Decisione del Consiglio delle Comunità Europee portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee - Decisione, Bruxelles, 1 gennaio 1973/Allegato/IX

Decisione del Consiglio delle Comunità Europee portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee - Decisione, Bruxelles, 1 gennaio 1973/Allegato/VIII

Decisione del Consiglio delle Comunità Europee portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee - Decisione, Bruxelles, 1 gennaio 1973/Allegato/X IncludiIntestazione 15 dicembre 2011 75% Da definire

Allegato - VIII Allegato - X

<< INDICE

1. Regolamento (CEE) n. 1408171 del Consiglio, dei 14 giugno 1971
GU n. L 149/2 dei 5 luglio 1971
a) la cifra «sessanta» è sostituita dalla cifra «cinquantaquattro»
b) allegato I: le parole: «I. NORVEGIA
Nulla.
j. REGNO UNITO
Nulla.»
sono sostituite dalle parole:
«I. REGNO UNITO
Nulla.»
c) Il testo che sostituisce le parti A e B dell'allegato II è sostituito dal testo seguente:

«A

Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento

(Articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento)
1. BELGIO - DANIMARCA
Senza oggetto
2. BELGIO - GERMANIA
a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960;
b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).
3. BELGIO - FRANCIA
a) Gli articoli 13, 16 e 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate);
b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948);
c) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati.
4. BELGIO - IRLANDA
Senza oggetto
5. BELGIO - ITALIA
L'articolo 29 della convenzione del 30 aprile 1948.
6. BELGIO - LUSSEMBURGO
Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della convenzione dei 16 novembre 1959, nel testo di cui alla convenzione del 12 febbraio 1964 (lavoratori frontalieri).
7. BELGIO - PAESI BASSI
Nulla
8. BELGIO - REGNO UNITO
Nulla
9. DANIMARCA - GERMANIA
a) L'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953;
b) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione suddetta;
c) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.
10. DANIMARCA - FRANCIA
Nulla
11. DANIMARCA - IRLANDA
Senza oggetto
12. DANIMARCA - ITALIA
Senza oggetto
13. DANIMARCA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto
14. DANIMARCA - PAESI BASSI
Senza oggetto
15. DANIMARCA - REGNO UNITO
Nulla
16. GERMANIA - FRANCIA
a) L'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950;
b) L'articolo 9 dell'accordo complementare n. 1 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate);
c) L'accordo complementare n. 4 dei 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955;
d) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955;
e) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data;
f) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).
17. GERMANIA - IRLANDA
Senza oggetto
18. GERMANIA - ITALIA
a) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 2, gli articoli 26 e 36, paragrafo 3, della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali);
b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).
19. GERMANIA - LUSSEMBURGO
Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (regolamento del contenzioso tedesco - lussemburghese) e l'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della convenzione del 14 luglio 1960 (prestazioni in caso di malattia e maternità alle persone che hanno optato per l'applicazione della legislazione del paese d'origine).
20. GERMANIA - PAESI BASSI
a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951;
b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione dei 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).
21. GERMANIA - REGNO UNITO.
a) L'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960;
b) Gli articoli da 2 a 7 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960;
c) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sull'assicurazione- disoccupazione del 20 aprile 1960.
22. FRANCIA - IRLANDA
Senza oggetto
23. FRANCIA - ITALIA
a) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948;
b) Lo scambio di lettere del 3 marzo. 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole).
24. FRANCIA - LUSSEMBURGO
Gli articoli 11 e 14 dell'accordo complementare del 12 novembre 1949 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).
25. FRANCIA - PAESI BASSI
L'articolo 11 dell'accordo complementare del 10 giugno 1954 alla convenzione generale del 7 gennaio 1950 (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).
26. FRANCIA - REGNO UNITO
Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori dei Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.
27. IRLANDA - ITALIA
Senza oggetto
28. IRLANDA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto
29. IRLANDA - PAESI BASSI
Nulla
30. IRLANDA - REGNO UNITO
Nulla
31. ITALIA - LUSSEMBURGO
L'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 24 della convenzione generale del 29 maggio 1951.
32. ITALIA - PAESI BASSI
L’articolo 21, paragrafo 2, della convenzione generale del 28 ottobre 1952.
33. ITALIA - REGNO UNITO
Nulla
34. LUSSEMBURGO - PAESI BASSI
Nulla
35. LUSSEMBURGO - REGNO UNITO
Nulla
36. PAESI BASSI - REGNO UNITO
Nulla.

B

Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento

(Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento)
1. BELGIO - DANIMARCA
Senza oggetto
2. BELGIO - GERMANIA
a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960;
b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione generale).
3. BELGIO - FRANCIA
a) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati;
b) L'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate);
c) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948).
4. BELGIO - IRLANDA
Senza oggetto
5. BELGIO - ITALIA
Nulla
6. BELGIO - LUSSEMBURGO
Nulla
7. BELGIO - PAESI BASSI
Nulla
8. BELGIO - REGNO UNITO
Nulla
9. DANIMARCA - GERMANIA
a) L'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953;
b) Il punto 15 del protocollo finale alla convenzione suddetta;
c) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.
10. DANIMARCA - FRANCIA
Nulla
11. DANIMARCA - IRLANDA
Senza oggetto
12. DANIMARCA - ITALIA
Senza oggetto
13. DANIMARCA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto
14. DANIMARCA - PAESI BASSI
Senza oggetto
15. DANIMARCA - REGNO UNITO
Nulla
16. GERMANIA - FRANCIA
a) L'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale dei 10 luglio 1950;
b) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955;
c) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955;
d) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 16 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data;
e) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).
17. GERMANIA - IRLANDA
Senza oggetto
18. GERMANIA - ITALIA
a) L'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 26 della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali);
b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).
19. GERMANIA - LUSSEMBURGO
Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (regolamento dei contenzioso tedesco-lussemburghese).
20. GERMANIA - PAESI BASSI
a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951;
b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il l° settembre 1945).
21. GERMANIA - REGNO UNITO
a) L'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960;
b) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sull'assicurazione- disoccupazione del 20 aprile 1960.
22. FRANCIA - IRLANDA
Senza oggetto
23. FRANCIA ITALIA
a) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948;
b) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole).
24. FRANCIA - LUSSEMBURGO
Nulla
25. FRANCIA - PAESI BASSI
Nulla
26. FRANCIA - REGNO UNITO
Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.
27. IRLANDA - ITALIA
Senza oggetto
28. IRLANDA - LUSSEMBURGO
Senza oggetto
29. IRLANDA - PAESI BASSI
Senza oggetto
30. IRLANDA - REGNO UNITO
Nulla
31. ITALIA - LUSSEMBURGO
Nulla
32. ITALIA - PAESI BASSI
Nulla
33. ITALIA - REGNO UNITO
Nulla
34. LUSSEMBURGO - PAESI BASSI
Nulla
35. LUSSEMBURGO - REGNO UNITO
Nulla
36. PAESI BASSI - REGNO UNITO
Nulla»

d) Allegato III: le parole:
«I. NORVEGIA
Nulla
REGNO UNITO
La legge sulle prestazioni di invalidità dei 14 luglio 1971.»
sono sostituite dalle parole:
«I. REGNO UNITO
La legge sulle prestazioni di invalidità del 14 luglio 1971.»
e) Nel testo che modifica e completa l'allegato V il comma «I. Norvegia» è soppresso.
Il titolo del comma
«J. REGNO UNITO» è sostituito con «I. REGNO UNITO»
3. Decisione del Consiglio del 25 agosto 1960
GU n. 56/1201 del 31 agosto 1960
modificata dalla:
  • Decisione n. 68/188/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968
GU n. L 91/25 del 12 aprile 1968
a) la cifra «sessanta» è sostituita dalla cifra «cinquantaquattro»
b) la cifra «dieci» è sostituita dalla cifra «nove».
4. Decisione n. 63/688/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1963
GU n. 190/3090 del 30 dicembre 1963
modificata dalla:
  • Decisione n. 68/189/CEE dei Consiglio del 9 aprile 1968
GU n. L 91/26 del 12 aprile 1968
  • la cifra «sessanta» è sostituita dalla cifra «cinquantaquattro».
5. Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio speciale dei ministri dei 9 luglio 1957
GU n. 28/457 del 31 agosto 1957
modificata dalla:
  • Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio speciale dei ministri dell'11 marzo 1965
GU n. 46/698 del 22 marzo 1965
a) la cifra «quaranta» è sostituita dalla cifra «trentasei>
b) la cifra «sette» è sostituita dalla cifra «sei»
c) la cifra «ventisei> è sostituita dalla cifra «ventiquattro~
d) la cifra «ventuno» è sostituita dalla cifra «diciannove».
6. Direttiva n. 68.360/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1968
GU n. L 257/13 del 19 ottobre 1968
  • la parola «norvegese(i)» è soppressa.