto.

177. Le parti in conflitto sono incoraggiate a notificare i voli sanitari e a concludere accordi in ogni momento, in particolare nelle zone in cui nessuna delle parti in conflitto abbia chiaramente il controllo. Quando conclusi, tali accordi devono specificare l'altitudine, gli orari e le rotte di sicurezza, e dovranno specificare i mezzi di identificazione e di comunicazione utilizzati.

178. Gli aeromobili sanitari non devono essere utilizzati per commettere atti nocivi al nemico. Essi non devono trasportare alcun equipaggiamento destinato alla raccolta o alla trasmissione di informazioni segrete. Essi non devono essere armati, fatta eccezione di armi leggere di autodifesa, e trasporteranno esclusivamente personale e equipaggiamento sanitari.

179. Tutti gli altri aeromobili, militari o civili, belligeranti o neutrali, utilizzati per la ricerca, il salvataggio ed il trasporto dei feriti, dei malati e dei naufraghi, operano a loro rischio, a meno che non sia stato stipulato tra le parti in conflitto un precedente accordo.

180. Può essere ordinato agli aeromobili sanitari che sorvolano zone aeree controllate di fatto dal belligerante avversario. o zone di cui non sia chiaramente stabilito il controllo, di atterrare per permettere un’ispezione. Gli aeromobili sanitari devono obbedire ad ogni ordine di questo tipo.

181. Salvo un accordo precedente, gli aeromobili sanitari belligeranti non dovranno entrare nello spazio aereo neutrale. Quando questi si trovino nello spazio neutrale in virtù di un accordo, dovranno conformarsi ai termini di questo accordo. I termini dell'accordo possono richiedere che l'aeromobile atterri per un'ispezione in un aeroporto situato all'interno dello Stato neutrale. Se l'accordo lo richieda. l'ispezione e l'azione successiva saranno condotte conformemente ai paragrafi 182-183.

182. Se, in assenza di un accordo precedente o in contrasto con i termini di un accordo, un aeromobile sanitario entra in uno spazio aereo neutrale, sia per un errore di rotta, sia a seguito di un'emergenza che metta in pericolo la sicurezza del volo, questo dovrà fare tutto il possibile per segnalare la sua presenza e identificarsi. Una volta che l’aeromobile è stato riconosciuto come aeromobile sanitario dallo Stato neutrale non può essere attaccato ma può essere costretto ad atterrare ai fini di un'ispezione. Una volta ispezionato e se è stato effettivamente identificato quale aeromobile sanitario, dovrà essere autorizzato a riprendere il suo volo.

183. Se l'ispezione rivela che non si tratta di un aeromobile sanitario, questo può essere catturato e i suoi occupanti, a meno che non siano intercorsi altri accordi tra lo Stato neutrale e le parti in conflitto. saranno detenuti dallo Stato neutrale come esigono le regole del diritto internazionale applicabile in un conflitto armato. in modo tale che essi non possano prendere di nuovo parte alle ostilità.