D.P.R. 15 luglio 1989 - Cambiamento denominazione Istituti professionali
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G.U. di pubblicazione: 14 agosto 1990
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15 luglio 1989, n. , in materia di Modificazione alla denominazione degli istituti professionali alberghieri, per il commercio e femminili |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1989 Modificazione alla denominazione degli istituti professionali alberghieri, per il commercio e femminili. (GU n.189 del 14-8-1990)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, che consente
all'amministrazione scolastica di istituire scuole ad ordinamento
speciale;
Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli
istituti professionali;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli
istituti professionali alberghieri elencati nella tabella A annessa
al presente decreto;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli
istituti professionali per il commercio elencati nella tabella B
annessa al presente decreto;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli
istituti professionali femminili elencati nella tabella C annessa al
presente decreto;
Considerato che la classificazione e la denominazione formale dei
predetti istituti professionali non e' sempre coerente con la
terminologia che si e' andata consolidando, in relazione alla
evoluzione del sistema produttivo, nella pubblicistica e nel
linguaggio specializzato e comune, determinando di conseguenza
ambiguita' ed incertezze interpretative da parte degli utenti;
Considerato, altresi' che i contenuti didattici caratterizzanti in
origine i suddetti istituti professionali sono venuti in parte a
modificarsi, in rapporto alla evoluzione della realta'
socio-economica e del mercato del lavoro, mediante il progressivo
aggiornamento dei programmi di studio realizzato anche attraverso le
procedure di sperimentazione previste dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;
Ritenuto infine che i suddetti istituti professionali, pur nella
specificita' delle rispettive offerte formative, possono essere
ricondotti ad un'unica area da individuarsi nel settore economico dei
servizi nelle sue articolazioni dei servizi alberghieri e della
ristorazione, dei servizi commerciali turistici e della pubblicita',
e dei servizi sociali;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dalla data del presente decreto, gli istituti
professionali alberghieri, elencati nell'allegata tabella A, gli
istituti professionali per il commercio, elencati nell'allegata
tabella B, gli istituti professionali femminili, elencati
nell'allegata tabella C, assumono la denominazione di istituti
professionali di Stato per i servizi con l'indicazione,
rispettivamente, di "servizi alberghieri e della ristorazione";
"servizi commerciali, turistici e della pubblicita'"; "servizi
sociali".
Conseguentemente le norme e gli atti amministrativi che fanno
riferimento alle donominazioni di Istituti professionali, modificate
con il presente decreto, si devono intendere riferiti alle nuove
denominazioni.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 15 luglio 1989
COSSIGA
- GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
- GAVA, Ministro dell'interno
- AMATO, Ministro del tesoro
- BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
- CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1990
Registro n. 19 Presidenza, foglio n. 252