Decisione del Consiglio 99-C 149-02

Unione europea

1999 diritto diritto Decisione del Consiglio 99/C 149/02
che estende il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento Intestazione 26 marzo 2010 75% diritto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'allegato della convenzione citato in tale articolo,

vista la decisione del Consiglio del 3 e 4 dicembre 1998 sul principio di incaricare l'Europol di occuparsi, al momento dell'avvio delle sue attività, della falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, affidando al consiglio di amministrazione dell'Europol il compito di elaborare la relativa decisione del Consiglio;

visti i lavori preparatori sulla questione svolti dal consiglio di amministrazione dell'Europol, in particolare per quanto riguarda le implicazioni per l'Europol, in termini di gestione, bilancio e organico;

considerando la necessità di una decisione distinta in merito alle implicazioni per l'Europol in termini di bilancio e organico;

tenuto conto del grande interesse che riveste per l'Unione europea e i suoi Stati membri la protezione dell'euro da qualsiasi falsificazione nonché l'efficace prevenzione delle attività criminali correlate;

considerando e fatto salvo il ruolo dell'Europol, della Commissione [Unità di coordinamento della lotta antifrodi (UCLAF)] e della Banca centrale europea,

DECIDE:

Articolo 1
A decorrere dalla data di inizio della sua attività, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione Europol, il mandato dell'Europol è esteso onde includere la lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione, per "falsificazione di monete" e "falsificazione degli altri mezzi di pagamento" s'intendono gli atti di cui all'articolo 3 della convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 per la repressione del falso nummario(2), che si applica sia al pagamento in contanti sia agli altri mezzi di pagamento.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente
W. MÜLLER

(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

(2) L'articolo 3 della convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 dispone quanto segue:

"Devono essere puniti come infrazioni delle norme di diritto comune:
1. tutti i fatti illeciti consistenti nella fabbricazione o nella contraffazione di monete, indipendentemente dal mezzo impiegato per pervenire al risultato;
2. l'immissione in circolazione illecita di monete false;
3. i fatti intesi a immettere in circolazione, introdurre nel paese, ricevere o procurarsi monete false, nella consapevolezza della loro falsità;
4. i tentativi di queste infrazioni e la partecipazione premeditata a tali fatti;
5. i fatti illeciti consistenti nel fabbricare, ricevere o procurarsi strumenti o altri oggetti destinati, per loro natura, alla fabbricazione di monete false o alla contraffazione delle monete."