Diritti civili e politici - Patto, UNGA, 16 dicembre 1966
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Depositario: UNSG Entrata in vigore: 23 marzo 1976
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Ratifica italiana: L. 25 ottobre 1977, n. 881 (G.U. n. 333 del 7 dicembre 1977)
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Gli Stati parti del presente Patto, considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana; riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali; considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo; considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto; hanno convenuto quanto segue: Parte prima Art. 1 1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. 2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. 2 3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. Parte seconda Art. 2 1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. 2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l’adozione delle misure legislative o d’altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto.. qualora non vi provvedano già le misure legislative o d’altro genere, in vigore. 3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s’impegna a: a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; b) garantire che l’autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell’ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria; c) garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi. Art. 3 Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto. Art. 4 1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano in3 compatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull’origine sociale. 2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (par. 1 e 2), 11, 15, 16 e 18. 3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare. Art. 5 1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso. 2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura. Parte terza Art. 6 1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. 2. Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente. 3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. 4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L’amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi. 5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte. 4 6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l’abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto. Art. 7 Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico. Art. 8 1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma. 2. Nessuno può essere tenuto in stato di servitù. 3. a) nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio; b) la lettera a) dei presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente; c) l’espressione «lavoro forzato o obbligatorio», ai fini del presente paragrafo, non comprende: i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata; ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove è ammessa l’obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza; iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civici. Art. 9 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge. 2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell’arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa contro di lui. 3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un’accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che 5 assicurino la comparizione dell’accusato sia ai fini dei giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza. 4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio. 5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo. Art. 10 1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana. 2. a) gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate; b) gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile. 3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve essere loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico. Art. 11 Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale. Art. 12 1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio. 2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio. 3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto. 4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese. Art. 13 Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di 6 sottoporre il proprio caso all’esame dell’autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine. Art. 14 1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un’equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell’accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l’interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l’interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli. 2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente. 3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell’accusa a lui rivolta; b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta; c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo; d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d’ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo; e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza; g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole. 4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell’interesse a promuovere la loro riabilitazione. 5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge. 7 6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l’individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte. 7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese. Art. 15 1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne. 2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni. Art. 16 Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica. Art. 17 1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. 2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese. Art. 18 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento. 2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 8 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. 4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni. Art. 19 1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. 2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 3. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche. Art. 20 1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge. Art. 21 È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L’esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico o per tutelare la sanità o la morale pubbliche, o gli altri diritti e libertà. Art. 22 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi. 2. L’esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo 9 non impedisce di imporre restrizioni legali all’esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia. 3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione dei 19483 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare delle misure legislative che causino pregiudizio – o applicare la legge in modo da causare pregiudizio – alle garanzie previste dalla detta Convenzione. Art. 23 1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. 2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l’età per contrarre matrimonio. 3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 4. Gli Stati parti dei presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria. Art. 24 1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato. 2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome. 3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza. Art. 25 Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all’articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli: a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori; c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi dei proprio Paese. 10 Art. 26 Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. Art. 27 In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo. Parte quarta Art. 28 1. È istituito un Comitato dei diritti dell’uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come «il Comitato»). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste. 2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell’uomo. Sarà tenuto conto dell’opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica. 3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale. Art. 29 1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all’articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto. 2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa. 3. La stessa persona può essere designata più di una volta. Art. 30 1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto. 11 2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all’articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato. 3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione. 4. L’elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti dei presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell’Organizzazione. In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti. Art. 31 1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato. 2. Nell’elezione del Comitato, deve tenersi conto di un’equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici. Art. 32 1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell’articolo 30. 2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto. Art. 33 1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un’assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro. 2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni. 12 Art. 34 1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all’articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità all’articolo 29, per ricoprire il seggio vacante. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L’elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto. 3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all’articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo. Art. 35 I membri del Comitato ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall’Assemblea generale, avuto riguardo all’importanza delle funzioni del Comitato. Art. 36 Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto. Art. 37 1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell’Organizzazione. 2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno. 3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Art. 38 Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso. Art. 39 1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili. 13 2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l’altro, le disposizioni seguenti: a) il quorum è di dodici membri; b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti. Art. 40 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti: a) entro un anno dall’entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti; b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. 2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscono sull’applicazione del presente Patto. 3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza. 4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto. 5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. Art. 41 1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente: a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l’attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, 14 purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili; b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti e interessati, tanto l’uno che l’altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all’altro Stato interessato; c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi; d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse; e) salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto; f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente; g) gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme; h) il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b): i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta; ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parte interessati vengono allegati al rapporto. Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parte interessati. 2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore quando dieci Stati parti dei presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parte. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l’esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun’altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione. 15 Art. 42 1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all’articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parte interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come «la Commissione»). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto; b) la Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un’intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l’accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi. 2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all’articolo 41. 3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno. 4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati. 5. Il segretariato previsto all’articolo 36 presta i suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo. 6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente. 7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati: a) se la Commissione non è in grado di completare l’esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l’esame della questione medesima; b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti; c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie consi16 derazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell’affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parte interessati; d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione dei rapporto, debbono rendere noto al Presidente dei Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione. 8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all’articolo 41. 9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite. 10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spesi dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo. Art. 43 I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell’articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Art. 44 Le disposizioni per l’attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure instituite nel campo dei diritti dell’uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e non impediscono agli Stati parti al presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro. Art. 45 Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività. Parte quinta Art. 46 Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto. 17 Art. 47 Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali. Parte sesta Art. 48 1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia4, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto. 2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Il presente Patto sarà aperto all’adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo. 4. L’adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, dei deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione. Art. 49 l. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito dei trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, dei suo strumento di ratifica o di adesione. Art. 50 Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali. Art. 51 1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale 18 comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parte dei presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parte si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto. 3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parte che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato. Art. 52 Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi dei paragrafo 5 dell’articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all’articolo 48; b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all’articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell’articolo 51. Art. 53 1. Il presente Patto, di cui i testi cinesi, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all’articolo 48. (Seguono le firme) 19 Campo d’applicazione del patto internazionale il 1° febbraio 1996 Stati partecipanti Ratificazione Adesione (A) Successione (S) Entrata in vigore Afghanistan 24 gennaio 1983 A 24 aprile 1983 Albania 4 ottobre 1991 A 4 gennaio 1992 Algeria* 12 settembre 1989 12 dicembre 1989 Angola 10 gennaio 1992 A 10 aprile 1992 Argentina* 8 agosto 1986 8 novembre 1986 Armenia 23 giugno 1993 A 23 settembre 1993 Australia* 13 agosto 1980 13 novembre 1980 Austria* 10 settembre 1978 10 dicembre 1978 Azerbajdzan 13 agosto 1992 A 13 novembre 1992 Barbados* 5 gennaio 1973 A 23 marzo 1976 Belarus* 12 novembre 1973 23 marzo 1976 Belgio* ** 21 aprile 1983 21 luglio 1983 Benin 12 marzo 1992 A 12 giugno 1992 Bolivia 12 agosto 1982 A 12 novembre 1982 Bosnia Erzegovina* 1° settembre 1993 S 6 marzo 1992 Brasile 24 gennaio 1992 A 24 aprile 1992 Bulgaria* 21 settembre 1970 23 marzo 1976 Burundi 9 maggio 1990 A 9 agosto 1990 Cambogia 26 maggio 1992 A 26 agosto 1992 Camerun 27 giugno 1984 A 27 settembre 1984 Canada* 19 maggio 1976 A 19 agosto 1976 Capoverde 6 agosto 1993 A 6 novembre 1993 Ciad 9 giugno 1995 A 9 settembre 1995 Cile* 10 febbraio 1972 23 marzo 1976 Cipro 2 aprile 1969 23 marzo 1976 Colombia 29 ottobre 1969 23 marzo 1976 Congo* 5 ottobre 1983 A 5 gennaio 1984 Corea (Nord) 14 settembre 1981 A 14 dicembre 1981 Corea (Sud)* 10 aprile 1990 A 10 luglio 1990 Costa d’Avorio 26 marzo 1992 A 26 giugno 1992 Costarica 29 novembre 1968 23 marzo 1976 Croazia* 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991 Danimarca* ** 6 gennaio 1972 23 marzo 1976 Dominica 17 giugno 1993 A 17 settembre 1993 Ecuador* 6 marzo 1969 23 marzo 1976 Egitto 14 gennaio 1982 14 aprile 1982 El Salvador 30 novembre 1979 29 febbraio 1980 Estonia 21 ottobre 1991 A 21 gennaio 1992 Etiopia 11 giugno 1993 A 11 settembre 1993 Filippine* 23 ottobre 1986 23 gennaio 1987 Finlandia* ** 19 agosto 1975 23 marzo 1976 Francia* ** 4 novembre 1980 A 4 febbraio 1981 Gabon 21 gennaio 1983 A 21 aprile 1983 20 Stati partecipanti Ratificazione Adesione (A) Successione (S) Entrata in vigore Gambia 22 marzo 1979 A 22 giugno 1979 Georgia 3 maggio 1994 A 3 agosto 1994 Germania* ** 17 dicembre 1973 23 marzo 1976 Giamaica 3 ottobre 1975 23 marzo 1976 Giappone 21 giugno 1979 21 settembre 1979 Giordania 28 maggio 1975 23 marzo 1976 Gran Bretagna* ** 20 maggio 1976 20 agosto 1976 Guernsey, Jersey, Isola di Man, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Isole dei Caimani, Isole Falkland e dipendenze, Gibilterra, Hong Kong, Montserrat, gruppo Pitcairn, Sant’Elena e dipendenze, Isole Turche e Caicos 20 maggio 1976 20 agosto 1976 Grenada 6 settembre 1991 A 6 dicembre 1991 Guayana 15 febbraio 1977 15 maggio 1977 Guatemala 5 maggio 1992 A 5 agosto 1992 Guinea 24 gennaio 1978 24 aprile 1978 Guinea equatoriale 25 settembre 1987 A 25 dicembre 1987 Haiti 6 febbraio 1991 A 6 maggio 1991 India 10 aprile 1979 A 10 luglio 1979 Iran 24 giugno 1975 23 marzo 1976 Iraq 25 gennaio 1971 23 marzo 1976 Irlanda 8 dicembre 1989 8 marzo 1990 Islanda 22 agosto 1979 22 novembre 1979 Isole Salomone 17 marzo 1982 S 7 luglio 1978 Israele* 3 ottobre 1991 3 gennaio 1992 Italia* ** 15 settembre 1978 15 dicembre 1978 Jugoslavia 2 giugno 1971 23 marzo 1976 Kenya 1° maggio 1972 A 23 marzo 1976 Kirghizistan 7 ottobre 1994 A 7 gennaio 1995 Lesotho 9 settembre 1992 A 9 dicembre 1992 Lettonia 14 aprile 1992 A 14 luglio 1992 Libano 3 novembre 1972 A 23 marzo 1976 Libia 15 maggio 1970 A 23 marzo 1976 Lituania 20 novembre 1991 A 20 febbraio 1992 Lussemburgo 18 agosto 1983 18 novembre 1983 Macedonia 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1991 Madagascar 21 giugno 1971 23 marzo 1976 Malawi 22 dicembre 1993 A 22 marzo 1994 Mali 16 luglio 1974 A 23 marzo 1976 Malta 13 settembre 1990 A 13 dicembre 1990 Marocco 3 maggio 1979 3 agosto 1979 21 Stati partecipanti Ratificazione Adesione (A) Successione (S) Entrata in vigore Mauritius 12 dicembre 1973 A 23 marzo 1976 Messico* 23 marzo 1981 A 23 giugno 1981 Moldavia 26 gennaio 1993 A 26 aprile 1993 Mongolia 18 novembre 1974 23 marzo 1976 Mozambico 21 luglio 1993 A 21 ottobre 1993 Namibia 28 novembre 1994 A 28 febbraio 1995 Nepal 14 maggio 1991 A 14 agosto 1991 Nicaragua 12 marzo 1980 A 12 giugno 1980 Niger 7 marzo 1986 A 7 giugno 1986 Nigeria 29 luglio 1993 A 29 ottobre 1993 Norvegia* ** 13 settembre 1972 23 marzo 1976 Nuova Zelanda 28 dicembre 1978 28 marzo 1979 Panama 8 marzo 1977 8 giugno 1977 Paraguay 10 giugno 1992 A 10 settembre 1992 Paesi Bassi* ** 11 dicembre 1978 11 marzo 1979 Antille olandesi 11 dicembre 1978 11 marzo 1979 Perù 28 aprile 1978 28 luglio 1978 Polonia 18 marzo 1977 18 giugno 1977 Portogallo* ** 15 giugno 1978 15 settembre 1978 Macao 27 aprile 1993 27 aprile 1993 Repubblica Ceca 22 febbraio 1993 S 1° gennaio 1993 Repubblica Centrafricana 8 maggio 1981 A 8 agosto 1981 Repubblica Dominicana 4 gennaio 1978 A 4 aprile 1978 Romania 9 dicembre 1974 23 marzo 1976 Russia* 16 ottobre 1973 23 marzo 1976 Ruanda 16 aprile 1975 A 23 marzo 1976 San Marino 18 ottobre 1985 A 18 gennaio 1986 San Vincenzo e Grenadine 9 novembre 1981 A 9 febbraio 1982 Senegal* 13 febbraio 1978 13 maggio 1978 Seychelles 5 maggio 1992 A 5 agosto 1992 Siria 21 aprile 1969 A 23 marzo 1976 Slovacchia* 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Somalia 24 gennaio 1990 A 24 aprile 1990 Spagna* ** 27 aprile 1977 27 luglio 1977 Srilanka* 11 giugno 1980 A 11 settembre 1980 Sudan 18 marzo 1986 A 18 giugno 1986 Stati Uniti 8 giugno 1992 8 settembre 1992 Svezia* ** 6 dicembre 1971 23 marzo 1976 Svizzera 18 giugno 1992 A 18 settembre 1992 Surinam 28 dicembre 1976 A 28 marzo 1977 Tanzania 11 giugno 1976 A 11 settembre 1976 Togo 24 maggio 1984 A 24 agosto 1984 Trinidad e Tobago 21 dicembre 1978 A 21 marzo 1979 Tunisia* 18 marzo 1969 23 marzo 1976 22 Stati partecipanti Ratificazione Adesione (A) Successione (S) Entrata in vigore Ucraina* 12 novembre 1973 23 marzo 1976 Uganda 21 giugno 1995 A 21 settembre 1995 Ungheria 17 gennaio 1974 23 marzo 1976 Uruguay 1° aprile 1970 23 marzo 1976 Uzbekistan 28 settembre 1995 A 28 dicembre 1995 Venezuela* 10 maggio 1978 10 agosto 1978 Vietnam 24 settembre 1982 A 24 dicembre 1982 Yemen 9 febbraio 1987 A 9 maggio 1987 Zaire 1° novembre 1976 A 1° febbraio 1977 Zambia 10 aprile 1984 A 10 luglio 1984 Zimbabwe* 13 maggio 1991 A 13 agosto 1991
- Riserve e dichiarazioni vedi qui di seguito.
- Obiezioni vedi qui di seguito.
Dichiarazioni in merito al riconoscimento della competenza del Comitato dei diritti dell’uomo in virtù dell’articolo 41 Algeria Il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare dichiara, in virtù dell’articolo 41 del Patto, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, di cui all’articolo 28 del Patto, di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal presente Patto. Argentina Il Governo argentino riconosce la competenza dei Comitato dei diritti dell’uomo istituito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Australia Il Governo australiano dichiara di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie gli obblighi derivantigli dal Patto. Austria Il Governo della Repubblica austriaca dichiara ai sensi dell’articolo 41 dei Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che l’Austria riconosce la competenza dei Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal presente Patto. 23 Belgio Il Regno dei Belgio dichiara di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo giusta l’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Il Regno del Belgio dichiara, giusta l’articolo 41 dei Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di riconoscere la competenza dei Comitato dei diritti dell’uomo, istituito dall’articolo 28 dei Patto, di accogliere e esaminare comunicazioni presentate da un altro Stato parte, sempre che detto Stato parte abbia, almeno dodici mesi prima della presentazione di una comunicazione concernente il Belgio, fatto una dichiarazione in virtù dell’articolo 41 nella quale esso riconosce la competenza del Comitato di accogliere e esaminare comunicazioni a suo riguardo. Belarus La Repubblica di Bielorussia dichiara, in conformità dell’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato parte non adempie gli obblighi derivantigli dal Patto. Bosnia Erzegovina La Repubblica della Bosnia Erzegovina, in conformità dell’articolo 41 del Patto, riconosce la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo a ricevere ed esaminare comunicazioni sottoposte da un altro Stato parte nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie gli obblighi derivantigli dal Patto. Bulgaria Conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 41 del Patto, la Repubblica di Bulgaria dichiara di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte, che ha dichiarato di riconoscere per quanto lo concerne la competenza di detto Comitato, pretenda che un altro Stato parte non adempie gli obblighi derivantigli dal Patto. Canada Il Governo canadese dichiara, giusta l’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, di cui all’articolo 28 del Patto, di accogliere e esaminare comunicazioni presentate da un altro Stato parte, sempre che detto Stato parte abbia, almeno dodici mesi prima di presentare una comunicazione concernente il Canada, fatto una dichiarazione in virtù dell’articolo 41 nella quale esso riconosce la competenza del Comitato di accogliere e esaminare comunicazioni a suo riguardo. Cile Il Governo cileno riconosce, a decorrere dalla data dei presente strumento (7 settembre 1990), la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, conformemente all’articolo 41 di detto Patto, per qualsiasi fatto avvenuto dopo l’Il marzo 1990. 24 Congo In applicazione dell’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Governo congolese riconosce, a decorrere dalla data odierna (7 luglio 1989), la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal Patto summenzionato. Corea (Sud) Il Governo della Repubblica di Corea riconosce la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo giusta l’articolo 41 del Patto. Croazia Il Governo della Repubblica di Croazia dichiara, in conformità dell’articolo 41 del Patto, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo a ricevere ed esaminare le comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie gli obblighi derivantigli dal Patto. Danimarca Il Governo della Danimarca riconosce con la presente, conformemente all’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, la competenza del Comitato di cui all’articolo 41 di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal Patto. Ecuador Il Governo equadoregno riconosce la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli in virtù dell’articolo 41 paragrafo 1 lettere a, b, c, d, e, f, g e h del Patto citato. Il presente riconoscimento della competenza del Comitato è di durata illimitata e conforme alle disposizioni dell’articolo 41 paragrafo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Filippine Il Governo filippino riconosce, conformemente all’articolo 41 del Patto, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, definita da detto Patto, di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal Patto. Finlandia La Finlandia dichiara, in virtù dell’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, di cui all’articolo 28 di detto Patto, di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal presente Patto. 25 Gambia Il Governo della Gambia dichiara, con la presente, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal presente Patto. Germania La Repubblica federale di Germania, conformemente all’articolo 41 del Patto, riconosce per un ulteriore periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza della dichiarazione del 24 marzo 1986, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni di uno Stato parte, sempre che quest’ultimo abbia riconosciuto, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato e che obblighi corrispondenti siano stati assunti conformemente al Patto da parte della Repubblica federale di Germania e dello Stato parte interessato. Gran Bretagna Il Governo del Regno Unito dichiara, in virtù dell’articolo 41 del Patto, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni presentate da un altro Stato parte, sempre che detto Stato abbia, almeno dodici mesi prima della presentazione di una comunicazione concernente il Regno Unito, fatto una dichiarazione in virtù dell’articolo 41 nella quale esso riconosce la competenza del Comitato di accogliere e esaminare comunicazioni a suo riguardo. Guiana Il Governo della Repubblica cooperativa della Guiana dichiara di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie gli obblighi derivantigli dal Patto. Irlanda Il Governo irlandese dichiara con la presente di riconoscere, conformemente all’articolo 41, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo istituito dall’articolo 28 del Patto. Islanda Conformemente all’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Governo islandese riconosce la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, di cui all’articolo 28, di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal Patto. Italia La Repubblica italiana riconosce la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, istituito giusta l’articolo 28 del Patto, di accogliere e esaminare comunicazioni nelle 26 quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal presente Patto. Lussemburgo Il Governo lussemburghese riconosce, conformemente all’articolo 41, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, di cui all’articolo 28 del Patto, di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli da detto Patto. Malta Il Governo maltese dichiara, in virtù dell’articolo 41 del Patto, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni di un altro Stato parte, a condizione che, entro un termine non inferiore ai dodici mesi prima della presentazione di una comunicazione relativa a Malta, detto Stato abbia fatto, conformemente all’articolo 41, una dichiarazione nella quale esso riconosce, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato di accogliere e esaminare comunicazioni. Norvegia La Norvegia riconosce la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, di cui all’articolo 28 del Patto, di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal Patto. Nuova Zelanda Il Governo neozelandese dichiara, in virtù dell’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni di un altro Stato parte che abbia anch’esso riconosciuto, in virtù dell’articolo 41 e mediante una dichiarazione analoga, la competenza del Comitato nei suoi confronti, salvo nei casi in cui detta dichiarazione sia stata fatta dallo Stato succitato meno di dodici mesi prima di depositare un reclamo nei confronti della Nuova Zelanda. Paesi Bassi Il Regno dei Paesi Bassi dichiara, in virtù dell’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, di cui all’articolo 28 del Patto, di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli da detto Patto. Perù Il Perù riconosce la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, conformemente all’articolo 41 di detto Patto. 27 Polonia La Repubblica polacca riconosce, conformemente all’articolo 41 paragrafo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli da detto Patto. Russia La Russia dichiara di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni presentate da un altro Stato parte in merito a situazioni o fatti accaduti dopo l’adozione della presente dichiarazione, sempre che questo Stato abbia effettuato, almeno dodici mesi prima della presentazione della comunicazione, una dichiarazione in cui esso riconosce, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato di cui all’articolo 41, per quanto attiene agli obblighi che la Russia ed esso stesso hanno sottoscritto in virtù del Patto. Senegal Il Governo dei Senegal dichiara, in virtù dell’articolo 41 dei Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, di cui all’articolo 28 del Patto, di accogliere e esaminare comunicazioni presentate da un altro Stato parte, sempre che detto Stato abbia, almeno dodici mesi prima di presentare una comunicazione concernente il Senegal, fatto una dichiarazione in virtù dell’articolo 41 nella quale esso riconosce la competenza dei Comitato di accogliere e esaminare comunicazioni a suo riguardo. Slovacchia La Slovacchia ha mantenuto la dichiarazione formulata dalla Cecoslovacchia: «La Repubblica federale ceca e slovacca riconosce la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, istituito dall’articolo 28 del Patto, di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal presente Patto.» Slovenia La Repubblica di Slovenia riconosce, in virtù dell’articolo 41 del Patto, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli da detto Patto. Spagna Il Governo spagnolo dichiara, conformemente alle disposizioni dell’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di riconoscere, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della presente dichiarazione (21 dicembre 1988), la competenza dei Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal presente Patto. 28 Sri Lanka Il Governo della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka dichiara, conformemente all’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli da detto Patto, nella misura in cui lo Stato parte che ha effettuato le comunicazioni abbia anch’esso, in virtù dell’articolo 41, riconosciuto per mezzo di una dichiarazione analoga la competenza del Comitato nei suoi confronti. Stati Uniti Gli Stati Uniti dichiarano di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare, in virtù dell’articolo 41, le comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal Patto. Svezia La Svezia riconosce la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, di cui all’articolo 28 del Patto, di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal presente Patto. Svizzera La Svizzera dichiara, in virtù dell’articolo 41, di riconoscere, per una durata di cinque anni (a decorrere dal 18 giugno 1992), la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal Patto. Tunisia Il Governo della Repubblica tunisina dichiara di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, istituito dall’articolo 28 dei Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che la Repubblica tunisina non adempie gli obblighi derivantigli dal Patto. Lo Stato parte che invia tale comunicazione deve aver formulato una dichiarazione secondo la quale riconosce, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo ai sensi dell’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Ucraina Conformemente all’articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici l’Ucraina dichiara di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie gli obblighi derivantigli dal Patto. 29 Ungheria Il Governo della Repubblica popolare ungherese riconosce la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo, di cui all’articolo 28, di accogliere e esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi derivantigli dal Patto. Zimbabwe li Governo dello Zimbabwe dichiara di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da un altro Stato parte, con riserva che detto Stato abbia formulato, almeno dodici mesi prima della presentazione di una comunicazione riguardante lo Zimbabwe, una dichiarazione in virtù dell’articolo 41 nella quale riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni che lo riguardano. Altre dichiarazioni e riserve Algeria Il Governo algerino interpreta le disposizioni dell’articolo 22 del Patto relativo ai diritti civili e politici nel senso che esso fa della legge l’ambito d’intervento dello Stato per l’organizzazione e l’esercizio del diritto sindacale. Per il Governo algerino le disposizioni dell’articolo 23 paragrafo 4 relativo ai diritti e alla responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento, non pregiudicano i fondamenti essenziali del sistema giuridico algerino. Argentina Il Governo argentino dichiara che l’applicazione dell’articolo 15 paragrafo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sarà subordinato al principio sancito dall’articolo 18 della Costituzione argentina. Australia Riserve Articolo 10 Per quanto concerne il paragrafo 2 lettera a, il principio della separazione è riconosciuto in quanto obiettivo da realizzare progressivamente. Per quanto concerne il paragrafo 2 lettera b e il secondo periodo del paragrafo 3, l’obbligo di procedere ad una separazione è accettato unicamente nella misura in cui le autorità competenti giudichino una tale separazione vantaggiosa per i minorenni e gli adulti interessati. Articolo 14 L’Australia formula una riserva in base alla quale l’indennizzo previsto in caso di errore giudiziario nelle circostanze contemplate dall’articolo 14 paragrafo 6 può venir assegnato in via amministrativa piuttosto che sulla scorta di una disposizione legale specifica. 30 Articolo 20 L’Australia interpreta i diritti contemplati dagli articoli 19, 21 e 22 come compatibili con le disposizioni dell’articolo 20; di conseguenza, siccome il Commonwealth e gli Stati federati hanno già legiferato nelle materie di cui all’articolo 20 per quanto concerne le questioni d’ordine pubblico, l’Australia si riserva il diritto di non adottare disposizioni legislative supplementari in materia. Dichiarazioni L’Australia è dotata di un ordinamento costituzionale federale nel quale i poteri legislativi, esecutivi e giudiziari sono esercitati in comune o ripartiti tra le autorità del Commonwealth e quelle degli Stati federati. L’applicazione del trattato sull’intero territorio australiano sarà di competenza delle autorità del Commonwealth e di quelle dei diversi Stati e territori, tenuto conto dei loro rispettivi poteri costituzionali e delle disposizioni relative all’esercizio di detti poteri. Austria 1. L’articolo 12 paragrafo 4 del Patto sarà applicato per quanto esso non pregiudichi la legge dei 3 aprile 1919 (StGBl., n. 209) relativa all’espulsione e alla confisca dei beni della Casa Asburgo-Lorena, nella versione della legge del 30 ottobre 1919 (StGBl., n. 501), della legge costituzionale federale del 30 luglio 1925 (BGBl., n. 292) e della legge costituzionale federale del 26 gennaio 1928 (BGBl., n. 30), e tenuto conto della legge costituzionale federale del 4 luglio 1963 (BGBl., n. 172). 2. Gli articoli 9 e 14 del Patto saranno applicati per quanto essi non pregiudichino le disposizioni in materia di procedimento penale e di misure privative della libertà previste dalle leggi di procedura amministrativa e dalla legge penale in materia finanziaria; è fatto salvo il controllo della loro legalità da parte della Corte amministrativa federale e della Corte costituzionale federale, conformemente alla Costituzione federale austriaca. 3. L’articolo 10 paragrafo 3 del Patto sarà applicato per quanto esso non pregiudichi le disposizioni legislative che consentono di detenere prigionieri minorenni insieme ad adulti di età inferiore ai 25 anni, sempre che non vi sia da temere che questi ultimi possano esercitare un’influenza negativa sui minorenni. 4. L’articolo 14 del Patto sarà applicato per quanto esso non pregiudichi i principi ancorati nell’articolo 90 della legge costituzionale federale sulla pubblicità dei processi nella versione del 1929 e, inoltre, per quanto: a) il paragrafo 3 lettera d non sia incompatibile con le disposizioni legislative giusta le quali ogni imputato che disturbi i dibattimenti o la cui presenza rischi di disturbare l’interrogatorio di un altro imputato o l’audizione di un testimone o di un perito può essere espulso dalla sala d’udienza; b) il paragrafo 5 non sia incompatibile con le disposizioni legislative che prevedono che dopo un’assoluzione o l’inflizione di una pena lieve pronunciate da un tribunale di prima istanza, un tribunale superiore può pronunciare la condanna o infliggere una pena più severa per il medesimo reato, ma che non danno alla persona condannata il diritto di sottoporre ad un tribunale superiore la condanna medesima o l’inflizione di una pena più severa; 31 c) il paragrafo 7 non sia incompatibile con le disposizioni legislative che consentono la riapertura di un processo conclusosi con una condanna passata in giudicato o con un’assoluzione. 5. Gli articoli 19, 21 e 22, in relazione con l’articolo 2 paragrafo 1 del Patto, saranno applicati per quanto essi non siano incompatibili con le restrizioni legali previste dall’articolo 16 della Convenzione europea del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 6. L’articolo 26 viene interpretato in modo tale da non escludere la distinzione di trattamento tra cittadini austriaci e stranieri consentita anche in virtù dell’articolo 1 paragrafo 2 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Barbados Il Governo delle Barbados dichiara di riservarsi il diritto di non applicare integralmente la garanzia di assistenza giudiziaria gratuita di cui all’articolo 14 paragrafo 3 lettera d del Patto; pur riconoscendo i principi esposti nel suddetto paragrafo, esso non è infatti in grado di garantire la piena applicazione della disposizione a causa dell’ampiezza delle difficoltà di realizzazione. Belgio 1. Per quanto concerne gli articoli 2, 3 e 25, il Governo belga esprime una riserva dettata dal fatto che la Costituzione belga riserva agli uomini l’esercizio dei poteri regali. Per quanto attiene alla reggenza, gli articoli succitati non ostacolano l’applicazione delle norme costituzionali nel modo in cui sono interpretate dallo Stato belga. 2. Il Governo belga ritiene che l’articolo 10 paragrafo 2 lettera a, secondo il quale gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati, deve venir interpretato conformemente al principio già consacrato dall’Insieme delle norme minime per il trattamento dei detenuti (Risoluzione (73) 5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 19 gennaio 1973), nel senso che gli imputati non possono essere messi, contro la loro volontà, in contatto con i condannati (Norme 7 lettera b e 85 paragrafo 1). Su richiesta, agli imputati può venir consentito di prendere parte ad attività comuni con i condannati. 3. Il Governo belga ritiene che l’articolo 10 paragrafo 3, secondo il quale i rei minorenni devono essere separati dagli adulti e poter beneficiare di un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico, si riferisce esclusivamente alle misure giudiziarie previste dall’ordinamento per la protezione dei minorenni, contemplato dalla legge belga relativa alla protezione dei giovani. Nei confronti degli altri rei minorenni per i quali si applica il diritto comune, il Governo belga intende riservarsi la possibilità di adottare provvedimenti eventualmente più flessibili e concepiti nell’interesse stesso delle persone cui sono destinati. 4. Per quanto concerne l’articolo 14, il Governo belga ritiene che la parte finale del paragrafo 1 sembra attribuire agli Stati la facoltà di prevedere o meno deroghe al 32 principio della pubblicità della sentenza. In tal senso è conforme a detta disposizione il principio della Costituzione belga che non prevede eccezioni al fatto che la sentenza venga resa pubblica. Il paragrafo 5 non si applica alle persone che, in virtù della legge belga, sono riconosciute colpevoli e condannate in seconda istanza in seguito ad un ricorso presentato contro la loro assoluzione pronunciata in prima istanza o che, sempre in virtù della legge belga, sono differite direttamente d'innanzi ad un tribunale superiore quale la Corte di cassazione, la Corte d’appello o la Corte d’assise. 5. Gli articoli 19, 21 e 22 saranno applicati dal Governo belga nell’ambito delle disposizioni e dei limiti enunciati e autorizzati negli articoli 10 e 11 della Convenzione del 4 novembre 19506 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 6. Il Governo belga dichiara di non considerarsi vincolato a legiferare nell’ambito dell’articolo 20 paragrafo 1 e che l’intero articolo 20 sarà applicato tenendo conto dei diritti alla libertà di pensiero e di religione, di opinione, di riunione e di associazione proclamati dagli articoli 18, 19 e 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e riaffermati negli articoli 18, 19, 21 e 22 del Patto. 7. Il Governo belga dichiara di interpretare l’articolo 23 paragrafo 2 nel senso che il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia dopo il raggiungimento dell’età per contrarre matrimonio postula non soltanto che la legislazione nazionale fissa l’età per contrarre matrimonio bensì anche che essa può disciplinare l’esercizio di tale diritto. Congo Il Governo della Repubblica popolare dei Congo dichiara di non sentirsi vincolato dalle disposizioni dell’articolo 11. L’articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici diverge sensibilmente dagli articoli 386 e seguenti del Codice congolese di procedura civile, commerciale, amministrativa e finanziaria risultante dalla legge 51/83 del 21 aprile 1983 giusta i quali, in materia di diritto privato, l’esecuzione delle decisioni o delle transazioni giudiziarie può avvenire mediante arresto qualora le altre vie d’esecuzione non abbiano avuto successo, l’importo principale fissato nella sentenza superi i 20 000 franchi CFA e il debitore, sempre che abbia più di 18 anni e meno di 60, si sia reso insolvente in malafede. Corea (Sud) Riserve La Repubblica di Corea dichiara che le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 5 e dell’articolo 22 del Patto saranno applicate in conformità con le leggi della Repubblica di Corea, Costituzione compresa. Danimarca 1. Il Governo danese esprime una riserva per quanto concerne l’articolo 10 paragrafo 3 secondo periodo. In Danimarca ci si adopera affinché, in pratica, sia garan33 tita una ripartizione adeguata, in base all’età, delle persone condannate a pene detentive; si ritiene però opportuno riservarsi la possibilità di adottare soluzioni meno rigide. a) La Danimarca non sarà vincolata dalle disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 1 relative alla pubblicità delle procedure giudiziarie. Giusta il diritto danese, la facoltà di svolgere un processo a porte chiuse è più ampia di quella prevista dal Patto; il Governo danese ritiene che detta facoltà non debba venir limitata. b) La Danimarca non sarà vincolata dalle disposizioni dell’articolo 14 paragrafi 5 e 7. In Danimarca la legge sull’amministrazione della giustizia prevede disposizioni precise in merito alle questioni trattate nei capoversi succitati. In alcuni casi, la legislazione danese è meno restrittiva del Patto (per esempio, un verdetto di colpevolezza pronunciato da una giuria non può venir riesaminato da un tribunale superiore, cfr. par. 5); in altri casi invece essa è più restrittiva del Patto (per es., per quanto concerne la riapertura di un processo penale nel quale l’imputato sia stato assolto, cfr. par. 7). 3. Il Governo danese esprime una riserva anche per quanto concerne l’articolo 20 paragrafo I. Tale riserva è conforme al voto espresso dalla Danimarca durante la sedicesima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha avuto luogo nel 1961 e in occasione della quale la delegazione danese, facendo riferimento all’articolo 19 relativo alla libertà d’espressione, aveva votato contro il divieto della propaganda in favore della guerra. Finlandia Per quanto attiene all’articolo 10 paragrafo 2 lettera b e paragrafo 3 del Patto, la Finlandia dichiara che, sebbene generalmente i rei minorenni siano separati dagli adulti, essa non ritiene opportuno pronunciare un divieto assoluto che non permetterebbe disposizioni meno rigide. Per quanto concerne l’articolo 14 paragrafo 7 del Patto, la Finlandia dichiara che continuerà a seguire la prassi attuale, secondo la quale una pena può venir aggravata qualora venga stabilito che un membro o un funzionario del tribunale, il procuratore pubblico o l’avvocato della difesa hanno ottenuto l’assoluzione dell’imputato o una pena molto più lieve con mezzi delittuosi o fraudolenti o qualora false testimonianze abbiano condotto allo stesso risultato, e secondo la quale un delitto grave può venir giudicato una seconda volta se, entro un anno, vengono presentate nuove prove in base alle quali la condanna o le pene sarebbero state molto più severe. Per quanto concerne l’articolo 20 paragrafo 1 del Patto la Finlandia dichiara che essa non ne applicherà le disposizioni in quanto incompatibili con il parere espresso già durante la sedicesima sessione dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in occasione della quale la Finlandia aveva votato contro il divieto della propaganda in favore della guerra, facendo valere il fatto che tale divieto avrebbe potuto compromettere la libertà di espressione di cui all’articolo 19 del Patto. 34 Francia 1. Il Governo della Repubblica francese ritiene che, conformemente all’articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite, in caso di conflitto tra i suoi obblighi in virtù del Patto e i suoi obblighi in virtù dello Statuto (segnatamente gli art. 1 e 2), i suoi obblighi in virtù dello Statuto prevarranno. 2. Il Governo della Repubblica francese esprime una riserva per quanto concerne l’articolo 4 paragrafo 1 nel senso che, da un lato, le circostanze elencate dall’articolo 16 della Costituzione per la sua messa in vigore, dall’articolo 1 della Legge del 3 aprile 1978 e dalla Legge del 9 agosto 1849 per la dichiarazione dello stato d’assedio, dall’articolo 1 della Legge n. 55-385 del 3 aprile 1955 per la dichiarazione dello stato d’emergenza e che permettono l’applicazione di detti testi, devono essere comprese come corrispondenti all’oggetto dell’articolo 4 del Patto e, d’altro lato, che per l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 16 della Costituzione della Repubblica francese, l’espressione «nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga» non limita i poteri del Presidente della Repubblica di prendere «le misure richieste dalle circostanze». 3. Il Governo della Repubblica francese esprime un riserva per quanto concerne gli articoli 9 e 14 nel senso che detti articoli non si oppongono all’applicazione delle norme relative all’ordinamento disciplinare negli eserciti. 4. Il Governo della Repubblica francese dichiara che l’articolo 13 non deve pregiudicare il capitolo IV dell’ordinanza n. 45-2658 del 2 novembre 1945 concernente l’entrata e il soggiorno degli stranieri in Francia, né altri testi relativi all’espulsione degli stranieri in vigore nelle zone del territorio della Repubblica in cui l’ordinanza del 2 novembre 1945 non è applicabile. 5. Il Governo della Repubblica francese interpreta l’articolo 14 paragrafo 5 nel senso che esso fissa un principio generale al quale la legge può opporre eccezioni limitate. Questo si applica segnatamente per determinati reati per i quali è competente in prima ed ultima istanza il Tribunale di Polizia nonché per i reati di natura criminale. Per il resto le decisioni rese in ultima istanza possono essere oggetto di ricorso d'innanzi alla Corte di Cassazione che statuisce sulla legalità della decisione. 6. Il Governo della Repubblica francese dichiara che gli articoli 19, 21 e 22 del Patto saranno applicati conformemente agli articoli 10, 11 e 16 della Convenzione europea dei 4 novembre 19507 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 7. Il Governo della Repubblica francese dichiara che il termine «guerra» che figura all’articolo 20 paragrafo 1 dev’essere inteso come guerra contraria al diritto internazionale e ritiene che, in ogni caso, la legislazione francese in questo campo è adeguata. 8. Il Governo francese dichiara, visto l’articolo 2 della Costituzione della Repubblica francese, che l’articolo 27 non si applica per quanto concerne la Repubblica. 35 Gambia Per ragioni finanziarie, l’assistenza giudiziaria gratuita è riservata, giusta la Costituzione della Gambia, alle persone imputate di crimine capitale. Di conseguenza, il Governo della Gambia desidera esprimere una riserva per quanto concerne l’articolo 14 paragrafo 3 lettera d del Patto. Germania 1. Gli articoli 19, 21 e 22 in relazione con l’articolo 2 paragrafo 1 del Patto saranno applicati nell’ambito dell’articolo 16 della Convenzione del 4 novembre 19508 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 2. L’articolo 14 paragrafo 3 lettera d del Patto sarà applicato come segue: spetta al tribunale di revisione decidere se l’imputato in stato di detenzione deve assistere personalmente ai dibattimenti. 3. L’articolo 14 paragrafo 5 del Patto sarà applicato nel modo seguente: a) la possibilità di un ricorso d'innanzi ad un’istanza superiore non dev’essere data in ogni caso semplicemente perché l’imputato è stato condannato per la prima volta dall’istanza di ricorso; b) in caso di reati lievi, il ricorso ad un’istanza superiore non è necessariamente ammesso in tutti i casi di condanna ad una pena non privativa della libertà. 4. L’articolo 15 paragrafo 1 del Patto sarà applicato come segue: in caso di attenuazione delle vigenti disposizioni penali, il diritto in vigore anteriormente rimane applicabile, in determinati casi eccezionali, a atti commessi prima della modificazione della legge. Giappone In riferimento alla posizione da esso adottata al momento della ratifica della Convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la salvaguardia del diritto sindacale, in base alla quale il termine «la polizia» all’articolo 9 di detta Convenzione doveva essere interpretato in modo tale da intendere con esso anche il corpo dei vigili del fuoco giapponese, il Governo giapponese dichiara che il termine «membri della polizia» di cui all’articolo 22 paragrafo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici va interpretato in modo tale da comprendere anche il corpo dei vigili del fuoco giapponese. Gran Bretagna Il Governo del Regno Unito dichiara che, in virtù dell’articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite, esso considera che in caso di conflitto tra i suoi obblighi derivanti dall’articolo 1 del Patto e quelli derivanti dallo Statuto (segnatamente gli articoli 1, 2 e 73), i suoi obblighi in virtù dello Statuto saranno prevalenti. Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di applicare ai membri e al personale delle forze armate della Corona nonché alle persone legalmente detenute in stabilimenti penitenziari di qualsiasi categoria le leggi e le procedure che può di volta in 36 volta ritenere necessarie per il mantenimento della disciplina militare e penitenziaria; esso accetta le disposizioni del Patto, fatte salve le restrizioni che possono occasionalmente essere autorizzate dalla legge a tali scopi. In tutti i casi in cui non vi siano locali penitenziari adeguati o qualora risulti opportuno sia per i minorenni sia per gli adulti non essere separati, il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di non applicare l’articolo 10 paragrafo 2 lettera b e paragrafo 3 per quanto dette disposizioni prescrivano che i rei minorenni debbano essere separati dagli adulti o di non applicare a Gibilterra, Montserrat, e alle isole Turche e Caicos l’articolo 10 paragrafo 2 lettera a che prevede che gli imputati siano separati dai condannati. Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di non applicare l’articolo Il a Jersey. Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di interpretare le disposizioni di cui all’articolo 12 paragrafo 1 in merito al territorio di uno Stato nel senso che esse si applicano separatamente a ciascuno dei territori che formano il Regno Unito e i territori dipendenti. Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di continuare ad applicare le leggi sull’immigrazione che disciplinano l’ammissione e il soggiorno nel Regno Unito nonché la partenza dal Regno Unito quando lo ritenga necessario; di conseguenza, esso accetta l’articolo 12 paragrafo 4 nonché le altre disposizioni del Patto, fatte salve tutte le disposizioni legislative applicabili alle persone che non hanno, in quel momento determinato, il diritto di entrare e di restare nel Regno Unito in virtù della legislazione del Paese. Il Regno Unito si riserva inoltre un diritto analogo per quanto concerne ciascuno dei suoi territori dipendenti. Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di non applicare l’articolo 13 a Hong Kong nella misura in cui esso accordi ad uno straniero il diritto di far esaminare una decisione di espulsione e di farsi rappresentare a tal fine d'innanzi all’autorità competente. Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di non applicare o di non applicare integralmente la garanzia di assistenza giudiziaria gratuita di cui all’articolo 14 paragrafo 3 lettera d nella misura in cui l’applicazione di detta garanzia sia impossibile nelle Isole Vergini britanniche, nelle Isole dei Caimani, nelle Isole Falkland, nel gruppo Pitcairn e a Sant’Elena e territori dipendenti, a causa del numero insufficiente di avvocati. Il Governo del Regno Unito interpreta le disposizioni dell’articolo 20 nel senso dei diritti conferiti dagli articoli 19 e 21 del Patto; inoltre, esso si riserva il diritto di non promulgare nuove leggi in materia poiché ha già legiferato su questioni di ordine pratico nell’interesse dell’ordine pubblico. Il Regno Unito si riserva un diritto analogo anche per quanto concerne ognuno dei suoi territori dipendenti. Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di promulgare, se del caso, le leggi relative alla nazionalità da esso ritenute necessarie per riservare l’acquisto e il possesso della cittadinanza in virtù di detta legge alle persone che hanno legami sufficienti con il Regno Unito o uno qualsiasi dei territori dipendenti e, di conseguenza, accetta l’articolo 24 paragrafo 3 nonché le altre disposizioni del Patto, fatte salve le disposizioni delle leggi di questo tipo. 37 Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di non applicare l’articolo 25 lettera b nella misura in cui detta disposizione possa implicare l’istituzione di un Consiglio esecutivo o legislativo eletto a Hong Kong nella misura in cui esso concerna l’esercizio delle funzioni di giurato nell’Isola di Man. Guayana Per quanto concerne l’articolo 14 paragrafo 3 lettera d, il Governo della Repubblica della Guayana riconosce il principio della garanzia dell’assistenza giudiziaria in caso di processi penali, si adopera affinché tale scopo venga perseguito e lo applica attualmente in determinati casi; l’applicazione di un piano globale di assistenza giudiziaria pone però problemi tanto gravi da non poter essere interamente garantita in questo stadio. Per quanto concerne l’articolo 14 paragrafo 6, il Governo della Repubblica della Guayana riconosce il principio di un indennizzo in caso di detenzione non giustificata; attualmente non è però possibile applicare detto principio. India Per quanto concerne l’articolo 9 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Governo della Repubblica dell’India dichiara che le disposizioni di detto articolo saranno applicate in conformità con le disposizioni dell’articolo 22 paragrafi 3–7 della Costituzione indiana. Inoltre, l’ordinamento giuridico indiano non prevede per le persone che ritengono di essere state arrestate o detenute illegalmente il diritto all’indennizzo da parte dello Stato. Per quanto attiene all’articolo 13, il Governo della Repubblica dell’India si riserva il diritto di applicare la sua legislazione nei confronti degli stranieri. Il Governo della Repubblica dell’India dichiara che gli articoli 12, 19 paragrafo 3, 21 e 22 del Patto verranno applicati in modo tale da essere conformi alle disposizioni dell’articolo 19 della Costituzione indiana. Irlanda Articolo 10 paragrafo 2 L’Irlanda accetta i principi di cui all’articolo 10 paragrafo 2 e li applica per quanto possibile. Si riserva il diritto di considerare l’applicazione integrale di tali principi come obiettivo da realizzare progressivamente. Articolo 14 L’Irlanda si riserva il diritto di applicare alle infrazioni lievi della legislazione militare una procedura sommaria conforme alla procedura vigente, che può non coincidere pienamente con le disposizioni dell’articolo 14 del Patto. L’Irlanda formula la seguente riserva: l’indennizzo previsto in caso di errore giudiziario nelle circostanze contemplate dall’articolo 14 paragrafo 6 può venir assegnato in via amministrativa piuttosto che sulla scorta di disposizioni legali specifiche. 38 Articolo 19 paragrafo 2 L’Irlanda si riserva il diritto di conferire un monopolio a determinate imprese di radiodiffusione e di televisione o di esigere da esse una licenza ufficiale. Articolo 20 paragrafo 1 L’Irlanda riconosce il principio di cui all’articolo 20 paragrafo 1 e si impegna ad applicarlo per quanto possibile. Vista la difficoltà di definire un reato specifico punibile d'innanzi a un tribunale nazionale in modo tale da tener conto sia dei principi giuridici generali riconosciuti dalla comunità delle nazioni sia del diritto alla libertà d’espressione, l’Irlanda si riserva il diritto di esaminare la possibilità di apportare un’aggiunta o una modifica della legislazione in vigore soltanto nel momento in cui essa lo giudichi necessario per realizzare l’obiettivo di cui all’articolo 20 paragrafo I. Articolo 23 paragrafo 4 L’Irlanda accetta gli obblighi di cui all’articolo 23 paragrafo 4 nella misura in cui questa disposizione non implichi affatto il diritto all’ottenimento dello scioglimento del matrimonio. Islanda Riserve 1. ... 2. All’articolo 10 paragrafo 2 lettera b e paragrafo 3 secondo periodo per quanto concerne la separazione degli imputati minorenni dagli adulti. Di massima, il diritto islandese prevede una tale separazione; non si ritiene però opportuno accettare un obbligo assoluto come previsto dal Patto. 3. All’articolo 13, qualora esso sia incompatibile con le vigenti disposizioni del diritto islandese per quanto concerne il diritto degli stranieri di presentare ricorso contro una decisione di espulsione. 4. All’articolo 14 paragrafo 7 relativo alla riapertura di un procedimento penale già concluso. Il diritto processuale islandese contiene in merito disposizioni precise che non si ritiene opportuno modificare. 5. All’articolo 20 paragrafo 1, in quanto il divieto della propaganda in favore della guerra potrebbe limitare la libertà d’espressione. La presente riserva rispecchia la posizione adottata dall’Islanda in occasione della sedicesima sessione dell’Assemblea generale. Le altre disposizioni del Patto saranno severamente osservate. Israele Per quanto concerne l’articolo 23 e qualsiasi altra disposizione del Patto alla quale potrebbe venir applicata la presente riserva, le questioni relative allo stato delle persone sono disciplinate in Israele dalle leggi religiose degli interessati. Per quanto queste ultime siano incompatibili con gli obblighi previsti dal Patto, Israele si riserva la facoltà di applicare dette leggi. 39 Italia Visto che l’espressione «arresto o detenzione illegali» di cui all’articolo 9 paragrafo 5 potrebbe dare adito a divergenze d’interpretazione, la Repubblica italiana interpreta detta espressione nel senso che con essa si intendono unicamente gli arresti o le detenzioni contrarie alle disposizioni dei paragrafo 1 del citato articolo. L’articolo 12 paragrafo 4 non deve ostacolare l’applicazione della disposizione transitoria XIII della Costituzione italiana relativa al divieto d’entrata e di soggiorno nel territorio dello Stato per determinati membri della Famiglia Savoia. L’articolo 14 paragrafo 3 lettera d è da considerarsi compatibile con le vigenti disposizioni italiane che disciplinano la presenza dell’imputato al processo e stabiliscono i casi in cui l’imputato può assicurare egli stesso la sua difesa o deve ricorrere all’assistenza di un difensore. L’articolo 14 paragrafo 5 non può essere contrario all’applicazione delle vigenti disposizioni italiane che, in conformità con la Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo svolgersi, in una sola istanza, del processo d'innanzi alla Corte costituzionale nel caso in cui imputati siano il Presidente della Repubblica e i Ministri. Per quanto concerne l’ultimo periodo dell’articolo 15 paragrafo 1 («Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne»), la Repubblica italiana interpreta detta disposizione nel senso che essa si applica unicamente ai casi in sospeso. Pertanto una persona condannata con sentenza passata in giudicato non potrà beneficiare di una legge posteriore a detta sentenza, che preveda l’applicazione di una pena più lieve. L’articolo 19 paragrafo 3 viene interpretato nel senso che esso è compatibile con l’ordinamento sulle autorizzazioni in vigore per la Radio-Televisione nazionale e con le restrizioni fissate dalla legge per le imprese di radiodiffusione e televisione locali nonché per i ripetitori per programmi esteri. Lussemburgo Il Governo lussemburghese ritiene che la disposizione dell’articolo 10 paragrafo 3 secondo la quale i rei minorenni devono essere separati dagli adulti e poter beneficiare di un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico si riferisce esclusivamente alle misure giudiziarie previste dall’ordinamento sulla protezione dei minorenni nell’ambito della legge lussemburghese relativa alla protezione dei giovani. Nei confronti degli altri giovani rei per i quali si applica il diritto comune, il Governo lussemburghese intende riservarsi la possibilità di adottare misure eventualmente meno rigide e concepite nell’interesse stesso delle persone coinvolte. Il Governo lussemburghese dichiara di applicare l’articolo 14 paragrafo 5 in quanto non incompatibile con le disposizioni legali lussemburghesi che prevedono che dopo un’assoluzione o una condanna pronunciata da un tribunale di prima istanza una giurisdizione superiore può infliggere una pena, confermare la pena inflitta o infliggere una pena più severa per lo stesso reato, ma che non danno alla persona dichiarata colpevole in appello il diritto di sottoporre detta condanna a un’istanza d’appello superiore. 40 Il Governo lussemburghese dichiara inoltre che lo stesso paragrafo 5 non si applicherà alle persone che, in virtù della legge lussemburghese, sono rinviate direttamente d'innanzi a un tribunale superiore o deferite alla Corte d’assise. Il Governo lussemburghese accetta la disposizione dell’articolo 19 paragrafo 2 a condizione che questa non gli impedisca di sottoporre a un regime d’autorizzazione le imprese di radiodiffusione, televisione o cinematografiche. Il Governo lussemburghese dichiara di non sentirsi vincolato a legiferare nell’ambito dell’articolo 20 paragrafo 1 e che l’intero articolo 20 sarà applicato tenendo conto dei diritti alla libertà di pensiero e di religione, d’opinione, di riunione e d’associazione proclamati negli articoli 18, 19 e 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e riaffermati negli articoli 18, 19, 21 e 22 del Patto. Malta 1. Articolo 13 Pur approvando i principi enunciati nell’articolo 13, il Governo maltese non è ancora in grado, nelle attuali circostanze, di conformarsi a pieno alle disposizioni di detto articolo. 2. Articolo 14 paragrafo 2 Secondo il Governo maltese l’articolo 14 paragrafo 2 del Patto non esclude la possibilità che una legge imponga a una persona accusata in virtù della presente legge l’onere della prova per determinati fatti. 3. Articolo 14 paragrafo 6 Pur approvando il principio di un indennizzo in seguito a detenzione ingiustificata, il Governo maltese non è attualmente in grado di applicare tale principio in maniera conforme all’articolo 14 paragrafo 6 del Patto. 4. Articolo 19 Al fine di dissipare qualsiasi dubbio a proposito dell’applicazione dell’articolo 19 del Patto, il Governo maltese dichiara che, in virtù della Costituzione maltese, ai funzionari possono venir imposte restrizioni per quanto concerne la libertà d’espressione, sempre che esse siano ragionevoli e giustificate in una società democratica. Il codice di comportamento dei funzionari maltesi vieta loro di partecipare a dibattiti politici o ad altre attività politiche durante le ore di lavoro e sul posto di lavoro. Il Governo maltese si riserva inoltre il diritto di non applicare l’articolo 19 qualora ciò sia pienamente compatibile con la legge n° 1 del 1987 denominata «An Act to regulate the limitations of the political activities of aliens» (Legge che disciplina le restrizioni delle attività politiche degli stranieri) e conforme all’articolo 16 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 1950) 1) nonché all’articolo 41 (2) a) ii) della Costituzione maltese. 5. Articolo 20 Secondo il Governo maltese, l’articolo 20 è compatibile con i diritti riconosciuti dagli articoli 19 e 21 dei Patto. Esso si riserva però il diritto di non prevedere disposizioni legali ai fini dell’articolo 20. 41 6. Articolo 22 Il Governo maltese si riserva il diritto di non applicare l’articolo 22 qualora determinate disposizioni legali vigenti non siano pienamente compatibili con detto articolo. Messico Articolo 9 paragrafo 5 Conformemente alla Costituzione politica degli Stati Uniti del Messico e alle relative leggi e regolamenti, tutti beneficiano delle garanzie previste in materia penale e, conseguentemente, nessuno può venir arrestato o detenuto illegalmente. Qualora però questo diritto fondamentale di ogni individuo venga leso in ragione di una falsa accusa o denuncia, è previsto il diritto a un indennizzo effettivo e adeguato conformemente alle disposizioni applicabili. Articolo 18 Conformemente alla Costituzione politica degli Stati Uniti del Messico, ognuno è libero di professare le convinzioni religiose di sua scelta e di osservare le cerimonie, le pratiche di devozione o gli atti di culto ad esse relativi; tuttavia, gli atti di culto pubblici devono essere celebrati unicamente negli appositi luoghi e, per quanto concerne l’insegnamento, gli studi fatti negli istituti destinati alla formazione professionale dei religiosi non sono riconosciuti ufficialmente. Il Governo messicano ritiene che dette restrizioni rientrano nell’ambito di quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo. Articolo 13 Il Governo messicano esprime una riserva sull’articolo 13 in ragione dell’attuale testo dell’articolo 33 della Costituzione politica degli Stati Uniti del Messico. Articolo 25 lettera b Il Governo messicano esprime inoltre una riserva sull’articolo 25 lettera b in quanto l’articolo 130 della Costituzione politica degli Stati Uniti del Messico recita che i religiosi non hanno né il diritto di voto né quello di venir eletti né il diritto di associazione per fini politici. Norvegia Riserve sull’articolo 10 paragrafi 2 lettera b e 3 per quanto concerne l’obbligo di separare gli imputati minorenni e i rei minorenni dagli adulti, e sull’articolo 14 paragrafi 5 e 7 e sull’articolo 20 paragrafo 1. Il 19 settembre 1995, il Governo norvegese ha notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite che la riserva all’articolo 14 paragrafo 5 del Patto continuerà ad applicarsi soltanto nelle circostanze eccezionali seguenti: 1. «Riskrett» (Alta Corte) Secondo l’articolo 86 della Costituzione norvegese, una corte speciale sarà costituita per giudicare le cause penali in cui sono coinvolti membri del Governo, dello Storting (Parlamento) o della Corte suprema; le sue sentenze saranno inappellabili. 42 2. Condanna da parte di una giurisdizione di appello Nel caso di proscioglimento dell’incolpato in primo grado, ma di condanna in appello, la sentenza di condanna non può essere impugnata per errore nell’apprezzamento dei fatti inerenti alla colpevolezza. Se la giurisdizione d’appello è la Corte suprema, la condanna non può essere in nessun caso impugnata. Nuova Zelanda Il Governo neozelandese si riserva il diritto di non applicare l’articolo 10 paragrafo 2 lettera b o l’articolo 10 paragrafo 3 nei casi in cui, in mancanza di sufficienti locali adeguati, sia impossibile separare i detenuti minorenni dagli adulti; esso si riserva inoltre il diritto di non applicare l’articolo 10 paragrafo 3 qualora in un istituto l’interesse di altri detenuti minorenni esiga che uno di essi venga allontanato da tale istituto o qualora un regime non separato sia considerato vantaggioso per le persone interessate. Il Governo neozelandese si riserva il diritto di non applicare l’articolo 14 paragrafo 6 nella misura in cui esso considera non soddisfacente il sistema attuale che consiste nell’assegnare un’indennità facoltativa alle vittime di errori giudiziari. Il Governo neozelandese ha già emanato disposizioni legislative contro l’appello all’odio nazionale o razziale e l’incitamento all’ostilità o all’astio nei confronti di qualsiasi gruppo di persone e, tenuto conto del diritto alla libertà d’espressione, si riserva il diritto di non adottare altre misure legislative nelle materie di cui all’articolo 20. Il Governo neozelandese si riserva il diritto di non applicare le disposizioni dell’articolo 22 sul diritto sindacale per quanto le disposizioni legislative vigenti, adottate al fine di garantire una rappresentanza sindacale efficace e di promuovere buone relazioni professionali, potrebbero non essere pienamente compatibili con l’articolo citato. Paesi Bassi Articolo 10 Il Regno dei Paesi Bassi sottoscrive il principio di cui al paragrafo 1, ritiene però che le opinioni in merito al trattamento dei prigionieri sono a tal punto soggette a modifiche che esso non vuole essere vincolato dagli obblighi espressi nel paragrafo 2 e nel paragrafo 3 (secondo periodo). Articolo 12 paragrafo 1 Il Regno dei Paesi Bassi considera, ai sensi della presente disposizione, i Paesi Bassi e le Antille olandesi territori distinti di uno stesso Stato. Articolo 12 paragrafi 2 e 4 Il Regno dei Paesi Bassi considera, ai fini delle presenti disposizioni, i Paesi Bassi e le Antille olandesi Stati distinti. 43 Articolo 14 paragrafo 3 lettera d Il Regno dei Paesi Bassi si riserva la possibilità di stabilire, a livello legislativo, l’espulsione dalla sala dell’udienza di una persona accusata di un reato penale qualora ciò sia nell’interesse dei corretto svolgimento del processo. Articolo 14 paragrafo 5 Il Regno dei Paesi Bassi dichiara salva la prerogativa statutaria della Corte suprema dei Paesi Bassi di esercitare la giurisdizione esclusiva per giudicare determinate categorie di persone accusate di reati gravi commessi nell’esercizio di una funzione ufficiale. Articolo 14 paragrafo 7 Il Regno dei Paesi Bassi accetta questa disposizione unicamente nella misura in cui da essa non risultino obblighi diversi da quelli enunciati all’articolo 68 del Codice penale dei Paesi Bassi e all’articolo 70 del Codice penale della Antille olandesi nella versione attualmente in vigore. Il tenore di detti articoli è il seguente: 1. Salvo in caso di revisione di una condanna, alle condizioni previste, nessuno può essere giudicato nuovamente per un reato per il quale un tribunale dei Paesi Bassi o delle Antille olandesi ha emesso una sentenza irrevocabile. 2. Se la sentenza è stata emessa da un altro tribunale, la stessa persona non potrà essere perseguita per il medesimo reato: I) in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento; II) in caso di condanna seguita dall’esecuzione completa della sentenza, condono della pena o annullamento della sentenza. Articolo 19 paragrafo 2 Il Regno dei Paesi Bassi accetta la presente disposizione a condizione che essa non gli impedisca di sottoporre le imprese di radiodiffusione, televisione o cinematografiche a un regime di concessioni. Articolo 20 paragrafo 1 Il Regno dei Paesi Bassi non accetta l’obbligo enunciato in questa disposizione per le Antille olandesi. Il Regno dei Paesi Bassi precisa che, nonostante le riserve formulate siano in parte di natura interpretativa, esso ha deciso di formulare in ogni caso riserve piuttosto che dichiarazioni interpretative, in quanto utilizzando quest’ultima forma, si potrebbe presupporre che il testo del Patto permetta le interpretazioni proposte. Utilizzando la forma delle riserve, il Regno dei Paesi Bassi intende fare in modo che gli obblighi risultanti dal Patto non siano ad esso applicabili o che lo siano unicamente nella maniera indicata. Portogallo Con la presente dichiarazione comunico, a chi di diritto, che il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali sono stati adottati a Nuova York il 16 dicembre 1966. 44 Detti Patti, dopo essere stati esaminati, indi approvati e ratificati mediante le leggi n. 29/78 del 12 giugno 1978 e n. 45/78 dell’11 luglio 1978, sono, ai sensi della presente dichiarazione parimenti approvata dalla Risoluzione n. 41/92 dell’Assemblea della Repubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (serie PA, n. 301) del 31 dicembre 1992, confermati ed interinati ai fini della loro applicazione tenendo conto di quanto segue: Articolo 1 Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ed il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, ratificati dalle leggi citate, sono applicabili al territorio di Macao. Articolo 2 paragrafo 1 L’applicazione a Macao dei due Patti internazionali ed in particolare del rispettivo articolo 1 non pregiudica affatto lo statuto di Macao come definito nella Costituzione della Repubblica portoghese e nello Statuto organico di Macao. Articolo 2 paragrafo 2 L’applicazione a Macao di detti Patti non pregiudica affatto le disposizioni della Dichiarazione congiunta sino-portoghese sulla questione di Macao, firmata il 13 aprile 1987, in particolare quelle che dichiarano che Macao fa parte del territorio cinese e che il Governo della Repubblica popolare di Cina riacquisterà la sovranità su Macao a partire dal 20 dicembre 1999; il Portogallo continuerà ad essere responsabile dell’amministrazione del territorio sino al 19 dicembre 1999. Articolo 3 Il capoverso b) dell’articolo 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici riguardo alla composizione degli organi eletti e le modalità di designazione e di elezione dei loro incaricati, non si applica a Macao essendo definiti dalla Costituzione della Repubblica portoghese, dallo Statuto organico di Macao e della Dichiarazione congiunta sino-portoghese sulla questione di Macao. Articolo 4 Il paragrafo 4 dell’articolo 12 e l’articolo 13 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concernente l’entrata e l’uscita delle persone nonché l’espulsione degli stranieri non si applicano a Macao essendo disciplinati dallo Statuto organico di Macao e dalla pertinente legislazione come anche dalla Dichiarazione congiunta sino-portoghese sulla questione di Macao. Articolo 5 paragrafo 1 Le disposizioni dei Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali a Macao saranno applicate anche attraverso strumenti giuridici specifici elaborati dal governo autonomo del territorio. 45 Articolo 5 paragrafo 2 Le sole restrizioni che venissero recate ai diritti fondamentali saranno formulate a Macao nei casi previsti dalla legge senza pregiudicare le pertinenti disposizioni dei due Patti. In fede di che, firmo la presente Dichiarazione alla quale è apposto il sigillo della Repubblica portoghese. Fatto al Palazzo nazionale di Belem, il venticinque marzo millenovecentonovantatré. Màrio Soares Presidente della Repubblica portoghese Stati Uniti Riserve 1. L’articolo 20 non autorizza né impegna gli Stati Uniti ad adottare leggi o altri provvedimenti volti a limitare la libertà d’espressione e d’associazione protetta dalla Costituzione e dalla legislazione degli Stati Uniti. 2. Gli Stati Uniti si riservano il diritto, fatte salve le restrizioni imposte dalla loro Costituzione, di pronunciare la pena di morte contro qualsiasi persona (escluse le donne incinte) riconosciuta colpevole in virtù di leggi vigenti o future che consentono l’inflizione della pena di morte, parimente per crimini commessi da persone che non hanno ancora raggiunto il 18• anno di età. 3. Gli Stati Uniti si considerano vincolati dall’articolo 7 sempre che con l’espressione «pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti» si intendano i trattamenti o le pene crudeli e inusuali vietati dal Quinto, Ottavo e/o Quattordicesimo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. 4. Per quanto negli Stati Uniti la legge preveda generalmente per l’autore di un reato la pena in vigore nel momento in cui il reato è stato commesso, gli Stati Uniti non applicano l’articolo 15 paragrafo 1 terza clausola. 5. La politica e la prassi degli Stati Uniti sono di massima conformi alle disposizioni del Patto in merito al trattamento riservato ai minorenni dall’ordinamento di giustizia penale e perseguono gli stessi scopi. Tuttavia, gli Stati Uniti si riservano il diritto, in circostanze eccezionali, di trattare i minorenni al pari degli adulti, nonostante le disposizioni dell’articolo 10 paragrafi 2 lettera b e 3 nonché dell’articolo 14 paragrafo 4. Essi formulano inoltre una riserva per quanto concerne dette disposizioni nei confronti dei minori di 18 anni che si presentano come volontari per il servizio militare. Dichiarazioni interpretative 1. La Costituzione e le leggi degli Stati Uniti garantiscono a tutti l’uguaglianza dinanzi alla legge e prevedono importanti misure contro la discriminazione. Per gli Stati Uniti le distinzioni fondate sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione – nel senso in cui detti termini sono intesi nell’articolo 2 paragrafo 1 e nell’articolo 26 – sono consentiti qua46 lora esse siano quanto meno ragionevolmente connesse a un obiettivo di ordine pubblico legittimo. Inoltre, per gli Stati Uniti il divieto enunciato nell’articolo 4 paragrafo 1 in merito a qualsiasi discriminazione, in caso di pericolo pubblico eccezionale, fondata «unicamente» sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o l’origine sociale non vieta le distinzioni suscettibili di avere un effetto sproporzionato sulle persone con statuto determinato. 2. Per gli Stati Uniti il diritto ad un indennizzo di cui all’articolo 9 paragrafo 5 e all’articolo 14 paragrafo 6 rende necessaria l’organizzazione di vie d’esecuzione efficaci che permettano a qualsiasi persona arrestata o detenuta illegalmente o che abbia subito un diniego di giustizia di richiedere, se del caso, di ottenere un indennizzo sia dalla persona responsabile sia dall’ente pubblico competente. Il diritto interno può subordinare il diritto all’indennizzo a condizioni ragionevoli. 3. Per gli Stati Uniti il riferimento a «circostanze eccezionali» di cui all’articolo 10 paragrafo 2 lettera a autorizza da un lato la carcerazione di un accusato insieme a condannati, qualora ciò sia necessario a causa del pericolo che questi rappresenta, e consente d’altro lato a qualsiasi prevenuto di rinunciare al suo diritto di essere separato dai condannati. Gli Stati Uniti interpretano inoltre l’articolo 10 paragrafo 3 nel senso che esso non mette in causa la finalità della repressione, dissuasione e neutralizzazione quali obiettivi complementari legittimi di ogni sistema penitenziario. 4. Gli Stati Uniti interpretano l’articolo 14 paragrafo 3 lettere b e d nel senso che non esige di assegnare all’accusato un difensore di sua scelta qualora sia stato nominato un difensore d’ufficio per motivi d’indigenza, qualora l’imputato abbia mezzi finanziari sufficienti per nominare un proprio difensore o non venga messo in carcere. Gli Stati Uniti interpretano d’altro canto il paragrafo 3 lettera e nel senso che non vieta di esigere dal difensore la prova che un testimone che volesse citare fosse necessario alla sua difesa. Essi interpretano inoltre il divieto del doppio giudizio di cui al paragrafo 7 nel senso che si applica unicamente qualora la sentenza di assoluzione sia stata pronunciata da un tribunale dello stesso livello governativo, federale o degli Stati di quello che intende iniziare un nuovo processo per lo stesso motivo. 5. Per gli Stati Uniti il presente Patto deve essere applicato dal Governo federale, sempre che esso non eserciti una competenza legislativa e giudiziaria nelle relative materie, e altrimenti dagli Stati e dalle amministrazioni locali; sempre che le amministrazioni degli Stati e quelle locali siano competenti per dette materie, il Governo federale prenderà tutte le misure appropriate riguardo al sistema federale affinché le autorità competenti a livello degli Stati o delle amministrazioni locali possano adottare le necessarie misure per applicare il Patto. Dichiarazioni 1. Gli Stati Uniti dichiarano che le disposizioni degli articoli 1–27 del Patto non sono esecutorie d’ufficio. 2. Secondo gli Stati Uniti, gli Stati firmatari dei Patto devono, per quanto possibile, astenersi dall’imporre restrizioni o limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti e protetti dal Patto, anche qualora dette restrizioni o limitazioni siano consentite dallo stesso. Per gli Stati Uniti l’articolo 5 paragrafo 2, secondo il quale non può essere ammessa alcuna restrizione o deroga ai diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte, con il pretesto che il Patto li riconosce a un grado 47 inferiore, ha un rapporto speciale con l’articolo 19 paragrafo 3 che autorizza determinate restrizioni alla libertà d’espressione. Gli Stati Uniti dichiarano di continuare ad attenersi alle prescrizioni e limitazioni imposte dalla loro Costituzione per quanto concerne dette limitazioni e restrizioni. 3. (Dichiarazione in merito al riconoscimento della competenza del Comitato dei diritti dell’uomo in virtù dell’articolo 41: vedere RU 1993 778). 4. Gli Stati Uniti dichiarano che il diritto di cui all’articolo 47 può venire esercitato soltanto in conformità al diritto internazionale. Svezia La Svezia si riserva il diritto di non applicare l’articolo 10 paragrafo 3 per quanto concerne l’obbligo di separare i rei minorenni dagli adulti, l’articolo 14 paragrafo 7 e l’articolo 20 paragrafo 1 del Patto. Svizzera9 Articolo 10 paragrafo 2 lettera b La separazione tra minorenni e adulti non è garantita senza eccezioni. Articolo 12 paragrafo 1 Il diritto di circolare e di scegliere liberamente la propria residenza è applicabile con riserva delle disposizioni della legislazione federale sugli stranieri, secondo cui i permessi di soggiorno e di domicilio sono validi soltanto per il Cantone che li ha concessi. Articolo 14 paragrafo 1 Il principio della pubblicità delle udienze non si applica ai procedimenti vertenti su una contestazione relativa a diritti e obblighi di carattere civile o alla fondatezza di un’accusa in materia penale e che, in conformità delle leggi cantonali, si svolgono dinanzi ad una autorità amministrativa. Il principio della pubblicità della pronuncia della sentenza sarà applicato senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi cantonali di procedura civile e penale che prevedano che la sentenza non venga resa in pubblica udienza, ma comunicata alle parti per scritto. La garanzia di un processo equo, per ciò che riguarda le contestazioni relative a diritti e obblighi di carattere civile, tende unicamente ad assicurare un controllo giudiziario finale degli atti e delle decisioni della pubblica autorità che riguardino detti obblighi e diritti. Per «controllo giudiziario finale» è da intendersi un controllo giudiziario limitato all’applicazione della legge, alla stregua di un controllo cassatorio. Articolo 14 paragrafo 3 lettere d e f La garanzia della gratuità dell’assistenza di un avvocato d’ufficio e di un interprete non libera definitivamente il beneficiario dal pagamento delle spese che ne derivano. 48 Articolo 14 paragrafo 5 12 riservata la legislazione federale in materia di organizzazione giudiziaria sul piano penale, che prevede un’eccezione al diritto di fare esaminare da una giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza o di condanna, quando l’interessato sia stato giudicato in prima istanza dalla più alta giurisdizione. Articolo 20 La Svizzera si riserva il diritto di non adottare nuovi provvedimenti intesi a proibire la propaganda a favore della guerra, proscritta dall’articolo 20 paragrafo 1. All’articolo 25 lettera b Sono salve le disposizioni cantonali e comunali che prevedano o ammettano nelle assemblee elezioni senza scrutinio segreto. Articolo 26 L’uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge ed il loro diritto, senza discriminazione, ad una eguale protezione da parte della stessa saranno garantiti soltanto in relazione ad altri diritti contenuti nel presente Patto. Trinidad e Tobago i) li Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago si riserva il diritto di non applicare integralmente le disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 2 del Patto, in quanto giusta l’articolo 7 paragrafo 3 della Costituzione il Parlamento può adottare nuove leggi anche quando queste siano in contraddizione con gli articoli 4 e 5 della Costituzione. ii) Il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago si riserva il diritto, in mancanza di installazioni adeguate nelle prigioni, di non applicare le disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2 lettera b e paragrafo 3, per quanto esse prevedano che i detenuti minorenni devono essere separati dagli adulti. iii) Il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago si riserva il diritto di non applicare l’articolo 12 paragrafo 2 in virtù delle disposizioni legali interne che impongono alle persone che vogliono recarsi all’estero l’obbligo di fornire un attestato fiscale. iv) li Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago si riserva il diritto di non applicare l’articolo 14 paragrafo 5 poiché l’articolo 43 della legge n. 12 del 1962 sull’organizzazione giudiziaria della Corte suprema non accorda ai condannati un diritto d’appello assoluto; inoltre, in alcuni casi il ricorso alla Corte d’appello è possibile soltanto con l’autorizzazione di quest’ultima o con quella del Privy Council. v) Il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago riconosce il principio dei diritto all’indennizzo per le persone che sono state imprigionate in seguito ad un errore giudiziario; attualmente non è però in grado di applicarlo concretamente come previsto all’articolo 14 paragrafo 6 del Patto. vi) Per quanto concerne l’ultimo periodo dell’articolo 15 paragrafo 1 («Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di 49 una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne»), il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago interpreta detta disposizione nel senso che essa si applica unicamente ai casi pendenti. Inoltre, nessun condannato a titolo definitivo potrà beneficiare di una condanna più lieve in virtù di disposizioni legislative posteriori. vii) Il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago si riserva il diritto di imporre le restrizioni ragionevolmente necessarie e/o previste dalla legge per quanto concerne il rispetto del diritto di riunione di cui all’articolo 21 del Patto. viii) Il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago si riserva il diritto di non applicare le disposizioni dell’articolo 26 del Patto nella misura in cui esse vertano sull’esercizio del diritto di proprietà a Trinidad e Tobago poiché, in questo ambito, gli stranieri devono, in virtù dell’Aliens Landholding Act, richiedere autorizzazioni che possono venir loro accordate o rifiutate. Venezuela L’articolo 60 paragrafo 5 della Costituzione della Repubblica dei Venezuela recita: «Nessuno potrà essere oggetto di una condanna penale senza aver prima ricevuto personalmente una comunicazione in merito all’accusa ed essere stato ascoltato. Le persone accusate di delitti contro lo Stato possono venir giudicate in contumacia, con le garanzie e nella forma fissate dalla legge». Il Venezuela formula una riserva in tal senso poiché l’articolo 14 paragrafo 3 lettera d del Patto non prevede la possibilità che le persone accusate di delitti contro lo Stato vengano giudicate in contumacia. Obiezioni Belgio Il Governo belga desidera far notare che il campo d’applicazione dell’articolo 11 è particolarmente ristretto. Infatti, l’articolo 11 vieta l’imprigionamento soltanto nel caso in cui l’unico motivo per ricorrervi sia il fatto che il debitore non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale. L’imprigionamento non è contrario all’articolo 11 qualora vi siano altri motivi per infliggere detta pena, per esempio nel caso in cui il debitore si sia messo nell’impossibilità di adempiere ai suoi obblighi in malafede o con atti fraudolenti. Una tale interpretazione dell’articolo 11 trova conferma nel testo dei lavori preparatori (cfr. il documento A/2929 del 1° luglio 1955). Dopo aver esaminato le spiegazioni formulate dal Congo in merito alla sua riserva, il Governo belga è giunto provvisoriamente alla conclusione che detta riserva è superflua. Se ben comprende, la legislazione congolese autorizza infatti l’imprigionamento per debiti pecuniari nel caso in cui le altre vie d’esecuzione non abbiano avuto successo, l’importo principale fissato nella sentenza superi i 20 000 franchi CFA e il debitore abbia un’età compresa tra i 18 e i 60 anni e si sia reso insolvente in malafede. Quest’ultima condizione mostra in modo sufficientemente chiaro che non c’è contraddizione tra la legislazione congolese e il tenore e lo spirito dell’articolo 11 del Patto. 50 In virtù delle disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 2 del Patto summenzionato, l’articolo 11 è escluso dal campo d’applicazione del regolamento che prevede che, in caso di pericolo pubblico eccezionale, gli Stati parti possono, a determinate condizioni, prendere provvedimenti che deroghino agli obblighi fissati dal Patto. L’articolo 11 fa parte degli articoli che contengono disposizioni alle quali non si può derogare in nessuna circostanza. Qualsiasi riserva in merito a detto articolo ne distruggerebbe gli effetti e sarebbe pertanto contraria al tenore e allo spirito del Patto. Di conseguenza, e mantenendo ferma la sua opinione secondo la quale il diritto congolese è perfettamente conforme con le disposizioni dell’articolo 11 del Patto, il Governo belga teme che la riserva espressa dal Congo possa costituire, nel suo principio, un precedente che potrebbe avere importanti ripercussioni sul piano internazionale. Il Governo belga auspica pertanto che detta riserva possa venir revocata e, in via cautelare, desidera sollevare un’obiezione contro di essa. Il Governo belga tiene a formulare un’obiezione alla riserva degli Stati Uniti d’America in merito al paragrafo 5 dell’articolo 6 del Patto che vieta la pena capitale per crimini commessi da minori di 18 anni. li Governo belga considera la formulazione di questa riserva incompatibile con le disposizioni e l’obiettivo perseguito dall’articolo 6 del Patto il quale, come sancito dall’articolo 4 paragrafo 2, fissa misure minime per la tutela del diritto alla vita. La presente obiezione non ostacola l’entrata in vigore del Patto tra il Belgio e gli Stati Uniti d’America. Danimarca La Danimarca, avendo esaminato il contenuto delle riserve formulate dagli Stati Uniti, attira l’attenzione sul paragrafo 2 dell’articolo 4 del Patto, secondo il quale anche in caso di pericolo pubblico eccezionale che minacci l’esistenza della nazione non è autorizzata alcuna deroga a un dato numero di articoli fondamentali, tra cui gli articoli 6 e 7. Secondo la Danimarca la riserva 2 degli Stati Uniti relativa alla pena capitale per crimini commessi da minori di 18 anni come anche la riserva 3 relativa all’articolo 7 costituiscono deroghe di carattere generale agli articoli 6 e 7 mentre, secondo il paragrafo 2 dell’articolo 4 del Patto, tali deroghe non sono autorizzate. Pertanto e tenuto conto del fatto che gli articoli 6 e 7 tutelano due dei diritti fondamentali contenuti nel Patto, il Governo danese considera dette riserve incompatibili con l’oggetto e la finalità del medesimo; di conseguenza la Danimarca formula obiezioni a dette riserve. Nondimeno queste obiezioni non ostacolano l’entrata in vigore del Patto tra la Danimarca e gli Stati Uniti. Finlandia li Governo finlandese ha preso nota delle riserve, dichiarazioni interpretative e dichiarazioni formulate dagli Stati Uniti d’America al momento della ratifica del Patto. All’uopo va rammentato che in virtù del diritto internazionale sui trattati, una di51 chiarazione che annulli o modifichi l’efficacia giuridica di talune disposizioni di un trattato, può costituire una riserva nei confronti dei trattato medesimo, a prescindere dal nome dato a tale dichiarazione. La dichiarazione interpretativa 1 concernente gli articoli 2, 4 e 26 del Patto, è considerata sostanzialmente una riserva a talune disposizioni essenziali del Patto, vale a dire quelle sul divieto di discriminazione. Per il Governo finlandese una riserva di questo tipo è contraria all’oggetto e alla finalità dei Patto in virtù dell’articolo 19 capoverso c) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Quanto alla riserva 2 relativa all’articolo 6 del Patto, va ricordato che il paragrafo 2 dell’articolo 4 non autorizza alcuna riserva agli articoli 6 e 7 del Patto. Per il Governo finlandese il diritto alla vita è di importanza fondamentale nel Patto e tale riserva è quindi incompatibile con l’oggetto e la finalità del Patto. Riguardo alla riserva 3, il Governo finlandese è del parere che essa rientra nell’ambito del principio generale dell’interpretazione dei trattati, secondo cui una Parte non può appellarsi al proprio diritto interno per giustificare la non applicazione di un trattato. Per i motivi esposti, il Governo finlandese formula obiezioni alle riserve fatte dagli Stati Uniti in merito agli articoli 2, 4 e 26 (vedere dichiarazione interpretativa 1) all’articolo 6 (vedere riserva 2) e all’articolo 7 (vedere riserva 3). Tuttavia, il Governo finlandese è del parere che dette obiezioni non ostacolano l’entrata in vigore del Patto tra la Finlandia e gli Stati Uniti d’America. Francia Al momento della ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, gli Stati Uniti d’America hanno formulato una riserva all’articolo 6 paragrafo 5 del Patto che vieta la pena capitale per crimini commessi da minori di 18 anni. La Francia è del parere che la riserva formulata dagli Stati Uniti non abbia alcuna validità essendo incompatibile con l’oggetto e la finalità del Patto. Tale obiezione non ostacola l’entrata in vigore del Patto tra la Francia e gli Stati Uniti. Germania Il Governo della Repubblica federale di Germania fa obiezione alla riserva i) espressa dal Governo di Trinidad e Tobago. Secondo il Governo della Repubblica federale, dal testo e dalla genesi del Patto risulta che detta riserva è incompatibile con l’oggetto e lo scopo del Patto stesso. La Repubblica federale di Germania dichiara quanto segue in merito alle dichiarazioni fatte dall’Algeria al momento del deposito degli strumenti di ratifica concernenti il Patto internazionale del 16 dicembre 196610 relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici: 52 – Essa interpreta la dichiarazione del paragrafo 1 nel senso che essa non è volta ad eliminare l’obbligo dell’Algeria di fare in modo che i diritti garantiti all’articolo 8 paragrafo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali nonché all’articolo 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici possano venir limitati unicamente per i motivi menzionati in detti articoli e possano essere oggetto unicamente delle restrizioni previste dalla legge. – Essa interpreta la dichiarazione dei paragrafo 2 nel senso che l’Algeria, quando si riferisce al suo ordinamento giuridico interno, non intende limitare il suo obbligo di garantire, per mezzo di appositi provvedimenti, la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. La Repubblica federale tedesca interpreta la dichiarazione nel senso che la Repubblica di Corea non ha l’intenzione di limitare gli obblighi ad essa imposti dall’articolo 22 facendo appello al suo ordinamento giuridico interno. Il Governo della Repubblica federale di Germania formula obiezioni alle riserve degli Stati Uniti d’America in merito al paragrafo 5 articolo 6 del Patto che vieta la sentenza capitale per crimini commessi da minori di 18 anni. La riserva concernente questa disposizione è incompatibile sia con i termini sia con lo spirito e il dettato dell’articolo 6, il quale, come sancito dal paragrafo 2 dell’articolo 4, fissa norme minime di tutela del diritto alla vita. Il Governo della Repubblica federale di Germania interpreta la «riserva» formulata dagli Stati Uniti d’America riguardo all’articolo 7 del Patto come riferentesi all’articolo 2 del Patto e pertanto priva d’effetto per quanto concerne gli obblighi degli Stati Uniti d’America in quanto Stato parte del Patto. Gran Bretagna Il Governo del Regno Unito ha preso nota della dichiarazione espressa dal Governo della Repubblica di Corea, in occasione dell’adesione, sotto il titolo «Riserve». Esso non è tuttavia in grado di prendere posizione su queste pretese riserve a causa della mancanza di indicazioni sufficienti in merito all’effetto ricercato, conformemente alle disposizioni della Convenzione di Vienna11 sul diritto dei trattati e alla pratica degli Stati parti al Patto. In attesa di ricevere le indicazioni necessarie, il Governo del Regno Unito si riserva tutti i suoi diritti in virtù del Patto. Italia Il Governo italiano formula obiezioni nei confronti della riserva fatta dagli Stati Uniti al paragrafo 5 dell’articolo 6 al momento della ratifica del Patto. Secondo l’Italia, le riserve alle disposizioni dell’articolo 6 non sono autorizzate, come specificato nel paragrafo 2 dell’articolo 4 del Patto. Inoltre, secondo il Governo italiano, la riserva all’articolo 7 del Patto non pregiudica gli obblighi assunti dagli Stati parte in conformità dell’articolo 2 dei Patto. 53 La presente dichiarazione non ostacola l’entrata in vigore del Patto tra l’Italia e gli Stati Uniti. Norvegia 1. Secondo il Governo norvegese la riserva 2 relativa alla pena capitale per crimini commessi da minori di 18 anni, come scaturisce dal testo e dalla storia del Patto, è incompatibile con l’oggetto e la finalità dell’articolo 6 del Patto. Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 4, non è autorizzata alcuna deroga all’articolo 6 nemmeno in caso di pericolo pubblico eccezionale. Pertanto il Governo norvegese formula un’obiezione a detta riserva. 2. Secondo il Governo norvegese la riserva 3 concernente l’articolo 7 del Patto, come scaturisce dal testo e dall’interpretazione di questo articolo, è incompatibile con l’oggetto e la finalità del Patto. Secondo il paragrafo 2 dell’articolo 4, l’articolo 7 non ammette deroghe nemmeno in caso di pericolo pubblico eccezionale. Pertanto il Governo norvegese formula un’obiezione a questa riserva. Il Governo norvegese ritiene che tali obiezioni non ostacolano l’entrata in vigore del Patto tra la Norvegia e gli Stati Uniti d’America. Paesi Bassi Secondo il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dal testo e dalla genesi del Patto risulta che la riserva i) formulata dal Governo di Trinidad e Tobago è incompatibile con l’oggetto e lo scopo del Patto. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene pertanto detta riserva inaccettabile e formula ufficialmente un’obiezione. Secondo il Governo olandese, dal testo e dalla genesi del Patto risulta che le riserve espresse dal Governo della Repubblica di Corea per quanto concerne l’articolo 14 capoversi 5 e 7 e l’articolo 22 sono incompatibili con l’oggetto e lo scopo del Patto. Il Governo olandese ritiene perciò dette riserve inaccettabili e formula ufficialmente un’obiezione nei loro confronti. La presente obiezione non fa ostacolo all’entrata in vigore del Patto tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Corea. Inoltre, i Paesi Bassi hanno formulato la stessa obiezione del Belgio. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi formula un’obiezione alla riserva concernente la pena capitale per i crimini commessi da minori di 18 anni dato che, secondo il Patto medesimo e i lavori preparatori, detta riserva è incompatibile con l’oggetto e la finalità dell’articolo 6 il quale, ai sensi dell’articolo 4, fissa norme minime per la tutela dei diritto alla vita. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi formula un’obiezione alla riserva concernente l’articolo 7 del Patto essendo incompatibile con l’oggetto e la finalità dei medesimo come risulta dal testo e dall’interpretazione di tale articolo. Secondo il Governo del Regno dei Paesi Bassi, questa riserva equivale ad una deroga di carattere generale, mentre l’articolo 4 del Patto non autorizza deroghe nemmeno in caso di pericolo pubblico eccezionale. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi è del parere che le dichiarazioni interpretative e dichiarazioni degli Stati Uniti non annullano né modificano l’effetto giuridico 54 delle disposizioni del Patto nella loro applicazione agli Stati Uniti e non limitano in alcun modo la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo qualora si tratti di interpretare dette disposizioni nella loro applicazione agli Stati Uniti. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 21 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, le presenti obiezioni non ostacolano l’entrata in vigore del Patto tra il Regno dei Paesi Bassi e gli Stati Uniti. Portogallo Il Governo portoghese formula un’obiezione ufficiale nei confronti delle dichiarazioni interpretative depositate dal Governo algerino al momento della ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Il Governo portoghese, dopo aver esaminato il tenore di dette dichiarazioni, è giunto alla conclusione che esse possono essere considerate in quanto riserve e che non sono di conseguenza valide né compatibili con gli scopi e l’oggetto del Patto. La presente obiezione non rappresenta un ostacolo all’entrata in vigore del Patto tra il Portogallo e l’Algeria. Il Governo portoghese formula obiezioni alle riserve fatte dal Governo degli Stati Uniti d’America al momento della ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Il Governo portoghese ritiene che la riserva formulata dagli Stati Uniti d’America all’articolo 6 paragrafo 5 del Patto, secondo cui una sentenza capitale non può essere pronunciata per crimini commessi da minori di 18 anni, sia incompatibile con l’articolo 6 poiché, come specificato nell’articolo 4 paragrafo 2, fissa una norma minima per la tutela del diritto alla vita. Il Governo portoghese è inoltre del parere che la riserva all’articolo 7, secondo cui uno Stato limiterebbe le responsabilità derivanti dal Patto invocando principi generali del diritto nazionale, può far dubitare circa l’impegno dello Stato che formula la riserva nei confronti dell’oggetto e della finalità del Patto e contribuisce fra l’altro a minare la base del diritto internazionale. Il Governo portoghese formula dunque obiezioni alle riserve degli Stati Uniti d’America. Tuttavia dette obiezioni non ostacolano l’entrata in vigore del Patto tra il Portogallo e gli Stati Uniti. Slovacchia La Slovacchia ha mantenuto le obiezioni formulate dalla Cecoslovacchia: «Il Governo della Repubblica federale ceca e slovacca ritiene che le riserve espresse dal Governo della Corea in merito all’articolo 14 paragrafi 5 e 7 e all’articolo 22 del Patto sono incompatibili con lo scopo e l’oggetto del Patto stesso. Secondo il parere del Governo cecoslovacco, dette riserve sono contrarie al principio generalmente riconosciuto in diritto internazionale secondo il quale uno Stato non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata applicazione di un Trattato. La Repubblica federale ceca e slovacca ritiene pertanto che dette riserve non sono valide. La presente dichiarazione non deve però venir interpretata quale ostacolo 55 all’entrata in vigore del Patto tra la Repubblica federale ceca e slovacca e la Repubblica di Corea.» Spagna Dopo avere seriamente analizzato il contenuto delle riserve degli Stati Uniti d’America, la Spagna auspica insistere sul tenore del paragrafo 2 dell’articolo 4 del Patto secondo cui uno Stato parte non è autorizzato a derogare a una serie di articoli fondamentali, segnatamente agli articoli 6 e 7, nemmeno in caso di pericolo pubblico eccezionale che minacci l’esistenza della nazione. La Spagna è del parere che la riserva 2 degli Stati Uniti relativa alla pena capitale per crimini commessi da minori di 18 anni come anche la riserva 3 relativa all’articolo 7 costituiscono deroghe generali agli articoli 6 e 7 mentre, secondo il paragrafo 2 dell’articolo 4 del Patto, tali deroghe non sono autorizzate. Pertanto e tenuto conto del fatto che gli articoli 6 e 7 tutelano due dei diritti fondamentali contenuti nel Patto, il Governo spagnolo ritiene che le riserve menzionate non sono compatibili con l’oggetto e la finalità del Patto e formula obiezioni in merito. Questo atteggiamento non ostacola l’entrata in vigore del Patto tra il Regno di Spagna e gli Stati Uniti d’America. Svezia Il Governo svedese ha esaminato il contenuto delle riserve e dichiarazioni degli Stati Uniti d’America. All’uopo il Governo svedese rammenta che, in virtù del diritto internazionale sui trattati, una dichiarazione alla quale uno Stato ha tolto qualsiasi forza giuridica a talune disposizioni di un trattato o ne modifica il contenuto può costituire una riserva nei confronti dei trattato medesimo, a prescindere dalla definizione data a tale dichiarazione. Il Governo svedese ritiene pertanto che talune dichiarazioni ìnterpretative formulate dagli Stati Uniti costituiscano di fatto riserve nei confronti del Patto. Uno Stato che attraverso una riserva modifica le disposizioni essenziali del Patto o ne rifiuta l’applicazione o ancora ne limita la responsabilità assunta invocando i principi generali della propria legislazione può far dubitare della sua volontà di aderire all’oggetto e alle finalità del Patto. Le riserve formulate dagli Stati Uniti mirano disposizioni essenziali che non ammettono deroghe; esse fanno parimenti riferimento in termini generali alla legislazione nazionale. Simili riserve minano le basi stesse del diritto internazionale dei trattati. Agli Stati che decidono di aderire ad un trattato preme innanzitutto il rispetto dell’oggetto e delle finalità del medesimo. Quindi la Svezia fa obiezione alle riserve formulate dagli Stati Uniti ai seguenti articoli: – Articolo 2 – Articolo 4 – Articolo 6 – Articolo 7 – Articolo 15 – Articolo 26 L’obiezione non ostacola l’entrata in vigore del Patto tra la Svezia e gli Stati Uniti d’America.