Costituzione della Repubblica Romana 1849

Repubblica Romana (1849)

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COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ROMANA


PRINCIPJ FONDAMENTALI

1. La sovranità essendo per diritto eterno nel Popolo,

Il Popolo dello Stato Romano è costituito in Repubblica.

2. I Cittadini della Repubblica Romana sono tutti liberi ed uguali.

3. La Republica Romana onora la virtù del sacrifizio fatto pei fratelli e per la patria.

4. La Repubbliva cura l’educazione di tutti i cittadini per renderli atti a migliorare la propria condizione con la industria, con la fatica coll’ingegno.

5. Il dritto d’ogni nazionalità è sagro per la Repubblica: Essa riguarda tutti i Popoli come fratelli.

6. Tutti i cittadini debbano difendere fin colla vita la Repubblica, e la indipendenza nazionale.

7. I Municipii hanno tutti eguali diritti; la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità universale.

8. La Religione Cattolica è la Religione dello Stato. Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.

Sopra questi principj l’Assemblea Costituente compie il suo mandato col decretare la seguente:

COSTITUZIONE

TITOLO I.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini

1. Sono Cittadini i nati nella Repubblica da un cittadino della Repubblica, e da qualunque altro italiano vi avesse stabilito domicilio.

I nati nel territorio della Repubblica da padre straniero che vi abbia domicilio.

I nati da padre italiano in altro Stato italiano o in paese straniero quando stabiliscano domicilio nel territorio della Repubblica.

Gli stranieri acquistano la cittadinanza col domicilio di 10 anni o con eleggere la cittadinanza della Repubblica rinunciando alla propria.

Chi stabilisce il suo domicilio in paese straniero e vi dimora per dieci anni perde la cittadinanza della Repubblica.

2. Si perde o è sospeso il diritto di cittadinanza per condanna che importi perdita o sospensione dei dritti civili.

Non sia più cittadino chi accetta titoli, gradi, o cariche straniere.

Le leggi civili determinano l’età e le condizioni per l’esercizio dei diritti di cittadino.

3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.

4. Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

5. Nessuno può essere arrestato che in flagranti o quasi flagranti delitti o per mandato di Giudice, nè essere distolto da’ suoi giudici naturali.

6. Le pene di morte e di confisca sono abolite.

7. Il domicilio è sacro. Non è permesso di violarlo che nei casi e nei modi determinati dalla legge.

8. La espressione del pensiero è libera come il pensiero. La legge ne punisce l’abuso.

9. Il diritto di petizione è di ciascuno e di tutti.

10. L’associazione è libera, e non ha altro limite che quello determinato dalla legge alle azioni degl’individui.

11. Tutti i cittadini compiuti gli anni 18 appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni stabilite da una legge.

12. La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

13. Nessuna imposizione di tassa può essere percetta se non venga stabilita dalla legge, nè per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

14. Il debito publico è garantito.

TITOLO II.

Dell’esercizio dei Poteri

15. Il popolo detta le leggi per mezzo de’ suoi rappresentanti; alla magistratura Consolare ne è delegata l’esecuzione; la magistratura Giudiziaria rende ad ognuno il suo dritto a termini della legge; un Tribunato veglia alla garanzia delle leggi fondamentali della Repubblica.

16. Il popolo elegge i suoi Rappresentanti, i consoli, ed i Tribuni in Comizi generali.

17. I Comizi generali si radunano ordinariamente nel dì primo Decembre, e in ogni caso di straordinaria convocazione. Intervengono a dar suffragio tutti i cittadini che abbiano compiuto il ventunesimo anno.

18. Tutti gli elettori sono elegibili alla Rappresentanza popolare. I Consoli ed i Tribuni a trenta anni compiuti. La legge elettorale determina le incapacità.

19. Il numero dei Rappresentanti è determinato in proporzione di uno sopra ogni trentamila abitanti: la legge elettorale stabilisce le norme del suffragio universale nei Comizi generali per l’elezione dei Rappresentanti e determina le incompatibilità degli officj.

20 Il loro ufficio dura tre anni.

21. I Consoli sono due: sono eletti per suffragio diretto e universale; i suffragj raccolti in ciascun comune sono rimessi per lo squittinio al Capo luogo delle rispettive provincie; e tutti i verbali si riassumono dall’Assemblea, cui spetta la proclamazione dei Consoli.

22. Niuno può ritenersi eletto se non per centomila Suffragj.

23. Mancato il numero, o cessando il Console prima del termine stabilito, la elezione si fà dall’Assemblea con maggioranza di due terzi.

24. In ciascun anno uno dei Consoli esce d’ufficio; per la prima volta decide la sorte chi debba cessare.

25. I Consoli non possono essere rieletti se non dopo trascorsi due anni dal giorno che uscirono d’ufficio.

26. I Tribuni sono dodici; il loro ufficio dura cinque anni, sono eletti per suffragio diretto universale; i suffragi sono raccolti in ciascun comune per sottoporsi allo squittinio generale.

TITOLO III.

Dell’Assemblea

27. L’Assemblea è costituita dai Rappresentanti del popolo.

28. Essa ha il potere legislativo; decide della pace della guerra, e dei trattati.

29. Si riunisce il dì primo di gennajo successivamente alle elezioni.

30. Non è legale se non riunisce la metà più uno de’ Rappresentanti; il numero qualunque dei presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

31. L’Assemblea è indissolubile.

32. Le leggi sono proposte da cinque rappresentanti, o dal Consolato; adottate dall’Assemblea sono promulgate dal Presidente di essa in nome di Dio e del Popolo, e rimesse al Consolato per l’esecuzione.

33. Sopra le leggi adottate con maggioranza minore di due terzi, possono i Tribuni richiamare il suffragio dell’Assemblea; e se dopo la seconda discussione sono adottate con meno di tre quarti di suffragi, i Tribuni hanno il dritto di richiamarle a nuova discussione. Dopo la terza discussione se la legge è adottata a qualunque maggioranza, viene eseguita.

34. Qualunque legge non soggetta a riproposizione viene promulgata subito; le altre, se fatte d’urgenza vengono promulgate dopochè sarà trascorso un giorno senzachè il Tribunato abbia ordinata la riproposizione; se fatte non d’urgenza, dopo due giorni.

35. Nelle leggi discusse ad urgenza le riproposizioni debbono farsi dopo un giorno, nelle altre, dopo cinque.

36. Quando da due terzi dell’Assemblea coll’adesione del Tribunato la patria è dichiarata in pericolo appartiene all’Assemblea di provedere.

37. Se l’Assemblea decretasse la Dittattura resterà questa sotto la vigilanza del Tribunato costituito in seduta permanente per conoscere quando è cessato il pericolo della patria, e riconvocare subitamente, e liberamente l’Assemblea.

38. In difetto della convocazione da parte del Tribunato potrà riunirsi di nuovo l’Assemblea se due terzi di rappresentanti avranno firmato in qualunque tempo in qualunque luogo l’atto di riuunione. Firmato questo atto l’Assemblea si riunisce legalmente con i due terzi de’ Rappresentanti.

TITOLO IV.

del Consolato

39. Ai Consoli è commessa l’esecuzione delle leggi, e la conservazione dell’ordine e della giustizia nell’amministrazione interna ed esterna della Repubblica.

40. Essi hanno la corrispondenza internazionale trattando a nome della Repubblica con gli altri governi, e loro rappresentanti.

41. I Consoli sono responsabili solidalmente. Una legge sulla responsabilità ne determina i casi e le pene.

42. I Consoli esercitano il diritto di grazia udito il Consiglio di Stato nei delitti ordinarj, e udito nei delitti politici il Tribunato.

43. La grazia ai Consoli, e le amnistie non potranno concedersi che dall’Assemblea.

44. La pubblica amministrazione si divide in tre grandi sezioni. — Politica, Economica, e Morale.

La politica comprende gli affari esteri, gl’interni, Guerra, e Marina.

La Economica le finanze, l’Agricoltura, il Commercio, l’industria, i lavori pubblici.

La morale, il culto, l’educazione pubblica, Belle Arti, Beneficenza Grazja e Giustizia.

45. I Consoli hanno facoltà di nominare mutare e prorogare i funzionarj che dirigono le varie parti della pubblica gestione, che ne sono innanzi ad essi responsabili.

48. A ciascuna Sezione Amministrativa è annessa permanentemente una Sezione del Consiglio di Stato.

47. I Consoli possono esser posti in stato d’accusa dall’Assemblea sulla dimanda di cinque Rappresentanti, o su petizione di chiunque del popolo. La dimanda dev’essere discussa come una legge per tre volte senza intervento dal Tribunato all’intervallo almeno d’un giorno fra una discussione e l’altra.

48. Se viene ammesso lo Stato di accusa, l’Assemblea deve insieme decidere se i Consoli debbano restar sospesi dalle loro funzioni. Se decide per l’affermativa, l’ufficio Consolare è trasferito a tre Tribuni da scegliersi immediatamente dal Tribunato stesso.

49. I tre Tribuni non formano più parte del Tribunato.

50. Quando un Console; o ambedue i Consoli fossero assoluti ritornano nell’esercizio delle loro funzioni; se condannati, l’Assemblea passa a nuove elezioni, cessando l’Officio temporaneo dei tribuni.

51. Se il Tribunato non nomina immediatamente tre Tribuni, l’Assemblea, passato un giorno procede alla nomina di tre cittadini per far le veci dei Consoli.

52. Niun Console può uscire dal territorio della Repubblica senza una legge sotto pena di decadenza immediata.

53. Ogni sei mesi, o a qualunque richiesta dell’assemblea i Consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

TITOLO V.

Del Tribunato

54. Il Tribunato decide legalmente quando si aduni almeno la metà dei tribuni; se per surrogazione ai Consoli o qualunque altra ragione se ne fosse ridotto il numero a meno di otto, vengono convocati i Comizj generali per completarne il numero di dodici.

55. Tribuni sono inviolabili per tutto il tempo di loro magistratura, ed un anno dopo. Sono mantenuti a spese dello Stato.

56. I Consoli, cessata la loro gestione, rendono conto al Tribunato. Ai Tribuni appartiene o l’approvazione o la proposta di accusa.

57. Curano i tribuni quando abbia luogo, la convocazione dei Comizj Straordinarj.

58. Coll’ufficio di tribuno è incompatibile qualunque altra magistratura od officio fino ad un anno usciti di carica.

59. I tribuni possono essere rieletti di 5 in 5 anni indefinitamente.

TITOLO VI.

Del Consiglio di Stato

60. Il Consiglio di Stato è una Commissione Consultiva permanente, e non amovibile se non per passaggio alla magistratura Consolare o alla rappresentanza popolare.

61. Esso dev’essere consultato dai Consoli sulle leggi da proporsi, regolamenti, ed ordinanze esecutive, e potrà esserlo nelle relazioni politiche.

62. Fa la proposta dei candidati per quelli impieghi cui provvedono i Consoli.

63. È composto di quindici Consiglieri tratti dalle varie provincie, e scelti dall’Assemblea sopra terne proposte dal Tribunato.

64. Le altre funzioni del Consiglio di Stato relative agl’interessi della Repubblica, e delle provincie, e alla tutela dei dritti municipali sono determinate da una legge Speciale.

TITOLO VII.

Del Potere Giudiziario.

65. Il potere giudiziario conosce del dritto nelle contese civili, e applica le leggi penali.

66. I Giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro Potere dello Stato.

67. Nominati dai Consoli sulla proposta del Consiglio di Stato sono inamovibili, nè possono essere promossi che sulla proposta dello stesso Consiglio, nè sospesi degradati o destituiti se non dopo regolare procedura e Sentenza,

68. Vi sarà per le contese civili un’ufficio di pace, le cui attribuzioni determina la legge.

69. La giustizia è amministrata in nome di Dio e del Popolo publicamente, quante volte il Tribunale, sopra domanda del publico ministero non escludesse con precedente decreto la publicità in grazia soltanto della moralità.

70. Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai Tribunali l’applicazione della legge, La istituzione dei Giudici del fatto è determinata dalla legge relativa.

74. È istituto un publico Ministero presso tutti i tribunali della Repubblica: la legge ne determina le funzioni.

72. È pure istituito un tribunale censorio per decidere dei delitti del potere esecutivo in ciò che riguarda l’officio di esso. Il tribunale censorio si compone di sette Giudici, dei quali quattro sono desunti dal Tribunale di Cassazione e tre dal Tribunale d’appello di Roma, tutti per turno a trimestre.

TITOLO VIII.

Forza Militare.

73. L’ammontare delle forze stipendiate di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentata o diminuita.

74. I Generali sono nominati dall’Assemblea sulla proposta del Consolato.

75. Nessuna truppa Straniera può essere assoldata nè introdotta nel territorio della Repubblica sonza decreto dell’Assemblea.

TITOLO IX.

Della revisione della costituzione

76. Il mutamento o riforma della costituzione può iniziarsi soltanto dall’assemblea sulla dimanda della metà dei rappresentanti, e dopo un anno dalla promulgazione di essa.

77. L’assemblea discute e vota la domanda per tre volte all’intervallo di sei mesi: ammessa in genere la mutazione o riforma di tutti, o di determinati articoli, è interrogata la volontà del popolo nei comizi generali.

78. Annuente il popolo, sono convocati dopo un mese i comizi generali ond’eleggere i rappresentanti da aggiungersi all’assemblea legislativa per raddoppiare il numero.

79. Formata così l’assemblea costituente si aduna dopo un mese dalle elezioni, e decide con tre votazioni ad intervallo d’un mese,

80. I rappresentanti aggiunti non hanno altro mandato, e non intervengono nella legislatura che resta riservata all’assemblea legislativa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

81. Coll’apertura della prima assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.

82. Le operazioni della costituente, oltre l’esercizio del potere legislativo in casi d’urgenza, sono dirette alla formazione della legge elettorale e delle leggi organiche necessarie alla attuazione della costituzione.

83. Le leggi e regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione e finchè non saranno abrogati.

Popoli della repubblica! l’assemblea costituente vi confida questo patto della vostra associazione politica — Voi lo manterrete, voi la difenderete!

Tipografia piazza di Monte Citorio num. 119.