D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 - Sperimentazione e ricerca educativa

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 - Centro europeo dell'educazione Villa Falconieri

Intestazione 3 settembre 2016 25% Da definire

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione;

Decreta:


Titolo I

Sperimentazione e ricerca educativa

Art. 1

Criteri generali.

La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia didattica dei docenti e può esplicarsi:

a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;
b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.

Art. 2

Sperimentazione metodologico-didattica.

La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.

A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di interclasse o di classe per le rispettive competenze.

Il consiglio di interclasse o di classe esprime il suo parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza.

Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.

Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonché di quelli disponibili nell'ambito distrettuale.

Art. 3

Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture.

La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione di cui al titolo III del presente decreto.

Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica della ipotesi di lavoro: la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.

Annualmente il Ministro per la pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando: le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici.

Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro per la pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per territorio.

Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalità per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente e non docente.

Le istituzioni cui sia stato già riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai sensi del precedente comma, tale carattere.

Art. 4

Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali. Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.

Art. 5 Iscrizione degli alunni.

L'iscrizione degli alunni alle classi o scuole interessate ad un programma di sperimentazione di cui al precedente art. 3 avviene a domanda.

Art. 6

Documentazione, valutazione e comunicazioni.

La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui al precedente art. 2 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente.

La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui al precedente articolo 3 sono comunicate anche al Ministro per la pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.


Titolo II

Aggiornamento culturale e professionale

Art. 7

Criteri generali.

L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui al successivo articolo 9.

I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.

Art. 8

Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento.

Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L'utilizzazione del predetto personale è regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli istituti regionali di cui al titolo III del presente decreto possono organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica.


Titolo III

Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 9 Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi. Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, sede di ufficio scolastico regionale o interregionale, istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Gli istituti hanno il compito di:

1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
2) condurre studi e ricerche in campo educativo;
3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.

Art. 10

Articolazione interna degli istituti regionali.

Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento.

Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.

Art. 11 Organi degli istituti regionali. Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali: cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale; tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale; tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; quattro scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in modo da assicurare un'adeguata presenza di componenti nel campo delle scienze dell'educazione. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui al precedente art. 10. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12

Centro europeo dell'educazione.

È istituito, con sede in Frascati, villa Falconieri, il Centro europeo dell'educazione, avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.

In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:

1) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;
2) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;
3) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;
4) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;
5) sull'impiego delle tecnologie educative.

Art. 13

Organi del Centro europeo dell'educazione.

Il Centro europeo dell'educazione è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;

tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.

Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione.

Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14

Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica. È istituita, con sede in Firenze, la biblioteca di documentazione pedagogica avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.

La biblioteca svolge le seguenti attività:

1) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo della educazione;

2) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.

La biblioteca è retta da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;

tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

uno scelto dal Ministro per la pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio superiore delle accademie e biblioteche;

due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15

Conferenza dei presidenti.

I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni. La conferenza è presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione o da un suo delegato. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune interesse svolte dagli istituti.

Art. 16 Personale degli istituti. Il Ministro per la pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro per la pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente. L'assegnazione sarà disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate. Nella prima attuazione di tali concorsi sarà prevista una particolare valutazione del servizio prestato presso i soppressi centri didattici nazionali. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al secondo comma del presente articolo ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 17 Finanziamenti. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività: a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione; b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone; c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) sarà determinato annualmente.

Art. 18 Soppressione dei centri didattici. I centri didattici nazionali e provinciali cessano la attività dalla data di insediamento dei consigli direttivi previsti dagli articoli 11, 13 e 14. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro sarà costituita apposita commissione con il compito di curare la inventariazione dei beni di proprietà dei soppressi centri didattici e di proporre al Ministero della pubblica istruzione la devoluzione dei beni stessi al Centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica ed ai singoli istituti da attuare mediante decreto del Ministro stesso. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il contributo ai centri didattici è destinato, con la soppressione dei centri medesimi, all'erogazione dei contributi di cui allo art. 17, lettera a), del presente decreto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19 Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituiti due distinti istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di cui uno nella provincia di Trento e uno nella provincia di Bolzano. Dei consigli direttivi degli anzidetti istituti provinciali, al posto dei tre rappresentanti dell'ente regione, fanno parte tre rappresentanti designati dalle rispettive province.

Art. 20 Norme transitorie. Gli istituti regionali di cui al presente decreto, fino a quando non avranno la disponibilità di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali o interregionali, e nelle province di Trento e di Bolzano, presso gli uffici scolastici provinciali. Il personale assunto dal soppresso centro didattico nazionale denominato Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, è assunto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in qualità di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione si applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i periodi di anzianità richiesti dalla legge stessa sono ridotti a metà a decorrere dalla data di assunzione di cui al comma precedente. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i soppressi centri didattici è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

Art. 21 Statuti. Entro tre mesi dal loro insediamento i consigli direttivi degli istituti di cui all'art. 9, del Centro di cui all'art. 12 e della biblioteca di cui all'art. 14 deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, udito il Consiglio di Stato.

Art. 22 Entrata in vigore. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.