Direttiva 2001-36 - Patenti di guida

Unione europea

2012 diritto diritto Direttiva 2012/36/UE della Commissione del 19 novembre 2012 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida Intestazione 8 maggio 2013 25% Da definire


DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2012

recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1 ), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) I codici e subcodici di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE devono essere aggiornati alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE le cui caratteristiche tecniche differiscono da quelle in vigore a norma della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (2 ). A questo riguardo, è opportuno mantenere la validità delle patenti di guida rilasciate prima dell’applicazione della direttiva 2006/126/CE, il 19 gennaio 2013.

(2) È necessario adeguare il contenuto dell’esame di guida per i veicoli della categoria C1 alle diverse caratteristiche dei veicoli che rientrano in questa categoria. Contraria­ mente ai veicoli di categoria C, che sono destinati al trasporto professionale di merci, la categoria C1 è più eterogenea e comprende una ampia gamma di veicoli, come i veicoli da diporto o per uso personale, i veicoli per servizi di emergenza o dei vigili del fuoco, nonché veicoli utilitari destinati all’uso professionale ma nei quali la guida non costituisce l’attività principale del conducen­te. Non dovrebbe essere necessario per i conducenti di questo tipo di veicoli dimostrare, in occasione dell’esame di guida, la propria conoscenza delle regole o degli equi­paggiamenti richiesta ai conducenti soggetti alla norma­ tiva concernente il settore del trasporto professionale, come il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia so­ ciale nel settore dei trasporti su strada (3 ) e il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei tra­sporti su strada (4 ). Tale modifica delle regole vigenti ridurrebbe il rischio che dei conducenti guidino veicoli di categoria B sovraccarichi per evitare i costi che com­porta dover seguire dei corsi e sostenere l’esame per essere abilitati alla guida di veicoli di categoria C o C1, accrescendo in tal modo la sicurezza stradale. Essa ridur­rebbe inoltre l’onere amministrativo e finanziario per le PMI e le microimprese che devono utilizzare tali veicoli utilitari nell’ambito della loro attività.

(3) È necessario rivedere i requisiti concernenti i veicoli e i motocicli di categoria A1, A2 e A da utilizzare durante le prove di capacità e comportamento alla luce del pro­gresso tecnico, in particolare lo sviluppo e l’utilizzo più diffuso di motocicli elettrici. È necessario inoltre adeguare le specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare nelle prove per assicurare che i candidati sostengano gli esami su veicoli che siano rappresentativi della categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida.

(4) È necessario modificare i requisiti relativi ai veicoli da utilizzare nelle prove e al contenuto delle prove di capacità e di comportamento per i veicoli di categoria C e D alla luce del progresso tecnico, in particolare per tener conto del crescente sviluppo e utilizzo nel settore dei trasporti di veicoli più moderni, sicuri e meno inquinanti, equipaggiati con un’ampia gamma di sistemi di cambio semi-automatici o ibridi. È necessario verificare la com­petenza dei conducenti esaminando la loro capacità di utilizzare il sistema di cambio dei veicoli in modo sicuro, economico e meno inquinante possibile. La semplifica­zione delle attuali restrizioni alla guida di veicoli con cambio automatico ridurrebbe inoltre gli oneri amministrativi e finanziari per le PMI e le microimprese che operano nel settore del trasporto su gomma.

(5) Dato che la direttiva 2006/126/CE sarà pienamente ap­plicabile il 19 gennaio 2013, la presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la di­ rettiva 2006/126/CE.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2006/126/CE sono modificati in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, rego­lamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla pre­sente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con­tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le mo­dalità del riferimento sono decise dagli Stati membri; 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

( 1 ) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18. ( 2 ) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. ( 3 ) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1. (4 ) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.