D. Lgs. 22 maggio 2001, n. 262 - Difesa della popolazione ladina
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Decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262 |
DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 262
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691 e al decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano.
- Vigente al
- 6-6-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 10-bis. La provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia".
Art. 2.
1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, le parole: "Gli atti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui all'articolo 4".
2. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione e' di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore".
3. Al comma 4 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle localita' ladine della provincia di Bolzano e' consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle localita' ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 maggio 2001
- CIAMPI
- Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Loiero, Ministro per gli affari regionali
- Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
- Bianco, Ministro dell'interno
- Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli