D.M. 18 agosto 1993 - Tariffa nazionale farmaci

Ministero della Salute

1993 Decreti Diritto D.M. 18 agosto 1993 - Tariffa nazionale farmaci Intestazione 4 luglio 2014 75% Da definire


Tariffa Nazionale

IL MINISTRO DELLA SANITA’

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, modificato dalla legge 1 maggio 1941, n.422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n.1 19 e dalla legge 9 ottobre 1964, n.990;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali nonché il decreto in data 15 febbraio 1992 integrativo del decreto 27 settembre 1990 e la precisazione sulla tariffazione dell'ossigeno liquido pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 dei 25 gennaio 1993;

Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in conformità al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e tenuto conto della media dei prezzi delle sostanze rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione intermedia per il periodo gennaio - settembre 1992;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale laureato dipendente dalle farmacie private, pari a L.450 al minuto, che viene presa a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari professionali e dei diritti addizionali;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;


DECRETA:

Art. 1.

E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178 e dell' art.1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.119.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:

  1. dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato A) o in base al disposto di cui al successivo art.5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;
  2. dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa tabella (allegato B);
  3. dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;
  4. dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

Art. 4.

Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L.50 per ogni sostanza e alle L.50 per le frazioni di L.50 oltre detto minimo.

Art. 5.

Per le sostanze non comprese nell'allegato A il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale.

Art. 6.

L'onorario professionale previsto dall'allegato B deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.

Art. 7.

Per le preparazioni magistrali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 della Farmacopea Ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.

Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III, e IV dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.

Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze corrosive o coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.

Se la preparazione magistrale contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta al farmacista una sola addizionale di L.3.000.

Art. 8.

Per le dispensazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L.7.500.

Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a "battenti chiusi" e "a chiamata" Non competono quando la farmacia effettua servizio a "battenti aperti", ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono aumentati del 25 % per le farmacie rurali sussidiate con arrotondamento pari a L.9.500 per la dispensazione notturna e per un importo pari a L.4.000 per la dispensazione diurna.

Art. 9.

I prezzi calcolati in base agli allegati A e B e non possono essere modificati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello applicabile ai sensi della tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

Art. 10.

Sul prezzo di vendita dei medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

Art. 11.

La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma e dose di medicamento.

Art. 12.

La presente tariffa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

Art. 13.

La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni estemporanee eseguite integralmente in farmacia.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1993.

IL MINISTRO

Garavaglia

Fonti

Fofi Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.