Dei delitti e delle pene (1821)/XLII

§ XLII.

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XLI
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§ XLII.

Conclusione.

Da quanto si è veduto finora può cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all’uso, legislatore il più ordinario delle nazioni: Perchè ogni pena non sia una violenza di uno, o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi.