Codice penale/Libro II/Titolo X
Questo testo è completo. |
◄ | Libro II - Titolo IXbis | Libro II - Titolo XI | ► |
Art. 545 Aborto di donna non consenziente
Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 546 Aborto di donna consenziente
Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. Si applica la disposizione dell'articolo precedente: 1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere; 2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno. (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 547 Aborto procuratosi dalla donna
La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni. (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 548 Istigazione all'aborto
Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 549 Morte o lesione della donna
Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni. Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni. (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 550 Atti abortivi su donna ritenuta incinta
Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584. Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita. (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 551 Causa di onore
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi. (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 552 Procurata impotenza alla procreazione
Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona. (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 553 Incitamento a pratiche contro la procreazione.
Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 554 Contagio di sifilide e di blenorragia
Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima. In ambedue i casi il colpevole è punito a querela della persona offesa. Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585. (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 555 Circostanza aggravante e pena accessoria
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata. Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria è perpetua. (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.