D.M. 14 settembre 1994, n. 743 - Profilo professionale dell'ortottista
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G.U. di pubblicazione: n.6 del 9-1-1995 Entrata in vigore: 24/1/1995
Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 742 |
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DECRETO 14 settembre 1994, n. 743
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia.
Vigente al: 3-5-2013
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'ortottista-assistente di oftalmologia;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia con il seguente profilo: l'ortottista-assistente di oftalmologia e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.
2. L'ortottista-assistente di oftalmologia e' responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualita' degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.
3. L'ortottista-assistente di oftalmologia svolge la sua attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2.
1. Il diploma universitario di ortottista-assistente di
oftalmologia, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 355