D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 - Attuazione Statuto Trentino Alto Adige

Governo italiano

2017 Diritto D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 - Attuazione Statuto Trentino Alto Adige Intestazione 27 novembre 2017 25% Da definire

DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2017, n. 76 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano. (17G00090)

Vigente al: 27-11-2017


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.», e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.» e, in particolare, l'articolo 12;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;


Emana il seguente decreto legislativo:


Art. 1


Commissioni d'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina


1. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:

«2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui all'articolo 4, nonche' le modalita' di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia.

4. Tutti i commissari devono avere eccellente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.».

2. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«5. Il Commissario del Governo puo' consultare l'elenco in formato digitale dei candidati e delle candidate che hanno superato l'esame.».

3. I commi 6 e 7 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:

«6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. La conoscenza della lingua ladina viene accertata, in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego e ai livelli di competenza linguistica indicati all'articolo 4, comma 3, con prova scritta e colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o piu' commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo. I criteri disciplinanti le modalita' di svolgimento delle prove nonche' l'organizzazione delle commissioni d'esame sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.».

4. Il comma 9/bis dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«9/bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono rispettivamente equipollenti. Le prove per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui all'articolo 4 si orientano altresi' al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e sono seguite da un comitato scientifico nominato dalla Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui all'articolo 4 e' attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.».

5. Il comma 9/quinquies dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«9/quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e 9/quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano o il tedesco.».

6. Dopo il comma 9/sexies dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 9/septies:

«9/septies. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori costituiscono attestato di conoscenza delle tre lingue corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo e all'articolo 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana o di lingua tedesca, congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in istituzioni scolastiche delle localita' ladine della provincia di Bolzano e a fronte di un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle localita' ladine.».

Art. 2


Attestato di conoscenza delle due lingue


1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:

«2. Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioe':

1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.».

2. Nel comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, la parola «diciassettesimo» e' sostituita dalla parola «sedicesimo».

Art. 3


Abrogazioni


1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e' abrogato.

2. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e' abrogato.

Art. 4


Parificazione


1. Dopo il comma 19 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 19-bis:

«19-bis. Per il personale direttivo, docente, pedagogico ed educativo del sistema educativo di istruzione e formazione delle localita' ladine, l'esame di ladino di cui al comma 6, svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale presso l'Intendenza scolastica ladina, e' equiparato a tutti gli effetti all'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 maggio 2017


MATTARELLA


Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri


Costa, Ministro per gli affari

regionali


Fedeli, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca


Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze


Minniti, Ministro dell'interno


Madia, Ministro per la

semplificazione e la pubblica

amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando