Decisione del Consiglio 99-C 26-06
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
visti gli accordi raggiunti nel Consiglio il 19 marzo, il 28 e il 29 maggio 1998 sul principio di incaricare l'Europol, al momento dell'avvio delle sue attività, di occuparsi dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni,
visti i lavori del gruppo preparatorio «Terrorismo», sulla scorta dell'esame da parte del Consiglio di amministrazione dell'Europol e consapevole della necessità di una decisione distinta in merito alle incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol,
DECIDE:
- Articolo 1
- Alla data dell'avvio delle sue attività, conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione Europol, l'Europol è autorizzato ad occuparsi dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni.
- Articolo 2
- La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1998.
Per il Consiglio
- Il Presidente
- K. SCHLÖGL
(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.