D.M. 7 settembre 2011 - Istituti Tecnici Superiori
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Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma l, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Formula iniziale
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS;
VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che ha previsto gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) nell'ambito della predetta riorganizzazione;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e, in particolare, l'articolo 46;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 14, comma 3;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazione e integrazioni, in particolare l'art. 50;
VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione e al lavoro;
VISTO il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del citato articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, e l'articolo 8, comma 2, che rimandano ad un decreto adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei diplomi di tecnico superiore e dei certificati di specializzazione tecnica superiore con l'indicazione delle figure di riferimento a livello nazionale, dei relativi standard delle competenze, delle modalità di verifica finale delle competenze acquisite e della relativa certificazione;
VISTO il d. P. R. 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;
VISTO il d. P. R. 15 marzo 2010, n. 88, regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare, l'articolo 2, comma 4;
VISTO il d. P. R. 15 marzo 2010, n. 89, regolamento recante norme concernenti il riordino dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n 133;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio - 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale - EQARF;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio - 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale - ECVET;
RITENUTA l'opportunità di procedere all'attuazione delle linee di orientamento di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri mediante l'adozione di due distinti decreti, concernenti, rispettivamente, i percorsi realizzati degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al Capo II e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;
SENTITO il Ministero dello sviluppo economico in data 14 luglio 2011 riguardo alle figure nazionali di riferimento e ai relativi standard di competenze nell'ambito delle aree tecnologiche di cui all'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 27 luglio 2011.
ADOTTANO
di concerto
il seguente decreto
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente decreto è adottato, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, in attuazione delle previsioni degli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con riguardo ai percorsi formativi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai sensi del Capo II del predetto decreto, e concerne:
a) la determinazione dei diplomi di Tecnico Superiore con riferimento alle figure definite a livello nazionale allo scopo di corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati, nonché la determinazione dei relativi standard delle competenze di cui all'art. 4, comma 2, lettera c, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
b) la definizione delle modalità per la verifica finale delle competenze acquisite e della relativa certificazione.
2. È possibile conseguire il diploma di tecnico superiore anche nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi della vigente normativa.
Art. 2 - Figure nazionali di riferimento
1. Le figure nazionali di riferimento dei diplomi di tecnico superiore sono indicate negli allegati A, B, C, D, E, F al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, in relazione ai percorsi della durata di quattro semestri correlati a ciascuna delle aree tecnologiche previste all'articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, articolate negli ambiti appresso indicati:
1) Area Efficienza energetica:
1.1 Ambito Approvvigionamento e generazione di energia
1.2 Ambito Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico
2) Area Mobilità sostenibile:
2.1 Ambito Mobilità delle persone e delle merci
2.2 Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture
2.3 Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche
3) Area Nuove tecnologie della vita:
3.1 Ambito Biotecnologie industriali e ambientali
3.2 Ambito Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali
4) Area Nuove tecnologie per il Made in Italy:
4.1 Ambito Sistema agroalimentare
4.2 Ambito Sistema casa
4.3 Ambito Sistema meccanica
4.4 Ambito Sistema moda
4.5 Ambito Servizi alle imprese
5) Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo:
5.1 Ambito Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
5.2 Ambito Conservazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse culturale
6) Area Tecnologie della informazione e della comunicazione:
6.1 Ambito Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
6.2 Ambito Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza
6.3 Ambito Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione
2. Ai fini del raggiungimento di omogenei livelli qualitativi e della spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli conseguiti, le figure nazionali di riferimento di cui al comma 1 sono connotate dal profilo culturale e professionale comune definito nell'allegato 1) e dalle competenze comuni di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Al fine di facilitare il riconoscimento da parte del mondo del lavoro delle competenze acquisite in ambito nazionale e comunitario, nell'allegato G sono contenuti i riferimenti, per ciascuna figura nazionale di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, ai sistemi di classificazione statistica delle attività economiche e delle professioni, nonché alle aree professionali che saranno oggetto di definizione in sede di attuazione del Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
4. Le figure sono declinate, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in relazione alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati.
5. Tale declinazione può prevedere, in attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, una durata del percorso superiore a quattro semestri, nel limite massimo di sei semestri.
Art. 3 - Requisiti d'accesso ai percorsi formativi
1. Le competenze per l'accesso ai percorsi formativi delle Fondazioni ITS relativi a ciascuna area tecnologica sono costituite dai risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio contenuti nei regolamenti emanati con decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, concernenti, rispettivamente, il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando la possibilità per giovani e anche adulti occupati di accedere ai percorsi degli ITS con qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore.
2. La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie per una proficua partecipazione alle attività formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS con riferimento al precedente comma 1 e al successivo comma 3.
3. Le Fondazioni ITS predispongono, su proposta del comitato tecnico scientifico, le prove di accertamento del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese necessarie per l'accesso ai percorsi. È assegnato inoltre uno specifico punteggio alla votazione del diploma di istruzione secondaria superiore. L'eventuale possesso del titolo accademico non concorre alla determinazione del punteggio per l'accesso ai percorsi formativi delle Fondazioni ITS.
4. I moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi vengono definiti da ciascuna Fondazione ITS secondo i criteri indicati dal rispettivo comitato tecnico scientifico
Art. 4 - Competenze in esito ai percorsi formativi
1. Le competenze in esito ai percorsi formativi relativi a ciascuna area tecnologica di cui al precedente art. 2 sono riferite alle figure nazionali di cui agli allegati A, B, C, D, E, F. Dette competenze sono declinate dalle Fondazioni ITS in termini verificabili e certificabili per essere riconosciute come crediti formativi.
2. Al fine di favorire il diritto di ogni persona alla spendibilità delle certificazioni acquisite, alla reversibilità delle scelte, al riconoscimento e valorizzazione dei crediti e alla personalizzazione dei percorsi, è previsto il riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché la registrazione delle competenze certificate sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
3. Le competenze in esito ai percorsi delle Fondazioni ITS della durata di quattro semestri, rispondenti alle indicazioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, e riferibili al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), comprendono:
a) le competenze linguistiche, comunicative e relazionali, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative e gestionali, indicate nell'allegato 1, comuni a tutte le figure nazionali di riferimento dei diplomi di tecnico superiore;
b) le competenze tecnico - professionali riguardanti ciascuna figura nazionale di tecnico superiore, indicata negli allegati A, B, C, D, E, F.
4. Le Fondazioni ITS dello stesso ambito possono costituirsi in rete al fine di promuovere iniziative di coordinamento per assicurare il più ampio livello di omogeneità nell'acquisizione delle competenze in esito ai percorsi formativi.
5. Nel caso di percorsi della durata di sei semestri, le competenze finali sono riferibili a un livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F.) superiore al livello al quale sono riferibili le competenze finali relative ai percorsi della durata di quattro semestri.
Art. 5 - Diplomi di tecnico superiore
1. I diplomi di tecnico superiore si riferiscono alle figure nazionali indicate negli allegati A, B, C, D, E, F e sono rilasciati, previa verifica finale ai sensi dei seguenti articoli, dagli istituti tecnici e professionali enti di riferimento delle Fondazioni ITS, sulla base del modello di cui all'allegato n. 2.
2. I diplomi di tecnico superiore costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
3. Per favorirne la circolazione in ambito nazionale e comunitario, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement (allegato n. 3). Il supplemento è rilasciato dal dirigente dell'istituzione scolastica ente di riferimento della Fondazione ITS.
Art. 6 - Verifica delle competenze acquisite
1. Le prove di verifica delle competenze acquisite comprendono:
a) una prova teorico-pratica concernente la trattazione e soluzione di un problema tecnico-scientifico inerente all'area tecnologica e all'ambito di riferimento del percorso della Fondazione ITS, predisposta dal comitato tecnico scientifico;
b) una prova scritta tesa a valutare conoscenze e abilità nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico- professionali nazionali del percorso dell'ITS predisposta dall'Invalsi in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
c) una prova orale concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio e predisposto dall'impresa del settore produttivo presso la quale è stato svolto il tirocinio stesso.
2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 sono ammessi gli studenti dei percorsi delle Fondazioni ITS che li abbiano frequentati per almeno l'80% della loro durata complessiva e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale, a conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini.
3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1 è assegnato un punteggio così articolato:
- massimo 40 punti per la prima prova, con minimo di 24;
- massimo 30 punti per la seconda prova, con minimo di 18;
- massimo 30 punti per la prova orale, con minimo di 18.
4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando lo studente abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ognuna delle tre prove ed abbia conseguito un punteggio complessivo comunque non inferiore a 70 punti sui cento disponibili.
Art. 7 - Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi
1. È assicurata una certificazione delle competenze acquisite anche in caso di mancato completamento del percorso formativo.
2. Per quanto concerne la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) si rinvia al decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 8 - Province Autonome
1. I diplomi di tecnico superiore rilasciati nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano a conclusione dei percorsi di alta formazione professionale, nel rispetto degli standard minimi definiti per le figure nazionali di riferimento di cui al presente decreto, hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
Art. 9 - Disposizioni transitorie
1. A partire dall'anno formativo 2011-2012, prende avvio, in regime sperimentale, il primo ciclo delle attività formative degli Istituti Tecnici Superiori.
2. A conclusione del primo triennio, la fase sperimentale di cui al comma 1 sarà oggetto di un rapporto di monitoraggio e valutazione ai fini della definitiva messa a regime dei percorsi formativi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori.
3. Fino alla data di emanazione del presente decreto si applicano per la validità dei diplomi rilasciati dalle Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 8 gli Accordi in essere con i competenti Ministeri dell'istruzione università e ricerca e del lavoro e politiche sociali e i rispettivi ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale.