D.Lgs 28 maggio 2012, n.70 - Modifica al Codice delle comunicazioni elettroniche
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Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, in materia di Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata |
Gazzetta Ufficiale N. 126 del 31 Maggio 2012
DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012 , n. 70
Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive
2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione
elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati
personali e tutela della vita privata. (12G0091)
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010;
Vista la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;
Vista la direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; Visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio;
Vista la direttiva 2002/19/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002 della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e successive modificazioni;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2008), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992;
Vista la decisione 676/2002/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunita' europea;
Vista la decisione 267/2010/UE della Commissione europea, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n.145;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121;
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) la parola: "abbonato" e' sostituita dalla
seguente: "contraente";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) accesso: il
fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a
determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di
fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono
utilizzati per la prestazione di servizi della societa'
dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. E'
compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle
risorse correlate, che puo' comportare la connessione di
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in
particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai
servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale);
l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e
piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi
di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati
per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la
manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione;
l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai
servizi di rete virtuale";
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: " h) chiamata: la
connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale";
d) alla lettera j), dopo la parola: "consumatore:" sono inserite le
seguenti: "l'utente finale," e dopo le parole: "persona fisica che
utilizza" sono inserite le seguenti: "o che chiede di utilizzare";
e) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) interferenza
dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio
di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora
gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di
radiocomunicazione che opera conformemente alle normative
internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili;";
f) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: " q) mercati
transnazionali: mercati situati in piu' di uno Stato membro,
individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione
europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;";
g) alla lettera r) le parole: "Ministero delle comunicazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";
h) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: "s) numero
geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre
fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le
chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;";
i) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: "t) numero non
geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica e che non sia un numero
geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i
numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a
sovrapprezzo;";
l) la lettera v) e' sostituita dalla seguente: "v) punto terminale
di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso
ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano
luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete
e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che puo' essere
correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per
il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di
rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via
radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;";
m) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: "z) rete locale: il
circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un
permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di
comunicazione elettronica;";
n) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) rete pubblica
di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata
interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di
informazioni tra i punti terminali di reti;";
o) la lettera bb) e' soppressa;
p) la lettera dd) e' sostituita dalla seguente: "dd) reti di
comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o
con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le
reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per
la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi
per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;";
q) la lettera ee) e' sostituita dalla seguente: "ee) risorse
correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre
risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica
o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o
supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio,
ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra
l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli
edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le
guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;";
r) la lettera hh) e' sostituita dalla seguente: "hh) servizio
telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al
pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o
indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali
tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;";
s) dopo la lettera qq) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
" qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche;
qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una
determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da
parte di uno o piu' tipi di servizi di radiocomunicazione, se del
caso, alle condizioni specificate;
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di
comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione
elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi
attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di
farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i
sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso
condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonche' altri
servizi quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla
presenza.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il testo dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
"Art. 9. Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per
l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in
materia di servizi di comunicazione elettronica,
2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di
energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla
metrologia In vigore dal 17 gennaio 2012.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia,
uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alle
direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di
pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della
direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori,
2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa
all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle
risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e
2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010,
concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre
risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante
l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai
prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE,
76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative
alla metrologia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le
norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e
2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e
l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di
comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati
personali e di tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e
apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche
mediante le opportune modifiche al codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269.
3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il
comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,
gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro
raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento
della popolazione nazionale possono diffondere un solo
programma di fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli
integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di
servizi di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti
precedentemente, puo' essere trasmesso dagli stessi
operatori locali a condizione che per la stessa capacita'
trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che
hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze
utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
adottati, altresi', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di
obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita';
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il
4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi
dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello
spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in
linea con i principi di neutralita' tecnologica e dei
servizi, nel rispetto degli accordi internazionali
pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto di obiettivi
d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e difesa;
d) possibilita' di introdurre, in relazione alle
ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e
non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle
direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di
reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate
per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia
necessario, al fine di evitare interferenze dannose;
proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici
riesaminando periodicamente la necessita' e la
proporzionalita' delle misure adottate; assicurare la
qualita' tecnica del servizio; assicurare la massima
condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso
efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse
generale;
e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di
sicurezza ed integrita' delle reti;
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli
utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani,
dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari,
anche per cio' che concerne le apparecchiature terminali;
g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza
dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione
elettronica, in tema di prezzi, qualita', tempi e
condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di
facilitare la loro confrontabilita' da parte dell'utente e
l'eventuale cambio di fornitore;
h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune
modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con
riferimento alla disciplina dell'incompatibilita'
sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilita'
successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di
Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle
previsioni delle altre Autorita' europee di
regolamentazione;
i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di
sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche' di
protezione dei dati personali e delle informazioni gia'
archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo
all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le
modalita' di espressione del proprio consenso, in
particolare mediante le opzioni dei programmi per la
navigazione nella rete internet o altre applicazioni;
l) individuazione, per i rispettivi profili di
competenza, del Garante per la protezione dei dati
personali e della Direzione nazionale antimafia quali
autorita' nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo
1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;
m) adozione di misure volte a promuovere investimenti
efficienti e innovazione nelle infrastrutture di
comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni
che attribuiscano all'autorita' di regolazione la facolta'
di disporre la condivisione o la coubicazione delle
infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano
adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti
sostenuti dalle imprese;
n) previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del
diritto di installazione di infrastrutture al fine di
promuovere un efficiente livello di concorrenza;
o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per
i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento
dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di
settore dell'Unione europea e nel rispetto delle
specificita' delle condizioni di tali mercati;
p) promozione di un efficiente livello di concorrenza
infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva
concorrenza nei servizi al dettaglio;
q) definizione del riparto di attribuzioni tra
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per
la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle
funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel
rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei
compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva
la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di
comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni
e le attivita' culturali;
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia'
previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente
articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui
al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28
marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto
dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione
delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata
direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del
sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante
depenalizzazione;
s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni
incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.
5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente gestore» sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare dell'archivio».
6. Dall'esercizio della presente delega non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
presente delega con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
La direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del
regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le
autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa a tutela dei consumatori (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n.
L 337.
La direttiva 2009/140/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2009, n. L 337.
Il regolamento (CE) 1211/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337.
La direttiva 2002/19/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002.
La direttiva 2002/20/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002.
La direttiva 2002/21/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002.
La direttiva 2002/77/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 17
settembre 2002, n. L 249. Entrata in vigore il 7 ottobre
2002.
Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427
(Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n. 317,
concernenti la procedura di informazione nel settore delle
norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione
delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
La legge 7 agosto 1990, n. 241(Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 novembre 1995, n. 270, S.O.
La legge 31 gennaio 1996, n. 61 (Ratifica ed esecuzione
degli atti finali della Conferenza addizionale dei
plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),
con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni,
adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1996, n. 40, S.O.
La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale31 luglio 1997, n. 177,
S.O.
Il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373
(Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei
servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
dicembre 2000, n. 292.
Il testo dell'articolo 2 bis del decreto legge 23
gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, cosi' recita:
"2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
banda.
1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i
soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da
satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di
utenza o parte di esso, alla sperimentazione di
trasmissioni televisive e servizi della societa'
dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le
emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definire intese, per la gestione dei relativi impianti e
per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali.
Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche
editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni
televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali
legittimamente eserciti, nonche' sui canali eventualmente
derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun
soggetto che sia titolare di piu' di una concessione
televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e
servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e
comunque almeno il quaranta per cento della capacita'
trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la
sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano
societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi
dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero
via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano
ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo
3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da
un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.ù 3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonche' i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalita' e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o
le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui
all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un
regolamento, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei
principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i
contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con
individuazione delle rispettive responsabilita', anche in
relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime
della licenza individuale per i soggetti che provvedono
alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in
comune delle strutture di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori,
nell'osservanza dei principi di pluralismo
dell'informazione, di trasparenza, di tutela della
concorrenza e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai
servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi
radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i
medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte
dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei
programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche
locale delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio
delle licenze e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per la
definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica
analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione
radiotelevisiva in chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni
rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento
adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche
interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle
altre bande destinate dalla pianificazione europea ai
servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui
al presente comma possono riguardare anche la distribuzione
dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle
unita' abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla societa' concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.
10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonche' delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorita' ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilita' sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo
sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie
di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze
terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda, individuando
contestualmente misure a sostegno del settore.".
Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269
(Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2001, n. 156, S.O.
La decisione 676/2002 (CE) e' pubblicata nella G.U.C.E.
24 aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile
2002.
La decisione 267/2010 (UE) e' pubblicata nella G.U.U.E.
11 maggio 2010, n. L 117.
Il testo dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
gennaio 2003, n. 15, S.O., cosi' recita:
"Capo VIII
Disposizioni in materia di comunicazioni
Art. 41. Tecnologie delle comunicazioni.
1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie
delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della
sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle
poste e delle comunicazioni, di predisposizione della
normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private
sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione opera la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e'
attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero delle comunicazioni -
centro di responsabilita' amministrativa «Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione» e destinati all'espletamento delle
attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del
Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio
superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie
attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1,
comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum
permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente
soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio
succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i componenti del Consiglio
cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle
comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle
comunicazioni con compiti di proposta nei settori di
competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a
supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La
Fondazione elabora e propone, in piena autonomia
scientifica, strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, e coadiuva operativamente il
Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni
pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare
delle problematiche di carattere tecnico, economico,
finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse
alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni
pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita'
amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed
approfondimento su argomenti di carattere tecnico,
economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con
il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre
Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite, nei
limiti delle disponibilita' delle amministrazioni,
attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di
atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la
Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi
nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. Al
finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce
mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento
relative alle attivita' di ricerca (52). Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7
marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo
112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le
modalita' stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici
della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza
con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita',
prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore
del Ministero dello sviluppo economico, di altre
amministrazioni pubbliche, nonche' delle Autorita'
amministrative indipendenti. I dipendenti della Fondazione
risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e
comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere
di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione e del Ministero delle
comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali,
secondo criteri e modalita' da definire con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede
nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a
quelle rivestite. Al personale immesso compete il
trattamento economico spettante agli appartenenti alla
qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza
tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica
maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di
cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua
massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
hanno presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il
Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi
della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6,
lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima Fondazione e soggetti abilitati alla
sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di
progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della
citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette
attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte
le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni».
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino debitrici per canoni di
concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
posizione debitoria, senza applicazione di interessi,
mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro
novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da
parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica
soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero
in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare
non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro
5.000.".
Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366
(Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa
del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1
della L. 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
ottobre 2005, n. 235, S.O.
Il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo
2006, n. 145, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
aprile 2006, n. 84.
La legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"TITOLO I
Disposizioni generali e comuni
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) contraente: la persona fisica o giuridica che sia
parte di un contratto con il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la
fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o
servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su
base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi
di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati
per la prestazione di servizi della societa'
dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di
contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi
della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la
connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale
nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire
servizi tramite la rete locale); l'accesso
all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e
piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i
sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi
informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la
fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni
analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e
l'accesso ai servizi di rete virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un
ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere
applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi
l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione
stessa;
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i
sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al
collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali
integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API):
interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da
emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle
apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorita' nazionale di regolamentazione:
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata Autorita';
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che
disciplina la fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i
relativi obblighi specifici per il settore applicabili a
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente la comunicazione bidirezionale;
i) Codice: il «Codice delle comunicazioni
elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;
j) consumatore: l'utente finale, la persona fisica
che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi
non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o
professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione
elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o
la messa a disposizione di una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico
delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal
medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti
di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o
di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da
un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle
parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla
rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di
accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica
il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di
altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente,
ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di
radiocomunicazione che opera conformemente alle normative
internazionali, dell'Unione europea o nazionali
applicabili;
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da
applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che
consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati
livelli di interattivita';
p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi
o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica
senza necessita' di autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati situati in piu' di
uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo
18, che comprendono l'Unione europea o una parte
considerevole dei suoi Stati membri;
r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano
nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da
indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le
chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di
rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano
nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica e che non sia un numero geografico; include tra
l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata
gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire
una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa
correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire
dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di
comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la
commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete
e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che
puo' essere correlato ad un numero di contraente o ad un
nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili
e personali il punto terminale di rete e' costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le
apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il
punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto
equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione
elettronica;
aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
bb) (soppressa).
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la
diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o
televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato; v
ee) risorse correlate: i servizi correlati, le
infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi
correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un
servizio di comunicazione elettronica che permettono o
supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o
servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi
compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli
edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e
le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i
pozzetti e gli armadi di distribuzione;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso
privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto
esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della
relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi,
forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;
sono inoltre esclusi i servizi della societa'
dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un
servizio reso accessibile al pubblico che consente di
effettuare e ricevere direttamente o indirettamente,
chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o
internazionale;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un
servizio televisivo che si compone esclusivamente o
parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere
visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il
rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi
di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti
a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto
conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un
prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura
o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma
intelligibile ad un servizio protetto di diffusione
radiotelevisiva e' subordinato ad un abbonamento o ad
un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori
o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori,
ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in
una data postazione, anche mobile o portatile, per
assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il
servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene
classificata sulla base del servizio al quale partecipa in
materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi
apparecchio telefonico accessibile al pubblico,
utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere
monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che
utilizza o chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti
pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche;
qq-ter) attribuzione di spettro radio: la
designazione di una determinata banda di frequenze
destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi
di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle
condizioni specificate;
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad
una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di
comunicazione elettronica che permettono o supportano la
fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o
sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro
i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono
funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le
guide elettroniche ai programmi, nonche' altri servizi
quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla
presenza.".
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 2
Principi generali
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, dopo le parole: "nel settore delle comunicazioni
elettroniche." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "I provvedimenti
riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso
reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali,
rispettano i diritti e le liberta' fondamentali delle persone
fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi
generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque provvedimento di
questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni
attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti
finali, che ostacolasse tali diritti o liberta' fondamentali puo'
essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario
nel contesto di una societa' democratica e la sua attuazione deve
essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione
europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto
processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del
principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione
dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare
equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona
o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la
necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di
urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo
giurisdizionale efficace e tempestivo.".
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 3. Principi generali.
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di
liberta' delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione
elettronica, nonche' il diritto di iniziativa economica ed
il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore
delle comunicazioni elettroniche. I provvedimenti
riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni
attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte
degli utenti finali, rispettano i diritti e le liberta'
fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi
generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque
provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso
di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione
elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse
tali diritti o liberta' fondamentali puo' essere imposto
soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel
contesto di una societa' democratica e la sua attuazione
deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali
conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e ai
principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi
un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo.
Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del
principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla
protezione dei dati personali. Deve essere garantita una
procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro
assicuri il diritto della persona o delle persone
interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita'
di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di
urgenza debitamente accertata conformemente alla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Deve essere
garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale
efficace e tempestivo.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che e' di preminente interesse generale, e' libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.". Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 3
Ministero e Autorita'
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, le parole: "come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.
317, dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16
gennaio 2003, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "e successive
modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, le parole: "come modificata dal decreto-legge 2 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3" sono sostituite dalle
seguenti: "e successive modificazioni".
3. Dopo il comma 3, dell'articolo 7, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale,
trasparente e tempestivo.
3-ter. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate
per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorita' opera in
indipendenza e non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun altro
organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
3-quater. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane
sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al
BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC
relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza
normativi maggiori e, allorche' adotta le proprie decisioni, tiene
nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate
dal BEREC.".
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 7. Ministero e Autorita'.
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche'
dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
2. L'Autorita' e' Autorita' nazionale di
regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi
successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni.
3. L'Autorita', in quanto Autorita' nazionale di
regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria
competenza, adottano le misure espressamente previste dal
Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli
articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di
ragionevolezza e proporzionalita'. Le competenze del
Ministero, cosi' come quelle dell'Autorita', sono
notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche
sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo
imparziale, trasparente e tempestivo.
3-ter. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e
umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati.
L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne'
accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio
dei compiti ad essa affidati.
3-quater. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e
umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire
attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli
obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un
coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e,
allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella massima
considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal
BEREC.".
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 4
Ricorsi avverso provvedimenti
del Ministero e dell'Autorita'
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di
propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale
dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle
procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure
provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente
comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di
essi.".
Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n.
259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e
dell'Autorita'.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le
materie di propria competenza, raccolgono informazioni
sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di
richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di
ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure
provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive materie trattate, comunicano le informazioni
previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su
richiesta motivata di uno di essi.".
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 5
Comunicazione di informazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere
finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorita', per le materie
di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita' alle
disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del
Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta'
di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli
sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere
ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai
concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui
mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati
contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati
all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le
informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di
dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e
dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero e
dell'Autorita' sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello
specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono
adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorita' trattano le
informazioni conformemente al comma 3.".
Note all'art. 5:
Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n.
259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 10. Comunicazione di informazioni.
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica trasmettono tutte le
informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al
Ministero e all'Autorita', per le materie di rispettiva
competenza, al fine di assicurare la conformita' alle
disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai
sensi del Codice. In particolare, il Ministero e
l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali imprese
comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a
livello di reti o di servizi che potrebbero avere
ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi
disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un
significativo potere sui mercati all'ingrosso possono
essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui
mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso.
Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni
richieste, nel rispetto dei termini e del grado di
dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e
dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero
e dell'Autorita' sono proporzionate rispetto
all'assolvimento dello specifico compito al quale la
richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il
Ministero e l'Autorita' trattano le informazioni
conformemente al comma 3.
2. Il Ministero e l'Autorita' forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorita' possono essere messe a disposizione di un'altra Autorita' indipendente nazionale o di analoga Autorita' di altro Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove cio' sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilita' loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorita' che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorita' di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorita' riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorita', tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorita' di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformita' con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.
5. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.".
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 6
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione
degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorita',
quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o
quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 14,
commi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di
riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le
proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine
non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti
interessate della proposta di provvedimento.".
Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n.
259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 11. Meccanismo di consultazione e di trasparenza.
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di
applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il
Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare
provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono
imporre limitazioni conformemente all'art. 14, commi 3 e 4,
che abbiano un impatto rilevante sul mercato di
riferimento, consentono alle parti interessate di
presentare le proprie osservazioni sulla proposta di
provvedimento entro un termine non inferiore a trenta
giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate
della proposta di provvedimento.
2. Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell'Autorita'.".
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 7
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita'
contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le
Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la
Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare
la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni
delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo,
l'Autorita' coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per
individuare i tipi di strumenti e le soluzioni piu' adeguate da
utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel
contesto del mercato."; </br
b) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Salvo che sia
diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti
adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della
direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui
all'articolo 11, qualora l'Autorita' intenda adottare un
provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45
e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile,
fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento,
adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea,
al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati
membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che sia
decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.";
c) al comma 4 dopo la parola: "rivedere" e' inserita la seguente:
"tale"; dopo le parole: "qualora la Commissione europea ne faccia
richiesta entro tale termine" sono inserite le seguenti: "quando la
proposta di provvedimento"; dopo la lettera a) e' aggiunta, in fine,
la seguente: "oppure"; prima delle parole: "influenzi gli scambi tra
Stati membri" sono inserite le seguenti: "tale proposta";
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Qualora la
Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' modifica o
ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione.
Se il progetto di misura e' modificato, l'Autorita' avvia una
consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e
notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione
europea conformemente al comma 3.";
e) il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. L'Autorita' tiene in
massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di
regolamentazione di altri Stati membri, della Commissione europea e
del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7,
paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il
provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.";
f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. L'Autorita'
comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive
adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3.";
g) il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. In circostanze
straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di
urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi
degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puo'
adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto
immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorita'
comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati,
alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli
altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorita' di
estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o
di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e
4.".
Note all'art. 7: </br Il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 12. Consolidamento del mercato interno per le
comunicazioni elettroniche.
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle
funzioni di cui al Codice, tengono in massima
considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella
misura in cui concernono il funzionamento del mercato
interno.
2. L'Autorita' contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l'Autorita' coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni piu' adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non
puo' essere adottata per ulteriori due mesi e l'Autorita'
e' tenuta a rivedere tale la proposta di provvedimento,
qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro
tale termine, quando la proposta di provvedimento:
a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato
di riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18
oppure;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che
detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre,
un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo
19, commi 4, 5 o 7 e tale proposta influenzi gli scambi tra
Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa
creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della
sua compatibilita' con il diritto comunitario e in
particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13.
4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura e' modificato, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3.
5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.
5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri ,della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.
5-bis. L'Autorita' comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3.
6. In circostanze straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.".
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 8
Procedura per la coerente applicazione
delle misure correttive
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Procedura per la coerente applicazione delle misure
correttive). - 1. Quando la misura prevista all'articolo 12, comma 3,
mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un
operatore in applicazione dell'articolo 19, in combinato disposto con
gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva
2002/21/CE, notifica all'Autorita' di ritenere che il progetto di
misura crea un ostacolo al mercato unico ovvero di dubitare
seriamente della sua compatibilita' con il diritto dell'Unione
europea, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente
sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In
assenza di una notifica in tal senso, l'Autorita' puo' adottare il
progetto di misura tenendo nella massima considerazione le
osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da
altra autorita' nazionale di regolamentazione.
2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, il BEREC e l'Autorita' cooperano strettamente con la Commissione europea, allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 13, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessita' di garantire una pratica regolamentare coerente.
3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l'Autorita'
puo':
a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella
massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui
al comma 1 nonche' il parere e la consulenza del BEREC;
b) mantenere il suo progetto di misura.
4. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorita' comunica alla Commissione europea ed al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo puo' essere prorogato per consentire all'autorita' nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11.
5. Se l'Autorita' decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione della Commissione europea di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata. 6. L'Autorita' puo' ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.".
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 9
Obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Salvo diversa
disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il
Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni e dei poteri
indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di
neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della
concorrenza e non discriminazione tra imprese.";
b) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
" a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili,
quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne
traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e
qualita';
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della
concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per
la trasmissione di contenuti;";
c) la lettera c) e' abrogata;
d) al comma 5, la lettera d) e' abrogata e la lettera e) e'
sostituita dalla seguente: "e) collaborando con le Autorita' di
regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea
e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari
coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee recepite
con il Codice;";
e) al comma 6, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e)
prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di
quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari" e
la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) promuovendo la
capacita' degli utenti finali di accedere ad informazioni e
distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta.";
f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
" 6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire le finalita'
programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle
rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e proporzionati:
a) promuovendo la prevedibilita' regolamentare, garantendo un
approccio regolatorio coerente nell'arco di opportuni periodi di
revisione;
b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano
discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e
servizi di comunicazione elettronica;
c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e
promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;
d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in
infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi
obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle
imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti
richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di
investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della
concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;
e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla
concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno
del territorio nazionale;
f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non
opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o
revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.".
Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 13. Obiettivi e principi dell'attivita' di
regolamentazione.
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione
indicate nel Codice e secondo le procedure in esso
contenute, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli
e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali
di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente
articolo.
2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.
3. Il Ministero e l'Autorita' contribuiscono nell'ambito delle loro competenze a promuovere la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza
nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti
disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze
sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in
termini di scelta, prezzi e qualita';
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e
restrizioni della concorrenza nel settore delle
comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di
contenuti;
c) (abrogata).;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una
gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di
numerazione.
5. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del
mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono
alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di
risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione
elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e
dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra
gli operatori, compatibilmente con le condizioni
competitive del mercato e avendo riguardo alle singole
tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in
particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in
coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti
transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi;
d) (abrogata).;
e) collaborando con le Autorita' di regolamentazione
degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con
il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari
coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee
recepite con il Codice;
6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, promuovono gli interessi dei
cittadini: </br
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al
servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo
II; </br
b) garantendo un livello elevato di protezione dei
consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in
particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose
di risoluzione delle controversie da parte di un organismo
indipendente dalle parti in causa; </br
c) contribuendo a garantire un livello elevato di
protezione dei dati personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare,
in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e
delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze degli
utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno
esigenze sociali particolari"; </br
f) garantendo il mantenimento dell'integrita' e della
sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;
g) promuovendo la capacita' degli utenti finali di
accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire
applicazioni e servizi di loro scelta.
6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire le
finalita' programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6,
applicano, nell'ambito delle rispettive competenze,
principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati:
a) promuovendo la prevedibilita' regolamentare,
garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di
opportuni periodi di revisione;
b)garantendo che, in circostanze analoghe, non vi
siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei
consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata
sulle infrastrutture; </br
d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione
in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che
qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio
sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di
cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso,
al fine di diversificare il rischio di investimento,
assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza
nel mercato e del principio di non discriminazione;
e) tenendo debito conto delle differenti condizioni
attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree
geografiche all'interno del territorio nazionale; </br
f)imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente
dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e
attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale
condizione.
7. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L'Autorita' si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita' deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.".
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 10</br
Pianificazione strategica e coordinamento
della politica in materia di spettro radio
1. Dopo l'articolo 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Pianificazione strategica e coordinamento della
politica in materia di spettro radio). - 1. Nella pianificazione
strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio
nell'Unione europea, il Ministero coopera con i competenti organi
degli altri Stati membri e con la Commissione europea, sentita
l'Autorita' per i profili di competenza. A tal fine prende in
considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla
sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, e alle liberta' di
espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle
politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle
comunita' di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne
l'uso e di evitare interferenze dannose.
2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilita' e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.".
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 11
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Gestione delle radiofrequenze per i servizi di
comunicazione elettronica). - 1. Tenendo debito conto della
circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un
importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la
gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di
comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 13 e 13-bis. La
predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e
dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorita', e' fondata su
criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di
comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali o
di diritti d'uso individuali in materia sono fondate su criteri
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorita'
rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i
regolamenti radio dell'UIT e la normativa CEPT, e possono tener conto
di particolari esigenze di interesse pubblico.
2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilita' dei servizi, in conformita' all'articolo 13-bis ed in attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia, tra cui la decisione n. 676/2002/CE.
3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che,
coerentemente con il diritto dell'Unione europea, nelle bande di
frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione
elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i
servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorita',
nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere
restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi
di tecnologie di accesso senza fili o rete radio utilizzati per
servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario al fine
di:
a) evitare interferenze dannose;
b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;
c) assicurare la qualita' tecnica del servizio;
d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;
e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure;
f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale
conformemente al comma 5.
4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorita', ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano, nel piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione europea, che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che e' possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT e della normativa CEPT.
5. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di
comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i
servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire
il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente
al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:
a) garantire la salvaguardia della vita umana;
b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;
c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure;
d) promuovere la diversita' culturale e linguistica ed il
pluralismo dei media, anche mediante prestazione di servizi di
radiodiffusione o telediffusione.
6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono vietare la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica esclusivamente ove cio' sia giustificato dalla necessita' di proteggere servizi finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana. Tale divieto puo' essere eccezionalmente esteso al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a norma del diritto dell'Unione europea.
7. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessita' delle restrizioni di cui ai comma da 3 a 6 e rendono pubblici i risultati di tale riesame.
8. I commi 3 e 4 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonche' alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni. Alle attribuzioni dello spettro radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al termine di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis.
9. Fatte salve le disposizioni delle direttive specifiche e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono stabilire norme volte a impedire l'accaparramento di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per l'effettivo utilizzo dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, comma 8, o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.
10. Il rinvio al presente articolo operato dal comma 3 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, si intende riferito all'articolo 14-ter.".