Comunicazione 2000-C 197-02

Unione europea

2000 diritto diritto Comunicazione del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea Intestazione 11 settembre 2008 25% diritto

Gazzetta ufficiale n. C 197 del 12/07/2000 pag. 0024 - 0024


Comunicazione del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

(2000/C 197/02)


Il 21 maggio 2000 in occasione della firma della convenzione, stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, il Granducato del Lussemburgo ha reso la seguente dichiarazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 7, della convenzione:

"A norma dell'articolo 23 della convenzione, stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 (in seguito denominata 'convenzione'), il governo del Granducato del Lussemburgo dichiara che, quando il granducato del Lussemburgo comunica dati personali ad un altro Stato membro a norma della convenzione, il Granducato del Lussemburgo può, fatte salve le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), della convenzione, a seconda del caso di cui trattasi, esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati personali possano essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), della convenzione solo previa autorizzazione del Granducato del Lussemburgo in relazione ai procedimenti per i quali il Granducato del Lussemburgo avrebbe potuto rifiutarne o limitarne la trasmissione o l'utilizzazione a norma della convenzione o degli strumenti di cui all'articolo 1 della medesima.

Se, in un caso particolare, il Granducato del Lussemburgo rifiuta di acconsentire ad una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, deve addurre per iscritto i motivi della sua decisione."