D.Lgs 21 marzo 2005, n.70 - O.G.M.

Governo italiano

2005 diritto diritto D.Lgs. 1 marzo 2005, n. 70 - O.G.M. Intestazione 17 giugno 2012 25% Da definire

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Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati
2005
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Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70, in materia di Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati"


Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 70 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005 ________________________________________

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N.1829 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 SETTEMBRE 2003.

CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1. Oggetto e finalità
1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, di seguito denominato: «regolamento».

CAPO II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AGLI ALIMENTI GENETICAMENTE MODIFICATI SEZIONE I

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ED ALLA VIGILANZA

Art. 2. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 del regolamento
1. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo II del regolamento medesimo, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione e' stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila.
3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, continua, dopo lascadenza della stessa, ad immettere sul mercato l'OGM o l'alimento, ovvero continua ad immettere sul mercato l'OGM o l'alimento dopo che il rinnovo dell'autorizzazione e' stato rifiutato, revocato o sospeso, e' punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.
4. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel rinnovo dell'autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
5. Chi, dopo l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio eventualmente imposto dall'autorizzazione, o non presenta alla Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate nell'autorizzazione medesima, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento.
6. Chi, dopo l'ottenimento della autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e l'immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dei medesimi, non informa immediatamente la Commissione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

Art. 3. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 8 del regolamento
1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione I del capo II del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, e' stata rigettata, e' punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda fino ad euro sessantamila.

SEZIONE II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA

Art. 4. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 13 del regolamento
1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, chiunque immette in commercio un alimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, destinato in quanto tale al consumatore finale od ai fornitori di alimenti per collettività, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli alimenti che contengono materiale che contiene OGM, o e' costituito da OGM o e' prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento, purche' tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.

CAPO III

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AI MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI SEZIONE I

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ED ALLA VIGILANZA

Art. 5. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 6, 19, 21, 22 e 23 del regolamento
1. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo III del regolamento medesimo, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione e' stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila.
3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul mercato, ad usare o modificare l'OGM o il mangime, ovvero continua ad immettere sul mercato, ad usare o a modificare l'OGM o il mangime dopo che il rinnovo dell'autorizzazione e' stato rifiutato, revocato o sospeso, e' punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.
4. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel rinnovo dell'autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
5. Chi, dopo l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio eventualmente imposto dall'autorizzazione, o non presenta alla Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate nell'autorizzazione medesima, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento. 6. Chi, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento e l'immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dei medesimi, non informa immediatamente la Commissione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

Art. 6. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 20 del regolamento
1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Chiunque mantiene sul mercato un mangime geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione 1 del capo III del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento medesimo, e' stata rigettata, e' punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda fino ad euro sessantamila.

SEZIONE II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA

Art. 7. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 25 del regolamento
1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei mangimi, chiunque immette sul mercato un mangime di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 25 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai mangimi che contengono materiale che contiene OGM, o e' costituito da OGM o e' prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento per mangime e per ciascun mangime di cui esso e' composto o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento, purche' tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.
Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.

CAPO IV

RELAZIONE CON IL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 2003, N. 224

Art. 8. Relazione con gli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10 e con l'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
1. Le disposizioni degli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224 del 2003, si applicano anche nel caso di coltivazione di OGM autorizzati ai sensi del regolamento. 2. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 2, 3, 5 e 6, le disposizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 si applicano anche nel caso di danni provocati dalla immissione in commercio di OGM destinati all'alimentazione umana o degli animali o di alimenti o mangimi che contengono o sono costituiti da OGM, rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 9. Disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che e' stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.
1. Per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del regolamento, e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2 dello stesso, la presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contiene OGM od e' costituito o derivato da OGM in proporzione non superiore allo 0,5 per cento, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce violazione degli articoli 2 e 5.

TITOLO II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1830 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 SETTEMBRE 2003.

CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 10. Oggetto e finalità
1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE, di seguito denominato: «regolamento».

CAPO II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONTENENTI OGM O DA ESSI COSTITUITI E PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI PER ALIMENTI O MANGIMI OTTENUTI DA OGM.

Art. 11.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 4 del regolamento 1. Chiunque, nella prima fase di immissione in commercio di un prodotto contenente OGM o da essi costituito, comprese le merci sfuse, o nelle fasi successive dell'immissione in commercio di tali prodotti, non assicura la trasmissione per iscritto all'operatore che riceve il prodotto delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila. Nel caso dei prodotti contenenti miscele di OGM o da esse costituiti, destinati all'uso diretto ed esclusivo come alimento o mangime, o destinati alla trasformazione, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, possono essere sostituite dalla dichiarazione, corredata dall'elenco, prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento medesimo.
2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione e di distribuzione dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, in qualità di soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi prodotti, ad esclusione del consumatore finale, non predispone i sistemi e le procedure standardizzate di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.
3. Chiunque viola le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM indicate all'articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento.

Art. 12. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 5 del regolamento
1. Chiunque immette in commercio un prodotto per alimenti o mangimi ottenuto da OGM, senza assicurare la trasmissione per iscritto all'operatore che lo riceve delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila.
2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione e di distribuzione dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM, in qualità di soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi prodotti o mangimi, ad esclusione del consumatore finale, non predispone i sistemi e le procedure standardizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM in prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM indicate all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 13. Autorità competente
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, nell'ambito delle attività previste dalle norme vigenti, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 2, 3, 5 e 6 nei casi di violazioni relative alle fattispecie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), ed all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829 del 2003. Provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2.
2. Le regioni e le province autonome provvedono all'irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo nei casi di violazioni relative ad alimenti e mangimi immessi in commercio, così come definiti dalla vigente legislazione comunitaria.