Decisione del Consiglio 99-C 364-01

Unione europea

1999 diritto diritto Decisione del Consiglio 99/C 364/01
relativa all'adeguamento degli stipendi e delle indennità applicabili ai dipendenti dell'Europol Intestazione 26 marzo 2010 75% diritto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol(1), in particolare l'articolo 44,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto l'esame del livello della retribuzione degli agenti dell'Europol effettuato dal consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

(1) nel corso dell'esame sopra menzionato il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle variazioni del costo della vita all'Aia nonché delle variazioni degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri e delle necessità di reclutamento dell'Europol;
(2) tale esame giustifica un aumento della retribuzione dell'8,5 % per il periodo compreso tra la data in cui è stato fissato lo stipendio iniziale e il 1o luglio 1999;
(3) spetta al Consiglio, il quale delibera all'unanimità, adeguare le retribuzioni e le indennità del personale dell'Europol in base all'esame suddetto;
(4) tale adeguamento non preclude ulteriori adeguamenti applicabili dalla data in cui l'Europol inizierà le sue attività qualora il costo della vita all'Aia li giustifichi,

DECIDE:

Articolo 1
Con decorrenza 1° luglio 1999 l'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 è modificato come segue:
a) la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 45 è sostituita dalla seguente:
Gradi Scatti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 «26 582,50
2 23 870,00
3 16 383,50 16 806,65 17 229,80 17 685,50 18 141,20 18 618,60 19 093,83 19 595,10 20 099,63 20 631,28 21 157,50
4 14 267,75 14 647,50 15 021,83 15 417,85 15 813,88 16 231,60 16 643,90 17 083,33 17 522,75 17 983,88 18 445,00
5 11 755,98 12 065,20 12 369,00 12 694,50 13 020,00 13 367,20 13 708,98 14 072,45 14 430,50 14 810,25 15 190,00
6 10 074,23 10 340,05 10 605,88 10 887,98 11 164,65 11 457,60 11 750,55 12 059,78 12 369,00 12 694,50 13 020,00
7 8 397,90 8 620,33 8 837,33 9 070,60 9 303,88 9 548,00 9 792,13 10 052,53 10 307,50 10 578,75 10 850,00
8 7 139,30 7 329,18 7 513,63 7 714,35 7 909,65 8 115,80 8 321,95 8 544,38 8 761,38 8 994,65 9 222,50
9 6 293,00 6 461,18 6 629,35 6 802,95 6 976,55 7 161,00 7 345,45 7 540,75 7 730,63 7 936,78 8 137,50
10 5 457,55 5 604,03 5 745,08 5 896,98 6 043,45 6 206,20 6 368,95 6 537,13 6 699,88 6 878,90 7 052,50
11 5 289,38 5 430,43 5 566,05 5 712,53 5 859,00 6 016,33 6 168,23 6 330,98 6 493,73 6 667,33 6 835,50
12 4 198,95 4 312,88 4 421,38 4 535,30 4 649,23 4 774,00 4 898,78 5 028,98 5 153,75 5 289,38 5 425,00
13 3 607,63 3 705,28 3 797,50 3 900,58 3 998,23 4 106,73 4 209,80 4 323,73 4 432,23 4 551,58 4 665,50»
(1) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.
(2) Parere espresso il 6 ottobre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
b) all'articolo 59, paragrafo 3, l'importo "1650 fiorini olandesi" è sostituito da "1790,25 NLG";
c) all'articolo 59, paragrafo 3, l'importo "3300 fiorini olandesi" è sostituito da "3580,50 NLG";
d) all'articolo 60, paragrafo 1, l'importo "440 fiorini olandesi" è sostituito da "477,40 NLG";
e) all'allegato 5, articolo 2, paragrafo 1, l'importo "460 fiorini olandesi" è sostituito "499,10 NLG";
f) all'allegato 5, articolo 3, paragrafo 1, l'importo "20000 fiorini olandesi" è sostituito da "21700 NLG";
g) all'allegato 5, articolo 3, paragrafo 1, l'importo "4500 fiorini olandesi" è sostituito da "4882,50 NLG";
h) all'allegato 5, articolo 3, paragrafo 2, l'importo "27000 fiorini olandesi" è sostituito da "29295 NLG";
i) all'allegato 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo "2000 fiorini olandesi" è sostituito da "2170 NLG";
j) all'allegato 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo "1500 fiorini olandesi" è sostituito da "1627,50 NLG";
k) all'allegato 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo "1000 fiorini olandesi" è sostituito da "1085 NLG";
l) all'allegato 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo "800 fiorini olandesi" è sostituito da "868 NLG";
m) all'allegato 5, articolo 5, l'importo "3000 fiorini olandesi" è sostituito da "3255 NLG";
n) all'allegato 5, articolo 5, l'importo "4000 fiorini olandesi" è sostituito da "4340 NLG";
o) all'allegato 5, articolo 5, l'importo "5000 fiorini olandesi" è sostituito da "5425 NLG";
p) all'allegato 5, articolo 7, paragrafo 3, l'importo "0,40 fiorini olandesi" è sostituito da "0,43 NLG";
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1999.

Per il Consiglio

K. HÄKÄMIES
Presidente

(1) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

(2) Parere espresso il 6 ottobre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).