Codice penale/Libro III/Titolo II-bis
Questo testo è completo. |
Titolo II bis: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
◄ | Libro III - Titolo II |
Titolo II bis : DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Art. 734 bis Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi. Articolo aggiunto dall’art. 12, L. 15 febbraio 1996, n. 66. aggiornato il 14 settembre 2010