Direttiva 2017-1564-UE-Diritto d'autore: persone non vedenti
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DIRETTIVA (UE) 2017/1564 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2017
relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)
Gli atti giuridici dell'Unione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi forniscono certezza giuridica e un elevato livello di protezione per i titolari dei diritti e costituiscono un quadro giuridico armonizzato. Tale quadro contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno e stimola l'innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche nell'ambiente digitale. Esso mira inoltre a promuovere l'accesso alla conoscenza e alla cultura proteggendo le opere e altro materiale e consentendo eccezioni o limitazioni che sono nell'interesse pubblico. È opportuno garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti, da una parte, e degli utenti, dall'altra.
(2)
Le direttive 96/9/CE (3), 2001/29/CE (4), 2006/115/CE (5) e 2009/24/CE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio armonizzano i diritti dei loro titolari nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Esse stabiliscono, congiuntamente alla direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), un elenco esaustivo di eccezioni e limitazioni a tali diritti, che consentono l'utilizzo dei contenuti senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti, a determinate condizioni, al fine di conseguire determinati obiettivi politici.
(3)
Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato che sono protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi. Tenuto conto dei diritti delle persone non vedenti, con disabilità visive o altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, quali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), dovrebbero essere adottate misure volte ad aumentare la disponibilità di libri e di altro materiale stampato in formati accessibili e migliorarne la circolazione nel mercato interno.
(4)
Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa («trattato di Marrakech») è stato firmato per conto dell'Unione il 30 aprile 2014 (8). Esso mira a migliorare la disponibilità e lo scambio transfrontaliero di determinate opere e di altro materiale protetto in formati accessibili per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Il trattato di Marrakech impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie. La conclusione del trattato di Marrakech da parte dell'Unione impone l'adattamento del diritto dell'Unione mediante l'introduzione di un'eccezione obbligatoria e armonizzata per gli utilizzi, le opere e i beneficiari contemplati da tale trattato.
(5)
Conformemente al parere 3/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (9), le eccezioni o le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale protetto previste dal trattato di Marrakech devono essere poste in esecuzione nel quadro dell'ambito armonizzato dalla direttiva 2001/29/CE.
(6)
La presente direttiva attua gli obblighi imposti all'Unione dal trattato di Marrakech in modo armonizzato, al fine di garantire che le misure corrispondenti siano applicate in modo coerente in tutto il mercato interno. La presente direttiva dovrebbe pertanto prevedere un'eccezione obbligatoria ai diritti che sono armonizzati dal diritto dell'Unione e che sono pertinenti per gli utilizzi e le opere contemplati dal trattato di Marrakech. Tali diritti includono, in particolare, i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione al pubblico, distribuzione e prestito di cui alle direttive 2001/29/CE, 2006/115/CE e 2009/24/CE e i diritti corrispondenti previsti dalla direttiva 96/9/EC. Poiché le eccezioni o le limitazioni previste dal trattato di Marrakech riguardano anche le opere in formato audio, come gli audiolibri, le eccezioni obbligatorie previste dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche ai diritti connessi.
(7)
La presente direttiva concerne le persone non vedenti, le persone che soffrono di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità, le persone che soffrono di disabilità percettive o di lettura, compresa la dislessia o qualsiasi altro disturbo dell'apprendimento, che impediscono loro di leggere materiale stampato in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità e le persone che, a causa di una disabilità fisica, non sono in grado di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere, per cui, in conseguenza di tali menomazioni o disabilità, dette persone non sono in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella delle persone che non soffrono di tali menomazione o disabilità. La presente direttiva mira pertanto a migliorare la disponibilità di libri, compresi quelli elettronici (e-book), riviste, quotidiani, rotocalchi e altre pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e di altro materiale stampato, anche in formato audio, che siano digitali o analogici, online o offline, in formati che rendano tali opere e altro materiale accessibili a queste persone in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale menomazione o disabilità. I formati accessibili includono, ad esempio, braille, stampa a grandi caratteri, e-book adattati, audiolibri e trasmissioni radiofoniche.
(8)
L'eccezione obbligatoria prevista dalla presente direttiva dovrebbe limitare il diritto di riproduzione in modo da consentire qualsiasi operazione necessaria per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile che permetta ai beneficiari di accedere a tale opera o ad altro materiale. Ciò include qualsiasi mezzo necessario per accedere alle informazioni in detto formato. Sono comprese anche le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale è già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità.
(9)
Gli utilizzi consentiti dalla presente direttiva dovrebbero comprendere la realizzazione di copie in formato accessibile da parte dei beneficiari o delle entità autorizzate che ne soddisfano le esigenze, siano tali entità autorizzate organizzazioni pubbliche o private, in particolare biblioteche, istituti scolastici e altre organizzazioni senza scopo di lucro, che erogano servizi alle persone che presentano disabilità nella lettura di testi a stampa in quanto loro attività primarie, obblighi istituzionali o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Gli utilizzi previsti dalla presente direttiva dovrebbero comprendere anche la realizzazione di copie in formato accessibile, ad uso esclusivo dei beneficiari, da parte di una persona fisica che agisce per conto di un beneficiario o che lo assiste nella realizzazione di tali copie. Le copie in formato accessibile dovrebbero essere realizzate solo per quelle opere o altro materiale al quale i beneficiari o le entità autorizzate hanno legalmente accesso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni disposizione contrattuale mirante a prevenire o limitare l'applicazione dell'eccezione sia priva di effetti giuridici.
(10)
L'eccezione prevista nella presente direttiva dovrebbe consentire alle entità autorizzate di realizzare e diffondere online e offline all'interno dell'Unione copie in formato accessibile di opere o di altro materiale di cui alla presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle entità autorizzate alcun obbligo di produzione e diffusione di tali copie.
(11)
Le copie in formato accessibile realizzate in uno Stato membro dovrebbero essere disponibili in tutti gli Stati membri, al fine di garantirne una maggiore disponibilità nel mercato interno. Ciò ridurrebbe la richiesta di duplicazione del lavoro per produrre copie in formato accessibile della stessa opera o di altro materiale in tutta l'Unione, con conseguenti risparmi e maggiore efficienza. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che le copie in formato accessibile realizzate dalle entità autorizzate in qualsiasi Stato membro possano circolare ed essere accessibili ai beneficiari e alle entità autorizzate in tutta l'Unione. Al fine di promuovere tale scambio transfrontaliero e facilitare l'identificazione reciproca e la cooperazione tra le entità autorizzate, dovrebbe essere incoraggiata la condivisione volontaria delle informazioni relative ai nomi e ai dettagli delle entità autorizzate stabilite nell'Unione, compresi i siti web se disponibili. Gli Stati membri dovrebbero quindi fornire alla Commissione le informazioni ricevute dalle entità autorizzate. Ciò non dovrebbe implicare un obbligo a carico degli Stati membri di controllare la completezza e l'esattezza di tali informazioni né la loro conformità al diritto nazionale di recepimento della presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione online dalla Commissione in un punto d'accesso alle informazioni centralizzato a livello di Unione. Ciò aiuterebbe anche le entità autorizzate, così come i beneficiari e i titolari di diritti che contattano le entità autorizzate per ricevere informazioni aggiuntive, in linea con le disposizioni di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il summenzionato punto d'accesso alle informazioni centralizzato dovrebbe affiancarsi al punto di accesso alle informazioni che l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) è tenuta a istituire in virtù di quanto disposto dal trattato di Marrakech, allo scopo di facilitare l'identificazione delle entità autorizzate e la cooperazione tra di esse a livello internazionale.
(12)
Al fine di migliorare la disponibilità di copie in formato accessibile e impedire la diffusione non autorizzata di opere o di altro materiale, le entità autorizzate che si occupano della distribuzione, della comunicazione al pubblico o della messa a disposizione al pubblico di copie in formato accessibile dovrebbero rispettare determinati obblighi.
(13)
I requisiti di autorizzazione o riconoscimento che gli Stati membri possono applicare alle entità autorizzate, ad esempio quelli connessi con la prestazione di servizi di natura generale ai beneficiari, non dovrebbero avere l'effetto di impedire alle entità che rientrano nella definizione di entità autorizzata ai sensi della presente direttiva di procedere agli utilizzi previsti dalla medesima.
(14)
In considerazione della natura specifica dell'eccezione prevista dalla presente direttiva, del suo specifico ambito di applicazione e dell'esigenza di certezza giuridica per i beneficiari della stessa, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati ad imporre requisiti supplementari per l'applicazione dell'eccezione, quali ad esempio la previa verifica della disponibilità commerciale di opere in formato accessibile, diversi da quelli stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere sistemi di indennizzo relativi agli utilizzi consentiti delle opere o di altro materiale soltanto dalle entità autorizzate. Per evitare oneri a carico dei beneficiari, prevenire ostacoli alla diffusione transfrontaliera delle copie in formato accessibile e requisiti eccessivi alle entità autorizzate, è importante limitare le possibilità degli Stati membri di prevedere tali sistemi di indennizzo. Di conseguenza, tali sistemi non dovrebbero imporre pagamenti ai beneficiari. Essi dovrebbero applicarsi soltanto agli utilizzi da parte delle entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato membro che prevede tale sistema, senza imporre pagamenti alle autorità autorizzate stabilite in altri Stati membri o in paesi terzi che sono parte del trattato di Marrakech. Gli Stati membri dovrebbero garantire che non ci siano requisiti più onerosi per lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile ai sensi di tali sistemi di indennizzo rispetto a situazioni non transfrontaliere, anche per quanto riguarda la forma e l'eventuale entità dell'indennizzo. Nello stabilire il livello di indennizzo, dovrebbero essere tenuti in debito conto il carattere non lucrativo delle attività di entità autorizzate, gli obiettivi di pubblico interesse perseguiti dalla presente direttiva, gli interessi dei beneficiari dell'eccezione, l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti e la necessità di garantire la diffusione transfrontaliera delle copie in formato accessibile. Si dovrebbe tenere conto anche delle peculiarità di ciascun caso derivanti dalla realizzazione di una particolare copia in formato accessibile. Quando il danno a carico di un titolare dei diritti è minimo, non dovrebbe sussistere alcun obbligo di pagamento dell'indennizzo.
(15)
È fondamentale che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a norma della presente direttiva rispetti i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta ed è assolutamente necessario che tale trattamento sia anche conforme alle direttive 95/46/CE (11) e 2002/58/CE (12) del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplinano il trattamento dei dati personali, come può essere effettuato dalle entità autorizzate nel quadro della presente direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri..
(16)
La CRPD, di cui l'Unione è parte, garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni e all'istruzione e di partecipare alla vita culturale, economica e sociale su base di eguaglianza con gli altri. La CRPD impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità.
(17)
A norma della Carta, è vietata qualsiasi forma di discriminazione, comprese quelle fondate sulla disabilità, e il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire loro l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità è garantito e rispettato dall'Unione.
(18)
Con l'adozione della presente direttiva, l'Unione mira a garantire che i beneficiari abbiano accesso ai libri e ad altro materiale stampato in formati accessibili in tutto il mercato interno. La direttiva rappresenta quindi un primo passo fondamentale per migliorare l'accesso alle opere per le persone con disabilità.
(19)
La Commissione dovrebbe valutare la situazione relativa alla disponibilità in formati accessibili di opere e di altro materiale diversi da quelli rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nonché la disponibilità di opere e di altro materiale in formati accessibili per le persone affette da altre forme di disabilità. È importante che la Commissione segua a tal riguardo la situazione da vicino. Se necessario, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione potrebbero essere prese in considerazione modifiche dell'ambito di applicazione della presente direttiva.
(20)
Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di continuare a prevedere un'eccezione o una limitazione a favore delle persone affette da disabilità nei casi non coperti dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le opere e altro materiale e le disabilità diverse da quelle rientranti nella presente direttiva, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti che non sono armonizzati nel quadro in materia di diritti d'autore dell'Unione.
(21)
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta e dalla CRPD. Essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.
(22)
Il trattato di Marrakech impone taluni obblighi relativamente allo scambio di copie in formato accessibile tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti di tale trattato. Le misure adottate dall'Unione per l'adempimento di tali obblighi sono contenute nel regolamento (UE) 2017/1563, che dovrebbe essere letto in combinato disposto con la presente direttiva.
(23)
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia migliorare l'accesso nell'Unione alle opere e ad altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a favore delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(24)
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (13), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva mira ad armonizzare ulteriormente il diritto dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, stabilendo norme che disciplinano l'utilizzo di determinate opere e di altro materiale senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«opera o altro materiale», opere sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;
2)
«beneficiario», indipendentemente da altre forme di disabilità, una persona:
a) non vedente;
b) che soffre di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità e che quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di una tale disabilità;
c) che soffre di una disabilità percettiva o di lettura e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità; o
d) che soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;
3)
«copia in formato accessibile», copia di un'opera o di altro materiale realizzata in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di accedervi, anche consentendo a tale persona di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna delle menomazioni né alcuna delle disabilità di cui al punto 2;
4)
«entità autorizzata», un'entità che è autorizzata o riconosciuta da uno Stato membro per fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella definizione rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie, obblighi istituzionali o come parte delle loro missioni di interesse pubblico.
Articolo 3
Utilizzi consentiti
1. Gli Stati membri prevedono un'eccezione in virtù della quale non è richiesta alcuna autorizzazione del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi per l'opera o altro materiale di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 9 della direttiva 2006/115/CE nonché all'articolo 4 della direttiva 2009/24/CE per qualsiasi atto necessario affinché:
a) un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto, realizzi una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legalmente accesso per suo uso esclusivo; e
b) un'entità autorizzata realizzi una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legalmente accesso o la comunichi, la renda disponibile, la distribuisca o la dia in prestito a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata, senza scopo di lucro, perché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.
2. Gli Stati membri assicurano che ogni copia in formato accessibile rispetti l'integrità dell'opera o di altro materiale, tenendo debito conto delle modifiche necessarie per rendere l'opera o l'altro materiale accessibile nel formato alternativo.
3. L' eccezione di cui al paragrafo 1 è applicata esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.
4. L'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applica all'eccezione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo.
5. Gli Stati membri assicurano che nessun contratto possa prevalere sull' eccezione di cui al paragrafo 1.
6. Gli Stati membri possono prevedere che gli utilizzi consentiti a norma della presente direttiva, qualora effettuati da entità autorizzata stabilite nel loro territorio, siano soggetti a sistemi di indennizzo entro i limiti previsti dalla presente direttiva.
Articolo 4
Copie in formato accessibile nel mercato interno
Gli Stati membri garantiscono che le entità autorizzate stabilite nel loro territorio possano effettuare le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel loro territorio possano ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi Stato membro.
Articolo 5
Obblighi delle entità autorizzate
1. Gli Stati membri dispongono che le entità autorizzate stabilite nel loro territorio che effettuano le operazioni di cui all'articolo 4 definiscano e seguano le proprie prassi al fine di provvedere a:
a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione al pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e a registrare tutte le operazioni effettuate; e
d) pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui esse rispettano gli obblighi di cui alle lettere da a) a c).
Gli Stati membri assicurano che le pratiche di cui al primo comma siano stabilite e seguite nel pieno rispetto delle norme applicabili al trattamento dei dati personali dei beneficiari di cui all'articolo 7.
2. Gli Stati membri assicurano che le entità autorizzate stabilite nel loro territorio che effettuano le operazioni di cui all'articolo 4 forniscano le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, a beneficiari, ad altre entità autorizzate o titolari dei diritti:
a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili; e
b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma dell'articolo 4.
Articolo 6
Trasparenza e scambio di informazioni
1. Gli Stati membri incoraggiano le entità autorizzate stabilite nel loro territorio che effettuano le operazioni di cui all'articolo 4 della presente direttiva e agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2017/1563 a comunicare loro, su base volontaria, il nome e i contatti delle entità stesse.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1. La Commissione rende tali informazioni disponibili al pubblico online in un punto d'accesso alle informazioni centralizzato e le tiene aggiornate.
Articolo 7
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva deve essere effettuato in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
Articolo 8
Modifica della direttiva 2001/29/CE
All'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
Articolo 9
Relazione
Entro l'11 ottobre 2020, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla disponibilità, in formati accessibili, di opere e di altro materiale diversi da quelli definiti all'articolo 2, punto 1, per i beneficiari, e di opere e di altro materiale per le persone con disabilità diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 2, nel mercato interno. La relazione tiene conto degli sviluppi connessi alle tecnologie pertinenti e contiene una valutazione dell'adeguatezza di ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva nell'ottica di migliorare l'accesso ad altri tipi di opere e altri materiali e per migliorare l'accesso a persone con altre disabilità rispetto a quelle oggetto della presente direttiva.
Articolo 10
Riesame
1. Entro l'11 ottobre 2023, la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta le principali conclusioni in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica della direttiva. Tale valutazione comprende la verifica dell'impatto dei sistemi di indennizzo previsti dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, sulla disponibilità di copie in formato accessibile per i beneficiari e sul loro scambio transfrontaliero. La relazione della Commissione tiene conto dei punti di vista degli attori pertinenti della società civile e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano persone con disabilità e quelle che rappresentano le persone anziane.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e della relazione di cui all'articolo 9.
3. Qualora abbia validi motivi per ritenere che l'attuazione della presente direttiva abbia avuto un notevole impatto negativo sulla disponibilità commerciale di opere o altro materiale in formati accessibili per i beneficiari, uno Stato membro può sottoporre la questione all'attenzione della Commissione, corredandola di tutti i pertinenti elementi di prova. La Commissione prende in considerazione detti elementi di prova in fase di elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 11
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 ottobre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 13
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 luglio 2017.
(3) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(4) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
(5) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
(6) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
(7) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).
(8) Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).
(9) Parere della Corte di Giustizia del 14 febbraio 2017, 3/15; ECLI:EU:C:2017:114, punto 112.
(10) Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(11) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Tale direttiva sarà abrogata e sostituita, a decorrere dal 25 maggio 2018, dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(12) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(13) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.