Denominazione d'origine del salame Felino

Unione europea

2013 diritto diritto Denominazione d'origine del salame Felino - Regolamento di esecuzione (UE) N. 186/2013 della Commissione Europea Intestazione 7 maggio 2013 25% Da definire

2-5-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2 a

Serie speciale - n. 33

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 186/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Felino (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1 ), in particolare l’articolo 52, pa­ ragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e ali­mentari (2), la domanda di registrazione della denominazione «Salame Felino», presentata dall’Italia, è stata pub­blicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, il Belgio, i Paesi Bassi e la Germania hanno notificato alla Commissione delle dichiarazioni di oppo­sizione motivate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, let­tere a), c) e d) del regolamento (CE) n. 510/2006. Con lettera del 27 settembre 2011 la Commissione ha invi­tato le parti interessate a procedere alle consultazioni del caso.

(3) Al termine del periodo di consultazioni previsto, il Belgio e i Paesi Bassi hanno raggiunto un accordo con l’Italia. Tale accordo prevede la modifica della descrizione quali­ tativa della materia prima attraverso l’introduzione di un riferimento alla classificazione citata nella tabella di defi­nizione delle carcasse riportata nell’allegato V del regola­ mento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), l’abolizione della limitazione geografica per le operazioni di taglio e confezionamento nonché altre variazioni testuali minori.

(4) La Germania e l’Italia non sono giunte ad un accordo durante il periodo previsto allo scopo.

(5) Dal momento che non è stato raggiunto un accordo tra tutte le parti entro il termine di sei mesi, la Commissione deve adottare una decisione.

(6) L’opposizione della Germania riguardava il mancato ri­spetto dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (5 ) relativo all’origine delle materie prime. Va rilevato che la domanda di regi­strazione non contiene alcuna restrizione geografica, come confermato anche dalla modifica proposta dall’Ita­ lia in virtù dell’accordo con il Belgio e i Paesi Bassi.

(7) L’opponente affermava inoltre che la condizione secondo la quale «una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geo­ grafica» non è soddisfatta. Poiché l’Italia ha basato la propria domanda di registrazione come indicazione geo­ grafica sulla reputazione acquisita dal «Salame Felino», il fascicolo si attiene a tale motivazione. Va osservato che l’opponente non contesta la suddetta reputazione e non adduce alcun argomento che possa metterla in discussio­ ne. Le condizioni stabilite dall’articolo 2 del regolamento CE n. 510/2006 sono quindi state rispettate.

(8) A sostegno del terzo motivo di opposizione della Ger­ mania, secondo cui la denominazione proposta per la registrazione è una denominazione generica, non vengono forniti elementi giustificativi; la genericità non viene dunque in alcun modo dimostrata.

(9) Nell’ambito della propria dichiarazione di opposizione e a conclusione delle consultazioni del caso, il Belgio ha invocato l’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regola­ mento (CE) n. 510/2006. Secondo tale articolo sono ricevibili le dichiarazioni di opposizione «[… che] dimo­ strano che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe […] l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2». Nella fattispecie, può essere istituito un periodo tran­ sitorio non superiore a cinque anni nel caso in cui un’op­ posizione sia stata dichiarata ricevibile per tale motivo. La dichiarazione di opposizione del Belgio cita le società Reulen bvba e Salaisons Salamone SA, fornendo prove della produzione e commercializzazione di un salame di tipo Felino da parte di queste due imprese.

(10) Alla luce di tali elementi, la suddetta denominazione deve pertanto essere registrata, il documento unico aggiornato deve essere pubblicato e deve essere introdotto un pe­ riodo transitorio di cinque anni a favore delle imprese citate.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protet­ te,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura all’allegato I del presente regola­ mento è registrata.

Articolo 2

Viene istituito un periodo transitorio di cinque anni a favore delle società Reulen bvba e Salaisons Salamone SA citate nella dichiarazione di opposizione del Belgio. ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. ( 2 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. ( 3 ) GU C 19 del 20.1.2011, pag. 11. ( 4 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. ( 5 ) GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.