Decisione del direttore dell'Europol 2001-C65-03

Unione europea

2001 diritto diritto Decisione del direttore dell'Europol 2001/C65/03
che adatta all'euro gli importi di cui allo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol Intestazione 26 marzo 2010 75% diritto

IL DIRETTORE DELL'EUROPOL,

vista la decisione del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che modifica l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi di tale decisione, spetta al direttore effettuare la conversione in euro dei diritti pecuniari di cui allo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (statuto del personale), istituito con atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998)(2), in base al regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro(3) e al regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro(4).
(2) Spetta al direttore accertarsi che gli importi così determinati siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo 1
A decorrere dal 1° luglio 1999, in conformità della decisione del Consiglio, del 2 dicembre 1999, relativa all'adeguamento degli stipendi e delle indennità applicabili ai dipendenti dell'Europol(5) gli importi in euro dei diritti pecuniari previsti dallo statuto del personale sono fissati nel modo seguente:
1.gli importi in euro nella tabella relativa agli stipendi base mensili di cui all’articolo. 45 dello statuto del personale sono fissati come segue:
Gradi Scatti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 12 062,61
2 10 831,73
3 7 434,51 7 626,53 7 818,54 8 025,33 8 232,12 8 448,75 8 664,40 8 891,87 9 120,81 9 362,07 9 600,85
4 6 474,42 6 646,75 6 816,61 6 996,32 7 176,03 7 365,58 7 552,67 7 752,08 7 951,48 8 160,73 8 369,98
5 5 334,63 5 474,95 5 612,81 5 760,51 5 908,22 6 065,77 6 220,86 6 385,80 6 548,28 6 720,60 6 892,92
6 4 571,49 4 692,11 4 812,74 4 940,75 5 066,30 5 199,23 5 332,17 5 472,49 5 612,81 5 760,51 5 908,22
7 3 810,80 3 911,74 4 010,21 4 116,06 4 221,92 4 332,69 4 443,47 4 561,64 4 677,34 4 800,43 4 923,52
8 3 239,67 3 325,84 3 409,54 3 500,62 3 589,24 3 682,79 3 776,34 3 877,27 3 975,74 4 081,59 4 184,99
9 2 855,64 2 931,96 3 008,27 3 087,04 3 165,82 3 249,52 3 333,22 3 421,84 3 508,01 3 601,55 3 692,64
10 2 476,53 2 543,00 2 607,00 2 675,93 2 742,40 2 816,25 2 890,10 2 966,42 3 040,27 3 121,51 3 200,28
11 2 400,22 2 464,22 2 525,76 2 592,23 2 658,70 2 730,09 2 799,02 2 872,87 2 946,73 3 025,50 3 101,81
12 1 905,40 1 957,10 2 006,33 2 058,03 2 109,73 2 166,35 2 222,97 2 282,05 2 338,67 2 400,22 2 461,76
13 1 637,07 1 681,38 1 723,23 1 770,01 1 814,32 1 863,55 1 910,32 1 962,02 2 011,26 2 065,42 2 117,11
2. all'articolo 59, paragrafo 3, dello statuto del personale, il primo importo è fissato a 812,38 EUR;
3. all'articolo 59, paragrafo 3, dello statuto del personale, il secondo importo è fissato a 1624,76 EUR;
4. all'articolo 60, paragrafo 1, dello statuto del personale, l'importo è fissato a 216,63 EUR;
5. all'allegato 5, dello statuto del personale:
a) l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è fissato a 226,48 EUR;
b) il primo importo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è fissato a 9847,03 EUR;
c) il secondo importo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è fissato a 2215,58 EUR;
d) l'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è fissato a 13293,49 EUR;
e) il primo importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è fissato a 984,70 EUR;
f) il secondo importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è fissato a 738,53 EUR;
g) il terzo importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è fissato a 492,35 EUR;
h) il quarto importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è fissato a 393,88 EUR;
i) il primo importo di cui all'articolo 5, è fissato a 1477,05 EUR;
j) il secondo importo di cui all'articolo 5, è fissato a 1969,41 EUR;
k) il terzo importo di cui all'articolo 5, è fissato a 2461,76 EUR;
l) l'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, è fissato a 0,20 EUR.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione da parte del direttore.

Fatto a L'Aia, addì 3 luglio 2000.

Per Europol

Il Direttore
J. Storbeck

(1) GU C 364 del 17.12.1999, pag. 3.

(2) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

(3) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1, Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2653/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 51).

(4) GU L 353 del 31.12.1998, pag. 1.

(5) GU C 364 del 17.12.1999, pag. 1.