Decisione del Consiglio 99-C 149-02
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'allegato della convenzione citato in tale articolo,
vista la decisione del Consiglio del 3 e 4 dicembre 1998 sul principio di incaricare l'Europol di occuparsi, al momento dell'avvio delle sue attività, della falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, affidando al consiglio di amministrazione dell'Europol il compito di elaborare la relativa decisione del Consiglio;
visti i lavori preparatori sulla questione svolti dal consiglio di amministrazione dell'Europol, in particolare per quanto riguarda le implicazioni per l'Europol, in termini di gestione, bilancio e organico;
considerando la necessità di una decisione distinta in merito alle implicazioni per l'Europol in termini di bilancio e organico;
tenuto conto del grande interesse che riveste per l'Unione europea e i suoi Stati membri la protezione dell'euro da qualsiasi falsificazione nonché l'efficace prevenzione delle attività criminali correlate;
considerando e fatto salvo il ruolo dell'Europol, della Commissione [Unità di coordinamento della lotta antifrodi (UCLAF)] e della Banca centrale europea,
DECIDE:
- Articolo 1
- A decorrere dalla data di inizio della sua attività, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione Europol, il mandato dell'Europol è esteso onde includere la lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento.
- Articolo 2
- Ai fini della presente decisione, per "falsificazione di monete" e "falsificazione degli altri mezzi di pagamento" s'intendono gli atti di cui all'articolo 3 della convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 per la repressione del falso nummario(2), che si applica sia al pagamento in contanti sia agli altri mezzi di pagamento.
- Articolo 3
- La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
- Articolo 4
- La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.
Per il Consiglio
- Il presidente
- W. MÜLLER
(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.
(2) L'articolo 3 della convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 dispone quanto segue:
- "Devono essere puniti come infrazioni delle norme di diritto comune:
- 1. tutti i fatti illeciti consistenti nella fabbricazione o nella contraffazione di monete, indipendentemente dal mezzo impiegato per pervenire al risultato;
- 2. l'immissione in circolazione illecita di monete false;
- 3. i fatti intesi a immettere in circolazione, introdurre nel paese, ricevere o procurarsi monete false, nella consapevolezza della loro falsità;
- 4. i tentativi di queste infrazioni e la partecipazione premeditata a tali fatti;
- 5. i fatti illeciti consistenti nel fabbricare, ricevere o procurarsi strumenti o altri oggetti destinati, per loro natura, alla fabbricazione di monete false o alla contraffazione delle monete."