Sintesi delle conclusioni raggiunte dalla commissione

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XII XIV


Capitolo Tredicesimo

Sintesi delle conclusioni raggiunte dalla commissione

La crisi dei consorzi agrari. Cause e responsabilità del dissesto della Federconsorzi

'La crisi


Cause molteplici concorsero al dissesto della Federconsorzi.

La Federconsorzi ed i consorzi agrari costituivano un sistema integrato, che aveva un assetto formalmente e giuridicamente privatistico, ma sostanzialmente a forte connotazione pubblicistica.

Statuti di apparente ispirazione cooperativistica, limitavano fortemente, se non annullavano, l'autonomia operativa e gestionale delle unità di base costituite dai consorzi agrari.

Tutti i consorzi facevano, obbligatoriamente, capo alla Federconsorzi per l'acquisto dei beni da rivendere ai soci.

La Fedit si era costituita una complessa ed articolata rete di società che le consentivano una parziale e non sempre vantaggiosa autarchia.

Nell’attingere al mercato esterno, non agiva come una centrale di acquisto, nell'interesse esclusivo dei soci, ma operava come una vera e propria intermediaria commerciale.

Il prezzo dei prodotti non si formava, tuttavia, attraverso il confronto sul mercato.

I consorzi non ricevevano, pertanto, le merci ai prezzi più convenienti e, pur potendo contare sulla domanda dei loro soci e dei loro clienti, non avevano, strutturalmente, la possibilità di garantire agli agricoltori le condizioni più vantaggiose e, a se stessi, adeguati margini di remuneratività.

La Federconsorzi, invece, poteva contare su un vero e proprio profitto parassitario che le derivava dal ruolo di diretta venditrice e distributrice dei prodotti agrari.

Per lunghi anni, fino al 1970 circa, si registrarono crisi dei singoli consorzi ma non dell'intero sistema.

Ciò fu dovuto ai riflessi positivi della gestione degli ammassi obbligatori, risalente agli anni precedenti, dichiaratamente pubblicistica, che i consorzi assolvevano nell'interesse dello Stato, ed alla quale, la loro struttura e, complessivamente, l'organizzazione Federconsorzi-consorzi era effettivamente funzionale.

Da tale fonte e dai profitti d’intermediazione, la Federconsorzi trasse utili tanto rilevanti da diventare impropriamente, appartenendo essa ai soci-consorzi, di fatto, una vera e propria holding agroalimentare ed industriale e da poter acquisire uno dei maggiori patrimoni immobiliari italiani.

Nei primi anni '80, la situazione economica e finanziaria dei consorzi, che avevano anche un irrisorio limite di capitale fissato per legge e che, quindi, non potevano neppure tentare l'autofinanziamento e dovevano necessariamente ricorrere al credito bancario, si fece più grave.

Le due associazioni di categoria erano consapevoli che la loro forza politica si basava proprio su quell’assetto sistemico che produceva l’indebitamento dei consorzi. Questi ultimi operavano, infatti, in forma assistenziale e protezionistica nei confronti degli operatori agricoli assicurando crediti e forniture indipendentemente dalle condizioni economiche e dalle prospettive di reale sviluppo delle imprese, piccole e grandi, che ne beneficiavano.

Non va dimenticata l'importanza fondamentale del credito agrario in un’agricoltura di dimensioni inferiori a quelle di tutto il resto d'Europa. Per imprimere una svolta positiva alle gestioni non sarebbe bastato, pertanto, amministrare con la migliore diligenza e la massima capacità, che pure mancavano, e razionalizzare la rete a valle su cui si articolava ogni consorzio chiudendo i punti vendita passivi ed improduttivi, e non avrebbe giovato significativamente allargare i bacini di utenza. Era questo che assicurava alle due organizzazioni il governo assoluto sui consorzi e sulla Federconsorzi.

Il ruolo economico e politico dei consorzi che, nel mondo agricolo, assicuravano potere e largo consenso elettorale, esigeva che essi, nonostante continuassero ad accumulare perdite, fossero mantenuti il più possibile vitali.

Pertanto la dirigenza interna impegnò fino all’epilogo la Federconsorzi in una dissennata politica di sostegno dei consorzi agrari, di chiara connotazione assistenziale che si tentò di giustificare in nome del solidarismo tra le componenti del sistema.

E’ sufficiente ricordare che i due presidenti che si succedettero nel periodo considerato 1982-1991 furono il senatore Ferdinando Truzzi ed il ragioniere Luigi Scotti, entrambi espressi dalla Coltivatori diretti, come, del resto, tutti i presidenti del passato, dall’onorevole Bonomi in poi.

Ciò determinò che, progressivamente, senza che i consorzi migliorassero il loro andamento, prima venisse eroso l'attivo d’esercizio e poi, accresciuto, fino a dimensioni insostenibili, l’indebitamento con il sistema bancario nazionale ed internazionale.

Modificare il meccanismo, allargando la base e prevedendo l'ingresso di nuovi capitali e di forze nuove nel sistema, radicalmente riformandolo, adeguandolo alle esigenze della moderna agricoltura ed aprendolo al mercato, avrebbe comportato la necessità di un nuovo assetto normativo, ma avrebbe anche segnato inevitabilmente la fine del monopolio delle due associazioni di categoria.

L'apertura a sinistra, realizzata nel Paese nel 1963 con il governo Moro, nel mondo federconsortile era ancora respinta, alla fine degli anni Ottanta, dalla Coldiretti, malgrado le spinte che con la presidenza Wallner erano venute dalla Confagricoltura e le sollecitazioni del ministro Mannino, che apparteneva alla sinistra democristiana, alla quale pur si era avvicinato l'onorevole Lobianco.

All’interno della Federconsorzi, vale ribadirlo, non avevano autonomia ed indipendenza reali né il Consiglio di amministrazione né la struttura dirigenziale, neppure con l’assunzione, nel 1989, per la prima volta, di un manager esterno quale il dottor Silvio Pellizzoni.

L’avvento del nuovo direttore generale rappresentò un impossibile tentativo di trapiantare una gestione manageriale in un organismo che era funzionale alla sua tradizionale, obsoleta cultura di gestione.

Il dottor Pellizzoni ed i suoi collaboratori si trovarono di fronte ai limiti oggettivi del sistema ed all'impossibilità di elaborare strategie realmente innovative.

Egli era tributario del consenso non del presidente Scotti, non del Consiglio di amministrazione, che si limitava a ratificare e prendere atto di ogni decisione, ma del presidente della Coldiretti, onorevole Arcangelo Lobianco.

La sua breve gestione si caratterizzò, così, per la realizzazione di studi, mirati piuttosto a preparare un futuro di cui non esistevano le condizioni, che ad intervenire efficacemente e tempestivamente sul problematico presente.

L’azione finalizzata a razionalizzare la contabilità ed a rendere intelligibili i dati economici e finanziari, dovette far i conti con le reali condizioni dell'impresa.

Fu fatta la scelta di rendere pubblica una verità parziale ed incompleta ricorrendo ad artifici per occultare i reali risultati negativi di esercizio e per travestire le alterazioni più gravi.

Ciò finì per mettere a nudo le difficoltà dell’impresa senza giovare al suo rilancio.


1.2 Le responsabilità

Come già esposto, le responsabilità sono da imputarsi principalmente alle associazioni di categoria ed in particolare alla Coldiretti ed ai suoi dirigenti, ancor prima e di più che a tutti gli amministratori e sindaci della Federconsorzi.

Di fronte all'evidente crisi del sistema, i referenti politici, che di esso si erano largamente alimentati, la aggravarono nel tentativo di salvare la situazione con iniziative sostanzialmente dilatorie. Mentre tutto ciò avveniva, i Ministri dell'agricoltura ed i Governi che si succedettero omisero di adottare le misure efficaci e le determinazioni politiche necessarie per impedire il tracollo economico del sistema e per porre risolutamente il problema del riassetto.

Ciò perché tutti gli uomini politici che si succedettero alla guida del Ministero dell'agricoltura furono espressi dalla Coldiretti o ne furono fortissimamente condizionati.

Ciò avvenne anche perché le vicende reali della Fedit furono sempre avvolte da un rigoroso riserbo e sottratte quindi alla conoscenza diffusa, alla valutazione critica della cultura economica ed al dibattito politico informato.

Inadeguata fu la vigilanza amministrativa affidata ai funzionari del Ministero dell'agricoltura. Il commissariamento e la fine della Fedit furono la logica conseguenza di scelte scorrette, che neppure l'erogazione di provvidenze pubbliche avrebbe potuto evitare, ma solo differire nel tempo, e non il frutto di un'inesistente congiura, adombrata dall'onorevole Arcangelo Lobianco, per eludere le sue responsabilità politiche.

La decisione del ministro Goria del 17 maggio 1991 fu occasionata dalla sottoposizione al Ministro, per la presa d’atto, del bilancio 1990 (artificiosamente chiuso in pareggio ed in realtà in grave perdita) e motivata, dal punto di vista giuridico e sul piano economico e finanziario, da una situazione di gravissimo, oggettivo e reale squilibrio che si protraeva da tempo.


1.3 Il dissesto

Il risultato di tutti gli approfondimenti tecnici esperiti e di cui si è riferito nel corso della relazione, che hanno tenuto conto di incontrovertibili indicatori, è unanime: la Fedit era destinata a sicuro ed irreversibile tracollo, indipendentemente dal commissariamento, che non fece che accelerarlo.

La ragione fondamentale della crisi fu il peso insostenibile degli interessi che l'indebitamento bancario comportava.

Tale indebitamento non era connesso ad investimenti, ma serviva esclusivamente a sostenere il sistema e, quindi, non poteva essere affrontato, superato e ridotto seriamente se non riformando il sistema.

In mancanza di un intervento strutturale, il tracollo era irreversibile.

Se il Ministro non avesse adottato il provvedimento, ne sarebbe derivato un sicuro aumento dell’indebitamento che avrebbe nuociuto ulteriormente agli interessi del ceto creditorio.

A poco sarebbero giovati interventi di sostegno dello Stato - che peraltro, vale ricordarlo, all'epoca era impegnato in una politica economica che andava in direzione opposta - ed il pagamento dei debiti dovuti per la gestione degli ammassi.

Senza radicali interventi strutturali, miliardi pubblici sarebbero stati in breve sterilmente bruciati in interessi a favore esclusivamente del sistema bancario e senza alcun beneficio per il mondo agricolo.

Il problema si sarebbe ripresentato dopo poco.

Sul piano politico, la decisione del commissariamento, che fu anche una presa d'atto del fallimento del sistema e di chi lo sosteneva, fu assunta dall'onorevole Goria d’intesa con il presidente del consiglio Andreotti e con l'approvazione implicita del segretario della Democrazia cristiana Forlani.

In essa si sostanziava un progetto di radicale cambiamento del sistema nella forma del lancio, attraverso una impropria via amministrativa, senza il vaglio ed il concorso del Parlamento, di un nuovo organismo, una nuova Fedit, che ne conservava alcune delle funzioni, aprendosi alla partecipazione di nuovi soggetti pubblici e privati e ponendo fine, di fatto, al dominio incontrastato delle associazioni di categoria.

Il ministro Goria impegnò il rilancio della sua carriera politica nella demolizione del vecchio sistema e nella costruzione di una nuova struttura.

Fu appoggiato, nella prima fase, da quella parte della Democrazia cristiana interessata a ridurre il rilevante potere dell'onorevole Lobianco.

Fallì del tutto, nella seconda, per l’intrinseca debolezza della proposta che non prevedeva l’impegno dello Stato, si affidava ad un ulteriore intervento finanziario bancario, non previamente concertato, e non risolveva le complesse questioni creditizie aperte dalla crisi.

Il commissariamento fu deciso ed attuato senza un'adeguata preparazione tecnica e senza l'acquisizione del consenso del ceto bancario all’ipotizzata liquidazione volontaria della vecchia ed alla costruzione della nuova Federconsorzi.

Fu questo un errore del Ministro che determinò l'insuccesso del progetto di rifondazione, che non riuscì a raccogliere le indispensabili risorse finanziarie, anche per la difficile situazione di disorientamento in cui si trovava il sistema bancario italiano nel suo complesso.


2.1. Condizioni di ammissione della Federconsorzi al concordato preventivo; presupposti per la vendita in massa dei beni; congruità del prezzo offerto e pagato da SGR

2.1 Il concordato preventivo

Fallita l'ipotesi di liquidazione volontaria e di creazione di una struttura a base azionaria che della Federconsorzi avrebbe conservato solo il nome, e che si sarebbe dovuta collocare nel mercato agroalimentare, anche con funzioni di centrale d'acquisto per conto dei consorzi agrari, le soluzioni possibili erano astrattamente quattro: la liquidazione coatta amministrativa; l’applicazione della cosiddetta "legge Prodi"; il fallimento; il concordato preventivo.

Ritenuta non applicabile la legge Prodi, la liquidazione coatta che sarebbe stata il coerente epilogo del commissariamento e verso la quale, in un primo tempo, sembrava decisamente orientato, fu esclusa dal Ministro perché avrebbe dato alla sua azione politica e a quella del Governo il significato di un’iniziativa distruttiva del sistema e di un attacco politico a ciò che esso rappresentava.

Per le stesse ragioni, l’onorevole Goria escluse una richiesta di fallimento e ricorse alla procedura di concordato preventivo che, lasciando spazi d’intervento, trasferiva sull’autorità giudiziaria il peso della vicenda.


2.2 La questione dell’insolvenza

Il ricorso di un'impresa al concordato preventivo, con cessione dei beni, presuppone che essa sia in stato d'insolvenza, vale a dire d’incapacità ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Per l'effetto devastante del commissariamento sul credito corrente, che fu totalmente sospeso, la dissestata Federconsorzi divenne insolvente.

Ciò avvenne perché la Federconsorzi, nulla direttamente producendo, e tutto dovendo acquistare e pagare a breve, con incassi invece differiti, non poteva contare sulla reperibilità di flussi economici immediati alternativi ed era tributaria assoluta del credito d'esercizio.



2.3 Le condizioni d’ammissione alla procedura di concordato preventivo

Per quanto riguarda le condizioni di ammissione alla procedura concordataria, in primo luogo, occorre che sia prevedibile che dalla cessione di beni si possa ricavare tanto da soddisfare i creditori non privilegiati nella misura almeno del 40 per cento dei loro crediti.

Sotto questo aspetto la Federconsorzi disponeva di un imponente patrimonio, che si articolava in partecipazioni, immobili, crediti e beni strumentali che ben potevano far ritenere che il loro realizzo avrebbe consentito di prevenire il fallimento.

E' necessario, poi, che la contabilità sia in regola e trasparente e che l'impresa sia meritevole del beneficio di non fallire, nonostante l'insolvenza.

Il dissesto della Fedit fu il risultato di scelte di gestione, ed in particolare di politica creditizia a favore dei soci dell’impresa, dei suoi amministratori, di diritto e di fatto, succedutisi nell’ultimo decennio ed in particolare nell’ultimo quinquennio, e non di operazioni sfortunate o di sfavorevoli congiunture. Da ultimo, nel corso della gestione Pellizzoni, fu sempre più chiaro agli amministratori l’avvicinarsi dello stato di decozione e di illiquidità che coincise con il tempo del commissariamento.

Essi tuttavia non assunsero mai determinazioni operative idonee ad evitare il dissesto e non mutarono l’indirizzo strategico.

La contabilità della Federconsorzi si era da poco avviata verso una disciplina d'intelligibile rappresentazione dei reali accadimenti economici e finanziari e di conformità alle regole civilistiche.

Il percorso che doveva condurre alla fedeltà legale era ancora molto lungo e reso ancor più complesso dal tentativo di sanare le irregolarità senza farle trasparire.

L'informazione che la contabilità ed i bilanci consentivano non rifletteva le reali condizioni di dissesto in cui l'impresa si trovava.


Sul punto, il giudizio di tutti gli esperti ai quali, in ambito civile e penale, è stata sottoposta la questione è pressochè unanime. Il brevissimo periodo di gestione, limitato a meno di due mesi da parte dei primi tre commissari governativi, durante il quale nulla fu fatto, se non tentare una cessione volontaria dei beni, non poteva annullare anni di malgoverno.

Per quanto si è potuto appurare, esisteva il presupposto della adeguatezza dei mezzi ma non le altre condizioni richieste per l'accesso al concordato.


2.4 Le prospettive di realizzo

Il Tribunale di Roma ritenne di omologare il concordato.

Le prospettive per i creditori non apparivano, in termini di recupero percentuale dei crediti, per nulla scoraggianti: sulla base delle stime del realizzo, pari a 3.939 milioni era preventivabile un recupero del 74 per cento circa del loro avere.

Occorreva però che il concordato giungesse all'epilogo naturale e ciò si sarebbe verificato mediante la cessione di tutti i beni.

Lo smobilizzo avrebbe richiesto tempi non quantificabili ma, sicuramente, non brevi.

Ciò rendeva assai meno brillanti le prospettive di concreto riparto del ricavato.

Sulla base di quanto costituisce la norma per le procedure concorsuali era, inoltre, ben fondato il rischio che il trascorrere degli anni non giovasse al realizzo, deprimendone i risultati, ancorché non potesse escludersi che la vendita dei beni immobili, per effetto di una loro possibile rivalutazione nel tempo, potesse garantire risultati migliori di quelli preventivati.

Fu, in questo quadro, che il Tribunale di Roma si pronunciò sulla offerta, avanzata dalla cordata promossa dal professor Capaldo, di acquistare in massa i beni.


2.5 Il Piano Capaldo

L'iniziativa del professor Capaldo mirava, dichiaratamente, a rendere più agevole e veloce il realizzo, ma perseguiva anche la finalità strategica di ricomporre la turbativa creata dal caso Agrifactoring sul mercato internazionale del credito ed appariva perseguire il rilancio ed il controllo della rete dei consorzi.

L'offerta d'acquisto in massa al prezzo di lire 2.150 miliardi fu presentata prima che il concordato fosse omologato e non fu mai modificata.

Essa proveniva da una società costituenda, che prese il nome di Società Gestione per il Realizzo che aveva una particolarità: ne erano soci i maggiori creditori, quelli superiori a 20 milioni di lire, per la massima parte costituiti da banche, della Fedit.

Non si trattava, dunque, di un qualsiasi soggetto economico, ma di un ente esponenziale di titolari di interessi creditori i quali, pur potendo trovare normale soddisfazione nella liquidazione concordataria, ritennero di cercarla aderendo ad un'inusitata iniziativa considerata, evidentemente, più rapida e conveniente.

L’offerta, nonostante fosse tanto lontana dalle stime di realizzo, ebbe larga approvazione a tutti i livelli decisionali. Sembrò la soluzione di ogni problema di gestione di quello che era il più grande concordato preventivo della storia d'Italia. Il prezzo offerto sollevò osservazioni, ma nulla di più e non furono avanzate proposte alternative.

La presentazione del Piano Capaldo, prima dell’omologa, nonostante la sua pubblicizzazione, può tuttavia aver indotto a ritenere che la procedura fosse stata orientata ad eseguire il trasferimento di tutto il patrimonio residuo alla SGR, con tutti i rischi che un’operazione del genere poteva comportare.


2.6 La congruità del prezzo

In forza delle valutazioni dei numerosi periti che stimarono i diversi cespiti del patrimonio e della stima complessiva del commissario giudiziale, il Tribunale fallimentare di Roma determinò il valore dei beni della Fedit in 3.939 miliardi.

La cifra avrebbe superato di molto i 4.000 miliardi se i crediti vantati dalla Federconsorzi nei confronti dello Stato fossero stati computati al loro valore nominale, come ha fatto, con ampia rivalutazione, la recente legge n. 410 del 1999, che ha innovato la disciplina dei consorzi agrari, per i medesimi crediti della stessa natura rimasti nella titolarità dei consorzi.

Il prezzo pubblicamente offerto dalla futura SGR per l'acquisto dei beni fu determinato, chiaro e mai cambiato: 2.150 miliardi, pari al 54% del valore di stima (laddove costituisce un dato di comune esperienza che il rapporto tra valori stimati ed effettivi realizzi conseguiti con il concordato preventivo si attesta attorno al 40 per cento ed attraverso il fallimento attorno al 20 per cento). L’offerta, se accolta, avrebbe consentito:


il rimborso integrale di tutti i "piccoli creditori" quelli cioè che vantavano nei confronti di Fedit un credito sino a 20 milioni di lire;


il pagamento integrale di tutti i crediti prededucendi;


il pagamento integrale dei crediti cosiddetti privilegiati.

Circa i chirografari, alla luce degli approfondimenti operati dalla Commissione, è da ritenere che abbia assicurato il soddisfacimento del 40 per cento, non essendo pervenute alla Commissione, né per quel che risulta al giudice fallimentare, doglianze di sorta.

Alla luce di quanto esposto nel capitolo nono, nell’azione di dismissione della SGR e nelle relative procedure, la Commissione ha anzitutto escluso, ex post, l’esistenza di sintomatologie atte a configurare le ipotesi:


di una effettiva realizzazione di comportamenti volti a conseguire o a far conseguire, a persone fisiche e/o giuridiche, nell’ambito di un quadro speculativo preordinato, ingiusti vantaggi patrimoniali;


che l’operazione, volta a conseguire i massimi realizzi di mercato, abbia potuto, in termini di percentuali e tempi di recupero, nuocere agli interessi dei creditori della Federconsorzi;

verificando quindi che la liquidazione dei beni è stata condotta con professionalità e correttezza.

Pur stimolando al massimo la competitività tra gli offerenti, l’operazione si concluderà in sostanziale pareggio o, al massimo, in modesto utile: ciò consente di sostenere che il prezzo pagato dalla SGR per rilevare l’intero patrimonio Fedit è da ritenersi congruo, sulla base di oggettivi e consolidati elementi di mercato.

Concludendo sull’argomento, infine, l’operazione SGR, ove si consideri organicamente:


che non sono stati individuati elementi a sostegno dell’ipotesi di precostituite ed illecite finalità;


che la tesi dell’anomalia giuridica dell’atto-quadro, come si è detto altrove, non è stata dimostrata ed anzi, riguardata in ottica teleologica, essa si qualifica più correttamente in termini di mera atipicità;


che i tempi, le modalità e le percentuali di realizzo evidenziano profili di meritorietà dal punto di vista del soddisfacimento di interessi sociali e collettivi;

potrebbe approssimare una metodologia suscettibile di approfondimenti al fine di trarre spunti per ammodernare l’ormai obsoleta vigente disciplina delle procedure concorsuali.


2.7 L’atto-quadro

Come detto, l’offerta di acquisto in massa dei beni della Fedit al prezzo di 2150 miliardi, avanzata dal professor Capaldo, fu accetta dal Tribunale. Si costituì la società SGR e fu stipulato un contratto denominato "atto-quadro".

L’accordo fu sottoscritto dalla società acquirente e dalla Fedit, quale liquidatrice del proprio concordato. Esso ebbe per oggetto tutto il patrimonio della società insolvente, identificato nei beni che lo componevano non in quel momento ma al tempo, risalente a molti mesi prima, in cui essi erano stati elencati nella relazione redatta dal commissario giudiziale che li aveva stimati.

Poiché l’offerta si riferiva, invece, all’intero patrimonio ed erano intervenute nel frattempo delle cessioni, si stabilì che il prezzo ricavato da queste dovesse essere detratto dal prezzo complessivo.

La cifra di lire 2150 miliardi era pertanto, contrattualmente, solo nominale e si riduceva a 1800 miliardi circa.

Fu convenuto il pagamento in tre rate: una prima, pari al 15 per cento entro dieci giorni dall’atto; una seconda, pari al 42,5 per cento, entro 12 mesi ed una terza, per il residuo 42,5 per cento, entro 18 mesi.

La prima rata, come previsto dai promotori di SGR, fu "autoliquidante" nel senso che fu pagata integralmente con quanto la SGR rinvenne nelle casse della stessa Fedit.

La rateizzazione non prevedeva, inoltre, interessi e, quindi, comportava un introito effettivo sicuramente minore. Il meccanismo contrattuale prevedeva, infine, non il passaggio immediato dei beni ad SGR ma l’impegno della Fedit a trasferire, di volta in volta, parti del patrimonio ad SGR o a chi quest’ultima indicasse. In tal modo, la prospettiva di rapida definizione della procedura che la cessione globale doveva assicurare, giustificando in parte il sacrificio dell'aspettativa di maggior realizzo, fu ritardata dalla struttura stessa dell'operazione, che tendeva ad autofinanziarsi.

La SGR scelse ed il Tribunale avallò un percorso innovativo. L'esecuzione del concordato, attraverso le vendite frazionate, fu affidata alla Federconsorzi, chiamata di volta in volta ad eseguire i singoli trasferimenti.

Sulla natura giuridica e sulla validità dell’atto-quadro molto si è disquisito e particolarmente attenta è stata l’attenzione posta dalla Commissione.

Tuttavia, nulla di asseverato è emerso circa la possibilità di dare una risposta univoca e risolutiva sull’atto-quadro che resta, comunque, un atto atipico. Tra l’altro, in merito alla sua inefficacia, i giudici fallimentari non hanno ritenuto di insistere. Al riguardo, è interessante notare come il giudice delegato Norelli abbia dichiarato che l’efficacia dell’atto non è stata mai disattesa se non per strumentalizzarla allo scopo di ottenere la transazione per la restituzione dei crediti MAF. A tale transazione aderì la SGR, senza indugi, continuando a ritenere quei crediti meramente virtuali, come in effetti erano e sono tuttora.



2.8 Esborsi effettivi della società SGR

Sulla base di quanto comunicato alla Commissione in data 27 dicembre 2001 dall’attuale liquidatore giudiziale, professor Gabrielli, è stato possibile quantificare i costi effettivamente sostenuti dalla società SGR per acquistare i beni della Federconsorzi.

Va avvertito che alle cifre di seguito esposte vanno aggiunti i costi di gestione.

La SGR ha pagato con risorse proprie esclusivamente lire 878 miliardi e 168 milioni: 628 miliardi e 443 milioni sono stati pagati alla liquidazione direttamente da terzi acquirenti di beni venduti; 294 miliardi sono stati detratti dal prezzo perché corrispondenti al valore dei beni venduti direttamente dalla Fedit prima dell’atto di cessione ad SGR; 321 miliardi e 263 milioni di crediti, di cui la SGR era divenuta titolare, sono stati incassati direttamente dalla liquidazione.

Il valore dell’incasso dei cespiti trasferiti dalla società SGR alla liquidazione, sommato alla cifra versata con risorse proprie è pari a lire 1.827 miliardi e 874 milioni.


2.9 I risultati dell’operazione per la società SGR


La società SGR si avvia a chiudere la gestione in sostanziale pareggio ovvero con un modesto utile. Come dettagliatamente illustrato, la Commissione ha ritenuto di procedere a rilevamenti delle vendite immobiliari e mobiliari, non riscontrando documentali divaricazioni di valori ed anomalie nei prezzi né nelle procedure di dismissione adottate che hanno sempre teso a stimolare la massima competitività tra gli offerenti.

Riguardo alle partecipazioni, tra l’altro, è significativo menzionare il fatto che, con riferimento ad un’importante cessione di natura bancaria, uno dei soci della SGR, fortemente interessato all’acquisto, è stato soccombente. Giova rilevare, inoltre, che nei casi più rilevanti, le procedure di vendita sono avvenute con l’ausilio di intermediari finanziari di assoluta serietà e prestigio, quale Mediobanca, ovvero attraverso gli strumenti messi a disposizione dal legislatore (OPA).


3. Stato e risultati della procedura concordataria

La Commissione ha ritenuto necessario completare la propria relazione riferendo, di seguito, lo stato e le problematiche della procedura concorsuale, tuttora in corso. Giova ricordare che l’ammissione alla procedura fu chiesta al Tribunale fallimentare di Roma nel luglio dell’anno 1991 e che, quindi, alla data della scadenza del mandato investigativo di questa Commissione, saranno trascorsi quasi dieci anni senza che la procedura si sia potuta chiudere.



3.1 Giudici delegati. Commissari giudiziali. Liquidatori

Al controllo dell’esecuzione della procedura si sono avvicendati, finora, quattro magistrati. Nella prima, decisiva fase il dottor Ivo Greco; di seguito il dottor Fausto Severini ed il dottor Carlo Piccininni. Da ultimo il dottor Emilio Norelli.

Il commissario giudiziale in carica è il professor Pasquale Musco, nominato il 6 novembre 1997 dal Collegio giudicante, su proposta del giudice delegato dottor Norelli. Egli è stato preceduto dal professor Picardi.

Nell’attuale fase della procedura, il ruolo del commissario giudiziale, come disciplinato dall’articolo 185 della legge fallimentare, è il seguente: "il Commissario giudiziale sorveglia l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione e riferisce al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori".

La liquidazione attiva compete invece ad un liquidatore, impropriamente chiamato commissario liquidatore, che secondo la prevalente dottrina e la prassi giudiziaria ha l’obbligo di rendiconto nei confronti sia del commissario giudiziale sia del giudice delegato.

L’esecuzione della liquidazione del patrimonio è stata affidata dapprima alla stessa Federconsorzi, nella persona del suo commissario governativo.

Successivamente, nel 1995, il Tribunale ha nominato un liquidatore estraneo alla società debitrice nella persona del professor Cautadella.

Dimessosi quest’ultimo il 18 settembre 1997, gli è subentrato l'avvocato Caiafa.

Il liquidatore dei beni della Federconsorzi è attualmente il professor Enrico Gabrielli nominato dal Tribunale fallimentare il 13 luglio 2000 in sostituzione dell'avvocato Caiafa, dimessosi dall’incarico in data 12 luglio 2000. Le dimissioni dell’avvocato Caiafa nascondono una vera e propria sostituzione, decisa dal Tribunale in forza di rilievi del commissario giudiziale dottor Musco. Il commissario giudiziale professor Musco ha ipotizzato la conclusione "sostanziale" delle operazioni di liquidazione entro due anni.

La previsione del professor Musco si basa, infatti, sulla realizzazione della cartolarizzazione dei crediti della Federconsorzi nei confronti dello Stato che suscita notevoli perplessità, come si vedrà di seguito.

E’ opinione della Commissione che la vicenda Federconsorzi attesti come non sia più differibile un intervento di radicale riforma ed ammodernamento della disciplina della crisi dell’impresa e delle strutture giudiziarie e private chiamate a governarle.


3.2 Le passività

Nella procedura di concordato preventivo non esiste, come in quella fallimentare, un provvedimento di definizione delle passività, uno "stato passivo" che, una volta deliberato, non sia più - salvo casi eccezionali - modificabile e, quindi, non può esservi un quadro definitivo delle passività.

Non esiste neppure una fase d’accertamento preventivo di tutti i creditori che hanno diritto di partecipare alla procedura ed al riparto dell’attivo.

L’elenco dei creditori del concordato è in continuo aggiornamento e modificazione.

Non è, pertanto, possibile indicare l’entità definitiva delle passività accertate ed occorre, quindi, ritenere i dati certi con esclusivo riferimento al tempo del loro rilevamento.

E’ tuttavia evidente che dopo tanti anni, la situazione debitoria deve ritenersi consolidata e che si possono escludersi significative variazioni.

Facendo riferimento alla nota del liquidatore professor Gabrielli del 27 dicembre 2000, l’entità complessiva delle passività è pari a lire 4.261 miliardi e 469 milioni.

Il dato va confrontato con l’entità delle passività stimate dal commissario giudiziale professor Picardi: 4.685 miliardi e 873 milioni. Una riduzione molto rilevante riguarda i debiti nei confronti dei fornitori, scesi da 837 a 632 miliardi, per effetto di semplici operazioni di riscontro.

I reali impegni dovuti a garanzie concesse alle società controllate ed ai consorzi sono scesi da 364 a 119 miliardi, avendo adempiuto gli obbligati principali alle loro obbligazioni.

È stato comunque motivo di riflessione che le stime di realizzo erano lontane di poco più di trecento miliardi dalla reale entità delle passività.

I creditori assommano in tutto a ben 5.354. I conferenti all’ammasso volontario sono 3.954. Le banche sono 83, creditrici per 3.091 miliardi.

Risultano distribuiti tra i creditori circa 1.656 miliardi. Il costo della procedura - a carico del ricavato in prededuzione - è di 416 miliardi.


3.3 Il costo della procedura di liquidazione

Secondo il commissario giudiziale professor Musco, ascoltato dalla Commissione nella seduta del 26 settembre 2000: "(…) il dato assoluto e globale relativo a tutto il costo della liquidazione dal 1991(…) necessita di una interpretazione. Infatti, nei costi della procedura sono inclusi anche i crediti prededucibili maturati nel corso della procedura.

Per esempio, tutto il costo del personale - gli stipendi, le liquidazioni, eccetera - dalla data della domanda di ammissione alla procedura ha gravato negli anni successivi, diventando un costo prededucibile; cioè, non faceva più parte dello stato passivo, perché la liquidazione doveva pagarlo al di fuori del riparto e delle richieste dei creditori concorrenti.

Quindi, in questo importo di 416 miliardi sono inclusi circa 180 miliardi di costi del personale.

Le spese generali amministrative ricorrenti dalla metà del 1991 ammontano a 94 miliardi, quelle non ricorrenti a 18 miliardi.

Le spese straordinarie ammontano a 49 miliardi. I finanziamenti alle società partecipate e controllate - in questo caso inclusi tra le spese ma poi recuperati - ammontano a 48 miliardi.

Le spese di commercializzazione - si tratta della gestione, che la Federconsorzi ha continuato nel corso della procedura - sono state pari a 10 miliardi e 500 milioni.

I compensi agli organi della procedura ammontano a 13.232 milioni.

Devo qui precisare che (…) le spese generali amministrative ricorrenti includono anche le spese per i professionisti.

Per ogni anno, si hanno importi diversi: nel 1991, il primo anno, 71 miliardi; 95 miliardi nel 1992; 117 miliardi nel 1993; 51 miliardi nel 1994; 21 miliardi nel 1995; 17 miliardi nel 1996; 8 miliardi nel 1997; 17 miliardi nel 1998; 12 miliardi nel 1999; 4.457 milioni fino a luglio 2000.

(…) I liquidatori e commissari giudiziali; alla data del 13 luglio (…) hanno percepito 13.232 milioni".

Sottraendo gli oneri per il personale alle spese generali, il costo reale della liquidazione diventa pari a 236 miliardi. Agli organi della procedura sono stati corrisposti, sinora, 13, 3 miliardi. Per le esigenze della liquidazione, opera tuttora una struttura composta, da ultimo, da otto persone, con un costo complessivo annuo di lire 421.888.796.


3.4 Le anomalie della procedura post-commissariamento

Tra gli oneri sopportati dalla gestione spicca l’anomalo pagamento degli emolumenti dei commissari governativi e dei subcommissari della Federconsorzi fino al 1995, vale a dire fino alla revoca dell’attribuzione delle funzioni di liquidatore alla stessa società insolvente, che avvenne con l’affidamento dell’incarico al professor Cautadella.

Trattandosi di incarichi conferiti dal Ministero dell’Agricoltura essi avrebbero dovuto essere retribuiti dallo Stato.

E’ interessante notare che il decreto ministeriale di nomina dell’avvocato D’Ercole stabiliva per lo stesso e per i coadiutori compensi mensili rispettivamente di 15 milioni di lire e di 5 milioni di lire.

Ebbene gli emolumenti vennero posti a carico dell'attivo concordatario e, quindi, vennero pagati con il ricavato del realizzo dei beni della Federconsorzi a seguito di una decisione del Tribunale fallimentare che la motivò con l’argomento che l’attività di liquidazione assolta dai rappresentanti della Federconsorzi veniva svolta nell'interesse e a vantaggio dei creditori.

Va rimarcato che, ancor prima del formale provvedimento del Tribunale, come ha ricordato il dottor Norelli, nel corso dell’audizione del 28 settembre 2000: "(…) Per un certo periodo, antecedente a questo decreto, mi risulta che furono pagati, con prelievo dalle casse di Federconsorzi, quindi dalle somme che dovevano essere vincolate alla liquidazione, i compensi per i commissari governativi all'epoca in carica, senza nessun provvedimento di autorizzazione da parte del tribunale o del giudice delegato".

Nell’anno 2000 il Tribunale ha revocato, retroattivamente, il disposto pagamento. Ne consegue che le somme pagate dovrebbero essere restituite dai liquidatori che le hanno percepite ed il loro onere riversarsi sul Ministero delle politiche agricole.


3.5 Il realizzo. L’estraneità alla procedura della gestione degli ammassi. I crediti nei confronti dello Stato

La liquidazione ha incassato, a seguito di transazione, lire 10.300 milioni corrisposti dagli ex amministratori a titolo di risarcimento alla società dei danni derivanti dalla loro gestione (azione di responsabilità) e prevede di incassare 7.500 milioni dalle due associazioni Coldiretti e Confagricoltura a titolo di restituzione di somme a queste indebitamente corrisposte.

La gestione degli ammassi è rimasta estranea al concordato. Il risultato economico della gestione svolta per conto dello Stato è ininfluente sui risultati della liquidazione. Gli utili di essa vanno riversati all’Erario e le perdite debbono essere rimborsate dall’Erario.

L’accordo con la SGR prevedeva il trasferimento nella disponibilità di quest’ultima di tutti i beni della Federconsorzi, tra i quali erano compresi i crediti nei confronti dello Stato. Quando il Tribunale fallimentare, che l’aveva autorizzato, dubitò della validità e dell’efficacia dell’atto-quadro, e cioè del negozio giuridico in cui l’accordo si era tradotto, si pervenne, attraverso un iter già illustrato, ad una transazione con la SGR che prevedeva che rimanessero alla Federconsorzi e, quindi, alla procedura concorsuale, tutti i beni che non erano stati ancora trasferiti e, dunque, anche i crediti nei confronti dello Stato. Si trattava di un complesso di crediti del valore nominale complessivo di circa 1700 miliardi, di cui circa 1.000 miliardi di crediti nei confronti dello Stato.

Gli altri sono costituiti da crediti nei confronti di consorzi agrari.

Si è posto, pertanto, il problema della realizzazione dei crediti.

Negli organi fallimentari è maturato il convincimento dell’opportunità di ricorrere allo strumento della cartolarizzazione per entrambe le categorie di crediti. "L'idea della cartolarizzazione - ha dichiarato il dottor Norelli - venne a me in occasione di un convegno di diritto fallimentare che si tenne a Trieste, al quale partecipai con il professor Gabrielli (…).

L'alternativa è attendere comunque il pagamento da parte dello Stato, nella misura che la pubblica amministrazione riterrà, oppure porre in essere una diversa operazione di realizzo".

Ha aggiunto il commissario giudiziale Musco: "vantiamo (…) crediti nei confronti di soggetti in liquidazione coatta, quindi dobbiamo seguire il corso di tali procedure, nonché crediti nei confronti del Ministero delle politiche agricole.

Stiamo cercando di ottenere il riconoscimento di questi ultimi per sentenza; abbiamo iniziato in proposito un giudizio nei confronti del Ministero delle politiche agricole di accertamento e di condanna, ma ultimamente è stata ridotta la domanda al semplice accertamento."

In proposito, giova rammentare che la Fedit, con atto di citazione del 10 agosto 1992 e, quindi, nel corso del secondo anno di gestione commissariale, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell'agricoltura per ottenerne la condanna al pagamento dei crediti direttamente vantati, all’epoca pari a circa 463 miliardi.

"C’è infatti - ha proseguito il dottor Musco - un indirizzo giurisprudenziale della Corte d’appello di Roma, poi fatto proprio da diverse giurisdizioni, che considera non azionabile il titolo esecutivo nei confronti dell’Erario, in considerazione del fatto che, secondo la vigente normativa, i debiti dello Stato possono essere ripianati solo se inclusi nel bilancio statale.

Quindi, pur potendoci trovare un titolo esecutivo in mano - ammettendo che così sia - non potremmo eventualmente azionarlo e dovremmo quindi sempre aspettare che il Parlamento, attraverso la legge finanziaria o una legge specifica, finanzi il debito del Ministero delle politiche agricole nei confronti della liquidazione.

Nel corso degli ultimi due anni abbiamo preso contatti con diversi funzionari dei Ministeri dell’agricoltura e del tesoro, poiché era stata ventilata l’ipotesi di una transazione. Anche dagli atti di causa presso il tribunale di Roma non emerge un atteggiamento di diniego (…). Emerge un atteggiamento dilatorio (…) Sostanzialmente ad ogni udienza l’Avvocatura ribadisce tale posizione, che riflette una volontà politica, ma che poi dovrà trovare riscontro in un provvedimento legislativo".

Il progetto di cartolarizzazione sembra, aver preso corpo: il comitato dei creditori ha espresso parere favorevole; sono stati interessati operatori internazionali quali la Morgan Stanley, la Deutsche Bank e il gruppo Paribas.

"Si sono poi anche fatti avanti - ha aggiunto il dottor Musco - numerosi altri operatori, anche italiani, associati ad operatori stranieri".

Il rischio insito nella cartolarizzazione è, tuttavia, ben chiaro al commissario giudiziale: "(…) la cartolarizzazione potrebbe anche dare delle sorprese, in quanto la cessione del credito ad una cosiddetta società veicolo trova poi come corrispettivo il realizzo delle obbligazioni che questa colloca sul mercato (…) Non si poteva però correre il rischio di trovarsi poi "a scatola chiusa" con una collocazione molto modesta o con un ritorno delle obbligazioni emesse(…)Per cui è stata condizionata la cartolarizzazione ad un’offerta a fermo.

(…) Si deve garantire che i titoli verranno collocati almeno ad un prezzo minimo concordato.

(…) Se, come nei nostri intendimenti, si riesce a portare avanti la cartolarizzazione sulla base delle previsioni di realizzo, cedendo l’intero pacchetto dei crediti, ciò dovrà avvenire, in base agli accordi intercorsi, entro gennaio dell’anno prossimo.

(…) Abbiamo indicato delle basi sotto le quali non si può andare. Il tetto massimo da non sforare è intorno ai 700 miliardi su una base calcolata di circa 1600 miliardi. Bisogna analizzare i crediti per capire se vi è una svendita o un realizzo".

Il giudice delegato Norelli ha aggiunto sul punto: "(…) Il vantaggio e il risultato utile della cartolarizzazione dipendono ovviamente anche dalla valutazione dei crediti che fa la società di rating (…). Nella nostra ipotesi di cartolarizzazione, la banca, il pool di banche o le società finanziarie che parteciperebbero dovrebbero garantire una disponibilità pressoché immediata del corrispettivo della cessione dei crediti".

Sul progetto di cartolarizzazione la Commissione, senza voler interferire con le decisioni che il Tribunale riterrà di adottare, non può esimersi dall’esprimere le sue perplessità.

Sembra, infatti, che ancora una volta si riproponga la questione del valore reale dei crediti nei confronti dello Stato che non è risolvibile se non con una assunzione di responsabilità politica da parte del Governo e del Parlamento e non può continuare ad alimentare l’esigenza di trovare comunque delle soluzioni che, per quanto di apprezzabile ingegneria giuridica, sono suscettibili di ingenerare nuove problematiche.

La cartolarizzazione si attua - sembra opportuno ricordarlo - attraverso la valutazione del credito da trasformare in obbligazioni-cartolarizzate da parte di un'istituzione preposta, una società di rating.

Fanno seguito il collocamento del credito sul mercato finanziario attraverso le banche, o altri intermediari, e l'acquisto del debito e, dunque, delle obbligazioni, da parte dei risparmiatori.

Appare evidente che il problema principale della cartolarizzazione è costituito dalla collocabilità sul mercato delle obbligazioni, legata all'aspettativa che esse possano trovare soddisfazione.

Ed infatti, in un primo parere del 7 febbraio 2000, il commissario giudiziale professor Musco, nel premettere che la cartolarizzazione comporta la cessione pro soluto dei crediti ad una società abilitata (articolo 3 della legge n. 130 del 1999); l'accertamento delle effettive possibilità di realizzo dei crediti da parte della società veicolo; il finanziamento del corrispettivo della cessione dei crediti con il ricavato del collocamento; affermava che lo "snodo" più delicato era costituito dalla problematica collocabilità sul mercato dei titoli emessi dalla società veicolo per ricavarne il corrispettivo.

Egli scriveva quindi: "per consentire che l'intero progetto assolva la funzione di smobilizzo che si intende ottenere è necessario che i titoli ricevuti con il processo di cartolarizzazione vengano collocati presso i creditori del concordato; significativamente presso quei creditori appartenenti al sistema bancario o ad esso assimilabile (…). L'acquisto (ndr dei titoli da parte del sistema bancario sarebbe) apparentemente a titolo oneroso (ciò perché il ricavato del riparto andrebbe a compensare la spesa!)".

In un primo tempo si è pensato, dunque, di offrire i crediti ai creditori stessi e, soltanto in un secondo momento, si è scelto di rivolgersi al mercato.

Appare evidente alla Commissione che l'offerta dei crediti alle sole banche creditrici avrebbe ripresentato problematiche analoghe a quelle connesse con il Piano Capaldo. Pertanto, più opportunamente ci si è orientati, in seguito, verso il mercato aperto.

Scrive, infatti, il professor Gabrielli in data 18 maggio 2000 che "la progettata cartolarizzazione sembra in ogni caso suscitare interesse del mercato (…) si ha notizia di un'attività di rastrellamento dei crediti vantati verso la Federconsorzi sulla piazza finanziaria di Londra".

Va considerato, in proposito, che la Morgan Stanley - la più importante banca del mondo - ha proposto alla liquidazione, il 20 luglio 2000, un acquisto "a fermo" dei crediti MAF, garantendo l'introito di almeno 500 miliardi.

L'operazione proposta prevedeva che la liquidazione vendesse ad una nuova società, costituita ad hoc, i titoli; questa li avrebbe posti sul mercato mentre la Morgan-Stanley li avrebbe acquistati per almeno 500 miliardi, assicurando quindi almeno 500 miliardi di incassi.

L'operazione non si è perfezionata ma va tenuta in attenta considerazione, sia perché attesta un effettivo interesse del mercato e, quindi, l'esistenza di una concreta aspettativa di realizzo dei crediti, sia perché l'offerta, proveniente dalla massima banca mondiale, delle cui capacità tecnico-estimative non può dubitarsi, consente di ritenere che il valore dei crediti è da considerarsi non solo reale (e non virtuale) ma anche non inferiore a 500 miliardi.

Pur tuttavia, è evidente, che mentre nelle cartolarizzazioni ordinarie le società di rating sono chiamate ad apprezzare la capacità del debitore di pagare, nell’ipotesi prospettata il giudizio dovrebbe riguardare non la possibilità e la capacità di pagamento del debito, ma la volontà di pagare da parte dello Stato debitore.

Ne deriva che potrebbe nuovamente ingenerarsi, da parte del mercato internazionale, una pressione sulle determinazioni dello Stato sull’uso delle risorse pubbliche.

Mal si comprende perché lo Stato non debba decidere definitivamente di pagare o di non pagare, come ha già fatto per la parte di debito rimasto nella disponibilità dei consorzi, i suoi debiti.

Ad ogni modo, l’ipotesi di cartolarizzazione, per quanto riferito alla Commissione prevederebbe introiti tra i 600 e i 900 miliardi.

In tal caso i debiti potrebbero essere pagati nella misura del 58 per cento circa.


4. Le conseguenze del dissesto della federconsorzi; i riflessi sui consorzi agrari

Nel corso del decennio 1980-1990, la condizione economica e finanziaria dei consorzi andò, in generale, progressivamente peggiorando.

Le cause dell’indebitamento e della crisi generalizzata dei consorzi agrari (e dell'intero sistema federconsortile) sono state individuate dalla Commissione, sulla base degli elementi raccolti, in problematiche strutturali e gestionali.

Va ricordato che già negli anni Settanta, l'allora presidente della Federconsorzi, dottor Nino Costa, aveva individuato la causa principale del progressivo dissesto dei consorzi agrari nell'onerosa intermediazione economica svolta dalla Federconsorzi nei rapporti con i fornitori.

I contenuti dei rapporti economici tra la Federconsorzi ed i consorzi agrari non mutarono negli anni successivi.

Le sfavorevoli condizioni imposte dal fornitore Federconsorzi ridussero fortemente i margini di ricavo e di redditività.

I consorzi che seppero emanciparsi dalla sudditanza delle forniture, rivendicando la loro autonomia ma, nello stesso tempo, ponendosi a latere del sistema, attingendo anche a forniture esterne, riuscirono a conservare il loro equilibrio economico e finanziario.

Tutti gli altri non fecero che attingere sempre di più ed in molteplici forme al credito presso la Federconsorzi, che ne divenne l'insostituibile finanziatrice.

A ciò va aggiunto che il capitale sociale dei consorzi era del tutto inadeguato in rapporto alle attività: ciò costrinse i consorzi al ricorso sistematico al credito non solo nei confronti della Federconsorzi ma anche nei confronti delle banche. Ma era, tuttavia ancora una volta la Federconsorzi a garantire i consorzi anche presso gli istituti di credito.

Le ragioni più profonde della crisi del sistema dei consorzi erano, dunque, connesse alla stessa architettura del sistema federconsortile così che mentre la Federconsorzi diveniva una grande impresa sul piano economico e finanziario, i consorzi non si sviluppavano ed evolvevano.

Al contrario essi si affidavano sempre di più al sostegno assistenziale della Fedit, che non lo fece mai mancare, finendo per travolgerla.

Il commissariamento della Federconsorzi ed il concordato preventivo produssero, quindi, effetti devastanti sui consorzi agrari, in generale, e su quelli più deboli, in particolare, facendo venire meno l'abituale alimento finanziario.

La sorte ne fu, in gran parte, definitivamente segnata.

Alcuni, tuttavia, seppero reagire, ritrovando nella necessitata autonomia un nuovo slancio imprenditoriale.

Per una più ampia trattazione del tema ed un'analisi delle conseguenze su ciascun consorzio, si rinvia al capitolo dodicesimo ed alle schede allegate alla presente relazione.




Sintesi delle conclusioni raggiunte dalla commissione

La crisi dei consorzi agrari. Cause e responsabilità del dissesto della Federconsorzi

la crisi


Cause molteplici concorsero al dissesto della Federconsorzi.

La Federconsorzi ed i consorzi agrari costituivano un sistema integrato, che aveva un assetto formalmente e giuridicamente privatistico, ma sostanzialmente a forte connotazione pubblicistica.

Statuti di apparente ispirazione cooperativistica, limitavano fortemente, se non annullavano, l'autonomia operativa e gestionale delle unità di base costituite dai consorzi agrari.

Tutti i consorzi facevano, obbligatoriamente, capo alla Federconsorzi per l'acquisto dei beni da rivendere ai soci.

La Fedit si era costituita una complessa ed articolata rete di società che le consentivano una parziale e non sempre vantaggiosa autarchia.

Nell’attingere al mercato esterno, non agiva come una centrale di acquisto, nell'interesse esclusivo dei soci, ma operava come una vera e propria intermediaria commerciale.

Il prezzo dei prodotti non si formava, tuttavia, attraverso il confronto sul mercato.

I consorzi non ricevevano, pertanto, le merci ai prezzi più convenienti e, pur potendo contare sulla domanda dei loro soci e dei loro clienti, non avevano, strutturalmente, la possibilità di garantire agli agricoltori le condizioni più vantaggiose e, a se stessi, adeguati margini di remuneratività.

La Federconsorzi, invece, poteva contare su un vero e proprio profitto parassitario che le derivava dal ruolo di diretta venditrice e distributrice dei prodotti agrari.

Per lunghi anni, fino al 1970 circa, si registrarono crisi dei singoli consorzi ma non dell'intero sistema.

Ciò fu dovuto ai riflessi positivi della gestione degli ammassi obbligatori, risalente agli anni precedenti, dichiaratamente pubblicistica, che i consorzi assolvevano nell'interesse dello Stato, ed alla quale, la loro struttura e, complessivamente, l'organizzazione Federconsorzi-consorzi era effettivamente funzionale.

Da tale fonte e dai profitti d’intermediazione, la Federconsorzi trasse utili tanto rilevanti da diventare impropriamente, appartenendo essa ai soci-consorzi, di fatto, una vera e propria holding agroalimentare ed industriale e da poter acquisire uno dei maggiori patrimoni immobiliari italiani.

Nei primi anni '80, la situazione economica e finanziaria dei consorzi, che avevano anche un irrisorio limite di capitale fissato per legge e che, quindi, non potevano neppure tentare l'autofinanziamento e dovevano necessariamente ricorrere al credito bancario, si fece più grave.

Le due associazioni di categoria erano consapevoli che la loro forza politica si basava proprio su quell’assetto sistemico che produceva l’indebitamento dei consorzi. Questi ultimi operavano, infatti, in forma assistenziale e protezionistica nei confronti degli operatori agricoli assicurando crediti e forniture indipendentemente dalle condizioni economiche e dalle prospettive di reale sviluppo delle imprese, piccole e grandi, che ne beneficiavano.

Non va dimenticata l'importanza fondamentale del credito agrario in un’agricoltura di dimensioni inferiori a quelle di tutto il resto d'Europa. Per imprimere una svolta positiva alle gestioni non sarebbe bastato, pertanto, amministrare con la migliore diligenza e la massima capacità, che pure mancavano, e razionalizzare la rete a valle su cui si articolava ogni consorzio chiudendo i punti vendita passivi ed improduttivi, e non avrebbe giovato significativamente allargare i bacini di utenza. Era questo che assicurava alle due organizzazioni il governo assoluto sui consorzi e sulla Federconsorzi.

Il ruolo economico e politico dei consorzi che, nel mondo agricolo, assicuravano potere e largo consenso elettorale, esigeva che essi, nonostante continuassero ad accumulare perdite, fossero mantenuti il più possibile vitali.

Pertanto la dirigenza interna impegnò fino all’epilogo la Federconsorzi in una dissennata politica di sostegno dei consorzi agrari, di chiara connotazione assistenziale che si tentò di giustificare in nome del solidarismo tra le componenti del sistema.

E’ sufficiente ricordare che i due presidenti che si succedettero nel periodo considerato 1982-1991 furono il senatore Ferdinando Truzzi ed il ragioniere Luigi Scotti, entrambi espressi dalla Coltivatori diretti, come, del resto, tutti i presidenti del passato, dall’onorevole Bonomi in poi.

Ciò determinò che, progressivamente, senza che i consorzi migliorassero il loro andamento, prima venisse eroso l'attivo d’esercizio e poi, accresciuto, fino a dimensioni insostenibili, l’indebitamento con il sistema bancario nazionale ed internazionale.

Modificare il meccanismo, allargando la base e prevedendo l'ingresso di nuovi capitali e di forze nuove nel sistema, radicalmente riformandolo, adeguandolo alle esigenze della moderna agricoltura ed aprendolo al mercato, avrebbe comportato la necessità di un nuovo assetto normativo, ma avrebbe anche segnato inevitabilmente la fine del monopolio delle due associazioni di categoria.

L'apertura a sinistra, realizzata nel Paese nel 1963 con il governo Moro, nel mondo federconsortile era ancora respinta, alla fine degli anni Ottanta, dalla Coldiretti, malgrado le spinte che con la presidenza Wallner erano venute dalla Confagricoltura e le sollecitazioni del ministro Mannino, che apparteneva alla sinistra democristiana, alla quale pur si era avvicinato l'onorevole Lobianco.

All’interno della Federconsorzi, vale ribadirlo, non avevano autonomia ed indipendenza reali né il Consiglio di amministrazione né la struttura dirigenziale, neppure con l’assunzione, nel 1989, per la prima volta, di un manager esterno quale il dottor Silvio Pellizzoni.

L’avvento del nuovo direttore generale rappresentò un impossibile tentativo di trapiantare una gestione manageriale in un organismo che era funzionale alla sua tradizionale, obsoleta cultura di gestione.

Il dottor Pellizzoni ed i suoi collaboratori si trovarono di fronte ai limiti oggettivi del sistema ed all'impossibilità di elaborare strategie realmente innovative.

Egli era tributario del consenso non del presidente Scotti, non del Consiglio di amministrazione, che si limitava a ratificare e prendere atto di ogni decisione, ma del presidente della Coldiretti, onorevole Arcangelo Lobianco.

La sua breve gestione si caratterizzò, così, per la realizzazione di studi, mirati piuttosto a preparare un futuro di cui non esistevano le condizioni, che ad intervenire efficacemente e tempestivamente sul problematico presente.

L’azione finalizzata a razionalizzare la contabilità ed a rendere intelligibili i dati economici e finanziari, dovette far i conti con le reali condizioni dell'impresa.

Fu fatta la scelta di rendere pubblica una verità parziale ed incompleta ricorrendo ad artifici per occultare i reali risultati negativi di esercizio e per travestire le alterazioni più gravi.

Ciò finì per mettere a nudo le difficoltà dell’impresa senza giovare al suo rilancio.


1.2 Le responsabilità

Come già esposto, le responsabilità sono da imputarsi principalmente alle associazioni di categoria ed in particolare alla Coldiretti ed ai suoi dirigenti, ancor prima e di più che a tutti gli amministratori e sindaci della Federconsorzi.

Di fronte all'evidente crisi del sistema, i referenti politici, che di esso si erano largamente alimentati, la aggravarono nel tentativo di salvare la situazione con iniziative sostanzialmente dilatorie. Mentre tutto ciò avveniva, i Ministri dell'agricoltura ed i Governi che si succedettero omisero di adottare le misure efficaci e le determinazioni politiche necessarie per impedire il tracollo economico del sistema e per porre risolutamente il problema del riassetto.

Ciò perché tutti gli uomini politici che si succedettero alla guida del Ministero dell'agricoltura furono espressi dalla Coldiretti o ne furono fortissimamente condizionati.

Ciò avvenne anche perché le vicende reali della Fedit furono sempre avvolte da un rigoroso riserbo e sottratte quindi alla conoscenza diffusa, alla valutazione critica della cultura economica ed al dibattito politico informato.

Inadeguata fu la vigilanza amministrativa affidata ai funzionari del Ministero dell'agricoltura. Il commissariamento e la fine della Fedit furono la logica conseguenza di scelte scorrette, che neppure l'erogazione di provvidenze pubbliche avrebbe potuto evitare, ma solo differire nel tempo, e non il frutto di un'inesistente congiura, adombrata dall'onorevole Arcangelo Lobianco, per eludere le sue responsabilità politiche.

La decisione del ministro Goria del 17 maggio 1991 fu occasionata dalla sottoposizione al Ministro, per la presa d’atto, del bilancio 1990 (artificiosamente chiuso in pareggio ed in realtà in grave perdita) e motivata, dal punto di vista giuridico e sul piano economico e finanziario, da una situazione di gravissimo, oggettivo e reale squilibrio che si protraeva da tempo.


1.3 Il dissesto

Il risultato di tutti gli approfondimenti tecnici esperiti e di cui si è riferito nel corso della relazione, che hanno tenuto conto di incontrovertibili indicatori, è unanime: la Fedit era destinata a sicuro ed irreversibile tracollo, indipendentemente dal commissariamento, che non fece che accelerarlo.

La ragione fondamentale della crisi fu il peso insostenibile degli interessi che l'indebitamento bancario comportava.

Tale indebitamento non era connesso ad investimenti, ma serviva esclusivamente a sostenere il sistema e, quindi, non poteva essere affrontato, superato e ridotto seriamente se non riformando il sistema.

In mancanza di un intervento strutturale, il tracollo era irreversibile.

Se il Ministro non avesse adottato il provvedimento, ne sarebbe derivato un sicuro aumento dell’indebitamento che avrebbe nuociuto ulteriormente agli interessi del ceto creditorio.

A poco sarebbero giovati interventi di sostegno dello Stato - che peraltro, vale ricordarlo, all'epoca era impegnato in una politica economica che andava in direzione opposta - ed il pagamento dei debiti dovuti per la gestione degli ammassi.

Senza radicali interventi strutturali, miliardi pubblici sarebbero stati in breve sterilmente bruciati in interessi a favore esclusivamente del sistema bancario e senza alcun beneficio per il mondo agricolo.

Il problema si sarebbe ripresentato dopo poco.

Sul piano politico, la decisione del commissariamento, che fu anche una presa d'atto del fallimento del sistema e di chi lo sosteneva, fu assunta dall'onorevole Goria d’intesa con il presidente del consiglio Andreotti e con l'approvazione implicita del segretario della Democrazia cristiana Forlani.

In essa si sostanziava un progetto di radicale cambiamento del sistema nella forma del lancio, attraverso una impropria via amministrativa, senza il vaglio ed il concorso del Parlamento, di un nuovo organismo, una nuova Fedit, che ne conservava alcune delle funzioni, aprendosi alla partecipazione di nuovi soggetti pubblici e privati e ponendo fine, di fatto, al dominio incontrastato delle associazioni di categoria.

Il ministro Goria impegnò il rilancio della sua carriera politica nella demolizione del vecchio sistema e nella costruzione di una nuova struttura.

Fu appoggiato, nella prima fase, da quella parte della Democrazia cristiana interessata a ridurre il rilevante potere dell'onorevole Lobianco.

Fallì del tutto, nella seconda, per l’intrinseca debolezza della proposta che non prevedeva l’impegno dello Stato, si affidava ad un ulteriore intervento finanziario bancario, non previamente concertato, e non risolveva le complesse questioni creditizie aperte dalla crisi.

Il commissariamento fu deciso ed attuato senza un'adeguata preparazione tecnica e senza l'acquisizione del consenso del ceto bancario all’ipotizzata liquidazione volontaria della vecchia ed alla costruzione della nuova Federconsorzi.

Fu questo un errore del Ministro che determinò l'insuccesso del progetto di rifondazione, che non riuscì a raccogliere le indispensabili risorse finanziarie, anche per la difficile situazione di disorientamento in cui si trovava il sistema bancario italiano nel suo complesso.


2.1. Condizioni di ammissione della Federconsorzi al concordato preventivo; presupposti per la vendita in massa dei beni; congruità del prezzo offerto e pagato da SGR

2.1 Il concordato preventivo

Fallita l'ipotesi di liquidazione volontaria e di creazione di una struttura a base azionaria che della Federconsorzi avrebbe conservato solo il nome, e che si sarebbe dovuta collocare nel mercato agroalimentare, anche con funzioni di centrale d'acquisto per conto dei consorzi agrari, le soluzioni possibili erano astrattamente quattro: la liquidazione coatta amministrativa; l’applicazione della cosiddetta "legge Prodi"; il fallimento; il concordato preventivo.

Ritenuta non applicabile la legge Prodi, la liquidazione coatta che sarebbe stata il coerente epilogo del commissariamento e verso la quale, in un primo tempo, sembrava decisamente orientato, fu esclusa dal Ministro perché avrebbe dato alla sua azione politica e a quella del Governo il significato di un’iniziativa distruttiva del sistema e di un attacco politico a ciò che esso rappresentava.

Per le stesse ragioni, l’onorevole Goria escluse una richiesta di fallimento e ricorse alla procedura di concordato preventivo che, lasciando spazi d’intervento, trasferiva sull’autorità giudiziaria il peso della vicenda.


2.2 La questione dell’insolvenza

Il ricorso di un'impresa al concordato preventivo, con cessione dei beni, presuppone che essa sia in stato d'insolvenza, vale a dire d’incapacità ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Per l'effetto devastante del commissariamento sul credito corrente, che fu totalmente sospeso, la dissestata Federconsorzi divenne insolvente.

Ciò avvenne perché la Federconsorzi, nulla direttamente producendo, e tutto dovendo acquistare e pagare a breve, con incassi invece differiti, non poteva contare sulla reperibilità di flussi economici immediati alternativi ed era tributaria assoluta del credito d'esercizio.



2.3 Le condizioni d’ammissione alla procedura di concordato preventivo

Per quanto riguarda le condizioni di ammissione alla procedura concordataria, in primo luogo, occorre che sia prevedibile che dalla cessione di beni si possa ricavare tanto da soddisfare i creditori non privilegiati nella misura almeno del 40 per cento dei loro crediti.

Sotto questo aspetto la Federconsorzi disponeva di un imponente patrimonio, che si articolava in partecipazioni, immobili, crediti e beni strumentali che ben potevano far ritenere che il loro realizzo avrebbe consentito di prevenire il fallimento.

E' necessario, poi, che la contabilità sia in regola e trasparente e che l'impresa sia meritevole del beneficio di non fallire, nonostante l'insolvenza.

Il dissesto della Fedit fu il risultato di scelte di gestione, ed in particolare di politica creditizia a favore dei soci dell’impresa, dei suoi amministratori, di diritto e di fatto, succedutisi nell’ultimo decennio ed in particolare nell’ultimo quinquennio, e non di operazioni sfortunate o di sfavorevoli congiunture. Da ultimo, nel corso della gestione Pellizzoni, fu sempre più chiaro agli amministratori l’avvicinarsi dello stato di decozione e di illiquidità che coincise con il tempo del commissariamento.

Essi tuttavia non assunsero mai determinazioni operative idonee ad evitare il dissesto e non mutarono l’indirizzo strategico.

La contabilità della Federconsorzi si era da poco avviata verso una disciplina d'intelligibile rappresentazione dei reali accadimenti economici e finanziari e di conformità alle regole civilistiche.

Il percorso che doveva condurre alla fedeltà legale era ancora molto lungo e reso ancor più complesso dal tentativo di sanare le irregolarità senza farle trasparire.

L'informazione che la contabilità ed i bilanci consentivano non rifletteva le reali condizioni di dissesto in cui l'impresa si trovava.


Sul punto, il giudizio di tutti gli esperti ai quali, in ambito civile e penale, è stata sottoposta la questione è pressochè unanime. Il brevissimo periodo di gestione, limitato a meno di due mesi da parte dei primi tre commissari governativi, durante il quale nulla fu fatto, se non tentare una cessione volontaria dei beni, non poteva annullare anni di malgoverno.

Per quanto si è potuto appurare, esisteva il presupposto della adeguatezza dei mezzi ma non le altre condizioni richieste per l'accesso al concordato.


2.4 Le prospettive di realizzo

Il Tribunale di Roma ritenne di omologare il concordato.

Le prospettive per i creditori non apparivano, in termini di recupero percentuale dei crediti, per nulla scoraggianti: sulla base delle stime del realizzo, pari a 3.939 milioni era preventivabile un recupero del 74 per cento circa del loro avere.

Occorreva però che il concordato giungesse all'epilogo naturale e ciò si sarebbe verificato mediante la cessione di tutti i beni.

Lo smobilizzo avrebbe richiesto tempi non quantificabili ma, sicuramente, non brevi.

Ciò rendeva assai meno brillanti le prospettive di concreto riparto del ricavato.

Sulla base di quanto costituisce la norma per le procedure concorsuali era, inoltre, ben fondato il rischio che il trascorrere degli anni non giovasse al realizzo, deprimendone i risultati, ancorché non potesse escludersi che la vendita dei beni immobili, per effetto di una loro possibile rivalutazione nel tempo, potesse garantire risultati migliori di quelli preventivati.

Fu, in questo quadro, che il Tribunale di Roma si pronunciò sulla offerta, avanzata dalla cordata promossa dal professor Capaldo, di acquistare in massa i beni.


2.5 Il Piano Capaldo

L'iniziativa del professor Capaldo mirava, dichiaratamente, a rendere più agevole e veloce il realizzo, ma perseguiva anche la finalità strategica di ricomporre la turbativa creata dal caso Agrifactoring sul mercato internazionale del credito ed appariva perseguire il rilancio ed il controllo della rete dei consorzi.

L'offerta d'acquisto in massa al prezzo di lire 2.150 miliardi fu presentata prima che il concordato fosse omologato e non fu mai modificata.

Essa proveniva da una società costituenda, che prese il nome di Società Gestione per il Realizzo che aveva una particolarità: ne erano soci i maggiori creditori, quelli superiori a 20 milioni di lire, per la massima parte costituiti da banche, della Fedit.

Non si trattava, dunque, di un qualsiasi soggetto economico, ma di un ente esponenziale di titolari di interessi creditori i quali, pur potendo trovare normale soddisfazione nella liquidazione concordataria, ritennero di cercarla aderendo ad un'inusitata iniziativa considerata, evidentemente, più rapida e conveniente.

L’offerta, nonostante fosse tanto lontana dalle stime di realizzo, ebbe larga approvazione a tutti i livelli decisionali. Sembrò la soluzione di ogni problema di gestione di quello che era il più grande concordato preventivo della storia d'Italia. Il prezzo offerto sollevò osservazioni, ma nulla di più e non furono avanzate proposte alternative.

La presentazione del Piano Capaldo, prima dell’omologa, nonostante la sua pubblicizzazione, può tuttavia aver indotto a ritenere che la procedura fosse stata orientata ad eseguire il trasferimento di tutto il patrimonio residuo alla SGR, con tutti i rischi che un’operazione del genere poteva comportare.


2.6 La congruità del prezzo

In forza delle valutazioni dei numerosi periti che stimarono i diversi cespiti del patrimonio e della stima complessiva del commissario giudiziale, il Tribunale fallimentare di Roma determinò il valore dei beni della Fedit in 3.939 miliardi.

La cifra avrebbe superato di molto i 4.000 miliardi se i crediti vantati dalla Federconsorzi nei confronti dello Stato fossero stati computati al loro valore nominale, come ha fatto, con ampia rivalutazione, la recente legge n. 410 del 1999, che ha innovato la disciplina dei consorzi agrari, per i medesimi crediti della stessa natura rimasti nella titolarità dei consorzi.

Il prezzo pubblicamente offerto dalla futura SGR per l'acquisto dei beni fu determinato, chiaro e mai cambiato: 2.150 miliardi, pari al 54% del valore di stima (laddove costituisce un dato di comune esperienza che il rapporto tra valori stimati ed effettivi realizzi conseguiti con il concordato preventivo si attesta attorno al 40 per cento ed attraverso il fallimento attorno al 20 per cento). L’offerta, se accolta, avrebbe consentito:


il rimborso integrale di tutti i "piccoli creditori" quelli cioè che vantavano nei confronti di Fedit un credito sino a 20 milioni di lire;


il pagamento integrale di tutti i crediti prededucendi;


il pagamento integrale dei crediti cosiddetti privilegiati.

Circa i chirografari, alla luce degli approfondimenti operati dalla Commissione, è da ritenere che abbia assicurato il soddisfacimento del 40 per cento, non essendo pervenute alla Commissione, né per quel che risulta al giudice fallimentare, doglianze di sorta.

Alla luce di quanto esposto nel capitolo nono, nell’azione di dismissione della SGR e nelle relative procedure, la Commissione ha anzitutto escluso, ex post, l’esistenza di sintomatologie atte a configurare le ipotesi:


di una effettiva realizzazione di comportamenti volti a conseguire o a far conseguire, a persone fisiche e/o giuridiche, nell’ambito di un quadro speculativo preordinato, ingiusti vantaggi patrimoniali;


che l’operazione, volta a conseguire i massimi realizzi di mercato, abbia potuto, in termini di percentuali e tempi di recupero, nuocere agli interessi dei creditori della Federconsorzi;

verificando quindi che la liquidazione dei beni è stata condotta con professionalità e correttezza.

Pur stimolando al massimo la competitività tra gli offerenti, l’operazione si concluderà in sostanziale pareggio o, al massimo, in modesto utile: ciò consente di sostenere che il prezzo pagato dalla SGR per rilevare l’intero patrimonio Fedit è da ritenersi congruo, sulla base di oggettivi e consolidati elementi di mercato.

Concludendo sull’argomento, infine, l’operazione SGR, ove si consideri organicamente:


che non sono stati individuati elementi a sostegno dell’ipotesi di precostituite ed illecite finalità;


che la tesi dell’anomalia giuridica dell’atto-quadro, come si è detto altrove, non è stata dimostrata ed anzi, riguardata in ottica teleologica, essa si qualifica più correttamente in termini di mera atipicità;


che i tempi, le modalità e le percentuali di realizzo evidenziano profili di meritorietà dal punto di vista del soddisfacimento di interessi sociali e collettivi;

potrebbe approssimare una metodologia suscettibile di approfondimenti al fine di trarre spunti per ammodernare l’ormai obsoleta vigente disciplina delle procedure concorsuali.


2.7 L’atto-quadro

Come detto, l’offerta di acquisto in massa dei beni della Fedit al prezzo di 2150 miliardi, avanzata dal professor Capaldo, fu accetta dal Tribunale. Si costituì la società SGR e fu stipulato un contratto denominato "atto-quadro".

L’accordo fu sottoscritto dalla società acquirente e dalla Fedit, quale liquidatrice del proprio concordato. Esso ebbe per oggetto tutto il patrimonio della società insolvente, identificato nei beni che lo componevano non in quel momento ma al tempo, risalente a molti mesi prima, in cui essi erano stati elencati nella relazione redatta dal commissario giudiziale che li aveva stimati.

Poiché l’offerta si riferiva, invece, all’intero patrimonio ed erano intervenute nel frattempo delle cessioni, si stabilì che il prezzo ricavato da queste dovesse essere detratto dal prezzo complessivo.

La cifra di lire 2150 miliardi era pertanto, contrattualmente, solo nominale e si riduceva a 1800 miliardi circa.

Fu convenuto il pagamento in tre rate: una prima, pari al 15 per cento entro dieci giorni dall’atto; una seconda, pari al 42,5 per cento, entro 12 mesi ed una terza, per il residuo 42,5 per cento, entro 18 mesi.

La prima rata, come previsto dai promotori di SGR, fu "autoliquidante" nel senso che fu pagata integralmente con quanto la SGR rinvenne nelle casse della stessa Fedit.

La rateizzazione non prevedeva, inoltre, interessi e, quindi, comportava un introito effettivo sicuramente minore. Il meccanismo contrattuale prevedeva, infine, non il passaggio immediato dei beni ad SGR ma l’impegno della Fedit a trasferire, di volta in volta, parti del patrimonio ad SGR o a chi quest’ultima indicasse. In tal modo, la prospettiva di rapida definizione della procedura che la cessione globale doveva assicurare, giustificando in parte il sacrificio dell'aspettativa di maggior realizzo, fu ritardata dalla struttura stessa dell'operazione, che tendeva ad autofinanziarsi.

La SGR scelse ed il Tribunale avallò un percorso innovativo. L'esecuzione del concordato, attraverso le vendite frazionate, fu affidata alla Federconsorzi, chiamata di volta in volta ad eseguire i singoli trasferimenti.

Sulla natura giuridica e sulla validità dell’atto-quadro molto si è disquisito e particolarmente attenta è stata l’attenzione posta dalla Commissione.

Tuttavia, nulla di asseverato è emerso circa la possibilità di dare una risposta univoca e risolutiva sull’atto-quadro che resta, comunque, un atto atipico. Tra l’altro, in merito alla sua inefficacia, i giudici fallimentari non hanno ritenuto di insistere. Al riguardo, è interessante notare come il giudice delegato Norelli abbia dichiarato che l’efficacia dell’atto non è stata mai disattesa se non per strumentalizzarla allo scopo di ottenere la transazione per la restituzione dei crediti MAF. A tale transazione aderì la SGR, senza indugi, continuando a ritenere quei crediti meramente virtuali, come in effetti erano e sono tuttora.



2.8 Esborsi effettivi della società SGR

Sulla base di quanto comunicato alla Commissione in data 27 dicembre 2001 dall’attuale liquidatore giudiziale, professor Gabrielli, è stato possibile quantificare i costi effettivamente sostenuti dalla società SGR per acquistare i beni della Federconsorzi.

Va avvertito che alle cifre di seguito esposte vanno aggiunti i costi di gestione.

La SGR ha pagato con risorse proprie esclusivamente lire 878 miliardi e 168 milioni: 628 miliardi e 443 milioni sono stati pagati alla liquidazione direttamente da terzi acquirenti di beni venduti; 294 miliardi sono stati detratti dal prezzo perché corrispondenti al valore dei beni venduti direttamente dalla Fedit prima dell’atto di cessione ad SGR; 321 miliardi e 263 milioni di crediti, di cui la SGR era divenuta titolare, sono stati incassati direttamente dalla liquidazione.

Il valore dell’incasso dei cespiti trasferiti dalla società SGR alla liquidazione, sommato alla cifra versata con risorse proprie è pari a lire 1.827 miliardi e 874 milioni.


2.9 I risultati dell’operazione per la società SGR


La società SGR si avvia a chiudere la gestione in sostanziale pareggio ovvero con un modesto utile. Come dettagliatamente illustrato, la Commissione ha ritenuto di procedere a rilevamenti delle vendite immobiliari e mobiliari, non riscontrando documentali divaricazioni di valori ed anomalie nei prezzi né nelle procedure di dismissione adottate che hanno sempre teso a stimolare la massima competitività tra gli offerenti.

Riguardo alle partecipazioni, tra l’altro, è significativo menzionare il fatto che, con riferimento ad un’importante cessione di natura bancaria, uno dei soci della SGR, fortemente interessato all’acquisto, è stato soccombente. Giova rilevare, inoltre, che nei casi più rilevanti, le procedure di vendita sono avvenute con l’ausilio di intermediari finanziari di assoluta serietà e prestigio, quale Mediobanca, ovvero attraverso gli strumenti messi a disposizione dal legislatore (OPA).


3. Stato e risultati della procedura concordataria

La Commissione ha ritenuto necessario completare la propria relazione riferendo, di seguito, lo stato e le problematiche della procedura concorsuale, tuttora in corso. Giova ricordare che l’ammissione alla procedura fu chiesta al Tribunale fallimentare di Roma nel luglio dell’anno 1991 e che, quindi, alla data della scadenza del mandato investigativo di questa Commissione, saranno trascorsi quasi dieci anni senza che la procedura si sia potuta chiudere.



3.1 Giudici delegati. Commissari giudiziali. Liquidatori

Al controllo dell’esecuzione della procedura si sono avvicendati, finora, quattro magistrati. Nella prima, decisiva fase il dottor Ivo Greco; di seguito il dottor Fausto Severini ed il dottor Carlo Piccininni. Da ultimo il dottor Emilio Norelli.

Il commissario giudiziale in carica è il professor Pasquale Musco, nominato il 6 novembre 1997 dal Collegio giudicante, su proposta del giudice delegato dottor Norelli. Egli è stato preceduto dal professor Picardi.

Nell’attuale fase della procedura, il ruolo del commissario giudiziale, come disciplinato dall’articolo 185 della legge fallimentare, è il seguente: "il Commissario giudiziale sorveglia l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione e riferisce al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori".

La liquidazione attiva compete invece ad un liquidatore, impropriamente chiamato commissario liquidatore, che secondo la prevalente dottrina e la prassi giudiziaria ha l’obbligo di rendiconto nei confronti sia del commissario giudiziale sia del giudice delegato.

L’esecuzione della liquidazione del patrimonio è stata affidata dapprima alla stessa Federconsorzi, nella persona del suo commissario governativo.

Successivamente, nel 1995, il Tribunale ha nominato un liquidatore estraneo alla società debitrice nella persona del professor Cautadella.

Dimessosi quest’ultimo il 18 settembre 1997, gli è subentrato l'avvocato Caiafa.

Il liquidatore dei beni della Federconsorzi è attualmente il professor Enrico Gabrielli nominato dal Tribunale fallimentare il 13 luglio 2000 in sostituzione dell'avvocato Caiafa, dimessosi dall’incarico in data 12 luglio 2000. Le dimissioni dell’avvocato Caiafa nascondono una vera e propria sostituzione, decisa dal Tribunale in forza di rilievi del commissario giudiziale dottor Musco. Il commissario giudiziale professor Musco ha ipotizzato la conclusione "sostanziale" delle operazioni di liquidazione entro due anni.

La previsione del professor Musco si basa, infatti, sulla realizzazione della cartolarizzazione dei crediti della Federconsorzi nei confronti dello Stato che suscita notevoli perplessità, come si vedrà di seguito.

E’ opinione della Commissione che la vicenda Federconsorzi attesti come non sia più differibile un intervento di radicale riforma ed ammodernamento della disciplina della crisi dell’impresa e delle strutture giudiziarie e private chiamate a governarle.


3.2 Le passività

Nella procedura di concordato preventivo non esiste, come in quella fallimentare, un provvedimento di definizione delle passività, uno "stato passivo" che, una volta deliberato, non sia più - salvo casi eccezionali - modificabile e, quindi, non può esservi un quadro definitivo delle passività.

Non esiste neppure una fase d’accertamento preventivo di tutti i creditori che hanno diritto di partecipare alla procedura ed al riparto dell’attivo.

L’elenco dei creditori del concordato è in continuo aggiornamento e modificazione.

Non è, pertanto, possibile indicare l’entità definitiva delle passività accertate ed occorre, quindi, ritenere i dati certi con esclusivo riferimento al tempo del loro rilevamento.

E’ tuttavia evidente che dopo tanti anni, la situazione debitoria deve ritenersi consolidata e che si possono escludersi significative variazioni.

Facendo riferimento alla nota del liquidatore professor Gabrielli del 27 dicembre 2000, l’entità complessiva delle passività è pari a lire 4.261 miliardi e 469 milioni.

Il dato va confrontato con l’entità delle passività stimate dal commissario giudiziale professor Picardi: 4.685 miliardi e 873 milioni. Una riduzione molto rilevante riguarda i debiti nei confronti dei fornitori, scesi da 837 a 632 miliardi, per effetto di semplici operazioni di riscontro.

I reali impegni dovuti a garanzie concesse alle società controllate ed ai consorzi sono scesi da 364 a 119 miliardi, avendo adempiuto gli obbligati principali alle loro obbligazioni.

È stato comunque motivo di riflessione che le stime di realizzo erano lontane di poco più di trecento miliardi dalla reale entità delle passività.

I creditori assommano in tutto a ben 5.354. I conferenti all’ammasso volontario sono 3.954. Le banche sono 83, creditrici per 3.091 miliardi.

Risultano distribuiti tra i creditori circa 1.656 miliardi. Il costo della procedura - a carico del ricavato in prededuzione - è di 416 miliardi.


3.3 Il costo della procedura di liquidazione

Secondo il commissario giudiziale professor Musco, ascoltato dalla Commissione nella seduta del 26 settembre 2000: "(…) il dato assoluto e globale relativo a tutto il costo della liquidazione dal 1991(…) necessita di una interpretazione. Infatti, nei costi della procedura sono inclusi anche i crediti prededucibili maturati nel corso della procedura.

Per esempio, tutto il costo del personale - gli stipendi, le liquidazioni, eccetera - dalla data della domanda di ammissione alla procedura ha gravato negli anni successivi, diventando un costo prededucibile; cioè, non faceva più parte dello stato passivo, perché la liquidazione doveva pagarlo al di fuori del riparto e delle richieste dei creditori concorrenti.

Quindi, in questo importo di 416 miliardi sono inclusi circa 180 miliardi di costi del personale.

Le spese generali amministrative ricorrenti dalla metà del 1991 ammontano a 94 miliardi, quelle non ricorrenti a 18 miliardi.

Le spese straordinarie ammontano a 49 miliardi. I finanziamenti alle società partecipate e controllate - in questo caso inclusi tra le spese ma poi recuperati - ammontano a 48 miliardi.

Le spese di commercializzazione - si tratta della gestione, che la Federconsorzi ha continuato nel corso della procedura - sono state pari a 10 miliardi e 500 milioni.

I compensi agli organi della procedura ammontano a 13.232 milioni.

Devo qui precisare che (…) le spese generali amministrative ricorrenti includono anche le spese per i professionisti.

Per ogni anno, si hanno importi diversi: nel 1991, il primo anno, 71 miliardi; 95 miliardi nel 1992; 117 miliardi nel 1993; 51 miliardi nel 1994; 21 miliardi nel 1995; 17 miliardi nel 1996; 8 miliardi nel 1997; 17 miliardi nel 1998; 12 miliardi nel 1999; 4.457 milioni fino a luglio 2000.

(…) I liquidatori e commissari giudiziali; alla data del 13 luglio (…) hanno percepito 13.232 milioni".

Sottraendo gli oneri per il personale alle spese generali, il costo reale della liquidazione diventa pari a 236 miliardi. Agli organi della procedura sono stati corrisposti, sinora, 13, 3 miliardi. Per le esigenze della liquidazione, opera tuttora una struttura composta, da ultimo, da otto persone, con un costo complessivo annuo di lire 421.888.796.


3.4 Le anomalie della procedura post-commissariamento

Tra gli oneri sopportati dalla gestione spicca l’anomalo pagamento degli emolumenti dei commissari governativi e dei subcommissari della Federconsorzi fino al 1995, vale a dire fino alla revoca dell’attribuzione delle funzioni di liquidatore alla stessa società insolvente, che avvenne con l’affidamento dell’incarico al professor Cautadella.

Trattandosi di incarichi conferiti dal Ministero dell’Agricoltura essi avrebbero dovuto essere retribuiti dallo Stato.

E’ interessante notare che il decreto ministeriale di nomina dell’avvocato D’Ercole stabiliva per lo stesso e per i coadiutori compensi mensili rispettivamente di 15 milioni di lire e di 5 milioni di lire.

Ebbene gli emolumenti vennero posti a carico dell'attivo concordatario e, quindi, vennero pagati con il ricavato del realizzo dei beni della Federconsorzi a seguito di una decisione del Tribunale fallimentare che la motivò con l’argomento che l’attività di liquidazione assolta dai rappresentanti della Federconsorzi veniva svolta nell'interesse e a vantaggio dei creditori.

Va rimarcato che, ancor prima del formale provvedimento del Tribunale, come ha ricordato il dottor Norelli, nel corso dell’audizione del 28 settembre 2000: "(…) Per un certo periodo, antecedente a questo decreto, mi risulta che furono pagati, con prelievo dalle casse di Federconsorzi, quindi dalle somme che dovevano essere vincolate alla liquidazione, i compensi per i commissari governativi all'epoca in carica, senza nessun provvedimento di autorizzazione da parte del tribunale o del giudice delegato".

Nell’anno 2000 il Tribunale ha revocato, retroattivamente, il disposto pagamento. Ne consegue che le somme pagate dovrebbero essere restituite dai liquidatori che le hanno percepite ed il loro onere riversarsi sul Ministero delle politiche agricole.


3.5 Il realizzo. L’estraneità alla procedura della gestione degli ammassi. I crediti nei confronti dello Stato

La liquidazione ha incassato, a seguito di transazione, lire 10.300 milioni corrisposti dagli ex amministratori a titolo di risarcimento alla società dei danni derivanti dalla loro gestione (azione di responsabilità) e prevede di incassare 7.500 milioni dalle due associazioni Coldiretti e Confagricoltura a titolo di restituzione di somme a queste indebitamente corrisposte.

La gestione degli ammassi è rimasta estranea al concordato. Il risultato economico della gestione svolta per conto dello Stato è ininfluente sui risultati della liquidazione. Gli utili di essa vanno riversati all’Erario e le perdite debbono essere rimborsate dall’Erario.

L’accordo con la SGR prevedeva il trasferimento nella disponibilità di quest’ultima di tutti i beni della Federconsorzi, tra i quali erano compresi i crediti nei confronti dello Stato. Quando il Tribunale fallimentare, che l’aveva autorizzato, dubitò della validità e dell’efficacia dell’atto-quadro, e cioè del negozio giuridico in cui l’accordo si era tradotto, si pervenne, attraverso un iter già illustrato, ad una transazione con la SGR che prevedeva che rimanessero alla Federconsorzi e, quindi, alla procedura concorsuale, tutti i beni che non erano stati ancora trasferiti e, dunque, anche i crediti nei confronti dello Stato. Si trattava di un complesso di crediti del valore nominale complessivo di circa 1700 miliardi, di cui circa 1.000 miliardi di crediti nei confronti dello Stato.

Gli altri sono costituiti da crediti nei confronti di consorzi agrari.

Si è posto, pertanto, il problema della realizzazione dei crediti.

Negli organi fallimentari è maturato il convincimento dell’opportunità di ricorrere allo strumento della cartolarizzazione per entrambe le categorie di crediti. "L'idea della cartolarizzazione - ha dichiarato il dottor Norelli - venne a me in occasione di un convegno di diritto fallimentare che si tenne a Trieste, al quale partecipai con il professor Gabrielli (…).

L'alternativa è attendere comunque il pagamento da parte dello Stato, nella misura che la pubblica amministrazione riterrà, oppure porre in essere una diversa operazione di realizzo".

Ha aggiunto il commissario giudiziale Musco: "vantiamo (…) crediti nei confronti di soggetti in liquidazione coatta, quindi dobbiamo seguire il corso di tali procedure, nonché crediti nei confronti del Ministero delle politiche agricole.

Stiamo cercando di ottenere il riconoscimento di questi ultimi per sentenza; abbiamo iniziato in proposito un giudizio nei confronti del Ministero delle politiche agricole di accertamento e di condanna, ma ultimamente è stata ridotta la domanda al semplice accertamento."

In proposito, giova rammentare che la Fedit, con atto di citazione del 10 agosto 1992 e, quindi, nel corso del secondo anno di gestione commissariale, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell'agricoltura per ottenerne la condanna al pagamento dei crediti direttamente vantati, all’epoca pari a circa 463 miliardi.

"C’è infatti - ha proseguito il dottor Musco - un indirizzo giurisprudenziale della Corte d’appello di Roma, poi fatto proprio da diverse giurisdizioni, che considera non azionabile il titolo esecutivo nei confronti dell’Erario, in considerazione del fatto che, secondo la vigente normativa, i debiti dello Stato possono essere ripianati solo se inclusi nel bilancio statale.

Quindi, pur potendoci trovare un titolo esecutivo in mano - ammettendo che così sia - non potremmo eventualmente azionarlo e dovremmo quindi sempre aspettare che il Parlamento, attraverso la legge finanziaria o una legge specifica, finanzi il debito del Ministero delle politiche agricole nei confronti della liquidazione.

Nel corso degli ultimi due anni abbiamo preso contatti con diversi funzionari dei Ministeri dell’agricoltura e del tesoro, poiché era stata ventilata l’ipotesi di una transazione. Anche dagli atti di causa presso il tribunale di Roma non emerge un atteggiamento di diniego (…). Emerge un atteggiamento dilatorio (…) Sostanzialmente ad ogni udienza l’Avvocatura ribadisce tale posizione, che riflette una volontà politica, ma che poi dovrà trovare riscontro in un provvedimento legislativo".

Il progetto di cartolarizzazione sembra, aver preso corpo: il comitato dei creditori ha espresso parere favorevole; sono stati interessati operatori internazionali quali la Morgan Stanley, la Deutsche Bank e il gruppo Paribas.

"Si sono poi anche fatti avanti - ha aggiunto il dottor Musco - numerosi altri operatori, anche italiani, associati ad operatori stranieri".

Il rischio insito nella cartolarizzazione è, tuttavia, ben chiaro al commissario giudiziale: "(…) la cartolarizzazione potrebbe anche dare delle sorprese, in quanto la cessione del credito ad una cosiddetta società veicolo trova poi come corrispettivo il realizzo delle obbligazioni che questa colloca sul mercato (…) Non si poteva però correre il rischio di trovarsi poi "a scatola chiusa" con una collocazione molto modesta o con un ritorno delle obbligazioni emesse(…)Per cui è stata condizionata la cartolarizzazione ad un’offerta a fermo.

(…) Si deve garantire che i titoli verranno collocati almeno ad un prezzo minimo concordato.

(…) Se, come nei nostri intendimenti, si riesce a portare avanti la cartolarizzazione sulla base delle previsioni di realizzo, cedendo l’intero pacchetto dei crediti, ciò dovrà avvenire, in base agli accordi intercorsi, entro gennaio dell’anno prossimo.

(…) Abbiamo indicato delle basi sotto le quali non si può andare. Il tetto massimo da non sforare è intorno ai 700 miliardi su una base calcolata di circa 1600 miliardi. Bisogna analizzare i crediti per capire se vi è una svendita o un realizzo".

Il giudice delegato Norelli ha aggiunto sul punto: "(…) Il vantaggio e il risultato utile della cartolarizzazione dipendono ovviamente anche dalla valutazione dei crediti che fa la società di rating (…). Nella nostra ipotesi di cartolarizzazione, la banca, il pool di banche o le società finanziarie che parteciperebbero dovrebbero garantire una disponibilità pressoché immediata del corrispettivo della cessione dei crediti".

Sul progetto di cartolarizzazione la Commissione, senza voler interferire con le decisioni che il Tribunale riterrà di adottare, non può esimersi dall’esprimere le sue perplessità.

Sembra, infatti, che ancora una volta si riproponga la questione del valore reale dei crediti nei confronti dello Stato che non è risolvibile se non con una assunzione di responsabilità politica da parte del Governo e del Parlamento e non può continuare ad alimentare l’esigenza di trovare comunque delle soluzioni che, per quanto di apprezzabile ingegneria giuridica, sono suscettibili di ingenerare nuove problematiche.

La cartolarizzazione si attua - sembra opportuno ricordarlo - attraverso la valutazione del credito da trasformare in obbligazioni-cartolarizzate da parte di un'istituzione preposta, una società di rating.

Fanno seguito il collocamento del credito sul mercato finanziario attraverso le banche, o altri intermediari, e l'acquisto del debito e, dunque, delle obbligazioni, da parte dei risparmiatori.

Appare evidente che il problema principale della cartolarizzazione è costituito dalla collocabilità sul mercato delle obbligazioni, legata all'aspettativa che esse possano trovare soddisfazione.

Ed infatti, in un primo parere del 7 febbraio 2000, il commissario giudiziale professor Musco, nel premettere che la cartolarizzazione comporta la cessione pro soluto dei crediti ad una società abilitata (articolo 3 della legge n. 130 del 1999); l'accertamento delle effettive possibilità di realizzo dei crediti da parte della società veicolo; il finanziamento del corrispettivo della cessione dei crediti con il ricavato del collocamento; affermava che lo "snodo" più delicato era costituito dalla problematica collocabilità sul mercato dei titoli emessi dalla società veicolo per ricavarne il corrispettivo.

Egli scriveva quindi: "per consentire che l'intero progetto assolva la funzione di smobilizzo che si intende ottenere è necessario che i titoli ricevuti con il processo di cartolarizzazione vengano collocati presso i creditori del concordato; significativamente presso quei creditori appartenenti al sistema bancario o ad esso assimilabile (…). L'acquisto (ndr dei titoli da parte del sistema bancario sarebbe) apparentemente a titolo oneroso (ciò perché il ricavato del riparto andrebbe a compensare la spesa!)".

In un primo tempo si è pensato, dunque, di offrire i crediti ai creditori stessi e, soltanto in un secondo momento, si è scelto di rivolgersi al mercato.

Appare evidente alla Commissione che l'offerta dei crediti alle sole banche creditrici avrebbe ripresentato problematiche analoghe a quelle connesse con il Piano Capaldo. Pertanto, più opportunamente ci si è orientati, in seguito, verso il mercato aperto.

Scrive, infatti, il professor Gabrielli in data 18 maggio 2000 che "la progettata cartolarizzazione sembra in ogni caso suscitare interesse del mercato (…) si ha notizia di un'attività di rastrellamento dei crediti vantati verso la Federconsorzi sulla piazza finanziaria di Londra".

Va considerato, in proposito, che la Morgan Stanley - la più importante banca del mondo - ha proposto alla liquidazione, il 20 luglio 2000, un acquisto "a fermo" dei crediti MAF, garantendo l'introito di almeno 500 miliardi.

L'operazione proposta prevedeva che la liquidazione vendesse ad una nuova società, costituita ad hoc, i titoli; questa li avrebbe posti sul mercato mentre la Morgan-Stanley li avrebbe acquistati per almeno 500 miliardi, assicurando quindi almeno 500 miliardi di incassi.

L'operazione non si è perfezionata ma va tenuta in attenta considerazione, sia perché attesta un effettivo interesse del mercato e, quindi, l'esistenza di una concreta aspettativa di realizzo dei crediti, sia perché l'offerta, proveniente dalla massima banca mondiale, delle cui capacità tecnico-estimative non può dubitarsi, consente di ritenere che il valore dei crediti è da considerarsi non solo reale (e non virtuale) ma anche non inferiore a 500 miliardi.

Pur tuttavia, è evidente, che mentre nelle cartolarizzazioni ordinarie le società di rating sono chiamate ad apprezzare la capacità del debitore di pagare, nell’ipotesi prospettata il giudizio dovrebbe riguardare non la possibilità e la capacità di pagamento del debito, ma la volontà di pagare da parte dello Stato debitore.

Ne deriva che potrebbe nuovamente ingenerarsi, da parte del mercato internazionale, una pressione sulle determinazioni dello Stato sull’uso delle risorse pubbliche.

Mal si comprende perché lo Stato non debba decidere definitivamente di pagare o di non pagare, come ha già fatto per la parte di debito rimasto nella disponibilità dei consorzi, i suoi debiti.

Ad ogni modo, l’ipotesi di cartolarizzazione, per quanto riferito alla Commissione prevederebbe introiti tra i 600 e i 900 miliardi.

In tal caso i debiti potrebbero essere pagati nella misura del 58 per cento circa.


4. Le conseguenze del dissesto della federconsorzi; i riflessi sui consorzi agrari

Nel corso del decennio 1980-1990, la condizione economica e finanziaria dei consorzi andò, in generale, progressivamente peggiorando.

Le cause dell’indebitamento e della crisi generalizzata dei consorzi agrari (e dell'intero sistema federconsortile) sono state individuate dalla Commissione, sulla base degli elementi raccolti, in problematiche strutturali e gestionali.

Va ricordato che già negli anni Settanta, l'allora presidente della Federconsorzi, dottor Nino Costa, aveva individuato la causa principale del progressivo dissesto dei consorzi agrari nell'onerosa intermediazione economica svolta dalla Federconsorzi nei rapporti con i fornitori.

I contenuti dei rapporti economici tra la Federconsorzi ed i consorzi agrari non mutarono negli anni successivi.

Le sfavorevoli condizioni imposte dal fornitore Federconsorzi ridussero fortemente i margini di ricavo e di redditività.

I consorzi che seppero emanciparsi dalla sudditanza delle forniture, rivendicando la loro autonomia ma, nello stesso tempo, ponendosi a latere del sistema, attingendo anche a forniture esterne, riuscirono a conservare il loro equilibrio economico e finanziario.

Tutti gli altri non fecero che attingere sempre di più ed in molteplici forme al credito presso la Federconsorzi, che ne divenne l'insostituibile finanziatrice.

A ciò va aggiunto che il capitale sociale dei consorzi era del tutto inadeguato in rapporto alle attività: ciò costrinse i consorzi al ricorso sistematico al credito non solo nei confronti della Federconsorzi ma anche nei confronti delle banche. Ma era, tuttavia ancora una volta la Federconsorzi a garantire i consorzi anche presso gli istituti di credito.

Le ragioni più profonde della crisi del sistema dei consorzi erano, dunque, connesse alla stessa architettura del sistema federconsortile così che mentre la Federconsorzi diveniva una grande impresa sul piano economico e finanziario, i consorzi non si sviluppavano ed evolvevano.

Al contrario essi si affidavano sempre di più al sostegno assistenziale della Fedit, che non lo fece mai mancare, finendo per travolgerla.

Il commissariamento della Federconsorzi ed il concordato preventivo produssero, quindi, effetti devastanti sui consorzi agrari, in generale, e su quelli più deboli, in particolare, facendo venire meno l'abituale alimento finanziario.

La sorte ne fu, in gran parte, definitivamente segnata.

Alcuni, tuttavia, seppero reagire, ritrovando nella necessitata autonomia un nuovo slancio imprenditoriale.

Per una più ampia trattazione del tema ed un'analisi delle conseguenze su ciascun consorzio, si rinvia al capitolo dodicesimo ed alle schede allegate alla presente relazione.