D.M. 14 ottobre 2011 - Modifiche riconoscimento vini DOC Golfo del Tigullio-Portofino

Governo italiano

2011 Decreti Diritto D.M. 14 ottobre 2011 - Modifiche riconoscimento vini DOC Golfo del Tigullio-Portofino Intestazione 22 luglio 2014 25% Da definire

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 2011

Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Golfo di Tigullio» in «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione. (11A14054) (GU n.256 del 3-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 229)



IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la richiesta presentata, per il tramite della regione Liguria, dalle organizzazioni di categoria Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori, per conto dei produttori interessati, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Golfo del Tigullio» in «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria, in merito alla proposta sopra indicata, di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Golfo del Tigullio» in «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 209 del 8 settembre 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata controllata «Golfo del Tigullio» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;


Decreta:


Art. 1

1. La denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio», approvata con decreto ministeriale 1° settembre 1997, e' modificata in denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino»;

2. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio», ottenuti in conformita' alle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 1° settembre 1997 provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la suddetta denominazione, previa comunicazione alla relativa struttura di controllo.

Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il capo dipartimento: Alonzo