Dei difetti della giurisprudenza/Capitolo XIX

Capitolo XIX

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Saggio di alcune conclusioni intorno a certi punti controversi nella giurisprudenza, proposto all’esame di chi ha l’autorità di far leggi e statuti.


Non mi attribuisco io già tanto da saper consigliare, ciò, che si dovrebbe o stabilire, o riprovare in tante conclusioni legali, che si veggono dibattute con contrarj sentimenti da i nostri giurisconsulti, e che per avventura non son fissate o dalla consuetudine, o da gli statuti. Tuttavia colla scorta de’ più assennati maestri, e spezialmente della scuola romana, dove si trova il meglio della Facoltà legale, accennerò taluna di si fatte conclusioni, più bisognose di decisione, come sembra al mio corto intendimento, potendo nondimeno chi ha l’autorità, e più senno, deciderle diversamente.

1. Si dovranno sostener per validi que’ testamenti, ne’ quali il padre, o la madre, l’avolo, o l’avola, lasciano a i figliuoli, o nipoti, la legittima, ancorchè senza il nome e titolo d’istituzione.

2. Essendo taluno istituito erede usufruttuario, o pure di qualche cosa certa, e mancando il testatore senza dichiarare un erede universale, dovrà pervenire la di lui eredità a chi secondo le leggi e gli statuti è chiamato ad essa ab intestato, e non già ex beneficio juris accrescendi all’istituito in parte.

Essendo qui incerta la volontà del testatore, ha da prevalere la forza e volontà della legge a tutte le sottili immaginazioni, ed aeree presunzioni di chi vorrebbe far testamento per gli altri.

3. Venendo uno istituito erede, e in caso ch’egli muoia senza figli o discendenti, venendo sustituite altre persone, ancorchè esso erede manchi di vita prima del testatore, ciò non ostante i di lui figli o nipoti escluderanno nell’eredità i sustituiti, e chiunque viene ab intestato.

Questa è la famosa controversia de’ figli positi in conditione, come dicono i legisti, per cagione di cui son venuti innumerabili dottori ad una implacabile zuffa, prevalendo ora gli uni, ed ora gli altri, e lasciando in gravi imbrogli la misera giudicatura. Esige il ben pubblico, che si tronchi sì gran lite. E che s’abbia a decidere nella forma suddetta, lo persuade la ragion naturale, essendo evidente, che il testatore più de’ sustituiti, e di quei che vengono ab intestato, predilige i figliuoli dell’erede istituito. Altre quistioni poi insorgono intorno a i figliuoli posti in condizione, per sostenere, o abbattere i fideicommissi, conce farebbe de gl’illegittimi, o de’ legittimi per susseguente matrimonio, o per rescritto dei principe, siccome ancora de’ trasversali, e coll’ispezione d’altri punti, che sono occorsi, o possono occorrere, tuttavia fluttuanti. A tutti gioverà che il saggio legislatore provvegga, affinchè si levi un vasto ed intricato seminario di dispute e liti.

4. Cesserà il fideicommisso, ogni qual volta l’erede istituito colla condizione, che mancando lui senza figli (col qual nome saran compresi anche i nipoti, ed altri discendenti) succeda altra persona, egli lasci dopo di sè qualche figlio o nipote dell’uno o dell’altro sesso, se pure non apparissero parole e segni concludenti, che il testatore volesse un continuato fideicommisso, o parlasse di soli maschi.

5. La proibizione dell’alienazion de i beni, e la premura del testatore, affinchè si conservi l’agnazione, saran segni valevoli ad indurre il fideicommisso.

6. Chiunque è gravato di fideicommisso, si giudicherà aver contratta una tacita ipoteca ne’ suoi beni liberi, che valerà contra di lui in caso di distrazione, o mala amministrazione de’ beni d’esso fideicommisso. E ciò ancorchè si tratti di figliuoli.

7. Ha da essere lecito a chicchessia il vietare la deduzion della Trebellianica a gl’istituiti eredi, a riserva di que’ paesi, dove per consuetudine o statuto non si può essa vietare a i figli di primo grado, quando non si adoperi la cautela del Socino.

8. Lasciando il testatore eredi i figliuoli, e la lor madre usufruttuaria, donna, e madonna, avrà luogo la consuetudine di Bulgaro, cioè non potrà essa lor madre pretendere, se non i convenevoli alimenti: purchè il testatore non abbia più precisamente dichiarata la sua volontà in favor della moglie.

9. Mancando di vita il primo erede, e i suoi discendenti (se pur sono chiamati) ed essendo mancato il primo sustituito, o non volendo egli adire l’eredità, in essa succederà in vigore della sustituzione anomala il secondo sustituito, e così di mano in mano: se pure il primo sustituito non avesse lasciato in morte figliuoli, o altri discendenti, che fossero chiamati: nel qual caso sottentreranno essi in luogo del padre.

10. Morendo in età pupillare il pupillo, a cui il padre, o l’avolo paterno abbia in vigore della paterna podestà sustituito alcuno, non sarà esclusa la madre dalla legittima del figliuolo. Lo stesso sarà del padre vivente.

11. Ne’ fideicommissi semplici ed ordinarj, introdotti in una linea mancando i gravati, finchè duri la potenza e speranza, che possono sopravenire altri d’essa linea capaci, e chiamati, come spezialmente quando la moglie dell’ultimo gravato è gravida: resterà in sospeso l’ingresso d’altra linea nel possesso del fideicommisso.

12. Nelle sustituzioni reciproche dovrà essere libera a cadaun de’ figli la sua legittima, nè sarà sugetta al peso del fideicommisso.

13. Si ammetterà una tacita reciproca sustituzione fra le linee de’ figli o nipoti del testatore istituiti, nè passerà parte alcuna d’essa eredità in chi è sustituito ad esse linee, se non quando mancherà l’ultimo.

14. Mancando la discendenza del testatore, o sia quel genere prima chiamato, e succedendo il sustituito, in lui terminerà il fideicommisso, quando il testatore non abbia chiaramente espresso di volerlo continuato.

15. È compatibile il fideicommisso colla facoltà data dal testatore all’erede gravato di poter alienare a suo arbitrio i beni. E ne potrà egli anche disporre nell’ultima volontà; ma dovrà restarne almen la quarta parte a favore de’ sustituiti, quando la facoltà non fosse espressa di poter anche disporre di tutto.

16. L’istituzione di un erede usufruttuario si risolverà in un legato dell’usufrutto, di maniera che l’erede proprietario si terrà per erede primo e di retto da principio, qualora manifestamente non apparisse, che il testatore abbia istituito un fideicommisso.

17. Sotto nome di mobili di casa, o di tutti i mobili lasciati per legato, non verranno le gioie, i vasi d’oro e d’argento, il danaro contante, le merci, gli animali, il grano, il vino, carni salate, olio, ed altre robe mangiative.

18. Si giudicherà legato condizionale, e però caducabile per la premorienza del legatario, quando il tempo riguarda la sostanza della disposizione, come sarebbe il lasciar la dote ad una zittella, quando sarà giunta ad una tale età, o dopo la morte d’alcuno.

19. Quando dal Testatore non sia proibita la Trebellianica ne’ fideicommissi, ancorchè l’erede ommetta l’inventario, non ne sarà privo.

20. Lo Statuto escludente le femmine della successione ab intestato, non le esclude chiamate per testamento.

21. Lasciando il testatore cinquecento scudi ad una fanciulla, se essa si monacherà; e mille se si mariterà: monacandosi non conseguirà se non cinquecento scudi.

22. Nelle liti fideicommissarie si giudicherà in favore del più prossimo al gravato, che al gravante, quando chiaramente non abbia il testatore dichiarato diversamente.

23. Il fideicommisso ordinato colla clausola mancando senza figli, sussisterà, ancorchè niun figlio nasca giammai all’erede, riprovata in ciò la sofisticheria dell’Oldrado.

24. Regolarmente dovranno i giudici ne’ punti dubbiosi pronunziare per l’esclusione del fideicommisso, e della continuazion del medesimo, qualora non concorrano forti e concludenti segni della contraria volontà del testatore.

25. L’alienazione effettivamente seguita de’ beni sottoposti al fideicommisso in tutto, o in parte, vietata sotto pena di caducità, aprirà il luogo al sustituito, quando l’alienante chiaramente non pruovi l’ignoranza del fideicommisso, e della pena.

26. Ogni qual volta il testatore nell’ordinare un fideicommisso mostrerà affezione all’agnazione, e massimamente parlando di maschi, resteranno escluse le femmine e i maschi delle femmine.

27. Nelle liti dubbiose di sustituzioni e fideicommissi fra gli agnati, e cognati, od estranei, si giudicherà sempre in favore de gli agnati.

28. Trattandosi di trasversali, od estranei istituiti in un fideicommisso, questi dovranno imputare nella Trebellianica i frutti percetti da i beni vincolati al medesimo fideicommisso. Al che non saran tenuti i figli e discendenti.

29. Chiamando un testatore al fideicommisso il padre e i figli, se questi saranno discendenti, si diranno chiamati coll’ordine successivo. Ma essendo trasversali od estranei, in eguali porzioni saran chiamati il padre e i figliuoli.

30. Sotto nome di discendenti verranno tanto i maschi, che le femmine, quando non apparisca chiara in contrario la mente del testatore. Similmente ancora i naturali, ma non già gl’incestuosi, e spurj. I naturali nondimeno, finche dureran le linee de’ legittimi e naturali, resteranno esclusi ne’ fideicommissi.

31. Irrita e nulla sarà la volontà e disposizione chiamata captatoria da i legisti, per cui uno lasci ad altrui la facoltà di testare in luogo suo, ancorchè la disposizione cedesse in favore di una causa pia.

32. Tuttochè il testatore non si ricordi delle parole precise da lui poste nella clausola derogatoria del testamento precedente, pure qualora con parole chiare annulli essa derogatoria, prevalerà l’ultimo suo testamento, eccetto se il precedente colla derogatoria fosse in favore de’ figli od agnati: nel qual caso sarà necessaria la specificazion della clausola per irritarlo.

Contuttociò meglio anche parrebbe il decretare, che non s’abbia mai da attendere essa derogatoria, qualora il testatore faccia un susseguente testamento. Perciocchè essendo stata inventata una tal clausola per deludere chi colla forza, colle lusinghe, o con altri artifizj voglia indurre le persone a testare in suo favore, benchè vi ripugni la volontà di chi vuol disporre del suo: egli è da avvertire, che nella medesima guisa, cioè colle medesime lusinghe, arti, e violenze si possono trarre le persone a fare un testamento vincolato colla clausola suddetta. Nell’egual pericolo adunque di seduzione, dee sembrar meglio il togliere ogni forza alla derogatoria, uniformandosi con ciò alla legge, e al diritto naturale, che vogliono la libertà del testare, e di mutare a suo piacimento le ultime volontà.

33. Essendo uno istituito erede, con sustituirgli altra persona, se questa persona sustituita premorirà a lui senza figliuoli, egli resterà libero padrone dell’eredità con escludere chi succederebbe ab intestato, giacchè il testatore col non nominare alcuno, ha mostrato di non farne conto.

34. L’erede beneficiato non farà suoi i frutti dell’eredità, ogni qual volta resti alcuno de’ creditori allo scoperto: al qual fine ancora si dà l’economo allo Stato,

35. S’imputerà nella Legittima e Trebellianica il legato lasciato dal padre al figlio o figlia, quando non costi della diversa volontà del testatore. Non s’imputerà già nella dote lasciata alla moglie.

36. Il legato fatto ad un creditore, non si crederà in compensazione del debito, quando espressamente non si vegga dichiarato dal testatore.

37. Trattandosi di eredità lucrosa, potrà il pupillo vicino alla pubertà adirla senza l’autorità del tutore.

38. Volendo il testatore, che si conservino i suoi beni nella sua discendenza, con facoltà solamente di venderli fra essi discendenti, sarà proibita ogni alienazione, anche per via di testamento, in persone non discendenti. E qualora parlasse il testatore di discendenti maschi, non si potrà vendere, nè lasciare alle femmine, nè a i figli di femmine, benchè discendenti.

39. Dovrà determinarsi un tempo, entro il quale l’erede presente e sciente abbia d’avere adita l’eredità. Altrimenti essa si devolverà a quei, che vengono ab intestato. E morendo egli in questo tempo senza l’adizione, non potrà trasmettere quella eredità a i suoi eredi.

40. Nulladimeno i pupilli, e gli eredi chiamati dalla legge suoi, e necessarj, anche morendo entro il termine suddetto senza l’adizione, la trasmetteranno, quando non osti la volontà del testatore, e goderanno occorrendo il benefizio della legge e dell’inventario.

Altre quistioni ci sono intorno all’adizione delle eredità, e per conto de’ pupilli e minori, quando senza d’essa si possa o no trasmetterle. Queste dobbiam desiderare, che tutte restino decise dalla sapienza non parziale del legislatore, piuttosto che dal capriccio de i giudici. È anche da avvertire, volere gli statuti di Modena e di Milano, che chiunque è erede, s’intenda ipso jure possedere tutti i beni del defunto testatore: il che serve a risparmiar molte liti.

41. Tralasciando l’erede di far l’inventario nel debito tempo, decaderà dal diritto della falcidia. Sarà nondimeno dovuta la restituzione in integrum a i minori, e alle donne.

42. Inofficioso sarà quel testamento, in cui il padre lasci meno della legittima a i figli, ed essi ne otterranno il supplemento. Nè dentro il quinquennio sarà prescritta la querela del testamento, o della donazione inofficiosa, quando si tratti di minori, di donne, o d’altre persone, che pruovino l’ignoranza di quell’atto.

43. Ogni qual volta l’eredità debba passare d’uno in altro, o si tratti di un usufruttuario, ancorchè il testatore esenti l’erede, o l’usufruttuario dall’obbligo dell’inventario: pure i sustituiti, o gli eredi proprietarj potranno obbligarlo alla formazion del medesimo.

44. Allorchè per legato è lasciata la dote ad una figlia, quando essa si mariterà, non potrà essa conseguirla, nè trasmetterla senza il matrimonio; ma dovrà essere contenta della sua legittima. Intorno a ciò altri casi si possono dare, a’ quali converrebbe provvedere, dichiarando, quali abbiano da essere i legati puri, e quali i condizionali.

45. Quando lo statuto non abbia altrimenti decretato, la legittima de’ figli esclusi ed incapaci si accrescerà a gli altri figli capaci.

46. La preterizione nel testamento paterno fatta di un figlio già professo in qualche ordine religioso, punto nol vizierà.

47. Il legato della dote lasciato dal padre alla figlia, o ad altra fanciulla, quando poi egli la mariti, e doti, cesserà, ancorchè egli sopraviva molto tempo, e non muti testamento.

48. Si osserverà esattamente il prescritto delle leggi intorno alla nullità de’ testamenti, non ricevuti, nè pubblicati dal notaio, senza ammettere in ciò restrizione alcuna, se non in caso, che il testatore all’udito e presenza de i testimonj ricercati dal Gius avesse significata la sua volontà al notaio colla nomina dell’erede: il che valerà, ancorchè non ne seguisse il rogito per la morte a lui poco dopo accaduta.

49. Nell’interpretare la volontà dubbiosa de i testatori, si seguirà quella interpretazione, la quale è più conforme allo statuto del paese, che al Gius comune.

50. Ancorchè uno si sia obbligato, anche con giuramento, di non far testamento, o di non farne un altro dopo il primo, potrà nondimeno testare, e sarà valido nel Foro civile il suo atto. E quando la promessa fosse fatta in un contratto lucroso, resteran vive le azioni di chi è leso contra del testatore, o contra della di lui eredità. E benché da alcuno si creda in casi tali nullo il giuramento, pure ad assicurar la coscienza, dovrassi previamente impetrarne l’assoluzione dal vescovo.

51. Perchè fin le stesse leggi de i digesti paiono fra lor contrarie intorno alla quistione, se l’erede istituito, quando ripudj l’eredità, abbia, o no, da conseguire il prelegato a lui lasciato dal testatore: si deciderà da qui innanzi, che possa conseguirlo, sia esso picciolo o grande.

52. Istituendo il testatore più persone, sieno parenti, od estranee, con ordinare, che mancando gli eredi senza figli, si abbia da costruire qualche fabbrica pia, o d’altra fatta, non si adempierà tal condizione, se non saranno mancati tutti i suddetti eredi senza figli.

53. Se saran chiamate più persone collettivamente ad una eredità colla clausola si sine liberis, purchè un solo d’essi lasci dopo di sè un figliuolo, resterà escluso il sustituito.

54. Per dotare congruamente le figlie o nipoti ex filio dell’erede gravato, o del fideicommissario possessore in caso di mancanza di beni liberi, si potranno col decreto del giudice scorporare ed obbligare i beni sottoposti a fideicommisso non solamente ascendentale, ma anche trasversale. E lo stesso s’intenderà per la restituzion delle doti, e dell’aumente delle medesime.

55. Se saranno istituiti o sustituiti, e nominati un dopo l’altro i figliuoli di diversi fratelli del loro zio, succederanno essi unitamente in capita, e non già con ordine successivo.

56. Dove lo statuto dispone, che esistendo figli maschi, le figlie femmine non succedano ab intestato ne’ beni del padre e della madre, anche il fratello uterino escluderà la sorella uterina.

57. Il diritto di esigere i legati si trasmetterà a gli eredi del legatario, purchè non sieno legati affetti di una condizione estrinseca non peranche adempiuta, e il cui adempimento dipenda da esso legatario.

58. Istituendo il testatore erede chiunque non sia discendente, o ascendente, e lasciando la moglie usufruttuaria, donna, e madonna, questa goderà l’usufrutto pieno di tutti i beni, sua vita natural durante.

59. L’eccezione della compensazione, allorchè si è promesso di non opporla, e di pagare: non si potrà opporre, quando il debito sia liquido, e dubbiosa la compensazione.

60. Non saranno valide nel Foro esterno le obbligazioni fatte in contratti da i figliuoli di famiglia, senza saputa e consentimento del padre, ancorchè confermate con giuramento; e si presumeranno dolose e meticulose, qualora i figli non sieno emancipati, o non vivano da sè stessi con propria famiglia, e come capi di casa, o non faccino mercatura con interessi separati da quei del padre: restando nondimeno in suo essere l’obbligo della coscienza, se v’è.

61. Giacchè il giuramento è divenuto una salsa con cui i notai condiscono ogni contratto, senza che per lo più i contraenti sappiano, o apprendano la forza d’esso: questo non darà validità alcuna a i medesimi contratti, quando in essi intervenga dolo, fraude, errore, o lesione degna del rimedio del giudice, o pure se alle donazioni mancherà l’insinuazione richiesta dalle leggi, o se i minori faran sigurtà, in cui intervenga lesione. Ed ottenutane licenza dal vescovo si procederà, come se non fosse fatto.

62. Quando vaglia la rinunzia fatta dalla figlia dotata alla succession de’ beni paterni e materni, valerà ancora per gli di lei figli, benchè non nominati da essa, riservato sempre ad essi figli il diritto lor proprio nelle successioni, e ne’ fideicommissi, a’ quali sieno chiamati indipendentemente dal padre e dalla madre.

Bene sarebbe, che la materia delle rinunzie fosse con varie altre conclusioni regolata in maniera, che si potessero risparmiar molte liti, provenienti dalla controversa validità delle medesime, con sostenere spezialmente il mantenimento dell’agnazione, e della legittima dovuta a i figliuoli.

63. L’ipoteca espressa o tacita delle doti non comincerà ad avere il suo vigore, se non nell’atto, con cui si effettua il matrimonio.

64. L’evizione promessa dal donatore per la cosa donata, s’intenderà solamente per suo dato e fatto, quando altramente non sia dichiarato, o non si tratti di donazione rimuneratoria.

65. La donazione di tutti i beni, senza riservarsi di che testare, sarà proibita e nulla, ancorchè confermata col giuramento.

66. Sarà inofficiosa la donazione fatta dal padre, quando non riservi la legittima a i figliuoli, e ciò quand’anche fosse fatta ad una causa pia, considerando in tal caso il tempo della donazione, e non della morte. Nulla nondimeno potranno conseguire i figli oltre ad essa legittima.

67. L’accettazione del notaio confermata col giuramento nelle donazioni e cessioni fatte ad absenti, massimamente quando sieno lucrative e favorevoli, e non obbligatorie, avrà la sua validità, di maniera che al donante non sarà permesso il pentirsi. Dovrà nondimeno il donatario entro termine di tempo abile ratificar l’accettazione suddetta.

Chi amasse di vedere una terribil guerra fra i vecchi nostri legisti, adducendo ognuno la comune per sè, non ha che da studiarli sul presente argomento. Meglio è troncare in qualche maniera questo gran litigio de i dottori, che lasciare aperta la porta a varie liti ne’ tribunali.

68. Il lucro della dote non sarà dovuto, se non dappoichè il matrimonio sarà consumato.

69. Lo statuto, che esclude le femmine dalle successioni, non comprende l’eredità d’un cherico ab intestato.

70. Sarà obbligato ad ogni danno e spesa quel proccuratore negligente, che lascerà sentenziare contra del suo cliente, senza aver prodotte le scritture, ed allegate le eccezioni, e ragioni occorrenti, e fatti gli altri atti spettanti all’ufizio suo, con lasciare deserta la causa. E si concederà l’appellazione, o revisione, o restituzione in integrum al cliente leso.

71. Si sospenderà o si leverà la penna a que’ notai, che obbligati a sapere, quanto prescrivono le leggi o gli statuti nelle donazioni, ne’ testamenti nuncupativi di chi ha figliuoli, o altri discendenti presenti o absenti, o moglie, che può essere gravida, e in altri simili casi, non fanno accorti i testatori, o contraenti del loro dovere.

Per l’ignoranza appunto de i notai si dà occasione a non poche liti. E però non si dovrebbono mai ammettere a così importante ufizio, se non persone d’illibata coscienza, e ben addottrinate nel loro mestiere. Un trattato di Antonio Tessara, De excessibus, erroribus, et peccatis notariorum, stampato in Francoforte nel 1591, merita d’essere letto in questo proposito.

72. La donazione per le nozze, fatta dal padre, dalla madre, dall’avolo, o dall’avola, alla moglie del figlio, nipote, o pronipote, non dovrà conferirsi nell’asse de’ rispettivi donanti, né s’imputerà nella porzione d’eredità, che perverrà all’ammogliato in occasione di aversi a dividere la medesima eredità con gli altri o figli, o nipoti, o pronipoti.

73. Benché le pene imposte dal Gius civile alle donne, che si rimaritano, sieno state tolte dal Gius canonico, pure avran luogo per far loro perdere i legati annui e successivi, lasciati ad esse dal primo marito, qualora restino figli dello stesso primo matrimonio, se pure il testatore non abbia chiaramente voluto il contrario.

74. Non concorrendo ne gli uomini, che passano alle seconde nozze, i motivi, per gli quali le antiche leggi privarono le mogli, che passavano a i secondi voti, de i comodi loro lasciati dal primo marito: perciò dureranno i legati lasciati dalla moglie defunta al marito, ancorchè questi torni ad ammogliarsi.

75. Fatta che sia una donazione a più persone con patto espresso, che mancando i donatarj senza figli, la roba ritorni al donante: se uno d’essi donatari morrà senza figliuoli, la di lui porzione ritornerà ad esso donante, o a’ suoi eredi, ancorchè gli altri avessero figli: salvo se letteralmente costasse della contraria volontà del medesimo donatore, o se si trattasse unicamente di donazion remuneratoria.

76. Le proteste clandestine fatte sì innanzi, che dopo le donazioni, contratti, e rinunzie, ancorchè si trattasse di persone, nelle quali possa cadere il timore riverenziale, saranno nulle; e verrà imposta pena a i notai, che le ricevessero.

77. Il tutore, creditore dell’eredità, se per lungo tempo l’avrà amministrata, si presumerà, che si sia soddisfatto del suo credito, quando concludentemente non pruovi il contrario.

78. A quell’ufizio, dove si registreranno i beni suggetti a fideicommisso, primogenitura, o maggiorasco, si dovranno anche registrar le donazioni fatte inter vivos con riserbarsene l’usufrutto, vita natural durante.

79. Regolarmente si presumerà simulata la confession della dote fatta dal marito, constante matrimonio, in que’ luoghi, dove lo statuto proibisce la donazione alle mogli, quando non si pruovi la numerazion del danaro, o la promessa della medesima dote, fatta prima del matrimonio.

80. Non sarà tenuta per patto futuræ successionis l’obbligazione fatta dal padre di osservare l’uguaglianza de’ beni tra i figliuoli. Siccome ne pure il patto fra i fratelli, che morendo alcun d’essi senza figli la sua porzione passi ne gli altri, purchè sia riserbato tanto da poter testare.

81. Le obbligazioni fatte in prigione da chi è giustamente carcerato, saran valide; ed all’incontro invalide le fatte da chi ingiustamente fu carcerato.

82. I patti, benchè ingiusti, apposti nella fondazione del censo, non lo vizieranno, purchè vi si apponga la protesta di far tutto secondo la costituzione pontificia, o essi patti non sieno contro la sostanza, ma solamente circa la disposizione d’essa bolla.

83. Il patto apposto nella vendita del censo, che il venditore sia obbligato a redimerlo dopo un tempo determinato, sarà illecito, e muterà il censo in un mero mutuo.

84. Fatta la disdetta o intimazione per l’estinzione del censo, il padron d’esso potrà forzare il censuario ad estinguerlo dopo i due mesi.

85. Si sosterranno i censi formati colle debite circostanze, ancorchè con iscrittura privata, ma senza potersene valere in pregiudizio de’ creditori istrumentarj.

86. Nel concorso de’ creditori, ed anche fuori d’esso, si darà la prescrizione de’ frutti maturati, e non esatti del censo, o d’altro credito, o prestazione, nello spazio di dieci anni, quando non si pruovi fatta giudicialmente l’istanza per essi entro il decennio.

87. Non valerà il patto fatto da marito e moglie di lasciarsi vicendevolmente eredi in que’ paesi dove a questo non ha per altra via provveduto lo statuto.

88. Il patto di redimere entro determinato tempo un fondo venduto, passa ancora a gli eredi, e si può cedere ad un terzo. Spirato esso termine, senza che il venditore l’abbia redento, o intimata la redenzione con depositare il danaro, non resterà più luogo alla ricompera.

89. L’assoluzione del giuramento si può chiedere ed impetrare dal vescovo per chi si crede leso ne’ contratti, senza citar la parte contraria.

90. Sarà obbligato il padre, che non sia scusato dall’impotenza, ad alimentare qualunque figlio bisognoso, sia naturale, sia adottivo, sia spurio. E quest’obbligo in mancanza del padre passerà nell’avolo paterno, e in deficienza di questo nello zio paterno.

Altre controversie bollono tuttavia fra i dottori intorno alla materia de gli alimenti, cioè da chi sieno dovuti, e quando, fino col pretendere molti d’essi, che abbia il reo da alimentare il povero, il quale con buon diritto gli muova lite, durante la lite medesima, ed abbia da pagar le spese della stessa lite: il che è contradetto da altri. Gioverebbe ancor qui determinare quel che si riconoscesse più convenevale e giusto.

91. Gli alimenti prestati dal figlio alla madre, e dalla madre al figlio, si presumeranno donati.

92. Sotto nome d’alimenti verranno la cibaria, il vestito, e secondo la qualità del testatore anche l’abitazione, le medicine, ed altri comodi ad arbitrio del giudice, e a misura delle rendite di chi è tenuto ad alimentare.

93. Si sosterrà l’antica consuetudine di que’ paesi, dove il livello, ancorchè sia dato per gli figliuoli sino alla terza generazione, o con altre simili restrizioni, pure qualora sia conceputo colla clausola ad habendum, tenendum, el quidquid placuerit faciendum, passa a qualunque erede capace d’esso, e sarà alienabile ad arbitrio del livellario colla previa oblazione al diretto padrone.

94. Allorchè le clausole del livello importano la facoltà di alienare, potrà il livellario non solamente disporne, nelle ultime volontà, ma anche farlo passare ne’ suoi eredi ab intestato.

95. Quando il donatore di tutti i suoi beni chiaramente non esprima anche i futuri, si giudicherà aver donato solamente i presenti.

96. Irrita e nulla sarà la rinunzia fatta dal donatore alla l. si unquam C. de revoc. donat. ogni qual volta nascano figli al donante, di maniera che resterà abolita la donazione, eccettochè se fosse di picciola cosa in riguardo alle facoltà del donante.

97. Sciolto il matrimonio per la morte del marito, finchè la dote resterà presso i di lui figli od eredi, ne sarà dovuto il frutto convenevole secondo l’uso de’ paesi alla vedova, ancorchè essa passi alla seconde nozze.

98. Quando non intervenga il consenso del padre, nullo sarà il giudizio civile, intentato contra di un figlio di famiglia, tuttavia esistente sotto la patria podestà, nè da lui diviso.

99. Non potrà il debitore coll’ipoteca ripudiare un’eredità in pregiudizio de’ creditori, essendo a ciò obbligata anche la di lui coscienza.

100. Valerà il precetto del testatore di non prendere per marito se non uno della famiglia sotto pena della privazione dell’eredità.

Sarebbe poi da desiderare, che si desse ancora qualche nuovo stabile regolamento alla tanto imbrogliata materia delle usure, dibattuta fin qui con si diverse opinioni fra i teologi e giuristi, dichiarando, in quali casi s’abbia o non s’abbia a permettere, che il danaro frutti a chi ne accomoda altrui. Lodevolissima è stata l’invenzione ed approvazione de’ censi, che muta la qualità del mutuo in un altro contratto. Merita eziandio lode l’avere permesso, che i monti da pegni esigano qualche tenue frutto. Lo stesso dico de i cambj, e d’altre consuetudini oneste, che senza difficoltà hanno corso fra i popoli professori della religion cattolica, dovendosi ragionevolmente limitare la generale proposizione, che danaro non fa danaro. Ma restano altri contratti e consuetudini, alle quali la mano superiore de’ Sovrani, ma spezialmente di chi ha l’autorità di diriggere le coscienze, avrebbe da apprestare qualche regola, proibendo quel che non conviene, e permettendo il resto. Truovasi qui del rigore nell’opinione d’alcuni, siccome troppa larghezza in quella d’altri. Il cammino di mezzo dovrebbe essere il sicuro. Certo è, che ripugna a i principj della legge cristiana, legge di carità e di giustizia, il pretendere frutto dal puro, o palliato mutuo, e giusto il condennare qualunque contratto di danaro, che tenda a scannare il prossimo ne’ contratti di grano e bestiami, e in altri simili con esigere frutti ingordi ed eccessivi. E se ne gli antichi tempi, ed anche in quei di Giustiniano, si permetteva il frutto annuo del dodici per cento, con tutta ragione da gran tempo è proibito un sì esorbitante guadagno. Dall’altro canto la stessa legge di Gesù non è venuta dal cielo per turbare ed impedire il commerzio umano. E però se non dovesse essere permesso il dar danari a mercatura, per far seta, ed altri negozj, nè il dar grani ad aspetta, o sia a credenza nel tempo che i contadini ne abbisognano per seminare, o per alimentarsi fino al nuovo raccolto, con ricavarne qualche discreto frutto; nè il dar bestie a socida, e a guadagno, e far somiglianti altri contratti di società, o d’altro titolo: troppo gravi pregiudizj ne verrebbono al pubblico. E qualora non fosse permesso il convenire in simili contratti di mercatura di un discreto frutto, e si dovesse stare alla perdita e al guadagno, cioè all’asserzione e fede di chi maneggia il danaro altrui: pochi ben sarebbono coloro, che volessero azzardare in questa guisa il lor danaro; e in oltre chi si dà al traffico, trovandosi privo di danaro, resterebbe impotente al guadagno. Dissi frutto discreto: al che principalmente si dovrebbe aver riguardo, vietando ogni eccesso e frode, per reprimere l’ingordigia di certuni, e provvedere all’indennità, per quanto è possibile, della gente bisognosa; e non già camminando con certi rigori contrarj al bisogno della Repubblica. Piacesse a Dio, che chi ha danaro, ne volesse fornire senza mercede alcuna, per amor dello stesso Dio, chi ne manca; ma d’ordinario chi ne ha, desidera ancora di metterlo a frutto; e però purchè le consuetudini de’ popoli stieno lontane dalle esorbitanze, non è sì facilmente da condennarle; e si dee avere riguardo in assaissimi casi al lucro cessante, e danno emergente. Il che dico io, rimettendomi sempre a chi, siccome già protestai, gode l’autorità di vietare od approvare ciò che riguarda le coscienze nostre.

E perciocchè si disputa fra i dottori, se sieno captatorie, e però nulle ed irrite, le istituzioni dell’erede, purchè l’erede anch’egli faccia altrettanto verso dell’altro, istituendo un egual fideicommisso, o pure chiamando all’intera eredità: sarà da desiderare, che il saggio legislatore determini quello, che in tal proposito sia da osservare, per rimediare alle frodi e balordaggini, e insieme per non impedire l’onesta volontà de i testatori amici, e massimamente trattandosi di fratelli ed agnati.

Disputando ancora i dottori, se si dia appellazione dalla sentenza data in possessorio, e dalla sentenza dell’esecuzione, e in altri casi: dovrebbesi stabilire, quando ciò corra, o non corra.

Benchè paia stabilito, che il primo acquirente di un livello o feudo, ancorché acquistato anche per tutti i figliuoli, o nipoti, possa disporne in favore di quel solo, che gli è più grato, anzi possa anche alienarlo in persone estranee: bene sarà, che si prescriva una regola certa da osservarsi in questo proposito per l’avvenire.

Intorno alla forza della clausola codicillare, grande è stata la disputa fra gli antichi legisti. Resta da vedere, se oggidì occorra fissarla maggiormente per levar le contese, con ricordarsi, ch’essa viene dal solo stile de’ notai, senza che i testatori nulla ne sappiano. Fors’anche molti de’ notai non ne san più de’ medesimi testatori. Lo stesso è da dire di tante altre clausole o tacite o espresse, pretendendo alcuni, che per essere apposte da i notai secondo il loro formolario, e senza saputa de’ contraenti, niuna forza abbiano; ed altri, che s’abbia da attendere la lor significazione, come vien prescritta da i legisti.

Veggonsi ancora fra loro in battaglia i dottori circa la validità o invalidità delle confessioni di debito, o di dote, fatte da i testatori, potendo le medesime essere finte in pregiudizio d’altri creditori, o de’ figliuoli. Però la prudenza di un legislatore potrebbe prescrivere qualche regola, per non lasciare alla parzialità de’ giudici libero il campo di determinar ciò, che loro piacesse.

E giacchè gli amplificatori de’ privilegi del fisco anche in occasion di confiscare gli attribuiscono quasi lecita un’eccessiva autorità: tocca a i principi moderati e discreti di determinare sopra quai beni si abbia da stendere il confisco, avuto riguardo a i diritti de gl’innocenti figliuoli o chiamati.

È parimente da desiderare, che si ponga fine alle dispute de i dottori intorno alle validità e invalidità delle donazioni fatte da i padri a i figliuoli non emancipati, dichiarando, quando esse debbano approvarsi, e quando no. Siccome ancora in dominio di chi abbiano da essere le cose donate alla sposa da i parenti del marito, o dal marito stesso. Altri punti spettanti alle donazioni ci sono, bisognosi di decisione dalla parte del principe.

Hanno disputato acremente gli antichi dottori intorno a i livelli o laici, o ecclesiastici, acquistati per sé, e per gli figliuoli, o per sè, e per gli eredi suoi, se questi possano alienarsi, o per testamento lasciarsi ad estranei. Converrà decidere questi ed altri punti spettanti a i livelli, uniformandosi alle consuetudini de’ paesi.

Devrebbesi anche decidere, in quali casi si debba, o non si debba condennare chi ha promesso de rato per un fatto altrui, ancorché si sieno usate tutte le diligenze per ottener la ratificazione.

Perchè la l. 2 ne Fidejuss. dot. dentur è disputata non poco fra i dottori per gli varj casi, che possono occorrere; ed è ben giusto il rimuovere i motivi di rancore fra i conjugati, ma è giusto altresì, che alle povere mogli si soccorra per l’indennità delle lor doti: il saggio legislatore provvederà in maniera convenevole al bisogno.

Vivente il padre, le leggi proibiscono a i figli dell’uno e dell’altro sesso non emancipati il testare o far codicilli. Ma perché vien limitato da i dottori questo divieto, allorchè si tratta di figli, che godono beni castrensi, o quasi castrensi, o sono dottori, o di figlie maritate, ed in altri casi: è da desiderare sopra ciò un convenevol regolamento per l’avvenire.

Combattono parimente fra loro i legisti, asserendo alcuni, che il figlio istituito nella legittima, o in qualche cosa certa, quando altri sia erede universale, s’abbia da tenere per erede, laddove altri vogliono, che debba chiamarsi legatario. Gioverà il decidere tal controversia.

Perchè è stata disputa, se si sostentino o no i legati fatti nel testamento, che poi sia dichiarato nullo per la preterizion d’un figliuolo, o per la nascita di un postumo: converrà fissare la massima, parendo più giusta l’opinione, che in tal caso sieno dovuti i legati in vigore di un tacito codicillo.

Molte limitazioni ed ampliazioni han fatto i dottori alla quistione, quando si debba, o non debba dire rivocato il legato lasciato in testamento, o codicilli per la varietà de’ casi e delle circostanze. Se un prudente legislatore leverà qui la libertà a i giudici di darlo o toglierlo, secondochè lor piacerà, sarà utile la di lui provvisione.

Molti privilegj ha, e dee avere la causa pia; ma è da vedere, se mai questi andassero talvolta all’eccesso, e se convenisse in varj casi ristrignere la facoltà di que’ dottori, che pronunziano sempre in favor delle cause pie, benché concorrano in giudizio figliuoli, e parenti poveri, per tacere altri riflessi.

Non pochi casi si danno, ne’ quali si controverte, se i chiamati copulativamente ad un livello, ad un fideicommisso ecc. debbano goderne congiuntamente, o con ordine successivo: chi negherà, che non giovasse lo stabilire quel che in ciò s’abbia da osservare per l’avvenire?

Intorno alla restituzione in integrum vertono varie controversie, cioè a chi, e quando essa competa, con arrivar alcuni fino a pretendere, che la centenaria non basti a prescriverne il diritto: il che è un confondere il dominio delle cose, e un ridersi di tutte le leggi della prescrizione. Tornerà in benefizio del pubblico una regola, somministrata in questo da un savio legislatore; siccome ancora il determinare, quando l’ottenuta restituzione in integrum impedisca, o non impedisca l’esecuzion della sentenza di un tribunale supremo.

Truovansi ancora molte dispute fra i legisti troppo facili alle discordie intorno alla validità o nullità de i testamenti riguardanti i figliuoli, o le cause pie, e mancanti delle consuete solennità. Sarà facile il troncarle a chi ne ha l’autorità.

La vendita di una cosa stessa, fatta in diverso tempo a diverse persone, certo è, che qualora contenga dolo e fraude, si dee gastigare come trufferia. Ma non è già certo del pari, quando al primo compratore, o al secondo sia dovuta la cosa venduta. Resta da desiderare la decision de’ varj casi.

Perché le dispute dottorali hanno imbrogliata non poco l’autent. præterea C. unde vir et uxor, per cui la moglie indotata e povera dovea ricevere la quarta ne’ beni del marito ricco defunto: sarebbe pur bene, che quando gli statuti non v’abbiano provveduto, il principe determinasse un buon regolamento per l’avvenire in questo proposito.

Similmente si dovrebbe fissar la massima, quanta abbia da essere la legittima dovuta alla madre superstite ne’ beni del figlio unico predefunto senza discendenza, levando a i dottori l’occasione d’interpretare, che debba essere la terza parte di tutto l’asse nel caso che non vi sieno agnati del defunto, e la sola terza parte della stessa terza parte, quando alcun d’essi sia vivo.

Avrebbesi anche da definire la quistione agitata fra i legisti, se la dote lasciata dal padre, o dall’avolo alle figlie o nipoti, debba sempre succedere, o no, in luogo della loro legittima.

Parimente merita d’essere decisa la quistione, se avendo il testatore istituita usufruttuaria la moglie, ed erede un suo solo figliuolo, venendo questi a morire, la porzion del di lui usufrutto pervenga a gli eredi del figlio defunto, o pure per jus accrescendi alla madre di lui.

Siccome ancora l’altra quistione, se s’abbiano, o no da imputare nella legittima i beni donati in premio dell’emancipazione.

Un bosco di quistioni controverso si truova nell’argomento delle Evizioni. Apparterrà al saggio legislatore lo stabilir quello, che s’abbia a praticare, decidendo spezialmente, quando sia, o non sia tenuto ad essa il venditore, che espressamente ha detto di prometterla solamente per suo dato e fatto.

Assaissime altre, per non dire innumerabili quistioni ci restano, ch’io ommetto, e che maggiormente son conosciute da chi è veterano del Foro, le quali si raccomandano alla prudenza de’ principi per essere decise, affinché si risparmino per quanto è mai possibile le fatiche e gli affanni a gli avvocati e proccuratori.