D.Lgs 28 maggio 2012, n.70 - Modifica al Codice delle comunicazioni elettroniche

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2012 diritto diritto D.Lgs 28 maggio 2012, n.70 - Modifica al Codice delle comunicazioni elettroniche Intestazione 19 giugno 2012 25% Da definire

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Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, in materia di Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata


Gazzetta Ufficiale N. 126 del 31 Maggio 2012 DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012 , n. 70 Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata. (12G0091)
Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010;

Vista la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

Vista la direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; Visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio;

Vista la direttiva 2002/19/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002 della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2008), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992;

Vista la decisione 676/2002/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunita' europea;

Vista la decisione 267/2010/UE della Commissione europea, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n.145;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121;

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) la parola: "abbonato" e' sostituita dalla seguente: "contraente";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della societa' dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale";
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: " h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale";
d) alla lettera j), dopo la parola: "consumatore:" sono inserite le seguenti: "l'utente finale," e dopo le parole: "persona fisica che utilizza" sono inserite le seguenti: "o che chiede di utilizzare";
e) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili;";
f) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: " q) mercati transnazionali: mercati situati in piu' di uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;"; g) alla lettera r) le parole: "Ministero delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";
h) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: "s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;";
i) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: "t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia un numero geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;";
l) la lettera v) e' sostituita dalla seguente: "v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che puo' essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;";
m) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: "z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;";
n) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;";
o) la lettera bb) e' soppressa;
p) la lettera dd) e' sostituita dalla seguente: "dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;";
q) la lettera ee) e' sostituita dalla seguente: "ee) risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;";
r) la lettera hh) e' sostituita dalla seguente: "hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;";
s) dopo la lettera qq) sono aggiunte, in fine, le seguenti: " qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonche' altri servizi quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza.". Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: "Art. 9. Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia In vigore dal 17 gennaio 2012.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti precedentemente, puo' essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacita' trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresi', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralita' tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;
d) possibilita' di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici riesaminando periodicamente la necessita' e la proporzionalita' delle misure adottate; assicurare la qualita' tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;
e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrita' delle reti;
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per cio' che concerne le apparecchiature terminali;
g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualita', tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilita' da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;
h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alla disciplina dell'incompatibilita' sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilita' successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorita' europee di regolamentazione;
i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche' di protezione dei dati personali e delle informazioni gia' archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalita' di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni; l) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorita' nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE; m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscano all'autorita' di regolazione la facolta' di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;
n) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;
o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di settore dell'Unione europea e nel rispetto delle specificita' delle condizioni di tali mercati;
p) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;
q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia' previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;
s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente gestore» sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare dell'archivio».

6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". La direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337.
La direttiva 2009/140/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337. Il regolamento (CE) 1211/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337.
La direttiva 2002/19/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002. La direttiva 2002/20/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002. La direttiva 2002/21/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002. La direttiva 2002/77/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 2002, n. L 249. Entrata in vigore il 7 ottobre 2002.
Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 (Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
La legge 7 agosto 1990, n. 241(Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
La legge 31 gennaio 1996, n. 61 (Ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1996, n. 40, S.O. La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale31 luglio 1997, n. 177, S.O. Il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2000, n. 292. Il testo dell'articolo 2 bis del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, cosi' recita: "2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda.
1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della societa' dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonche' sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di piu' di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e comunque almeno il quaranta per cento della capacita' trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.ù 3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonche' i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalita' e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione.

6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilita', anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unita' abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla societa' concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonche' delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorita' ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilita' sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.". Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 (Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, S.O.
La decisione 676/2002 (CE) e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002.
La decisione 267/2010 (UE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2010, n. L 117.
Il testo dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O., cosi' recita:
"Capo VIII
Disposizioni in materia di comunicazioni
Art. 41. Tecnologie delle comunicazioni.
1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e' attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilita' amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» e destinati all'espletamento delle attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita' amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilita' delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attivita' di ricerca (52). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita' stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita', prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonche' delle Autorita' amministrative indipendenti. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalita' da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni».
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro 5.000.".
Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5. Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
Il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2006, n. 84.
La legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"TITOLO I

Disposizioni generali e comuni

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) contraente: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della societa' dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione stessa;
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API):
interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorita' nazionale di regolamentazione:
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita';
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
i) Codice: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; j) consumatore: l'utente finale, la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete; m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili;
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivita';
p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessita' di autorizzazione generale; q) mercati transnazionali: mercati situati in piu' di uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;
r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia un numero geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che puo' essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;
aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
bb) (soppressa).
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; v ee) risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico; ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale; nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;
qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonche' altri servizi quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza.".

Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE

Art. 2

Principi generali
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "nel settore delle comunicazioni elettroniche." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "I provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano i diritti e le liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o liberta' fondamentali puo' essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una societa' democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.".

Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"Art. 3. Principi generali.
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di liberta' delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonche' il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. I provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano i diritti e le liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o liberta' fondamentali puo' essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una societa' democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.

2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che e' di preminente interesse generale, e' libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.

3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.". Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE

Art. 3

Ministero e Autorita'
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "come modificata dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni".
3. Dopo il comma 3, dell'articolo 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti: " 3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo.
3-ter. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. 3-quater. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.".

Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 7. Ministero e Autorita'.
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 2. L'Autorita' e' Autorita' nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
3. L'Autorita', in quanto Autorita' nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'. Le competenze del Ministero, cosi' come quelle dell'Autorita', sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. 3-ter. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
3-quater. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.". Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE

Art. 4

Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente: " 1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.".

Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.".

Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE

Art. 5

Comunicazione di informazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorita', per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita' alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorita' sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorita' trattano le informazioni conformemente al comma 3.". Note all'art. 5: Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 10. Comunicazione di informazioni.
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorita', per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita' alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorita' sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorita' trattano le informazioni conformemente al comma 3.

2. Il Ministero e l'Autorita' forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorita' possono essere messe a disposizione di un'altra Autorita' indipendente nazionale o di analoga Autorita' di altro Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove cio' sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilita' loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorita' che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorita' di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorita' riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorita', tale impresa deve esserne informata.

3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorita' di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformita' con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.

4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.

5. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.".

Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 6
Meccanismo di consultazione e di trasparenza 1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 14, commi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.".

Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 11. Meccanismo di consultazione e di trasparenza. 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'art. 14, commi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.

2. Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.

3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell'Autorita'.".

Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE

Art. 7

Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l'Autorita' coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni piu' adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato."; </br b) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.";
c) al comma 4 dopo la parola: "rivedere" e' inserita la seguente: "tale"; dopo le parole: "qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine" sono inserite le seguenti: "quando la proposta di provvedimento"; dopo la lettera a) e' aggiunta, in fine, la seguente: "oppure"; prima delle parole: "influenzi gli scambi tra Stati membri" sono inserite le seguenti: "tale proposta";
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura e' modificato, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3.";
e) il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.";
f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. L'Autorita' comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3.";
g) il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. In circostanze straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.".

Note all'art. 7: </br Il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:

"Art. 12. Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche.
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2. L'Autorita' contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l'Autorita' coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni piu' adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.

4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non puo' essere adottata per ulteriori due mesi e l'Autorita' e' tenuta a rivedere tale la proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine, quando la proposta di provvedimento:
a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18 oppure;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5 o 7 e tale proposta influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilita' con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13.

4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura e' modificato, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3.

5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.

5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri ,della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.

5-bis. L'Autorita' comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3.

6. In circostanze straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.".

Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE Art. 8
Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive). - 1. Quando la misura prevista all'articolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, notifica all'Autorita' di ritenere che il progetto di misura crea un ostacolo al mercato unico ovvero di dubitare seriamente della sua compatibilita' con il diritto dell'Unione europea, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorita' puo' adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da altra autorita' nazionale di regolamentazione.

2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, il BEREC e l'Autorita' cooperano strettamente con la Commissione europea, allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 13, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessita' di garantire una pratica regolamentare coerente.

3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l'Autorita' puo':
a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1 nonche' il parere e la consulenza del BEREC;
b) mantenere il suo progetto di misura.

4. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorita' comunica alla Commissione europea ed al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo puo' essere prorogato per consentire all'autorita' nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11.

5. Se l'Autorita' decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione della Commissione europea di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata. 6. L'Autorita' puo' ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.".

Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE

Art. 9
Obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.";
b) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: " a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualita';
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;";
c) la lettera c) e' abrogata;
d) al comma 5, la lettera d) e' abrogata e la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee recepite con il Codice;";
e) al comma 6, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari" e la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) promuovendo la capacita' degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta."; f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
" 6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire le finalita' programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati:
a) promuovendo la prevedibilita' regolamentare, garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione;
b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;
d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;
e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale;
f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.".

Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 13. Obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione.
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.

3. Il Ministero e l'Autorita' contribuiscono nell'ambito delle loro competenze a promuovere la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

4. Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualita';
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;
c) (abrogata).;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

5. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi;
d) (abrogata).;
e) collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee recepite con il Codice;

6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini: </br a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II; </br b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa; </br c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari"; </br f) garantendo il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;
g) promuovendo la capacita' degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta.

6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire le finalita' programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati:
a) promuovendo la prevedibilita' regolamentare, garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione;
b)garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture; </br d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione
in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;
e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale; </br f)imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

7. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

8. L'Autorita' si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione.

9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita' deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.".

Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 10</br Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

1. Dopo l'articolo 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio). - 1. Nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea, il Ministero coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, sentita l'Autorita' per i profili di competenza. A tal fine prende in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, e alle liberta' di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunita' di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilita' e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.".

Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE

Art. 11

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica). - 1. Tenendo debito conto della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 13 e 13-bis. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorita', e' fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia sono fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorita' rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'UIT e la normativa CEPT, e possono tener conto di particolari esigenze di interesse pubblico.

2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilita' dei servizi, in conformita' all'articolo 13-bis ed in attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia, tra cui la decisione n. 676/2002/CE.

3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto dell'Unione europea, nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radio utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario al fine di:
a) evitare interferenze dannose;
b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;
c) assicurare la qualita' tecnica del servizio;
d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;
e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure;
f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 5.

4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorita', ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano, nel piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione europea, che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che e' possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT e della normativa CEPT.

5. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:
a) garantire la salvaguardia della vita umana;
b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;
c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure;
d) promuovere la diversita' culturale e linguistica ed il pluralismo dei media, anche mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono vietare la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica esclusivamente ove cio' sia giustificato dalla necessita' di proteggere servizi finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana. Tale divieto puo' essere eccezionalmente esteso al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a norma del diritto dell'Unione europea.

7. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessita' delle restrizioni di cui ai comma da 3 a 6 e rendono pubblici i risultati di tale riesame.

8. I commi 3 e 4 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonche' alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni. Alle attribuzioni dello spettro radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al termine di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis.

9. Fatte salve le disposizioni delle direttive specifiche e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono stabilire norme volte a impedire l'accaparramento di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per l'effettivo utilizzo dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, comma 8, o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.

10. Il rinvio al presente articolo operato dal comma 3 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, si intende riferito all'articolo 14-ter.".