D.M. 13 luglio 2011 - Generatori elettrici
Questo testo è incompleto. |
G.U. di pubblicazione: -
|
DECRETO 13 luglio 2011
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita' di cogenerazione a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (11A09949)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, recante «Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori»;
Visto il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 764/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, in particolare l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno di edifici»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2007, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.»;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per l'installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi;
Ritenuto necessario emanare specifiche disposizioni di sicurezza antincendi anche per le unita' di cogenerazione a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto individua i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o ad altre macchine operatrici, di seguito denominati gruppi, e di unita' di cogenerazione e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza nominale complessiva, come definita dalla lettera q) del paragrafo 1.1 del Capo I, del Titolo I dell'allegato al presente decreto, non superiore a 10000 kW a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
2. Per le installazioni di gruppi e di unita' di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 50 kW e fino a 10000 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell'allegato al presente decreto. Per le installazioni di gruppi e di unita' di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 25 kW e non superiore a 50 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e III dell'allegato. Per le installazioni di gruppi e di unita' di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV dell'allegato.
3. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni di gruppi e unita' di cogenerazione inseriti in processi di produzione industriale, impianti antincendio, stazioni e centrali elettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per l'installazione in tali ambiti o per potenza nominale complessiva superiori a 10000 kW, le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.
Art. 2
Disposizioni per le installazioni esistenti
1. Alle installazioni il cui progetto e' stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, o in possesso di Certificato di prevenzione incendi, non e' richiesto alcun adeguamento al presente decreto.
Art. 3
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, le installazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da:
- a) evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
- b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle
persone, agli animali ed ai beni;
- c) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.
Art. 4 Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3 del presente decreto e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 5
Sicurezza delle macchine, degli apparecchi e dei relativi dispositivi 1. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, le macchine, gli apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono essere costruiti secondo la normativa vigente e le norme di buona tecnica.
Art. 6
Esercizio e manutenzione
1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del presente decreto sono effettuati secondo la regola dell'arte e la regolamentazione vigente nonche' secondo quanto indicato nelle norme tecniche impiegate per la progettazione ed installazione dell'impianto e nel manuale di uso e manutenzione fornito dall'impresa installatrice. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la relativa cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme tecniche di installazione e di manutenzione previste per i predetti impianti, nonche' dal relativo manuale di uso e manutenzione.
2. La manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del presente decreto e dei componenti che li costituiscono e' svolta da personale esperto, qualificato sulla base della regola dell'arte specifica ed applicabile, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.
Art. 7
Commercializzazione ed impiego dei prodotti
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto:
- a) i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie
applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto;
- b) i prodotti non regolamentati da disposizioni comunitarie o per
i quali non risultino ancora applicabili disposizioni comunitarie, disciplinati in Italia da specifiche disposizioni nazionali che prevedono, per la commercializzazione sul territorio italiano, apposita omologazione rilasciata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e che rispondono ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto. Per i suddetti prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione Europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), ed ivi sottoposti ad attestazione della conformita' per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, si applicano le procedure previste per il reciproco riconoscimento dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008;
- c) le tipologie di prodotti non contemplati dalle precedenti
lettere a) e b), purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto.
Art. 8
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministro dell'interno, con particolare riferimento al decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2007, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi».
2. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia, in
particolare con la lettera circolare Ministero dell'interno n.
756-4188 del 16 marzo 2009, recante chiarimenti al decreto del
Ministro dell'interno 22 ottobre 2007, continuano a disciplinare le
attivita' di cui all'art. 2 del presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2011
Il Ministro: Maroni
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA O AD ALTRA MACCHINA OPERATRICE E DI UNITA' DI COGENERAZIONE A SERVIZIO DI ATTIVITA' CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI
Titolo I
GENERALITA' E DISPOSIZIONI COMUNI
Capo I
Generalita'
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
1.1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto del
Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339, e successive modifiche ed
integrazioni. Inoltre, si definisce:
- a) capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del
serbatoio. In caso di serbatoi suddivisi in piu' compartimenti la capacita' dello stesso e' pari alla somma dei volumi interni di ciascun compartimento;
- b) combustibile di alimentazione. Si intende di tipo:
- liquido: combustibile che e' allo stato liquido alle condizioni
di riferimento normalizzate, anche di origine vegetale od animale. Il gasolio e' considerato combustibile liquido di categoria C) cosi' come definito nel D.M. 31/7/1934 indipendentemente dalla sua temperatura di infiammabilita'. Sono inoltre ritenuti similari al gasolio i combustibili liquidi aventi comparabili caratteristiche, nonche' i combustibili liquidi aventi temperatura di infiammabilita' pari o superiore a 55 °C.
- gassoso: combustibile che e' allo stato gassoso alle condizioni
di riferimento normalizzate;
- c) condizioni di riferimento normalizzate: si intendono le
condizioni come definite nella norma UNI EN ISO 13443, ovvero temperatura 288,15 K (15 °C) e pressione 101,325 kPa;
- d) condotte di adduzione del combustibile: insieme di tubazioni
rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro per la distribuzione del combustibile, conformi alla normativa vigente;
- e) involucro metallico: cofanatura o contenitore di protezione
entro il quale e' installato il gruppo e/o la unita' di cogenerazione e relativi accessori, normalmente per funzionamento all'esterno, ma installabile anche all'interno di locali di cui al titolo II della presente regola tecnica. L'involucro metallico puo' avere anche funzione di riduzione delle emissioni acustiche e, se dotato di propri sistemi di adduzione ed espulsione dell'aria di ventilazione da e verso l'esterno del locale, costituisce sistema di separazione ai fini funzionali;
- f) gruppo: complesso derivante dall'accoppiamento di un motore a
combustione interna con generatore di energia elettrica e/o con altra macchina operatrice; puo' essere di tipo fisso, rimovibile, mobile. Esso puo' comprendere anche l'insieme dei relativi accessori necessari per il funzionamento;
- g) unita' di cogenerazione: unita' che puo' operare in modalita'
di cogenerazione, ovvero di produzione combinata di energia elettrica e/o meccanica ed energia termica di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.
- h) installazione mobile: gruppo e/o unita' di cogenerazione
montati su carrello, autoveicolo o altro mezzo mobile destinati ad utilizzo temporaneo; i) installazione rimovibile: gruppo e/o unita' di cogenerazione di tipo non fisso e non mobile, facilmente disinstallabile;
- j) installazione all'aperto: si intende tale il gruppo e/o
l'unita' di cogenerazione anche munita di involucro di cui al punto e) del presente articolo installata su spazio scoperto cosi' come definito dal D.M. 30/11/1983.
- k) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in
adiacenza al fabbricato servito, purche' strutturalmente separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana del fabbricato servito purche' privi di pareti comuni;
- l) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e' a
quota non inferiore a quello del piano di riferimento;
- m) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di
copertura e' a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;
- n) locale seminterrato: locale che non e' definibile fuori terra
ne' interrato;
- o) normativa vigente: disposizioni stabilite dalle direttive
comunitarie, normative nazionali di recepimento di direttive comunitarie, normative nazionali, norme tecniche europee armonizzate per le quali vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea o, in loro assenza, documenti europei di armonizzazione, norme europee, norme nazionali o internazionali;
- p) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o
dello spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;
- q) potenza nominale complessiva: potenza meccanica, espressa in
kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori primi costituenti l'installazione di gruppi e/o unita' di cogenerazione. La potenza nominale di ciascun motore primo e' dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo o unita' di cogenerazione;
- r) potenza termica o portata termica del gruppo o unita' di
cogenerazione: potenza termica immessa con il combustibile nel motore primo del gruppo o unita' di cogenerazione, pari alla portata del combustibile moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore, espressa in kW;
- s) potenza termica complessiva o portata termica complessiva:
potenza termica immessa con il combustibile nell'installazione, pari alla somma delle portate dei combustibili moltiplicate per i rispettivi poteri calorifici inferiori, espressa in kW;
- t) serbatoio incorporato: serbatoio per combustibili liquidi
montato a bordo gruppo o unita' di cogenerazione;
- u) serbatoio di servizio: serbatoio per combustibili liquidi,
diverso da quello incorporato, posto nello stesso locale del gruppo o unita' di cogenerazione;
- v) serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per
il contenimento del combustibile di alimentazione, esterno al locale di installazione del gruppo o unita' di cogenerazione;
- w) sistema di contenimento: sistema che impedisce lo spargimento
del combustibile liquido contenuto all'interno del serbatoio incorporato o di servizio. Il sistema puo' essere realizzato con bacini o vasche sottostanti il serbatoio o anche utilizzando serbatoi con doppia parete;
- x) sistema di rabbocco: sistema automatico che consente il
trasferimento del combustibile liquido dal serbatoio di deposito al serbatoio incorporato o a quello di servizio durante il normale funzionamento del gruppo o della unita' di cogenerazione;
- y) rampa gas: insieme di valvole di intercettazione, apparecchi
di regolazione della pressione, filtri, dispositivi di controllo e/o di misura, del combustibile gassoso, disposti sulle tubazioni di adduzione
2. Marcatura CE
2.1. Il gruppo e/o l'unita' di cogenerazione, deve essere dotato di
marcatura CE e di dichiarazione CE di conformita'. L'utilizzatore e'
tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformita' ed il
manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di
vigilanza.
2.2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere
certificati secondo le normative vigenti.
Capo II
Disposizioni comuni
Sezione I
Alimentazione dei motori a combustibile gassoso
1. Alimentazione
1.1. L'alimentazione del gruppo e/o della unita' di cogenerazione puo' avvenire da deposito di combustibile gassoso, da condotta interna di stabilimento o condotta derivata da cabina di riduzione o da condotta derivante da gasometro o da centrale di estrazione biogas; la pressione di alimentazione non deve superare il valore massimo prescritto dal fabbricante del gruppo e/o dell'unita' di cogenerazione. L'alimentazione di gruppi e/o unita' di cogenerazione con combustibili gassosi aventi massa volumica rispetto all'aria superiore a 0,8 dovra' avvenire tramite deposito realizzato in conformita' alle norme vigenti che ne disciplinano la sicurezza antincendio. Non sono ammessi serbatoi incorporati o di servizio.
2. Dispositivi esterni di intercettazione del combustibile
2.1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione
in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente
segnalata.
2.2. Tale dispositivo deve essere posizionato all'esterno del
locale di installazione del gruppo e/o unita' di cogenerazione.
3. Impianto interno
3.1. L'impianto interno ed i relativi materiali impiegati devono
essere conformi alla normativa vigente. In particolare, nel caso di
alimentazione a gas avente densita' non superiore a 0,8, sono da
rispettare, se rientranti nel relativo campo di applicazione, le
indicazioni riportate nel Decreto del Ministro dell'interno 16 aprile
2008.
3.2. L'impianto interno non deve presentare prese libere.
3.3. Prima di mettere in servizio l'impianto di distribuzione
interna del combustibile gassoso, si deve verificarne accuratamente
la tenuta; l'impianto deve essere provato con aria o gas inerte ad
una pressione pari almeno al doppio della pressione normale di
esercizio e comunque non inferiore a 100 kPa di pressione relativa ed
in conformita' alla normativa vigente. Tale prova deve essere estesa
sia alla tubazione rigida che alla tubazione flessibile.
3.4. Tubazioni flessibili. Il collegamento tra gruppo e/o unita' di
cogenerazione e terminale dell'impianto di alimentazione dovra'
essere realizzato con un tratto di tubo metallico flessibile o altro
materiale idoneo allo scopo, con caratteristiche adeguate alla
pressione di esercizio.
4. Caratteristiche del sistema di adduzione e utilizzo del gas
4.1. I sistemi di adduzione ed utilizzo del gas devono essere
realizzati a regola d'arte secondo quanto previsto dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37.
4.2. Le valvole di sicurezza e/o valvole di sfiato, a corredo delle
rampe gas e dei regolatori di pressione, qualora sistemate
all'interno del locale di installazione, devono avere un tubo di
sfogo con l'estremita' posta all'esterno del locale o dell'edificio a
non meno di 1,50 m da qualsiasi apertura o presa d'aria.
4.3 Deve essere prevista l'installazione di almeno i seguenti dispositivi di sicurezza:
- a) un dispositivo automatico di arresto del gruppo e/o unita' per
minima pressione di alimentazione del combustibile;
- b) nel caso di alimentazione a pressione superiore a 50 kPa,
anche un dispositivo automatico di blocco del gruppo e/o unita' per massima pressione di alimentazione del combustibile;
- c) all'interno del locale un rilevatore di presenza gas che deve
comandare automaticamente l'intercettazione del combustibile all'esterno del locale;
- d) un dispositivo di intercettazione del combustibile a gruppo
e/o unita' spenti, nel caso che il gruppo e/o la unita' vengano arrestati diversamente dalla chiusura della adduzione del combustibile.
Sezione II
Alimentazione dei motori a combustibile liquido
1. Disposizione comune
1.1. Qualsiasi sia il luogo di installazione il piano di appoggio
del gruppo e/o unita' di cogenerazione dovra' essere realizzato in
modo tale da consentire di rilevare e segnalare eventuali perdite di
combustibile al fine di limitarne gli spargimenti.
2. Sistema di alimentazione
2.1. Il gruppo e/o la unita' di cogenerazione puo' essere
alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un
serbatoio incorporato o di servizio. Il rifornimento del serbatoio
incorporato o di servizio deve avvenire per circolazione forzata.
2.2. Nel caso venga utilizzato un serbatoio incorporato o di
servizio, deve essere previsto un sistema di contenimento del
combustibile contenuto nei suddetti serbatoi.
3. Serbatoio incorporato
3.1. Ciascun gruppo e/o unita' di cogenerazione puo' avere un
serbatoio incorporato anche diviso in piu' setti o piu' serbatoi
singoli purche' la capacita' complessiva non superi quella indicata
al successivo punto 3.2; i serbatoi devono essere fermamente
vincolati all'intelaiatura, protetti contro urti, vibrazioni e
calore.
3.2. La capacita' del serbatoio incorporato non puo' eccedere i
2.500 dm3 nel caso di combustibile con temperatura di infiammabilita'
pari o superiore a 55 °C, fatto salvo quanto prescritto ai punti
precedenti; nel caso di alimentazione con combustibile liquido avente
temperatura di infiammabilita' inferiore a 55°C, la capacita' del
serbatoio non puo' eccedere i 120 dm3.
4. Serbatoio di servizio
4.1. La capacita' del serbatoio di servizio, realizzato con
materiale incombustibile, non deve essere superiore a 2.500 dm3 per
combustibili con temperatura di infiammabilita' pari o superiore a 55
°C, e 120 dm3 per combustibile liquido avente temperatura di
infiammabilita' inferiore a 55°C.
5. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio
5.1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di
servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il rifornimento
deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di
capacita' superiore a 120 dm3, installati nella volumetria dei
fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite sistema di
tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici; tali serbatoi
devono essere dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della
capacita' dei medesimi. Quando il gruppo e/o l'unita' di
cogenerazione e' munito di serbatoio di capacita' non superiore a 120
dm3, il rifornimento del serbatoio e' consentito con recipienti
portatili del tipo approvato secondo la vigente normativa.
6. Capacita' complessiva dei serbatoi interni al locale di
installazione
6.1. La capacita' complessiva dei serbatoi incorporati e di
servizio installati all'interno del locale in cui sono ubicati i
gruppi e/o le unita' di cogenerazione, non puo' essere superiore a
2500 dm3 nel caso di combustibile con temperatura di infiammabilita'
pari o superiore
a 55 °C o 120 dm3 nel caso di combustibile liquido avente temperatura
di infiammabilita' inferiore a 55°C.
7. Serbatoi di deposito
7.1. Per i serbatoi di combustibile liquido con temperatura di
infiammabilita' pari o superiore a 55 °C, interrati o fuori terra,
all'interno o all'esterno di edifici, si applica la disciplina di cui
al decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116.
7.2. I serbatoi di deposito di combustibile liquido avente
temperatura di infiammabilita' inferiore a 55°C non possono essere
sistemati entro locali o su terrazzi. L'installazione di detti
serbatoi e' disciplinata dalle norme di cui al decreto del Ministro
dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 1934, n. 228.
8. Dispositivi di controllo del flusso del combustibile liquido
8.1. Nel caso di utilizzazione di serbatoio di deposito, a quota
uguale o inferiore a quella del gruppo e/o unita' di cogenerazione, i
serbatoi incorporati o di servizio devono essere muniti di una
tubazione di scarico del troppo pieno nel serbatoio di deposito.
Tale condotta deve essere priva di valvole o di saracinesche di
qualsiasi genere e non presentare impedimenti al naturale deflusso
verso il serbatoio di deposito.
Nel caso di utilizzazione del serbatoio di deposito a quota
superiore a quella del gruppo e/o dell'unita' di cogenerazione,
l'alimentazione puo' avvenire per gravita', purche' la tubazione di
adduzione sia intercettata da due dispositivi in serie, di cui uno
esterno al locale, realizzanti le funzioni di cui al successivo punto
8.2, lettere a) e b).
8.2. Il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di servizio
deve inoltre essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza che
intervengono automaticamente quando il livello del combustibile nei
suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:
- a) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
- b) dispositivo di intercettazione del flusso;
- c) dispositivo di allarme ottico e acustico.
8.3. Tali dispositivi devono intervenire anche in caso di
versamento di liquidi nel sistema di contenimento; in alternativa
tale sistema puo' prevedere una condotta di deflusso verso il
serbatoio di deposito, o altro serbatoio di analoga capacita', priva
di valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e che non presenti
impedimenti al naturale deflusso.
8.4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio
di deposito o alimentazione esterno con o senza serbatoio di servizio
od incorporato, deve essere previsto un dispositivo manuale di
intercettazione del flusso di combustibile liquido, in posizione
esterna al locale, con comando facilmente e sicuramente raggiungibile
ed adeguatamente segnalato.
Le tubazioni esterne al locale devono essere in metallo o altro
materiale idoneo allo scopo.
8.5. Nel caso il serbatoio di deposito sia ad una quota maggiore di
quella del gruppo e/o della unita' di cogenerazione, il sistema di
rilevamento e segnalazione perdite deve essere in grado di segnalare
gli spargimenti provenienti da qualsiasi punto all'interno del locale
di installazione. In caso di spargimento del combustibile il sistema
deve automaticamente far intervenire i seguenti dispositivi di
sicurezza:
- a) arresto delle eventuali pompe elettriche rifornimento;
- b) intercettazione del flusso di combustibile in un punto esterno
al locale;
- c) allarme ottico e acustico esterno al locale.
Al di sotto del livello di intervento del sistema di sicurezza, in posizione raggiungibile dai liquidi eventualmente versati, non devono essere presenti cavi, dispositivi o apparecchiature elettriche.
Capo III
Disposizioni complementari
1. Sistemi di scarico dei gas combusti
1.1. Varie.
I gas di combustione devono essere convogliati all'esterno mediante
tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di
sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione
del gruppo e/o unita' di cogenerazione. Il convogliamento deve
avvenire in modo che l'estremita' del tubo di scarico sia posto a
distanza adeguata da finestre, pareti o aperture praticabili o prese
d'aria di ventilazione, in relazione alla potenza nominale
installata, comunque non inferiore a 1,5 m per potenze nominali
complessive fino a 2500 kW e 3 m per potenze superiori e a quota non
inferiore a 3 m sul piano praticabile.
Qualora il recupero dell'energia termica dei gas di scarico avvenga
tramite apposito scambiatore o caldaia a recupero, questi apparecchi
devono essere provvisti di sistemi di by-pass ad intervento
automatico al superamento dei parametri di sicurezza del fluido
termovettore utilizzato. In alternativa al sistema di by-pass, e'
obbligatorio l'arresto delle unita' di cogenerazione.
Se i gas di scarico non vengono immessi in atmosfera ma utilizzati
in condotti a servizio di altre apparecchiature di utilizzo dei gas
di scarico medesimi, l'apposito sistema di by-pass dovra' intervenire
automaticamente in ogni fase di avviamento per evitare eventuali
indebiti accumuli di gas combustibile nei sopraddetti condotti ed
apparecchiature.
1.2. Protezioni delle tubazioni.
- a) le tubazioni all'interno del locale devono essere protette con
materiali coibenti;
- b) le tubazioni devono essere adeguatamente protette o schermate
per la protezione delle persone da contatti accidentali;
- c) i materiali destinati all'isolamento termico delle tubazioni
devono essere di classe A1L di reazione al fuoco. Per i prodotti per i quali non e' applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi devono essere installati, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).
2. Installazione
2.1. Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo
e/o dell'unita' di cogenerazione che del locale di installazione,
devono essere eseguiti a regola d'arte in base alla normativa tecnica
vigente. Il pulsante di arresto di emergenza di tutti i gruppi e/o
delle unita' di cogenerazione installati deve essere duplicato
all'esterno, in prossimita' dell'installazione, in posizione
facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.
2.2. Tale pulsante deve attivare, oltre all'arresto del gruppo e/o
unita' di cogenerazione, anche il dispositivo di sezionamento dei
circuiti elettrici interni al locale alimentati non a bassa tensione
di sicurezza.
3. Valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive
3.1. Per tutte le tipologie di installazioni contemplate
nella presente regola tecnica deve essere effettuata la valutazione del
rischio di formazione di atmosfere esplosive in conformita' alla
normativa vigente.
3.2. Per le installazioni dove il rischio di esplosione e' ritenuto
residuale, quali in particolare i casi in cui l'alimentazione avviene
con combustibili liquidi con temperatura di infiammabilita' pari o
superiore a 55 °C la valutazione puo' ridursi ad una semplice
dichiarazione di insussistenza del rischio di esplosione.
4. Illuminazione di Sicurezza
4.1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che garantisca un illuminamento dei locali di installazione dei gruppi e/o unita' di cogenerazione, anche in assenza di alimentazione da rete, di almeno 25 lux ad 1 m dal piano di calpestio per un tempo compatibile con la classe di resistenza al fuoco minima prescritta per il locale.
5. Mezzi di estinzione portatili
5.1. Nei pressi del locale di installazione deve essere prevista
l'ubicazione, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, di
estintori portatili di tipo omologato per fuochi di classe 21-A, 113
B-C.
5.2. Il numero di estintori deve essere:
- a) uno per installazioni di gruppi e/o di unita' di cogenerazione
di potenza nominale complessiva fino a 400 kW;
- b) due per potenze fino a 800 kW;
- c) un estintore portatile come sopra ed un estintore carrellato a
polvere avente capacita' estinguente pari a A-B1-C per potenze superiori a 800 kW.
6. Impianto automatico di rivelazione incendi
6.1. Per installazioni di gruppi e/o unita' di cogenerazione di
potenza nominale complessiva superiore a 2500 kW deve essere
installato un impianto automatico di rivelazione incendi da asservire
alla linea di alimentazione del combustibile per l'intercettazione.
7. Segnaletica di sicurezza
7.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al Titolo V e
Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
I gruppi che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti
e sistemi preposti alla protezione antincendio, a servizi di
emergenza o soccorso o a servizi essenziali che necessitano della
continuita' di esercizio, devono essere chiaramente segnalati.
Titolo II
INSTALLAZIONE DI GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE DI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA SUPERIORE A 50 kW E FINO A 10000 kW
Capo I Generalita'
1. Luoghi di installazione
1.1. I gruppi e/o le unita' di cogenerazione possono essere
installati:
- a) all'aperto;
- b) in locali esterni;
- c) in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato.
2. Disposizioni comuni
2.1. I gruppi e/o le unita' di cogenerazione, se installati in
luoghi di cui al punto 1.1. lettera c) del presente titolo, devono
essere ubicati in locali fuori terra, salvo quanto previsto nei punti
successivi.
2.2. E' consentita l'installazione di gruppi e/o di unita' di
cogenerazione alimentati a combustibile liquido con temperatura di
infiammabilita' pari o superiore a 55 °C o a gas aventi massa
volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 in locali siti al
primo piano interrato, il cui piano di calpestio non puo' comunque
essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di
riferimento.
2.3. L'installazione di gruppi e/o di unita' di cogenerazione
alimentati con combustibili liquidi aventi temperatura di
infiammabilita' inferiore a 55°C o a gas aventi massa volumica
rispetto all'aria superiore a 0,8 e' consentita esclusivamente in
locali a piano terra, con piano di calpestio posto ad una quota
superiore al massimo un metro rispetto al piano di riferimento, e non
comunicanti con locali interrati.
I gruppi e/o le unita' di cogenerazione alimentati con i sopradetti
combustibili liquidi devono avere gli eventuali serbatoi incorporati
o di servizio con una capacita' complessiva non superiore a 120 dm3.
Per i gruppi e/o le unita' di cogenerazione alimentati con i
sopradetti combustibili gassosi sono vietate aperture poste al di
sotto del locale sede di installazione per una fascia laterale di
larghezza fino a 2,5 metri rispetto al filo delle aperture di
aereazione dello stesso. Deve essere comunque impedita la
possibilita' di formazione di sacche di gas. Non e' consentita
l'installazione di tali gruppi e/o unita' di cogenerazione entro il
volume dei fabbricati di cui al successivo punto 2.4.
2.4. Entro il volume di fabbricati di altezza antincendio superiore
a 24 m o in fabbricati destinati, anche in parte, ad attivita' di cui
ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del Decreto del
Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o comunque nei quali siano previsti
locali con affollamento superiore a 100 persone, possono essere
installati gruppi e/o unita' di cogenerazione di potenza nominale
complessiva non superiore a 2.500 kW alimentati a combustibile
liquido con temperatura di infiammabilita' pari o superiore a 55 °C o
a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8.
Gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio devono avere una
capacita' complessiva non superiore a 500 dm3.
2.5. Entro il volume di fabbricati destinati, anche in parte, ad
attivita' di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del
Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o comunque nei quali siano
previsti locali con affollamento superiore a 100 persone
l'installazione di gruppi e/o unita' di cogenerazione alimentati a
gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 puo'
essere consentita esclusivamente in locali non sottostanti e non
contigui ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico e alle
relative vie di esodo.
2.6. Nello stesso locale possono essere sistemati piu' gruppi e/o
unita' di cogenerazione purche' la potenza nominale complessiva
installata non risulti superiore a 8.000 kW. I gruppi e/o le unita'
di cogenerazione alimentati con combustibile liquido avente
temperatura di infiammabilita' inferiore a 55°C o a gas aventi massa
volumica rispetto all'aria superiore a 0,8 possono coesistere solo
con gruppi e/o unita' di cogenerazione alimentati con lo stesso tipo
di combustibile.
2.7 . Sono ammessi nel medesimo locale gruppi e/o unita' di
cogenerazione con impianti di produzione calore a condizione che
siano alimentati dalla medesima tipologia di combustibile. E' inoltre
consentita la coesistenza in un medesimo locale di uno o piu' gruppi
e/o una o piu' unita' di cogenerazione con impianti di produzione di
calore alimentati con i combustibili riportati nella seguente tabella
1:
- alle ulteriori condizioni:
- - la somma della potenza termica complessiva delle unita' di
cogenerazione e della potenzialita' degli impianti di produzione del calore non superi i 10.000 kW
- - gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio dei gruppi e/o
unita' di cogenerazione non superino complessivamente i 120 dm3;
- - i gruppi e/o unita' di cogenerazione non svolgano funzioni di
sicurezza;
- - i gruppi e/o unita' di cogenerazione siano muniti di involucro
metallico; qualora provvisti di sistemi di ventilazione forzata devono essere dotati di propri sistemi di adduzione ed espulsione dell'aria di ventilazione da e verso l'esterno del locale, indipendenti da altri sistemi di adduzione ed espulsione dell'aria. Tale involucro costituisce sistema di separazione ai fini funzionali;
- - le distanze laterali tra i gruppi e/o unita' di cogenerazione e
gli impianti di produzione calore siano quelle indicate dai fabbricanti delle rispettive macchine e apparecchi per la effettuazione della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque non devono essere inferiori a 0,6 m;
- - siano rispettate le misure di sicurezza antincendio previste
dalle vigenti norme di prevenzione incendi degli impianti di
produzione calore applicabili in funzione della tipologia del
combustibile utilizzato, a parita' di potenza termica complessiva
dell'unita' di cogenerazione installata nel locale incrementata della
potenzialita' dell'impianto di produzione calore, ove piu'
restrittive di quelle di cui al presente decreto limitatamente ai
seguenti aspetti: accesso, comunicazione, resistenza al fuoco,
ventilazione.
Le medesime prescrizioni del presente paragrafo devono essere
osservate anche per i locali adibiti a centrale termica qualora
vengano inseriti gruppi e/o unita' di cogenerazione.
2.8 . Le distanze dei gruppi e/o unita' di cogenerazione dai
serbatoi di servizio non devono risultare inferiori a quanto indicato
nel fascicolo tecnico dal fabbricante e/o assemblatore.
2.9. Fermo restando quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 del Titolo I, Capo II, Sezione I, deve inoltre essere previsto un dispositivo
esterno a comando elettrico o elettropneumatico a ripristino non
automatico che consenta l'intercettazione del combustibile in caso di
emergenza. Tale dispositivo deve essere posizionato all'esterno del
locale di installazione del gruppo e/o unita' di cogenerazione.
Capo II
Installazione all'aperto
1. Le installazioni all'aperto devono essere poste ad una distanza
non inferiore a quanto indicato nella tabella 2, colonna 2 da
depositi di sostanze combustibili, fermo restando il rispetto delle
distanze di sicurezza interne relative ai depositi di G.P.L di cui al
decreto ministeriale 14 maggio 2004 e al decreto ministeriale 13
ottobre 1994 e loro successive modificazioni e/o integrazioni ed il
punto 2.8 del Capo I del Titolo II. Tali distanze possono essere
ridotte secondo la tabella 2 colonna 3 in caso di interposizione di
idoneo schermo protettivo realizzato in materiale incombustibile e di
dimensioni tali da proteggere l'intero ingombro del deposito di
sostanze combustibili.
Tabella 2
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
Potenza nominale Distanza Distanza complessiva ridotta
Fino a 2500 kW 3 m !
! 3 m
Fino a 5000 kW 4 m !
!-------------
Fino a 7500 kW 5 m ! 4 m
!-------------
Fino a 10000 kW 6 m ! 5 m
!--------------
I gruppi e/o le unita' di cogenerazione installati all'aperto, in
luogo avente le caratteristiche di spazio scoperto, devono essere
costruiti per tale tipo di installazione oppure adeguatamente
protetti dagli agenti atmosferici secondo quanto stabilito dal
fabbricante.
2. I gruppi e/o le unita' di cogenerazione devono essere contornati da un'area avente profondita' non minore di 3 m priva di materiali o vegetazione che possano costituire pericolo di incendio.
3. Qualora l'installazione sia prevista sulla copertura del
fabbricato o su terrazzi intermedi aventi caratteristiche di spazio
scoperto i gruppi e/o le unita' di cogenerazione, i cui eventuali
serbatoi incorporati o di servizio devono avere una capacita'
complessiva non superiore a 500 dm3, devono poggiare su strutture,
portanti e/o separanti, aventi una resistenza al fuoco non inferiore
a R, REI 60 rispettivamente. Inoltre devono essere di potenza
nominale complessiva non superiore a 5000 kW, salvo che in fabbricati
destinati ad uso industriale.
Sulla copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore
a 24 metri o destinati anche in parte ad attivita' di cui ai punti
51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del decreto del Ministro dell'interno 16 Febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
Aprile 1982, n. 98 o comunque nei quali siano previsti locali con
affollamento superiore a 100 persone, possono essere installati
esclusivamente i gruppi e/o le unita' di cogenerazione alimentati a
gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 con
potenza nominale complessiva non superiore a 2500 kW ferme restando
le prescrizioni sulla resistenza al fuoco delle strutture di cui al
primo capoverso del presente punto.
Capo III Installazione in locali esterni 1. I locali esterni, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7, capo
I, titolo II, devono essere ad uso esclusivo del gruppo e/o unita' di
cogenerazione e delle relative apparecchiature ausiliarie. I
materiali costituenti i locali devono possedere classe di reazione al
fuoco A1, A1 FL (prodotti installati a pavimento), A1 L (prodotti
destinati all'isolamento termico di condutture) ai sensi del decreto
del Ministero dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 marzo 2005, n. 73. Per i prodotti per i quali non e'
applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza di
specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure
nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi devono essere
installati, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione
al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo
2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005). Inoltre, i gruppi
e/o le unita' di cogenerazione devono soddisfare i requisiti
richiesti dal titolo II, capo I.
Sono ricompresi nei locali esterni i locali interrati fuori dal
volume del fabbricato, il cui piano di calpestio non puo' comunque
essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di
riferimento.
2. Le dimensioni dei locali devono rispettare quanto previsto al capo IV, punto 1, lettera c) del Titolo II; le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a quelle stabilite al capo IV, punto 1, lettera f) del titolo II.
3. Qualora i locali siano realizzati sulla copertura del fabbricato
o su terrazzi intermedi aventi caratteristiche di spazio scoperto, i
gruppi e/o le unita' di cogenerazione, i cui eventuali serbatoio
incorporati o di servizio devono avere una capacita' complessiva non
superiore a 500 dm3, devono poggiare su strutture portanti e/o
separanti aventi una resistenza al fuoco non inferiore a R, REI 60.
Inoltre devono essere di potenza nominale complessiva non superiore a
5000 kW, salvo che in fabbricati destinati ad uso industriale. Sulla
copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24
metri o destinati anche in parte ad attivita' di cui ai punti 51, 75,
83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del Decreto del Ministero dell'Interno 16
Febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 Aprile 1982, n.
98 o comunque nei quali siano previsti locali con affollamento
superiore a 100 persone, possono essere installati esclusivamente i
gruppi e/o le unita' di cogenerazione alimentati a gas aventi massa
volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 con potenza nominale
complessiva non superiore a 2500 kW ferme restando le prescrizioni
sulla resistenza al fuoco delle strutture di cui al primo capoverso
del presente punto.
4. L'accesso ai locali esterni puo' avvenire, oltre che
direttamente dall'esterno, anche dai locali comuni interni del
fabbricato servito, secondo le modalita' previste nel successivo capo
IV, punto 1, lettera d).
Capo IV
Installazione in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato
1. Il locale, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7, capo I,
titolo II, deve essere ad uso esclusivo del gruppo e/o unita' di cogenerazione e delle relative apparecchiature ausiliarie e, oltre che soddisfare i requisiti richiesti dal titolo II, capo III, deve avere le seguenti caratteristiche:
- a) Attestazione
- a1. Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del
perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta.
- a2. Se la parete e' attestata su intercapedine, questa deve
essere ad esclusivo servizio del locale dove e' installato il gruppo e/o la unita' di cogenerazione; e' ammesso che tale intercapedine sia anche a servizio dei locali in cui sono installati i relativi accessori compresi i quadri elettrici; deve avere larghezza minima non inferiore a 0,60 m e, al piano grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al precedente capoverso.
- a3. Se la parete e' attestata su terrapieno, il dislivello fra la
quota del piano riferimento e l'intradosso del soffitto del locale deve essere almeno di 0,60 m, onde consentire la realizzazione di aperture di aerazione. Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere altezza non inferiore a 0,50 m.
- b) Strutture
- b1. Le strutture orizzontali e verticali, portanti e/o separanti,
devono avere una resistenza al fuoco R, REI, EI 120 rispettivamente.
- c) Dimensioni
- c1. L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve
essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sotto trave.
- c2. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e/o
delle unita' di cogenerazione e delle relative apparecchiature accessorie e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonche' le distanze tra i gruppi e/o le unita' installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilita' agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonche' la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto prescritto dal fabbricante del gruppo e/o della unita' di cogenerazione.
- c3. Ai fini antincendio le distanze di cui sopra devono
rispettare un minimo di 0,6 m su almeno tre lati.
- d) Accesso e comunicazione.
- d1. L'accesso al locale puo' avvenire:
- - direttamente dall'esterno da spazio scoperto;
- - tramite disimpegno aerato dall'esterno con adeguate aperture
di aerazione non inferiori a 0,30 m2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su intercapedine antincendio, oppure a mezzo di condotto realizzato in materiale incombustibile di sezione non inferiore a 0,10 m2 atto a conseguire una adeguata ventilazione del locale di disimpegno. La struttura e le porte del disimpegno devono avere resistenza al fuoco non inferiore a R, REI, EI 60 rispettivamente;
- - da intercapedini antincendio nelle quali non siano installati
apparecchiature o impianti che rendano difficoltoso l'accesso;
- d2. Indipendentemente dall'inserimento o no nella volumetria del
fabbricato, per gruppi e/o unita' di cogenerazione a servizio di fabbricati destinati, in tutto o in parte, alle attivita' di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, indicati nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24 m, l'accesso al locale deve realizzarsi direttamente da spazio scoperto oppure da intercapedine antincendio a servizio esclusivo del locale stesso.
- d3. Il locale non deve avere aperture di comunicazione dirette
con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e manovra e apparecchiature ausiliarie a servizio del gruppo e/o della unita' di cogenerazione.
- e) Porte
- e1. Le porte del locale devono essere incombustibili ed apribili
verso l'esterno. Quelle che si aprono verso i disimpegni ed i locali di cui alla precedente lettera d), punti 2 e 3, devono essere EI 120 e munite di congegno di autochiusura.
- f) Ventilazione.
f1. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di cui
al capo IV, punto 1, lettera a), devono avere, in caso di ventilazione naturale, una adeguata superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore a 0,20 m2 per impianti di potenza nominale complessiva fino a 400 kW; per gli impianti di potenza nominale complessiva superiore a 400 kW, la superficie minima e' calcolata come segue: 12,5 cm2 per ogni kW di potenza nominale complessiva installata. Per i locali interrati le superfici suddette sono maggiorate del 25%. Qualora la ventilazione del locale sia di tipo forzato, le superfici suddette possono essere diminuite fino al 50%. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o unita' di cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.
- f2. Per gruppi e/o unita' di cogenerazione alimentati con un gas
avente massa volumica riferita all'aria superiore a 0,8, la superficie di ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della superficie in pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo pavimento. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o unita' di cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.
Titolo III
DISPOSIZIONI PER INSTALLAZIONI DI GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE AVENTI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA MAGGIORE DI 25 kW E NON SUPERIORE A 50 kW
1. Il locale di installazione, fatto salvo quanto previsto al punto 2.2, 2.3 e 2.8, capo I, titolo II, deve avere le seguenti caratteristiche:
- a) Attestazione
Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 10% del perimetro,
deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta.
- b) Strutture
- Le strutture orizzontali e verticali, portanti e/o separanti,
devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a R, REI, EI 60 rispettivamente.
- c) Dimensioni.
- l'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve
essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sotto trave. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e/o delle unita' di cogenerazione e delle relative apparecchiature accessorie e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonche' le distanze tra i gruppi e/o le unita' installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilita' agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonche' la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto prescritto dal fabbricante del gruppo e/o della unita' di cogenerazione. Ai fini antincendio tali distanze devono rispettare un minimo di 0,6 m su almeno tre lati.
- d) Accesso e comunicazioni.
- d1. L'accesso al locale puo' avvenire:
- - direttamente dall'esterno da spazio scoperto;
- - tramite disimpegno, anche non aerato, avente strutture e
porte di resistenza al fuoco non inferiore a R60, REI60, EI60 rispettivamente. Suddetto disimpegno deve possedere le medesime caratteristiche di cui al punto d1 del Capo IV del Titolo II in caso di comunicazione con attivita' di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89 e 90, indicati nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98;
- - da intercapedini antincendio nelle quali non siano installati
apparecchiature o impianti che rendano difficoltoso l'accesso.
- d2. Il locale non deve avere aperture di comunicazione diretta
con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e manovra e apparecchiature ausiliarie a servizio del gruppo e/o della unita' di cogenerazione.
- e) Porte.
- Le porte del locale devono essere incombustibili ed apribili
verso l'esterno. Quelle che si aprono verso i disimpegni ed i locali di cui alla precedente lettera d), punti d1 e d2, devono essere EI 60 e munite di congegno di autochiusura.
- f) Ventilazione.
- Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di cui al
punto 1, lettera a), devono avere, in caso di ventilazione naturale, una adeguata superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore 12,5 cm2 per ogni kW di potenza nominale complessiva installata. Per i locali interrati le superfici suddette sono maggiorate del 25%. Qualora la ventilazione del locale sia di tipo forzato, le superfici suddette possono essere diminuite fino al 50%. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o unita' di cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.
2. Per gruppi e/o unita' di cogenerazione alimentati con un gas avente massa volumica riferita all'aria superiore a 0,8, la superficie di ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della superficie in pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo pavimento. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o unita' di cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.
3. I gas di combustione devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo e/o unita' di cogenerazione. Il convogliamento deve avvenire in modo che l'estremita' del tubo di scarico sia posto a distanza da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione adeguata in relazione alla potenza nominale installata, comunque non inferiore a 1,5 m e a quota non inferiore a 3 m sul piano praticabile.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PER INSTALLAZIONI DI GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE
AVENTI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA FINO A 25 kW
1. Le installazioni di gruppi e/o unita' di cogenerazione, aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW, sono effettuate
dall'installatore secondo le prescrizioni fornite dal fabbricante del
gruppo e/o unita' di cogenerazione, riportate nel manuale di
istruzioni per l'uso ed in base alle norme di buona tecnica. Per
suddette installazioni si applicano unicamente le disposizioni di cui
al Capo I, Titolo I.
2. L'installatore, ad installazione avvenuta, attesta sotto la
propria responsabilita' che il
gruppo e/o unita' di cogenerazione e' installato a regola d'arte