Decisione del Consiglio 2004-773-CE
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) [1], in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 18,
visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea [2], in particolare l'articolo 2,
visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi [3], in particolare l'articolo 2,
visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi [4], in particolare gli articoli 2 e 3,
considerando quanto segue:
- (1) Esigenze organizzative e la necessità di combattere in modo efficace le forme organizzate di criminalità attraverso l'Europol richiedono che la Moldova e l'Ucraina siano aggiunte all'elenco degli Stati terzi con i quali il direttore dell'Europol è autorizzato ad avviare negoziati.
- (2) La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 [5] dovrebbe pertanto essere modificata,
DECIDE:
- Articolo 1
- La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 è modificata come segue:
- All'articolo 2, paragrafo 1, titolo "Stati terzi", all'elenco alfabetico sono inseriti i seguenti Stati:
- "Moldova" e
- "Ucraina".
- Articolo 2
- La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- Articolo 3
- La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.
Per il Consiglio
- Il presidente
- R. Verdonk
[1] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.
[2] GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.
[3] GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.
[4] GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.
[5] GU C 106 del 13.4.2000, pag. 1.