Condizioni politiche e amministrative della Sicilia/II

Capitolo II Cenni storici

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§ 38. - Il feudalismo e i Parlamenti Siciliani.

Tale è la prima impressione di chi è venuto dal Continente a visitare la Sicilia. Però, se dopo calmata la prima sorpresa, egli torna colla mente sulle cose vedute e sentite, a cercare il filo che lo conduca attraverso quell'infinita confusione di fatti; se egli ricerca la loro origine nel passato, e, nel presente, le cagioni che li fanno perdurare, li vede gradatamente ordinarsi: ognuno prende il suo posto, e finalmente si spiega dinanzi a lui un quadro che, se non è bello, almeno è chiaro, distinto ed ordinato, e gli dà speranza che si possano forse trovare rimedi a mali, le cui cagioni appariscono tanto evidenti. Noi cercheremo adesso di esporre le ragioni dello stato attuale della Sicilia quali ci sono apparse, e se abbiamo errato nel vedere o nell'apprezzare i fatti, ci consoleremo pensando che non sia stata opera del tutto inutile quella che avrà dato a persone meglio informate e più perspicaci di noi, l'occasione di manifestare innanzi all'Italia quella verità, nella ricerca della quale avremo fallito.

L'anno 1812 trovò la Sicilia in piena feudalità e di diritto e di fatto. La massima parte delle terre erano di Signori feudali laici ed ecclesiastici, la maggior parte dei suoi abitanti anche quando possessori di beni liberi e allodiali,(26) erano vassalli, cioè sottoposti nelle sostanze, nella libertà e, nel più dei casi anche nella vita, all'arbitrio del Signore. Difatti, la facoltà di tassare i propri vassalli in ogni maniera era, nel fatto, illimitata e duramente abusata dai baroni(27). Il diritto d'appello ai tribunali regi era nel fatto illusorio(28). La massima parte dei baroni possedeva sui propri vassalli la giurisdizione civile e criminale alta e bassa o per concessione graziosa, o per usurpazione, o per le vendite fatte di tali diritti specialmente sotto Filippo III e IV di Spagna(29). Il Parlamento per quanto potesse essere un mezzo di difesa e di resistenza alla nobiltà e al clero di fronte a regnanti stranieri, non era di nessuna garanzia per la gran massa del popolo. Per l'antica costituzione di Sicilia, dice il Palmieri: "l'autorità del Principe era limitata senza che il popolo fosse libero.(30)" Il Parlamento era composto di tre bracci: l'ecclesiastico, il baronale, il demaniale. Nel primo sedevano in virtù del loro ufficio gli arcivescovi, vescovi, abati e priori di jus patronato regio(31). Nel braccio militare o baronale sedevano in virtù del loro feudo i titolati, baroni, i Signori di vassalli e i feudatari obbligati al servizio militare(32). Nel braccio demaniale sedevano i procuratori eletti dalle università, città, terre o luoghi, che erano immediatamente sotto il Regio dominio(33). Ogni università non mandava più di un Procuratore(34), il quale veniva eletto dal Consiglio del Municipio(35). Il braccio demaniale era dunque la sola parte del Parlamento che provenisse da elezione e ne formava l'infima minoranza. I membri del braccio ecclesiastico erano 63(36). Quelli del braccio militare erano 228(37). Le università componenti il braccio demaniale erano 43 alla metà del secolo XVIII(38). Per approvare i sussidi (i quali avevano nome di Donativi), era necessaria la maggioranza dei voti. Però, il braccio ecclesiastico aveva diritto di veto(39), e doveva concorrere il voto di due bracci(40). Ma in ogni maniera, il braccio demaniale era in minoranza di fronte ai due altri che avevano interessi analoghi fra loro e che, pure possedendo la quasi totalità delle ricchezze dell'Isola, pagavano la minima parte di quei sussidi che votavano.(41) Il braccio ecclesiastico discuteva e votava i sussidi e non vi contribuiva, in regola generale, che per un sesto del loro valore(42). Il braccio baronale, in regola generale, non contribuiva ai sussidi(43); e pagava solamente le imposte dovute in virtù del diritto feudale al sovrano quale concessore del feudo. Il Parlamento dunque non era altro che un mezzo che avevano i baroni di farsi valere rimpetto al monarca coi denari del terzo stato, e difatti, la nobiltà era il solo elemento tenuto in conto in Sicilia dal Governo spagnuolo. Fino sotto il Regno del primo Ferdinando Borbone, i vicerè di Sicilia si regolavano colle istruzioni del conte di Olivarès, nelle quali era detto loro: "Coi baroni, siete tutto, senza di essi, non siete nulla(44)".


§ 39. - La Deputazione del Regno.

Stando le cose in tal modo, il Parlamento stesso e tutti quegli istituti che erano di salvaguardia e di garanzia alla sua autorità, non servivano che ad assicurare la potenza e prepotenza dei baroni(45). Tale era la tanto vantata Deputazione del Regno: comitato permanente tratto dal seno del Parlamento, composto di dodici membri, quattro per ogni braccio, e che aveva ufficio di sorvegliare l'osservanza dei privilegi dell'Isola, l'applicazione delle Leggi, ossia Capitoli votati dal Parlamento, e di provvedere fra un Parlamento e l'altro, secondo le norme stabilite dal Parlamento stesso, alla riscossione dei donativi votati, e all'impiego di quelli che erano da spendersi nell'Isola(46). Del resto non deve neppure esagerarsi la potenza e l'efficacia del Parlamento e della sua Deputazione di fronte al Governo. Il La Lumia nell'opera citata(47) descrive le arti tradizionali colle quali i vicerè spagnuoli cercavano d'influire sulle deliberazioni del Parlamento. I membri della Deputazione che prima erano eletti dal Parlamento, vennero poi nominati dai Vicerè con questo solo che ne dovessero far parte i capi dei tre bracci.(48) Ciò nonostante non si può negare che il Parlamento. e sopratutto la Deputazione del Regno non sia stata in alcuni casi efficace salvaguardia dei diritti e privilegi della Sicilia in quanto erano rappresentati da quelli della nobiltà. In più casi, essa si oppose con energia e successo all'imposizione di tasse non votate o votate irregolarmente dal Parlamento(49). E per l'ultima volta nel 1788, quasi alla vigilia della rivoluzione napoletana del 1799 che cacciò Ferdinando di Borbone da Napoli in Sicilia, questi, avendo voluto applicare una tassa approvata dal solo braccio demaniale, non trovò che tre fra i deputati del Regno i quali accettassero l'incarico di applicarla. Alla opposizione della maggioranza del Parlamento e della Deputazione, corrisposero atti di resistenza nella popolazione, nè si sa come la cosa sarebbe andata a finire, se il re, profugo da Napoli, ridotto al solo appoggio dei Siciliani, non avesse rinunziato alle sue pretese(50). Però, questa vigilanza ed energia del Parlamento e della sua deputazione, si manifestavano solamente in via eccezionale.


§ 40. - La rappresentanza del Terzo Stato negli antichi Parlamenti Siciliani era illusoria.

Comunque siasi, questo spirito di resistenza, quando pure si manifestava, era proprio dei soli baroni(51) e aveva per fine esclusivo il loro vantaggio. Il braccio demaniale era talmente impotente a rappresentare gl'interessi del Terzo Stato, che non ebbe mai nemmanco il pensiero di cercar di difenderli. Nel secolo XVI, il braccio demaniale eleggeva a suoi rappresentanti nobili o dipendenti da nobili;(52) nel secolo XVIII "le città più distinte si credeano onorate dando la loro procura ai segretari del Vicerè, e le altre solean destinare per loro procuratori i loro avvocati, gente venale per mestiere, vile per abitudine, ambiziosa per necessità(53)". "In Parlamento la passiva docilità del braccio demaniale era assicurata a qualunque volere del Governo(54)".


§ 41. - Tentativo di riforme del vicerè Caracciolo (1785).

Tali erano le condizioni sociali e politiche della Sicilia in sulla fine del secolo passato. E malgrado il movimento intellettuale che stava manifestandosi a Palermo nella seconda metà del secolo XVIII(55), nulla accennava che il Terzo Stato, considerato in generale, provasse il bisogno di sollevarsi ad una condizione giuridica migliore. Difatti le riforme iniziate dal Vicerè marchese Caracciolo colle sue circolari del 1785 e le istruzioni del 1787(56), le quali sancivano la soppressione degli abusi feudali e di parte delle servitù che vincolavano le terre, non trovarono preparate ad approfittarne quelle classi della società, al cui vantaggio eran dirette. La condizione materiale e morale della generalità dei vassalli non era mutata dal tempo in cui erano invalsi gli abusi che ora si cercava di togliere; non erano mutate le condizioni dell'agricoltura e del commercio, e quelle medesime circostanze per le quali tali abusi avevano potuto nascere, furono cagione che non fosse usato da chi avrebbe avuto interesse a liberarsene, l'appoggio offerto dal Governo. Il concetto di siffatte riforme, era stato dai bisogni e dai desiderii di altri popoli in condizioni economiche molto più progredite,(57) ispirato alla parte intelligente di quei popoli stessi. Costituito da questa in corpo di dottrina, era stato sotto tale forma comunicato alle classi colte degli altri paesi, ma non era in questi ultimi che un bisogno intellettuale di queste classi. Ed infatti il solo a promuovere energicamente l'applicazione delle riforme contenute nelle circolari del Caracciolo, fu colui stesso che le aveva ideate e pochi altri(58). Dopo un'attuazione vigorosa a tempo della sua amministrazione, esse caddero per la massima parte nell'oblio in mezzo al silenzio e alla indifferenza generale.(59)


§ 42. - Costituzione politica del 1812. Sua mala riuscita.

Sopravvenne la rivoluzione di Francia, le due occupazioni francesi del Regno di Napoli, il ritiro di Ferdinando Borbone nella Sicilia presidiata da truppe inglesi. Nel Parlamento del 1810 apparvero le prime proposte di riforme. In quello del 1812 fu votata la nuova costituzione politica imitata dall'inglese con due Camere, l'una ereditaria, l'altra elettiva, e l'abolizione della feudalità. Non è qui luogo di esporre tutti i particolari relativi a codesti avvenimenti, nè le violenze e le astuzie della Corte, e sopratutto della Regina.(60) Le riforme furono ideate, promosse, difese dall'ambasciatore inglese lord Bentinck e da tre o quattro siciliani di mente o di carattere superiori(61); nè furono capite in mezzo all'ignoranza generale(62). Il braccio militare le votò moncandole(63) per subito dopo pentirsene aspramente e querelarsi "della nuova costituzione, perchè aveva tolto ai suoi membri tutte le preminenze e tutti i diritti feudali(64)," e per cercare con ogni mezzo di conservare nel fatto almeno una parte dell'antica immunità dalle tasse(65). Il braccio demaniale vedendosi regalare una potenza che non aveva fatto nulla per ottenere, passò dall'ubbidienza la più servile al volere sovrano(66), all'estremo opposto, non occupandosi neppure di concedere al Ministero i denari per il servizio della Rendita pubblica, votando nuove spese, senza voler accordare nuove entrate.(67) E parimente, i tre Parlamenti nel 1813 o 1814, eletti in forza della nuova costituzione, presentarono il doloroso spettacolo di una Camera dei Comuni inetta e faziosa, mossa da quella cieca antipatia delle tasse e degli aggravi di ogni genere che è propria delle plebi(68); ignorante delle necessità della vita di uno Stato al punto di rifiutarsi ostinatamente ad occuparsi dei bilanci per accettarli o rifiutarli(69); di una Camera dei Pari i quali si mantenevano consentanei allo spirito già dimostrato circa trenta anni prima dalla nobiltà siciliana di fronte alla proposta di riforma tributaria del vicerè Caracciolo(70), e che erano intenti solamente a vendicarsi dei ministri che avevan loro fatto votare la costituzione e le riforme, e a riprendere il più che fosse possibile di quei privilegi e di quei guadagni ai quali l'anno prima avevano rinunziato(71). Di modo che se il Governo, la costituzione e tutta l'Isola non andò in sfacelo, fu per l'opera del rappresentante britannico(72), il quale, coll'esercito inglese di occupazione ai suoi comandi, era in Sicilia re di fatto(73). Ed in mezzo a tutto questo violento agitarsi a Corte ed in Parlamento d'interessi, d'ambizioni e di rancori di persone e di caste, e prima e dopo lo stabilimento della costituzione, la nazione non diede segno di vita all'infuori dell'elezione delle Camere dei Comuni delle quali abbiamo descritto lo spirito,(74) di due sedizioni della plebe di Palermo con saccheggio delle botteghe di commestibili(75), e delle memorie stampate e indirizzi mandati al Governo in favore dell'abolizione dei fedecommessi(76). Del resto, questo provvedimento, per quanto fosse per recare, coll'andar del tempo, infiniti benefizi all'intera popolazione, nonostante recava vantaggio immediato a un numero ristretto di persone, le quali sole perciò erano capaci di provarne il desiderio e di esprimerlo. Finalmente il disordine crebbe a tal punto che lo stesso principe di Castelnuovo acconsentì, sulla richiesta di Ferdinando, tornato ormai all'esercizio del potere regio, a por mano ad un progetto di riforma della costituzione(77).

Ma intanto le sorti di Murat precipitavano in Italia. Il dì 31 maggio 1815, Ferdinando tornava re nei suoi Stati di terraferma, lasciando in Sicilia una Commissione per la rettificazione della costituzione(78). Poi sopravvennero gli atti sovrani degli 8 e 11 dicembre 1816, che mantenendo la costituzione in parole, la distruggevano nel fatto(79), e la costituzione politica siciliana del 1812 morì coll'insperata gloria di una morte violenta e lasciò dietro di sè, nelle leggi, l'abolizione della feudalità e altre riforme giuridiche ed economiche d'ogni specie, nel fatto, condizioni economiche e morali circa uguali a quelle che aveva trovate.


§ 43. - Condizioni economiche e sociali della Sicilia dopo la Costituzione del 1812.

Imperocchè alla riforma economica erano quasi del tutto mancati gli effetti. Ed invero, la libera commerciabilità resa ai beni feudali, e lo scioglimento di diritti promiscui fra Comuni e proprietari erano poco atti a produrre la divisione della proprietà in un paese dove la ricchezza di ogni specie era concentrata nelle mani di coloro che già possedevano la terra e di pochissimi altri, e dove l'assoluta mancanza di commercio non dava luogo a nuove ricchezze di venire in mano ad uomini nuovi. Di modo che, se alcuna parte delle terre liberate dagli antichi vincoli venne venduta da qualche barone dissestato di fortuna, la comprarono o altri baroni o quei pochissimi già locupletati coll'industria dei grandi affitti, e così la ricchezza cambiava mani, senza dividersi gran fatto. Perlochè, dopo il 1815 come prima del 1812, la popolazione siciliana quasi tutta si divideva in due classi. L'una, poco numerosa, di proprietarii straricchi, almeno riguardo alle condizioni del paese, l'altra, che comprendeva quasi tutta la popolazione, di contadini che non possedevano niente, ed erano miseri al punto di dover giorno per giorno dipendere dai proprietari per il loro pane. All'infuori di queste, erano solamente i pochissimi commercianti delle città, e i pochi proprietari medi e piccoli. Di questi, parte erano già proprietari di beni allodiali, parte possessori di terre date a censo da quei baroni che avevano con tal mezzo cercato di far nascere dei paesi nelle loro signorìe, o di farne coltivar meglio alcune parti. I componenti questa ristrettissima classe media erano i soli cui fosse permesso sperare di giovarsi coll'andar del tempo della libertà di vendere e comprare le terre, perchè a loro soli era possibile di metter da parte tanto capitale da potere imprendere una industria ed arricchirsi. Per le medesime ragioni durava quasi ovunque la scarsa e pessima coltura del suolo. E valse poco a migliorarla l'abolizione degli usi civici assolutamente angarici, e la redimibilità di quelli provenienti da condominio od altro titolo, abolizione sancita dalla costituzione(80). Quando pure questo provvedimento avesse potuto essere eseguito, non v'era ragione di coltivare i fondi nuovamente liberati dalla servitù, piuttostochè tanti altri già liberi e pure incolti.

E se furono più efficaci le riforme giuridiche, pure non lo furono molto. Difatti, il potere illimitato dei baroni d'imporre a discrezione a' loro vassalli tasse, servigi, diritti di monopolio non era sancito solamente dalla pratica feudale, e da quella forza materiale organizzata, di cui disponevano i baroni e lo Stato per farla rispettare, ma era ancora sancito almeno nella massima parte dei casi in quanto, cioè, riguardava i proletari, dalla necessità delle circostanze e dall'indole delle relazioni economiche. Difatti tale potere non riconosciuto dal diritto feudale teorico, era nonostante prevalso come diritto consuetudinario, e come tale si mantenne anche dopo che fu per legge abolito. Questa era conseguenza necessaria della persistenza delle condizioni economiche dell'epoca feudale. Invero, mancavano nella nazione gli elementi atti a costituire uno stato di diritto diverso e rispondente al concetto che aveva ispirato la nuova legislazione; perchè i contadini continuarono a formare coi baroni la quasi totalità della nazione, ed erano dopo, come prima della abolizione dei diritti feudali, assolutamente, proletari di fronte a una classe di proprietari che, tenendo impiegato nell'agricoltura un capitale minimo o nullo, avevano piena balìa d'imporre al contadino quelle condizioni che a loro piacessero in cambio della terra che gli davano da coltivare.(81) Di modo che, per ciò che riguardava le prestazioni e servigi, dopo come prima dell'abolizione della feudalità il potere nel padrone d'imporli ai contadini non trovava limite che nella bontà del suo cuore, oppure in quel punto nel quale riducessero il contadino a preferire di morire di fame senza far nulla, piuttosto che lavorando. La sola differenza portata dall'abolizione della feudalità fu che il padrone, in luogo di esigere come prima le prestazioni in forza del suo diritto di dominio eminente e per mezzo del suo tribunale, ora esigeva in forza di contratto, e che il contadino poteva mutar padrone.

Nè maggiormente fu mutata la condizione riguardo alle prelazioni e monopolii. I contadini non trovavano più davanti a sè il diritto del barone di comprare i loro prodotti al prezzo che voleva, nè di proibir loro di venderli finchè non avesse venduti i propri. Ma essendo rimasti i capitali concentrati in pochissime mani, nè essendo cresciuto il commercio per mezzo di persone venute di fuori via, i contadini, costretti subito dopo il raccolto a vendere il grano per far fronte ai loro impegni, non avevano la scelta dei compratori; e il prezzo che veniva stabilito prima dal barone in virtù del suo diritto feudale, era adesso imposto dalla camorra dei pochissimi sensali e commercianti di grano possessori esclusivi del mercato(82). Anche in questo mutavano o potevano mutare le persone, che approfittavano dei frutti del lavoro del contadino, ma la sua condizione giuridica rimaneva la medesima: per esso il diritto era sempre costituito dalla volontà di quel possessore di capitali che acconsentiva a trattare con lui.

La sola classe di persone che prima dell'abolizione della feudalità fossero in condizioni di fatto tali da poter fondatamente richiedere che queste venissero dal diritto positivo sancite con un miglioramento della loro condizione giuridica, era la scarsissima classe composta dai possessori di beni allodiali e di terreni censiti non troppo angusti, e dai pochissimi altri che col commercio o altrimenti, si erano formati un peculio. Difatti questi furono i soli a profittare delle riforme. Sicuri ormai di non poter essere spogliati del loro guadagno da qualche tassa arbitraria, liberi di far quell'uso che ad essi piacesse delle loro terre, dei loro prodotti e dei loro capitali, trovarono aperto dinanzi a sè il campo dei commerci e delle industrie dell'Isola il quale, quantunque ristretto, era pure più che bastante per il loro piccolo numero. E specialmente l'industria dei grandi affitti (gabelle) diede modo di arricchirsi a parecchi fra loro. Se le condizioni economiche dell'Isola fossero state tali da permettere a molti delle classi miserabili di potere gradatamente migliorare il loro stato, acquistare qualche capitale, e venire ad ingrossare il numero dei possessori di fortune medie e piccole, questi ultimi sarebbero stati il nucleo di quella classe media che avrebbe potuto sollevare la Sicilia a condizioni migliori. Ma rimasti costoro pochi come prima, padroni esclusivi insieme coi baroni delle terre, dei capitali, dei commerci e delle industrie dell'Isola, il tornaconto li portò, piuttostochè a farsi concorrenza fra di loro, a coalizzarsi di fronte alle classi inferiori. Laonde i privilegi e i monopoli tolti dalla legge ai baroni furono dalle condizioni economiche mantenuti, con questa sola differenza, che venne ammessa a parteciparvi la classe media. L'effetto dell'abolizione della feudalità nel campo economico fu dunque questo: che la classe dei possessori esclusivi della terra e dei capitali crebbe un pochino di numero, e che diventò possibile che i fondi dei nobili andati in rovina, venissero in mano di non nobili: divenne più facile alla ricchezza di mutar mani, ma non di dividersi, almeno in modo sensibile; e dopo come prima l'abolizione della feudalità, la popolazione dell'Isola rimase divisa in due parti, disugualissime per numero: restò industria quasi esclusiva dell'Isola l'agricoltura, continuò a mancare quasi assolutamente il commercio. Rimase insomma una condizione economica simile a quella della massima parte dei paesi di Europa tre o quattro secoli or sono.

E naturalmente, alle condizioni economiche rispondevano le morali ed intellettuali. Non essendo venuta di fuori influenza alcuna a combattere negli animi gli effetti dell'antico ed immutato stato materiale dell'Isola, sussistevano le tradizioni dei secoli passati nelle idee, nei sentimenti, nei costumi, nel senso giuridico di tutte le classi della popolazione.


§ 44. - Effetti delle sopraddette condizioni. Prevalenza dell'autorità privata.

Mancando la preponderanza di numero e d'influenza della classe media, mancò in Sicilia la cagione che aveva provocato quella trasformazione dei costumi e del diritto, della quale la rivoluzione francese è generalmente considerata come tipo. Ed invero, nello stato sociale di cui il diritto feudale è una manifestazione, sono per consenso universale considerate come diritti le volontà e gli interessi sostenuti da una forza materiale sufficente a farli rispettare. Per contro, è carattere proprio della classe media, che ognuno degli individui i quali la compongono non è in grado di far rispettare colla forza i propri interessi. Per modo che, quando per l'accrescersi delle industrie e dei commerci, la varietà degli interessi diventi tale che, per i componenti questa classe, sia più di danno che di vantaggio l'acquistare forze per difendersi coll'associarsi sotto forma di corporazioni di arti e mestieri; quando d'altra parte la classe media sia diventata tanto numerosa, e, per una cagione o per un'altra, tanto influente da poter determinare l'indirizzo del governo del paese, essa è portata dalla forza delle cose a chiedere che siano dall'autorità sociale riconosciuti e sanciti come diritti gli interessi di ciascuno dei suoi membri, in quanto non ledano quelli degli altri che siano appoggiati a titoli simili. Laonde i moderni codici civili, penali e di procedura. I quali, una volta stabiliti in cosiffatte circostanze, non hanno bisogno che vi si uniformi il senso giuridico della nazione, giacchè essi stessi piuttosto si sono uniformati a quello. Quella medesima influenza della classe media, che ha provocato la creazione del codice è cagione che esso non rimanga lettera morta e venga dalla magistratura applicato. Per quanto da cotale applicazione venga talvolta personalmente a soffrire taluno dei membri di quella classe stessa, pure il senso giuridico della maggioranza sancisce la sentenza, e lo obbliga ad accettarla e ad ubbidire.

Ma in Sicilia, nulla di simile. Di più, se da una parte mancava l'elemento sociale che impedisse l'abuso della forza in chi la possedeva, dall'altra tutto, nelle condizioni dell'Isola, portava all'uso della prepotenza nelle relazioni sociali. La mancanza di commercio e d'industria, le scarsissime relazioni col rimanente di Europa,(83) chiudevano infinite vie allo sfogo dell'attività dei privati. Nè era loro maggiormente aperta la strada all'ambizione nella vita pubblica, giacchè questa non esisteva. In quello stato di cose, l'unico fine che ciascuno potesse proporre alla sua attività od ambizione, era di prevalere sopra i propri pari nell'angusto cerchio di un distretto dell'interno dell'Isola e tutt'al più di Palermo. Laonde le rivalità e gli odii ereditari fra le famiglie, inaspriti di generazione in generazione da nuove offese; e l'amore della vendetta spinto all'estremo.

In quanto ai modi per ottenere questa prevalenza, si riducevano quasi tutti alle prepotenze. Era certamente mezzo efficacissimo per acquistarla l'avanzare gli altri di ricchezze; ma nelle condizioni economiche dell'Isola, non si poteva gran fatto aumentare le proprie rendite col migliorare le colture del proprio feudo e impiantar nuove industrie. Rimaneva solamente il prendersi la ricchezza altrui o almeno scemarla. Per chi volesse prevalere coll'influenza, in un paese dove l'opinione pubblica non poteva esistere, e dove, essendo quasi nulla l'azione del Governo, si poteva dire che non esistesse autorità sociale, giacchè la sola giustizia efficace era quella dei baroni,(84) il solo modo era la potenza personale. Per ottenerla, i soli mezzi erano la violenza e l'astuzia. In quanta proporzione concorressero l'una e l'altra a costituire la potenza, dipendeva da circostanze accessorie di persone, di luoghi, di costumi, di tradizioni. Ma rimaneva il fatto costante che la preponderanza non risiedeva nell'autorità sociale, bensì in quella persona o in quella unione di persone che sapessero essere più forti. Per modo che, nel massimo numero dei casi, il successo definitivo rimaneva alla forza, qualunque fossero gli elementi che la costituivano. La forza era per tal modo una istituzione di diritto, e l'uso ne diventava legittimo, se non altro, a titolo di difesa. E quantunque dopo il famoso caso di Sciacca nel 1529 le storie non rammentino più guerre private regolari, si può dire che riguardo alle relazioni fra feudatari, il senso giuridico della nazione fosse ancora al principio del secolo, nel punto stesso in cui era stato quello del rimanente d'Europa, quando le guerre private erano una istituzione regolare, e i loro risultati una sorgente di diritti. Il fatto della soppressione della feudalità poteva mutar poco a questo stato di cose. Fu levata, è vero, ai baroni l'organizzazione legale ed ufficiale dei tribunali e degli armigeri baronali; ma se fu tolto un mezzo, non fu tolta nessuna delle cagioni che rendevano ai potenti utile, possibile e necessario il procurarsi non solo la prevalenza, ma anche la sicurezza per mezzo della loro potenza personale. E certamente la forza e l'energia del Governo che resse la Sicilia durante la breve vita della costituzione del 1812 non fu tale da potere imporre e sostituire la sua volontà e la sua legge all'autorità e alla forza personale. La differenza portata dalla abolizione della feudalità nelle relazioni sociali si ridusse dunque a questo: che come la ricchezza, così la prepotenza diventò accessibile ad un maggior numero, e che quella popolazione di facinorosi, che prima era al servizio dei baroni diventò indipendente; sicchè, per ottenere i suoi servizi bisognò trattare con essa da pari a pari. L'astuzia entrò in maggior proporzione a costituire la forza privata. Ma la forza rimase sempre il mezzo di ottenere in ogni disputa o gara, la vittoria definitiva. E siccome, qualunque sia il concetto astratto che uno si faccia del diritto, è un fatto costante che la generalità degli uomini in un dato paese ed in una data epoca, considerano come istituzioni di diritto quelle forze d'indole qualsiasi, che non possono essere combattute e vinte, così si può dire che, nel senso giuridico dei Siciliani, immediatamente dopo l'abolizione della feudalità, la forza materiale privata, in quanto prevaleva, costituiva il diritto. Ne veniva naturalmente che l'istinto della conservazione portasse ognuno ad assicurarsi l'aiuto di uno dei forti, giacchè la forza sociale nel fatto non esisteva, laonde la forza che assumeva la società era quella della clientela. Per modo che la società siciliana, immediatamente dopo l'abolizione della feudalità, aveva tutti i caratteri di quelle dei rimanenti paesi d'Europa nel Medio Evo. Distribuzione disugualissima della ricchezza; mancanza assoluta del concetto di un diritto eguale per tutti; predominio della potenza individuale; carattere esclusivamente personale di tutte le relazioni sociali; il tutto accompagnato, com'era inevitabile, da una grande asprezza negli odii; dalla passione della vendetta; dal concetto che chi non si fa giustizia e non si vendica da sè non ha onore. In un tale stato di cose nulla impediva la massima violenza dei costumi e un sommo disprezzo della vita umana, dove le circostanze locali, le abitudini, le tradizioni vi si prestassero. E difatti sotto questa forma della violenza si manifestò, in una gran parte dell'Isola, la sopra descritta condizione sociale. Nel rimanente, e specialmente nella parte orientale, le medesime cagioni produssero i loro effetti sotto forma differente. Alla violenza brutale, prevalse l'astuzia. Cercheremo più oltre di esporre in quella parte che ci sarà possibile le ragioni di questa differenza nei fenomeni. Ma ad ogni modo la condizione sociale comune a tutta l'Isola era tale che, se nel 1815 la Sicilia invece di tornare sotto il regime di una monarchia assoluta, fosse stata lasciata a sè stessa, e se avesse potuto essere assolutamente isolata dalle influenze di qualunque genere del rimanente dell'universo, non essendovi nella nazione siciliana elemento alcuno in grado di approfittare delle riforme del 1812-15, e in conseguenza di difenderle, queste sarebbero tosto cadute in disuso, e sarebbe invalso nell'Isola un diritto consuetudinario, analogo molto più al feudale che al napoleonico.


§ 45. - Opera ed effetti del regime Borbonico dopo il 1815.

Stando le cose a quel modo non era delle più facili l'opera di un Governo che avesse voluto continuare e rendere efficace l'opera delle riforme del 1812, anche quando si fosse prefisso esclusivamente siffatto scopo ed avesse potuto disporre di un personale intelligente, onesto, energico e sicuro. Però, molto avrebbe potuto ottenere. Non sarebbero mancati i mezzi, almeno indiretti, per rendere efficace la legislazione economica e giuridica. Ma l'opera loro sarebbe stata lentissima. L'azione del Governo avrebbe però potuto essere più pronta ed efficace a modificare quelle relazioni sociali, che non fossero d'indole esclusivamente economica. Un'amministrazione coscenziosa ed energica della polizia e della giustizia avrebbe potuto sostituire alla preponderanza della forza individuale quella della legge, ed imprimere nelle menti e negli animi il concetto ed il sentimento di un'autorità sociale, e questo sarebbe stato il principio ed il fondamento indispensabile del mutamento delle condizioni generali. Ma il Governo borbonico fallì quasi del tutto in siffatta impresa. Fu da lui continuata, è vero, la riforma economica nella legislazione. La giustizia e l'amministrazione furono ordinate secondo le forme moderne.(85) Ma tutti quei provvedimenti influirono poco sulla sostanza delle relazioni economiche e sociali dell'Isola, e ne mutarono più che altro l'apparenza esterna. I loro effetti furono superficiali. Poca fu la divisione della proprietà e della ricchezza malgrado i provvedimenti che la favorirono. Furono poco efficaci a questo fine l'abolizione dei fidecommessi(86); il diritto concesso ai cadetti degli ex-feudatari di esigere da questi in piena proprietà tanta parte dell'ex-feudo che corrispondesse al capitale della loro vita milizia(87); la soppressione del diritto di reversione delle doti di Paraggio a favore degli ex-feudi(88); la liberazione forzosa dei fondi sottoposti a diritti promiscui (ossia servitù di legnatico, pascolo, ecc.) quando fra i titolari di codesti diritti vi fossero Comuni(89); il valore di queste servitù compensato con tanta parte del fondo prima gravatone(90), e non più in denari, come era stato stabilito nel 1812(91); la legge del 10 febbraio 1824 che obbligava i proprietari ad assegnare degli immobili in pagamento di taluni loro debiti. Ed era difficile che avvenisse altrimenti, rimanendo il commercio e l'industria in condizioni poco dissimili da quelle di prima. Imperocchè, nel periodo dal 1816 al 1860, crebbe, è vero, in modo sensibile l'industria della estrazione degli zolfi, e crebbe pure l'industria della fabbricazione dei vini di Marsala, nata in sul principio del presente secolo. Ma di altre industrie si poteva appena parlare, se si toglie l'estrazione di qualche scarsissimo prodotto minerale, e la fabbricazione del sale marino nei dintorni di Trapani ed in alcuni altri punti della costa. L'agricoltura conservava nella massima parte dell'Isola la sua forma più semplice e primitiva: granicoltura e pastorizia. D'altra parte, mancavano le comunicazioni interne nell'Isola, quelle del Continente erano scarse; durava un sistema di protezionismo commerciale; entrava nella politica del Governo borbonico l'impedire il più possibile i viaggi; ogni manifestazione di attività poteva diventar sospetta. Per modo che la classe media cresceva, è vero, di numero, specialmente nelle grandi città marittime, dove si concentrava il poco commercio dell'Isola, e nei loro dintorni, dove la vicinanza di un centro popoloso e le facilità maggiori per la esportazione rendevano proficua una coltura del suolo più perfezionata; ma questo accrescersi non era tale da potere imprimere alle relazioni sociali nell'Isola quei caratteri che sono propri della società, dove predomina la classe media. D'altra parte, le condizioni generali dell'agricoltura duravano se non uguali almeno molto somiglianti a quelle di prima. Se la produzione era un poco aumentata, i sistemi di coltura e di contratti agricoli rimanevano gli stessi, e rimanevano come prima di fronte ai grandi proprietari e ai grandi fittaiuoli, i contadini quasi tutti assolutamente proletari e senza speranza di migliorare la loro condizione, fuorchè per qualche caso strano. Le fortune cambiavano è vero di mani più facilmente che sotto il regime feudale, ma era sempre scarsissimo il numero di coloro cui era accessibile la ricchezza.

Non era dunque avvenuto nelle condizioni generali dell'Isola alcun mutamento radicale, atto ad imprimere nuovo carattere alle relazioni sociali, togliendo la preponderanza alla forza e alla prepotenza personale.

Nè era la pratica di governo dei Borboni atta ad operare siffatto mutamento. Autore di una legislazione buona in molte parti, in alcune ottima, questo Governo era il primo a violarla e a toglierle efficacia. Perchè all'atto pratico, il suo fine unico ed esclusivo era la propria conservazione o almeno ciò che considerava come tale. A questa era sacrificata ogni cura di buon governo: paese e popolazione erano considerati come una proprietà materiale, che conveniva ritenersi con ogni mezzo. Laonde, al minimo sospetto di liberalismo o di opposizione qualsiasi, la legge spariva per far luogo alla volontà del Governo. I magistrati non avevano più da applicare i codici, ma da eseguire gli ordini del Ministero. Vi ha chi rammenta ancora come una volta a Favignana, mentre i giudici da esso incaricati di condannare talune persone per una pretesa cospirazione, titubavano per la mancanza di prove, uno di essi dicesse: "colleghi, qui si tratta della toga". E fu pronunziata la sentenza di fucilazione. Era impossibile che il Governo con un siffatto sentimento della giustizia, si limitasse a comandare le sentenze nei processi politici; e difatti, in quelle cause civili dove erano interessate persone influenti a Corte, la sentenza era spesso imposta ai giudici, quando pure il re non ordinava addirittura la sospensione della procedura per decidere la lite a modo suo, o piuttosto della persona favorita. Qualche caso di resistenza di un magistrato ai voleri del Governo, eccitava tanto maggior rumore ed entusiasmo in quanto che era rarissimo. È facile argomentare quale potesse essere lo spirito della magistratura sotto un dispotismo usato in modo così inetto. Qualunque influenza poteva più su di lei che la legge. Taluni magistrati supremi, sommi per ingegno e per dottrina, venivano corrotti pubblicamente. Se tale era lo spirito della magistratura nella capitale, ognuno imagini ciò che poteva essere nelle province. Nella generalità dei casi la legge non esisteva di fronte agl'interessi del Governo, o, quand'egli non fosse implicato nell'affare trattato, di fronte alla ricchezza e all'influenza personale.

Lo spirito dell'amministrazione civile rispondeva a quello della giustizia. La sola tradizione amministrativa era quella di impedire apertamente o con mezzi indiretti qualunque mutamento, che potesse accrescere l'attività delle popolazioni, o favorire in qualunque modo lo spargersi delle idee nuove. Il personale, lasciato per il rimanente a sè stesso, partecipava per la massima parte all'inaudita corruzione di tutta l'amministrazione borbonica. È facile argomentare quale fosse l'effetto di un tal reggimento sulle relazioni sociali e sullo spirito delle popolazioni. Nei casi in cui non era direttamente interessato il Governo, dominava chi fosse in grado coi denari e con l'influenza di assicurarsi l'alleanza degli agenti governativi. Insomma lo Stato non solo usava mezzi inatti a sostituire la legge alla prepotenza individuale, ma nemmeno mostrava di avere siffatto scopo. Alle prepotenze locali era venuta ad aggiungersi quella di un Governo fazioso, potente nei suoi mezzi di azione, ma intenta come le altre ad ottenere fini, che non avevan che fare con l'interesse pubblico. L'autorità sociale sotto il Borbone come sotto la feudalità non era rappresentata in Sicilia. Ma se dopo l'abolizione della feudalità non era mutata la sostanza delle relazioni sociali, ne era bensì mutata la forma esterna. Avevano cessato di essere istituzioni di diritto la prepotenza dei grandi ed i mezzi di sancirla: le giurisdizioni e gli armigeri baronali. L'istrumento che conveniva adesso di adoperare per i soprusi, era in molti casi l'impiegato governativo o il magistrato. E ad assicurarsi la loro connivenza non bastava la corruzione, conveniva inoltre adoperare una certa arte. La stessa doveva adoperarsi per acquistare o conservare l'influenza su tutti coloro, che la loro condizione economica non rendeva addirittura schiavi. La violenza brutale dovette in parte cedere il posto all'abilità e alla astuzia.

Questo crescere dell'elemento intellettuale nei mezzi di preponderanza ebbe per effetto di aprir la via ad acquistarla ad uomini appartenenti a quella classe, che era quasi sola nell'Isola a possedere dottrina ed una mente esercitata. Vogliamo dire i legali, i quali, importanti già sotto il regime feudale, adesso andarono crescendo sempre d'importanza e d'autorità. La generalità del ceto dei legali godeva riputazione poco buona prima del 1812.(92) Dopo, si distinguevano in due categorie. Gli avvocati di prim'ordine, dotti, spesso onesti, talvolta coraggiosi di fronte agli arbitrii del potere, e la turba degli avvocatucoli delle città principali, e dei legali dei luoghi di provincia, troppo numerosi per gli scarsi affari giuridici di un paese senza industria e senza commercio, ridotti a cercare un guadagno, procurando di rendersi necessarii ovunque, provocatori di liti, mezzani di corruzione fra gli abitanti e gl'impiegati, intriganti, ambiziosi al bisogno nella loro piccola cerchia, talvolta abili abbastanza per rendersi indispensabili valendosi della ignoranza comune a tutte le classi, e per acquistare influenza nei loro centri. Il loro intervento contribuì ad imprimere sempre maggiormente alle relazioni di ogni genere quel carattere d'astuzia, che rendeva l'opera loro efficace.

Tali erano le nuove forme e i nuovi elementi coi quali duravano le vecchie relazioni sociali in tutta la Sicilia. Ma non perciò era esclusa la violenza almeno nella maggior parte dell'Isola; nulla era venuto ad interrompere le antiche tradizioni, e rimanevano sempre gl'istrumenti per porla in opera. Rimanevano gli antichi armigeri baronali mandati a spasso, oltre a tutti gli uomini, che avevano già commesso reati, od eran pronti a commetterne, e che non potevano non essere numerosissimi in un paese dove era tradizionale la facilità ai delitti di sangue, e la inefficacia della loro repressione. Se non che adesso, i primi come i secondi, esercitavano il mestiere per proprio conto, e chi avesse bisogno dell'opera loro, doveva con loro trattar volta per volta e da pari a pari.

A migliorare la sicurezza pubblica, il Governo borbonico colla sua solita noncuranza della legge e del miglioramento morale dei popoli a lui sottoposti, usò quelle forze che trovò bell'e pronte. Contro i malandrini impiegò i malandrini, e dopo la rivoluzione del 1848 questo sistema, nella ferrea mano del capo della polizia, Manescalco, ebbe successo apparente. L'ordine materiale fu ristabilito. La prepotenza rimase il privilegio di chi era in grado di usarla, senza adoperare violenza aperta. La violenza diventò il monopolio dei facinorosi al servizio del Governo. A questi però tutto era permesso. Se commettevasi un delitto erano liberi di arrestare quante persone volessero, ed a furia di operare arresti, d'infliggere bastonate e al bisogno torture, il vero delinquente alla fine si trovava. Questo ultimo particolare del sistema di governo borbonico è generalmente meno conosciuto. Fu bensì denunziato all'Europa il sistema della tortura usato dal Borbone, ma solo allorquando cominciò a adoperarsi contro accusati politici. Del resto, la legislazione preventiva era terribile. Vi fu un tempo in cui il porto d'armi proibite era punito con la morte.

Comunque siasi, il Governo borbonico non operò nulla per far nascere nei Siciliani il sentimento dell'autorità sociale e della legge. Anzi, se prima il concetto di queste cose si poteva dire che non esistesse,(93) il regime borbonico sostituì a questo sentimento piuttosto negativo, uno più positivo coll'ispirare per il Governo un odio profondo.

La politica dei Borboni in Sicilia dopo il 1816, fu sempre tale da alienare da loro tutta quella classe di persone che era in grado di concepire opinioni politiche. L'inintelligente tirannia, e la brutale crudeltà a cui fu portato dai sospetti politici sarebbero già bastate a procurargli da tutti coloro che direttamente o indirettamente ne soffrivano od erano esposti a soffrirne, un odio e una inimicizia implacabile. Per neutralizzarne gli effetti, non trovò di meglio che adoperare la sua nota politica di dividere per imperare. L'astio fra Siciliani e Napoletani fu fomentato con ogni mezzo, specialmente col sacrificare gl'interessi e l'amor proprio di quella classe di Siciliani, che era in grado di aspirare al lucro ed all'onore degli impieghi, di quella stessa insomma, contro la quale erano più specialmente dirette le crudeltà e i sospetti pubblici. E fu ottenuto pieno successo: chè nelle menti Siciliane dominio Borbonico e Napoletano diventò una cosa sola. Naturalmente, in un tale stato di cose, associazioni di idee vecchie e nuove portavano i patriotti di Sicilia a vedere nel vecchio nome di costituzione siciliana il simbolo di tuttociò che era contrario al detestato Governo, e difatti, diventò loro parola d'ordine: indipendenza e costituzione siciliana. Per essi, questa costituzione rappresentava la memoria di libertà secolari, manomesse per la prima volta nel 1816. Non andavano tanto per la sottile nel cercare che cosa fossero queste libertà, fino a qual punto la costituzione del 1812 continuasse le tradizioni di quella dell'epoca feudale, o se piuttosto non fosse diretta a distruggerle addirittura. Per loro, la costituzione feudale, quella del 12 e quella del 48, avevano comune il nome e la dichiarazione generica di privilegi e libertà siciliane. I dotti stessi, che conoscevano quanta differenza di cose cuoprisse quella comunanza di nomi, si sforzavano a fare apparire continua la tradizione da una costituzione all'altra(94). Ed a ragione, chè allora si trattava di combattere, non di discutere d'economia pubblica e di diritto costituzionale. Allora la parola Costituzione non era altro che un grido di guerra, e molti Siciliani morirono per quello da eroi.

D'altra parte, la quasi totalità dei patrioti Siciliani non era in grado di conoscere con precisione gli effetti che avrebbe portati nella pratica in Sicilia l'applicazione di una costituzione analoga a quelle di altri paesi di Europa. Perchè, nati e cresciuti senza esperienza di libertà in mezzo alle condizioni sociali, speciali dell'Isola, erano per necessità ignoranti delle differenze che correvano fra queste e quelle di altri paesi. Capivano che una costituzione analoga a quella di taluni altri paesi d'Europa avrebbe, nell'Isola come in questi, ugualmente permesso il libero svolgersi delle forze sociali esistenti, ma non potevano capire come queste forze fossero in quella ed in questi diverse, e che, quando la Sicilia avesse ottenuto una costituzione anche identica a quella di altro paese, sarebbe venuta in una condizione di fatto diversissima da quello. Siffatto errore era diviso dai liberali del rimanente d'Europa, ignoranti affatto dello stato dell'Isola. Per modo che gli uni e gli altri, tolti i pochissimi Siciliani, che avevano vissuto lunghi anni in paesi esteri, studiandone e intendendone le condizioni, credevano sinceramente di mirare allo scopo medesimo. E ciò era vero finchè si trattava solamente di distruggere. Ma quando, scacciati i Borboni, fu finita l'opera negativa e si trattò di governare, l'equivoco principiò ad operare i suoi sciagurati effetti. E dal giorno dello ingresso di Garibaldi a Palermo principiò fra i Siciliani e i governanti d'Italia d'ogni partito e d'ogni colore, quel colossale malinteso, che dura pure adesso e durerà chi sa per quanto ancora.


§ 46. - Effetti della sovrapposizione del sistema di governo italiano sulle condizioni della Sicilia.

Imperocchè il Governo italiano portò in Sicilia un sistema di legislazione (compreso lo Statuto) e di pratica di governo, fondati sulla presunzione della esistenza di una classe media numerosissima. Non è qui il luogo di esaminare quanta parte di questo sistema fosse stata presa bell'e fatta da altri paesi, nè qual prova facesse in altre parti d'Italia. Ad ogni modo, sta il fatto che la caratteristica principale del Governo italiano è che esso cerca l'appoggio e l'aiuto della classe media, per quanto possa accadere a chi lo dirige di perdere talvolta di vista nei particolari questo indirizzo generale.

Se non che un siffatto sistema produce gli effetti proprii di un governo civile in quei paesi solamente dove il numero e la condizione della classe media è tale, che l'infinita varietà dei suoi interessi e delle forme della sua attività rende impossibili o quasi, i monopolii di qualunque specie, monopolii d'influenza, o amministrativi, o commerciali. Tale non era, come abbiamo cercato di mostrarlo, la condizione della Sicilia nel 1860. La scarsissima classe che già prima dominava in gran parte le relazioni d'indole pubblica e privata, venne per la forza delle cose in potere anche della nuova autorità ed influenza conceduta dal Governo, e più crebbe il potere di questa classe, più l'uso che da essa ne veniva fatto assunse il carattere di un monopolio diretto ad esclusivo benefizio di chi lo esercitava. Ne nacquero i disordini di cui abbiamo cercato di dare un'idea nel capitolo precedente, e dei quali primi a soffrire furono i membri di quella classe stessa che n'era cagione. Laonde lamenti dei Siciliani, lamenti del Governo, accuse reciproche ed ugualmente ingiuste. Poichè l'una delle parti aveva in buonissima fede creduto di dare una cosa differente da quella che l'altra, con buona fede non minore, aveva creduto di ricevere. La cosa realmente data o ricevuta, poi, si trovava nel fatto esser diversa e dall'una e dall'altra. La classe che assumeva quell'autorità che dal Governo veniva abbandonata alla popolazione, non era in Sicilia la stessa che in altri paesi dove siffatto abbandono era già stato sperimentato. Per modo che quest'autorità mutò il carattere fino allora attribuitole, almeno in teoria. Insomma, la classe dirigente siciliana ricevette e si tenne una autorità differente da quella che il Governo italiano intendeva concederle, e ciò senza che, in sul momento, nè l'una, nè l'altro si avvedesse del qui pro quo. Quando se ne manifestarono gli effetti, la loro cagione fu cercata altrove, e non sapendo, o piuttosto non osando andare a cercare la radice del male, si è cercato di curarne le manifestazioni esterne con quel successo che ognun sa. Noi tenteremo adesso di esporre nei loro particolari i modi nei quali le istituzioni e le pratiche del Governo italiano vennero ad assumere, applicate in Sicilia, un carattere speciale, producendo gli effetti già descritti, e la influenza che ebbero a vicenda le istituzioni sulla popolazione, e la popolazione sul carattere che assunsero in Sicilia le istituzioni. Però, prima di inoltrarci nell'ardua discussione delle questioni pratiche di governo, ci fermeremo un momento, e riassumendo parte del fin qui detto, determineremo il punto, al quale abbiamo fino adesso cercato di portare la questione.

Al sopravvenire del Governo italiano, le condizioni della Sicilia in confronto di quelle delle nazioni del centro d'Europa, erano per ogni verso molto più medioevali che moderne. La ricchezza era riunita in poche mani, pochissime erano le fortune medie, la classe che vive del lavoro delle braccia, e che formava la quasi totalità della popolazione, era non solo assolutamente proletaria, ma anche, nella maggior parte dei casi, nella dipendenza personale di chi l'impiegava, e ciò per il carattere speciale dei contratti agricoli(95). Continuavano le condizioni della produzione già da noi descritte, e rispondevano alla distribuzione della ricchezza. Mancavano quasi del tutto le industrie e i commerci. Il piccolo numero di coloro che disponevano del capitale; la scarsezza, la semplicità, e l'uniformità delle relazioni economiche, davano per forza a queste tutti i caratteri di monopolii senza controllo.

Qualunque forma queste assumessero, la forza delle cose portava sempre una coalizione anche non pensata, degli interessi economicamente più forti contro i più deboli. Rispondevano a questa condizione economica le relazioni sociali e lo stato morale delle popolazioni. Nel campo ristrettissimo lasciato all'attività ed all'ambizione di quella classe di persone che era in grado di averne, ogni ambizione diventava una gara, le gare prendevan forma di rivalità, le rivalità producevano odii che poi duravano e andavano esacerbandosi, ed estendendosi d'anno in anno e di generazione in generazione.

L'autorità sociale era sempre mancata, da un lato perchè i Governi o non avevano potuto imporsi o non si erano curati di farlo, dall'altro, perchè mancava una classe media numerosa. Di modo che la potenza individuale vinse, dominò e dette leggi dappertutto. E dall'esser sempre stati i suoi effetti invincibili ed ineluttabili, ne risultò che furono da tutti, sia che ne approfittassero, sia che ne soffrissero considerati come legittimi, e la prepotenza diventò il fondamento di tutte le relazioni sociali e del senso giuridico in ogni classe della popolazione.

Ne seguì che in quelle parti dell'Isola dove la prepotenza aveva forma violenta, si continuò fino al 1860 la tradizione medioevale delle violenze, della facilità al sangue, del niun valore dato alla vita umana.

In ogni modo da siffatto stato di cose risultò che i soli atti ad avere e usare influenza ed autorità di qualunque genere erano i membri della scarsissima classe abbiente insieme con quei pochi che alla mancanza di ricchezza supplivano colla svegliatezza di mente e coll'astuzia, e fra loro, quelli che s'erano acquistata e sapevano conservarsi la preponderanza. Siffatta autorità od influenza non era nè poteva essere usata da essi che a vantaggio loro e dei loro aderenti e a sostegno della loro preponderanza, poichè è inintelligibile per uomini nelle condizioni sociali descritte, perfino il concetto d'interesse pubblico nel senso moderno della parola. Finalmente l'usare siffattamente della loro autorità ed influenza era riconosciuto per cosa legittima dal senso giuridico dell'universale.

Alla classe dirigente di siffatta società, lo Stato italiano affidò: La guardia della giustizia penale, dell'ordine e della sicurezza pubblica per mezzo del giurì, delle attribuzioni di polizia, dei sindaci, e, (fino al 1874) della Guardia nazionale; L'amministrazione del patrimonio pubblico e l'autorità d'imporre tasse, coi Consigli provinciali e comunali, le Opere pie, insomma, le amministrazioni locali d'ogni specie;

L'amministrazione del patrimonio pubblico destinato al Credito per mezzo del banco di Sicilia(96).

Finalmente, si rimise nelle mani loro per conoscere i lamenti, i bisogni, i desiderii dell'intera popolazione dell'Isola. Molto più: nella pratica si sottopose alla loro autorità; perchè deve fare i conti con i desiderii e le domande dei deputati, ai quali dal canto loro conviene appoggiarsi sulla classe influente dell'Isola per non perdere il collegio.

Nell'esporre gli effetti di codesta sovrapposizione delle istituzioni degli Stati moderni sopra condizioni sociali proprie di uno stadio diverso della civiltà, prenderemo principio dai fatti riguardanti la sicurezza pubblica, i quali ancora che non siano comuni a tutta la Isola, pure hanno fatto maggior rumore sul Continente, e si prestano più d'ogni altro alla esposizione minuta degli elementi, che contribuiscono alle condizioni comuni di tutta Sicilia.

Dopo di che, descriveremo gli effetti del sopraccennato sistema di governo sulle amministrazioni locali; sul maneggio dei loro patrimoni; e degli innumerevoli interessi che a loro si riferiscono; il che ci darà occasione di ragionare degli effetti del regime italiano sulle condizioni economiche della Sicilia. Finalmente parleremo delle relazioni fra la società siciliana e il Governo italiano, e della politica da questi seguìta verso di lei. E termineremo esponendo quei rimedi che a noi sembrano più atti a portare un miglioramento nello stato dell'Isola.

Note

*(26) Vedi: ORLANDO, Il feudalismo in Sicilia, pag. 158, Palermo, 1847. - Su tale argomento però quest'opera contiene una contraddizione almeno apparente. Mentre a pag. 158 l'autore dichiara esplicitamente, appoggiandosi ai documenti, che i monopolii, le tasse e servizi feudali erano dovuti dai borgesi, in virtù di un diritto "nascente non dalla proprietà materiale delle terre feudali, ma dal dominio eminente della Signoria tramandato dalla concessione del Principe": più sotto, a pag. 273, dice che "i borgesi erano i semplici cittadini, i quali tranne la soggezione del Governo e delle leggi comuni, vivevano nella piena libertà delle loro persone e delle loro proprietà, senza dipendenza feudale". Ma, poichè l'autore, ad appoggio di questa sua seconda asserzione non cita che documenti i quali si riferiscono a Palermo, città demaniale, è lecito conchiudere che ciò che dice in questo secondo passo si riferisce ai borgesi delle città demaniali, mentre ciò che dice a pag. 158 si riferisce ai borgesi possessori di beni allodiali, ma compresi nei territori sottoposti a Signori feudali.

  • (27) Vedi: ORLANDO, op. cit., cap. VII, §§ 2, 3, 4, 5, 6 e specialmente a pag. 171.
  • (28) Vedi: LA LUMIA, La Sicilia sotto Carlo V imperatore (Studi di Storia Siciliana, vol. II, pag. 76). - Ciò che ivi dice l'autore si riferisce agli ultimi del secolo XV. Ma la politica dei sovrani sempre meno energica di fronte ai Signori feudali non permette di supporre che l'azione della giustizia regia sia stata in seguito resa più efficace.
  • (29) Vedi: ORLANDO, op. cit., cap. VII, §§ 7, 8; specialmente a pagg. 193, 194. - Vedi pure: PALMIERI, Saggio storico e politico sulla costituzione del Regno di Sicilia, pag. 65. Losanna, 1847.
  • (30) PALMIERI, op. cit., pag. 69.
  • (31) MONGITORE, Parlamenti generali del Regno di Sicilia, vol. I, pag. 58. Palermo, 1749.
  • (32) MONGITORE, loc. cit.
  • (33) MONGITORE, loc. cit.
  • (34) MONGITORE, op. cit., vol. I, pag. 59.
  • (35) ORLANDO, Commento storico alla Costituzione Siciliana del 1848, pag. 38.
  • (36) MONGITORE, op. cit., vol. I, pag. 66.
  • (37) MONGITORE, op. cit., vol. I, pag. 67.
  • (38) MONGITORE, op. cit., vol. I, pag. 70.
  • (39) MONGITORE, op. cit., vol. I, pag. 76-77.
  • (40) PALMIERI, Saggio storico e politico sulla costituzione del Regno di Sicilia, pag. 72.
  • (41) La Lumia, La Sicilia sotto Carlo V imperatore (Studi di Storia Siciliana, vol. II, pag. 69). Palermo, 1870.
  • (42) Mongitore, op. cit. vol. I, pag. 77.

(43) Vedi gli Studi di Storia siciliana di LA LUMIA, vol. II, pag. 69, nel saggio intitolato: La Sicilia sotto Carlo V imperatore. E vol. II, pag. 571, nel saggio intitolato: Il vicerè Domenico Caracciolo. - Difatti i donativi ordinari che ciascun Parlamento soleva fare e che erano al solito: il donativo al Re per farne ciò che volesse, e quelli per le fortificazioni del Regno (cioè dell'Isola) per i RR. Palazzi del Regno, per i Ponti, per le Torri, per le RR. galere e pei Ministri del Consiglio Supremo d'Italia a Madrid (vedi MONGITORE, op. cit., passim; e specialmente vol. I, pagg. 200, 275, 349, 441, 453) non gravavano sui baroni. Gravavano bensì sul braccio militare, ma con questa denominazione erano indicate le università e terre sottoposte a baroni non i baroni stessi, tanto è vero che il Parlamento provvede che le gabelle da imporsi per fornire il donativo non siano, nelle terre baronali, "in pregiudizio delle gabelle dei baroni" (cioè delle gabelle imposte alle medesime dai baroni) (MONGITORE, vol. I, pag. 271), e più oltre, che tali gabelle debbano pagarsi da tutti nemine exempto etiam li feudatari che non sono obbligati al servizio militare (MONGITORE, loc. cit.). I quali sono chiamati anche feudatari di beni burgensatici (MONGITORE, vol. I, pag. 200 e ORLANDO, Il feudalismo in Sicilia, pag. 268, nota 8), il che esclude che vi dovessero contribuire i feudatari astretti al servizio militare. Nei donativi straordinari poi, che si rinnovavano quasi ogni anno, il Parlamento deliberava volta per volta che vi dovessero contribuire i titolati colla riserva però sempre ripetuta in termini identici "e questo, per questa volta tantum e senza che mai si possa portare a conseguenza per altra simile urgente e propria necessità", la quale riserva non è fatta per le altre categorie di persone tassate. La proporzione poi di questi donativi che si assumevano i nobili era minima e fuor di proporzione colla loro ricchezza, e variava, almeno dal secolo XVII in poi, da 1/4 a 1/10 dell'intero donativo. (MONGITORE, op. cit., passim; e specialmente vol. II, pagg. 41-86).


  • (44) PALMIERI, Saggio storico e politico sulla costituzione del Regno di Sicilia, pag. 69.
  • (45) LA LUMIA, op. cit., vol. II, pag. 73. - ORLANDO, op. cit., pag. 169 e passim.
  • (46) MONGITORE, op. cit., vol. I, pag. 85.
  • (47) Vol. II, pag. 71. - Vedi pure PALMIERI, op. cit., pag. 72.
  • (48) MONGITORE, op. cit., vol. I, pagg. 84 e 85.
  • (49) LA LUMIA, op. cit., vol. II, pagg. 71-73. - Vedi pure: STARRABBA, Il Conte di Prades e la Sicilia. Palermo, 1872. - PALMIERI, op. cit., pag. 64.
  • (50) PALMIERI, op. cit., pag. 72.
  • (51) PALMIERI, loc. cit.
  • (52) LA LUMIA, op. cit., vol. II, pag. 69.
  • (53) PALMIERI, op. cit., pag. 72.
  • (54) PALMIERI, loc. cit.
  • (55) Vedi LA LUMIA, Il vicerè Domenico Caracciolo, § 3 (Studi di Storia Siciliana, vol. II, pag. 555 e seguenti).
  • (56) Colle lettere circolari del 1785 "fu vietata ancora un'altra volta quella esorbitante riscossione di dazi e prestazioni che i baroni facevano senza titolo espresso: fu permessa la estrazione di generi di agricoltura dalle terre baronali per cui fino allora era stato bisogno il permesso del barone o del suo delegato, che talvolta arbitrariamente lo negava: fu data agli abitanti delle baronie la libertà di vendere come e a chi meglio lor piacesse, i prodotti della loro industria: fu data ai medesimi la facoltà, anzi fu restituito il diritto di panizzare come anche di macinare le loro olive dovunque lor piacesse senza esser costretti più oltre di fare il pane e l'olio nei forni e nei trappeti (frantoi) dei baroni: fu tolta finalmente a questi ultimi la ingerenza che si avevano arrogato sull'amministrazione delle municipalità". (ORLANDO, op. cit., pagg. 172-173).

Le circolari del 1785 soppressero pure "ogni sorta di dazi, d'imposte, di diritti privativi e proibitivi che inceppavano il commercio. Vi fu vietata quella esorbitante esazione di diritti che facevano i baroni sulla estrazione dei prodotti d'industria e d'agricoltura da un luogo ad un altro...., fu restituito a tutti ugualmente il diritto di vendere i propri generi quando e come lor piacesse senza che fossero tenuti di venderli forzosamente al Barone a un determinato prezzo, o di non esporli al mercato, se non dopo che il Barone avesse venduto i suoi. Nelle istruzioni del 1787 fu ordinato che dovessero sciogliersi tutti i diritti di pascere e di legnare che gli abitanti dei Comuni esercitavano sulle terre di qualunque particolare, lasciandole libere da questi pesi o servitù, onde trovarsi meglio nella possibilità di esser coltivate. Fu ordinato del pari che le terre proprie delle università fossero concesse in enfiteusi per frazioni ai singoli delle medesime, considerando maggiormente i più poveri, e disponendo che le frazioni lontane dall'abitato riunissero un numero di coltivatori atti a costituire delle nuove popolazioni". (ORLANDO, op. cit., pag. 258).

  • (57) Vedi: TOCQUEVILLE, L'ancien Régime et la Révolution, Paris, 1866. livre II, chap. I, intitolato: Pourquoi les droit féodaux étaient devenus plus odieux au peuple en France que partout ailleurs; specialmente a pag. 38.
  • (58) "La premura con cui spesso (il Caracciolo) avocava o faceva al suo cospetto trattare le cause, il noto abborrimento per le prepotenze dei baroni ed il noto favore per la sorte dei vassalli, avevano nei magistrati infuso nuovo coraggio e nuova alacrità quanto a decidere i litigi tra popolazione e signori. Que' litigi, d'ordinario impediti e soffocati in addietro, si risvegliavano e si moltiplicavano ora sotto gli auspici del Governo". - LA LUMIA, Il vicerè Domenico Caracciolo, pag. 572. Vedi pure Ibid. pag. 578.
  • (59) Vedi: LA LUMIA, Il vicerè Domenico Caracciolo, passim; e specialmente pag. 583. - PALMIERI, op. cit., pag. 70, giunge però a dire che per opera del Caracciolo "in pochi anni la feudalità in Sicilia si era ridotta a un vuoto nome". Ma egli è pur troppo dai fatti obbligato a contraddirsi fin dalla pagina seguente, quando dice: "Tale era l'avvilimento della Nazione, che non attaccandosi più veruna importanza al diritto di avere una rappresentanza in Parlamento ecc.". - Vedasi pure: ORLANDO, op. cit., pag. 173, ove dice "che non vennero mai meno tutte le riscossioni abusive. Quando il Parlamento del 1811 pronunziò la solenne abolizione della feudalità, bisognò dichiarare espressamente lo scioglimento di tutti questi supposti diritti che riguardò come tutt'allora sussistenti ed in permanenza. Le espressioni usate dal Parlamento furono le seguenti: Le angarie e perangarie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di gallina, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso e tutte le opere personali e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore. Sono ugualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti o molini fuori che in quello dello in avanti barone, di non cuocer pane se non nei forni dello stesso, di non condursi altrove che nei di lui fondachi, alberghi ed osterie; i diritti di sagato per non vendere commestibili o potabili in altro luogo che nella taverna baronale e simili, qualora fossero semplicemente stabiliti dalla semplice prerogativa signorile e forza baronale", ed anche a pag. 259. - Vedi pure: PETITTI, Repertorio amministrativo del Regno delle due Sicilie, vol I, pag. 728-29-30. Napoli, 1856.
  • (60) La Storia parlamentare di Sicilia dal 1810 al 1815 è raccontata minutamente nel libro intitolato: Sull'Istoria moderna del Regno di Sicilia. Memorie segrete dell'abate PAOLO BALSAMO. Palermo, anno primo della rigenerazione. - L'autore fu uno dei principali attori del dramma.
  • (61) Vedi: BALSAMO, op. cit., cap. III.
  • (62) Vedi nell'opera del BALSAMO (pag. 65) l'ignoranza e leggerezza del principe di Aci, uno dei ministri, intorno ad uno dei punti fondamentali della costituzione.
  • (63) Il braccio baronale votò la soppressione dei diritti angarici, ma aggiungendo che i possessori dovessero essere pienamente indennizzati (BALSAMO, op. cit., pag. 66). Il braccio baronale rigettò l'abolizione dei fidecommessi (ibid., pag. 84).
  • (64) BALSAMO, op. cit., pag. 115; vedi pure pagg. 129 e 255.
  • (65) I baroni amavano di levare l'amministrazione della rendita pubblica al Re, e darla al Parlamento perchè non volevano perdere quei favori che loro si compartivano dalla Deputazione del Regno nell'esazione dei tributi o donativi (BALSAMO, op. cit., pag. 67). Infatti, i soli a votar contro l'attribuzione al Re dell'amministrazione della Rendita pubblica furono i baroni. (Ibid., pag. 76).
  • (66) BALSAMO, op. cit., pagg. 3 e 7.
  • (67) BALSAMO, op. cit. pag. 86.
  • (68) BALSAMO, op. cit., pag. 115.
  • (69) BALSAMO, op. cit., capitoli V, VI, VII, VIII, passim; e specialmente pagg. 119, 124, 125, 129, 142, 145.
  • (70) LA LUMIA, Il vicerè Domenico Caracciolo, § 7 (Studi di Storia Siciliana, vol. II, pagg. 579, 580).
  • (71) BALSAMO, op. cit., capitoli V, VI, VII, VIII; e specialmente pagg. 115, 129, 255.
  • (72) BALSAMO, op. cit., passim; e specialmente pagg. 87, 129, 140.
  • (73) Vedi: BALSAMO, op. cit., passim; e specialmente alla fine del cap. IV come Bentinck impedisse colla forza a re Ferdinando di riprendere l'esercizio del potere regio già delegato al principe ereditario.
  • (74) Erano elettori tutti coloro che avevano una rendita annua di onze 18 pari a L. 229.50 circa. (Costituzione del 1812, tit. T, cap. VIII, § 1). Se pure di tali elezioni si deve rendere responsabile il popolo siciliano, il quale non sappiamo fino a qual punto realmente vi partecipasse. Se anche ora, le elezioni politiche sono effetto esclusivamente d'influenze personali, che cosa dovevano essere allora, quando le cagioni che ora fanno tali elezioni erano più potenti di adesso?
  • (75) BALSAMO, op. cit., pagg. 61 e 120.
  • (76) BALSAMO, op. cit., pag. 108.
  • (77) BALSAMO, op. cit., pagg. 252, 253. - Conviene però dire che prima il Re aveva presentato al Castelnuovo un progetto di riforma della Costituzione, che sotto colore di migliorarlo ne distruggeva i fondamenti. (BALSAMO, op. cit., pag 150).
  • (78) BALSAMO, op. cit., pag. 256.
  • (79) BRACCI, Memorie storiche intorno al Governo della Sicilia, pag. 21. Palermo, Pedone Lauriel, 1870.
  • (80) Vedi: PETITTI, Repertorio amministrativo, vol. I, pag. 730.
  • (81) Per i particolari intorno a questo argomento, vedi il libro II del presente lavoro: I contadini in Sicilia, per SIDNEY SONNINO.
  • (82) Vedi il libro II, § 26.
  • (83) Sul quasi assoluto isolamento della Sicilia sulla fine nel secolo scorso. - Vedi: LA LUMIA, Il vicerè Domenico Caracciolo, § 3 (Studi di Storia Siciliana, vol. II, pag. 555).
  • (84) I litigi fra popolazione e signori erano d'ordinario impediti e soffocati in addietro (cioè prima del vicerè Caracciolo). - Vedi: LA LUMIA, Il vicerè Caracciolo, pag. 572.
  • (85) Vedi: LA MANTIA, Storia della Legislazione civile e criminale di Sicilia, comparata con le leggi italiane e straniere, vol, II, pagg. 295 e 325. Palermo, 1874.
  • (86) Legge del 2 agosto 1818. - Vedine il sunto in LA MANTIA, op. cit., vol. II, pag. 297, nota 2. Vedi pure nel Codice Civile delle Due Sicilie (sanzionato con R. Decreto 26 marzo 1819) articoli 946-963, le disposizioni relative ai maioraschi, le quali, pure ammettendoli, ne limitano l'istituzione in modo da toglier loro gran parte della loro importanza economica e sociale (vedi specialmente gli articoli 953 e 954).
  • (87) La vita milizia, consisteva in una rendita vitalizia che l'erede del feudo era per le leggi feudali tenuto a fornire ai suoi fratelli (ORLANDO, op. cit., pag. 213). - Il diritto di esigerne il valore capitale in terre ed in piena proprietà fu a questi concesso dalla legge del 3 agosto 1818. (Vedi: PETITTI, Repertorio amministrativo, vol. I, pag. 731).
  • (88) Legge citata del 3 agosto 1818. La dote di paraggio o paragio era quella rendita che l'erede del feudo era per leggi feudali tenuto d'assicurare a titolo di dote alle proprie sorelle e zie. Questa, secondo le leggi feudali passava ai discendenti loro e all'estinzione della linea delle dotate doveva restituirsi al feudo per nove decimi, rimanendo un decimo a libera disposizione di chi la possedeva. (ORLANDO, op. cit., pag. 213).
  • (89) R. Decreto 11 settembre 1825, proemio e articoli 13 e 18 (PETITTI, op. cit., vol. I, pag. 735). - Rescritto del luogotenente generale in Sicilia del 30 aprile 1827. (PETITTI, op. cit., vol. I, pag. 739).
  • (90) R. Decreto 11 settembre 1825, citato. Articoli 2 e 9.
  • (91) Vedi: Disposizioni parlamentari del 1812 sui diritti e pesi feudali, cap. III, § 4 (PETITTI, op. cit., vol. I, pag. 730).
  • (92) Vedi: BALSAMO, Memorie segrete, pag. 13. - Vedi pure il passo del Palmieri citato a pag. 77 [§ 40. Nota per l'edizione elettronica Manuzio].
  • (93) In Sicilia, la voce delle leggi è debole e regna una generale insubordinazione (BALSAMO, Memorie segrete, pag. 82). - Il Balsamo morì nel 1816.
  • (94) Vedi: ORLANDO, Commentario storico alla Costituzione Siciliana del 1848, passim; e specialmente pag. 35. Palermo, 1848.
  • (95) Vedi il libro secondo del presente lavoro: I contadini in Sicilia, per SIDNEY SONNINO.
  • (96) "Questa crisi e questo abuso tornano soprattutto a rimprovero e a responsabilità del maggiore istituto, di quel banco di Sicilia che, provvisto di un capitale proprio e non obbligato a trarre dalle sue operazioni lucro per azionisti, avrebbe potuto esercitare sull'intera Sicilia in proporzioni diverse quella salutare influenza che esercita sulle province lombarde la Cassa di Risparmio di Milano. Invece, l'azione sua fu tutt'altra. Riordinato col decreto reale del 10 gennaio 1869, come istituto di deposito, di circolazione e di sconto a breve scadenza (per termini non maggiori di mesi quattro secondo gli articoli 4 e 5 dello statuto) si voltò a ben diverse operazioni, fece mutui di grossissime somme a lunghe scadenze e sopra ipoteche assai contestabili; trasse ed accettò cambiali di comodo a beneficio degli stessi amministratori e commissari di sconto, restrinse ai pochissimi invece di largheggiare ai molti, i benefizi di una istituzione che a nome e nell'interesse dei molti era stata creata". (Relazione della Commissione d'inchiesta per la Sicilia, pagine 34 e 35).