Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Europol 2001-C65-02

Unione europea

2001 diritto diritto Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Europol 2001/C65/02
che adotta le condizioni e le procedure stabilite dall'Europol riguardanti l'imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati al personale dell'Europol a profitto dell'Europol Intestazione 26 marzo 2010 75% diritto

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL,

visto il protocollo che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol(1), il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, in particolare l'articolo 10,

vista la sua proposta al Consiglio, del 7 giugno 1999, relativa all'adeguamento delle retribuzioni e delle indennità corrisposte al personale dell'Europol,

considerando quanto segue:

(1) L'imposta applicabile al personale dell'Europol dovrebbe essere modificata onde tener conto di eventuali adeguamenti decisi dal Consiglio a tempo debito.

(2) Ai fini di chiarezza, è opportuno rivedere le condizioni e procedure relative all'applicazione dell'imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'Europol al suo personale, eccettuati gli agenti locali, in conformità dell'articolo 10 del suddetto protocollo,

DECIDE:

Articolo 1
Le condizioni e le procedure per l'applicazione dell'imposta sui salari e sugli emolumenti versati dall'Europol al suo personale, eccettuati gli agenti locali, stabilite dall'Europol e figuranti in allegato alla presente decisione, sono approvate a decorrere dal 1o luglio 1999.
Articolo 2
In forza della decisione del Consiglio, del 2 dicembre 1999, relativa all'adeguamento delle retribuzioni e delle indennità applicabili al personale dell'Europol(2) a decorrere dal 1o luglio 1999, il direttore dell'Europol rende effettivo, a decorrere dalla stessa data, un aumento degli importi di cui all'articolo 4 dell'allegato alla presente decisione in ragione della medesima percentuale.
Articolo 3
In forza di detta decisione del Consiglio, del 2 dicembre 1999, il direttore dell'Europol rende altresì effettiva la conversione in euro degli importi di cui all'articolo 4 dell'allegato alla presente decisione in virtù del regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro(3).
Articolo 4
I valori stabiliti in conformità degli articoli 3 e 4 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione da parte del consiglio di amministrazione.

Fatto a L'Aia, addì 16 novembre 1999.

Per il Consiglio di amministrazione dell'Europol

Il Presidente
K. Rantama

(1) GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2.

(2) GU C 364 del 17.12.1999, pag. 1.

(3) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

ALLEGATO

Articolo 1
L'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Europol ai suoi agenti, istituita dall'articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Europol, è stabilita alle condizioni e riscossa secondo la procedura prevista dal presente allegato.
Articolo 2
Sono soggetti all'imposta:
a) le persone alle quali si applica l'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, eccettuati gli agenti locali;
b) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 77 dello statuto del personale stabilito con atto del Consiglio del 3 dicembre 1998(1);
c) i beneficiari dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 59 di tale statuto del personale.
Articolo 3
1. L'imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Europol ad ogni persona soggetta all'imposta.
2. Tuttavia, dalla base imponibile si escludono le somme e le indennità, forfettarie o meno, che rappresentano il compenso di oneri sostenuti in relazione alle funzioni esercitate.
3. Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale enumerati in appresso sono dedotti dalla base imponibile:
a) l'assegno di famiglia;
b) l'assegno per i figli a carico;
c) l'indennità scolastica;
d) l'assegno di nascita;
e) l'indennità di alloggio;
f) l'assistenza sociale;
g) le indennità versate in caso di malattia professionale o di infortunio;
h) la frazione dei versamenti di qualsiasi natura che rappresenta assegni familiari.
4. Si opera una detrazione del 10 % per spese professionali e personali sull'importo ottenuto dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti.
Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all'imposta e per ciascuna persona assimilata a un figlio a carico a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato 5 al suddetto statuto del personale si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell'ammontare dell'assegno per figlio a carico.
5. Le ritenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta, effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, sono dedotte dalla base imponibile.
Articolo 4
L’imposta è calcolata sull’ammontare imponibile ottenuto in applicazione dell’articolo 3, senza tener conto della frazione inferiore a 183 NLG e applicando le aliquote seguenti:
8 % per la frazione compresa tra 184 e 3 241 NLG
10 % per la frazione compresa tra 3 242 e 4 464 NLG
12,50 % per la frazione compresa tra 4 465 e 5 116 NLG
15 % per la frazione compresa tra 5 117 e 5 810 NLG
17,50 % per la frazione compresa tra 5 811 e 6 462 NLG
20 % per la frazione compresa tra 6 463 e 7 094 NLG
22,50 % per la frazione compresa tra 7 095 e 7 746 NLG
25 % per la frazione compresa tra 7 747 e 8 378 NLG
27,50 % per la frazione compresa tra 8 379 e 9 030 NLG
30 % per la frazione compresa tra 9 031 e 9 662 NLG
32,50 % per la frazione compresa tra 9 663 e 10 314 NLG
35 % per la frazione compresa tra 10 315 e 10 947 NLG
40 % per la frazione compresa tra 10 948 e 11 599 NLG
45 % per la frazione superiore a 11 599 NLG
Articolo 5
1. In deroga alle disposizioni degli articoli 3 e 4:
a) alle somme versate a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario si applica l'aliquota d'imposta che nel mese precedente quello del pagamento era applicata alla frazione più elevata dell'ammontare imponibile della retribuzione dell'agente;
b) ai versamenti operati per cessazione dal servizio si applica, dopo l'effettuazione delle detrazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, un'aliquota pari ai due terzi del rapporto esistente, all'atto del versamento dell'ultimo stipendio, tra
  • l'ammontare dell'imposta dovuta
e
  • la base imponibile definita nell'articolo 3.
2. L'applicazione del presente allegato non può avere per effetto di ridurre gli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dall'Europol ad un importo inferiore al minimo vitale definito nell'articolo 5 dell'allegato 6 dello statuto del personale.
Articolo 6
Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce ad un periodo inferiore a un mese, l'aliquota dell'imposta è quella applicabile al versamento mensile corrispondente.
Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce ad un periodo superiore a un mese, l'imposta si calcola come se tale versamento fosse stato ripartito regolarmente sui mesi ai quali si riferisce.
I versamenti di regolarizzazione che non si riferiscono al mese durante il quale vengono versati sono soggetti all'imposta che avrebbe dovuto colpirli se fossero stati effettuati alla data normale.
Articolo 7
L'imposta è riscossa mediante ritenuta diretta. Il suo importo è arrotondato all'unità inferiore.
Articolo 8
Il gettito dell'imposta è iscritto come entrata nel bilancio dell'Europol.

(1) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.