D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione./Art. 3

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D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione./Art. 3 agg. 1 IncludiIntestazione 12 giugno 2015 25% Da definire

D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. Art. 3 agg. 1


Testo in vigore dal: 15-11-1996 al: 15-11-1996

Art. 3.


Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualita' di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attivita' lavorativa o condizionati ad una determinata produttivita' o risultato di lavoro ne' incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianita' di servizio.

5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facolta' puo' essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore e' iscritto ed e' riferito alla differenza tra le somme corriposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

6. La facolta' di cui al comma 5 puo' essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalita' ivi previste per gli emolumenti e le indennita' corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale.

9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970.

10. L'onere di cui al comma 9 e' posto a carico della relativa gestione previdenziale.


Note all'art. 3:

- L'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e' il seguente:

"Art. 31 (Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali). - I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.

Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attivita' espletata durante il periodo di aspettativa".

- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 155/1981 si veda in nota all'art. 1.

Il comma 9, lettera a), dell'art. 3 della legge n. 335/1995, e' il seguente:

"9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti".