Codice di procedura penale/Libro VII/Titolo II

Libro VII
Titolo II - Dibattimento

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Libro VII - Titolo I Libro VII - Titolo III

CAPO I Disposizioni generali

Art. 470 Disciplina dell’udienza

1. La disciplina dell’udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità, un sua assenza la disciplina dell’udienza è esercitata dal pubblico ministero (21 reg.).

2. Per l’esercizio delle funzioni indicate un questo Capo, il presidente (131) o il pubblico ministero (378) si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

Art. 471 Pubblicità dell’udienza

1. L’udienza è pubblica a pena di nullità (147 att.).

2. Non sono ammessi nell’aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono un stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.

3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all’udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.

4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell’udienza sono espulse per ordine del presidente o, un sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.

5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l’ammissione nell’aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità.

Art. 472 Casi in cui si procede a porte chiuse

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell’autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato.

2. Su richiesta dell’interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all’assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private un ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione. Quando l’interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l’esame dei minorenni.

Art. 473 Ordine di procedere a porte chiuse

1. Nei casi previsti dall’art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L’ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell’aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall’art. 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l’ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell’aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.

Art. 474 Assistenza dell’imputato all’udienza

1. L’imputato assiste all’udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.

Art. 475 Allontanamento coattivo dell’imputato

1. L’imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell’udienza, è allontanato dall’aula con ordinanza del presidente.

2. L’imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.

3. L’imputato allontanato può essere riammesso nell’aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l’imputato debba essere nuovamente allontanato il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall’aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli artt. 503 e 523 comma 5.

Art. 476 Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l’arresto dell’autore nei casi consentiti (380, 381).

2. Non è consentito l’arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione (207).

Art. 477 Durata e prosecuzione del dibattimento

1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l’ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (4752, 4872, 488, 5022).

Art. 478 Questioni incidentali

1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall’art. 491.

Art. 479 Questioni civili o amministrative

1. Fermo quanto previsto dall’art. 3, qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.

2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione (606). Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l’ordinanza di sospensione.

Art. 480 Verbale di udienza

1. L’ausiliario che assiste il giudice (126) redige il verbale di udienza (134 s.), nel quale sono indicati:

a) il luogo, la data, l’ora di apertura e di chiusura dell’udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.

Art. 481 Contenuto del verbale

1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.

2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

Art. 482 Diritto delle parti in ordine alla documentazione

1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse (141), purché non contraria alla legge. Le memorie scritte (121) presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.

2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l’ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.

Art. 483 Sottoscrizione e trascrizione del verbale

1. Subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibattimento (524), il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l’apposizione del visto.

2. Salvo quanto previsto dall’art. 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione (138).

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

CAPO II Atti introduttivi

Art. 484 Costituzione delle parti

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

2. Qualora il difensore dell’imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell’art. 97 comma 4.

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

Art. 485 Rinnovazione della citazione

ABROGATO1

1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a giudizio (143 att.) quando è provato o appare probabile che l’imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli artt. 159, 161 comma 4 e 169.

2. La probabilità che l’imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

Art. 486 Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

ABROGATO2

1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio (143 att.).

2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice sospende (477) o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.

4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti (475-2, 488).

5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 487 Contumacia dell’imputato

ABROGATO3

1. Se l’imputato, libero o detenuto, non compare all’udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli artt. 485 e 486 commi 1 e 2 il giudice, sentite le parti ne dichiara la contumacia, salvo che risulti la nullità dell’atto di citazione (429, 4502, 456, 4641) o della sua notificazione (171). In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli (185; 143 att.).

2. L’imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore.

3. Se l’imputato compare prima della decisione (525 s.), il giudice revoca l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l’imputato può rendere le dichiarazioni previste dall’art. 494 e, se la comparizione avviene prima dell’inizio della discussione finale (523), può chiedere di essere sottoposto all’esame a norma dell’art. 503. In ogni caso il dibattimento non può essere sospeso (477) o rinviato a causa della comparizione tardiva.

4. L’ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell’art. 485 comma 1 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell’ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione (524 s.), il giudice revoca l’ordinanza medesima e, se l’imputato non è comparso, sospende (477) o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l’imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l’assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell’art. 18 comma 1 lett. c) e d).

Art. 488 Assenza e allontanamento volontaria dell’imputato

ABROGATO4

1. Le disposizioni degli artt. 486 e 487 non si applicano quando l’imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L’imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l’imputato detenuto evade (385 c.p.) in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.

Art. 489 Dichiarazioni del contumace

1. L’imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall’art. 494. Nel corso del giudizio di cassazione (610 s.) le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo un cui l’imputato si trova.

2. L’imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore (96) al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l’audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio (97). Se l’imputato si trova in stato di custodia cautelare (284-286), le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello un cui è pervenuta la richiesta.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione (636) o nella fase della esecuzione (655 s.). In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.

4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall’imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell’art. 677.

Art. 490 Accompagnamento coattivo dell’imputato assente o contumace

1. Il giudice, a norma dell’art. 132, può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato assente (488) o contumace (487), quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame.

Art. 491 Questioni preliminari

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione (21, 23), le nullità indicate nell’art. 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile (76, 80), la citazione o l’intervento del responsabile civile (83, 85, 86) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e l’intervento degli enti e delle associazioni previsti dall’art. 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento (431) e la riunione o la separazione dei giudizi (17, 18), salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso (148 att.).

5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

Art. 492 Dichiarazione di apertura del dibattimento

1. Compiute le attività indicate negli art. 484 e ss., il presidente dichiara aperto il dibattimento.

2. L’ausiliario che assiste il giudice (126) dà lettura dell’imputazione.

Art. 493 Richieste di prova

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove.

2. È ammessa l’acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall’articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

Art. 494 Dichiarazioni spontanee dell’imputato

1. Esaurita l’esposizione introduttiva (493), il presidente informa l’imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all’oggetto dell’imputazione e non intralcino l’istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l’imputato non si attiene all’oggetto dell’imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l’imputato persiste, gli toglie la parola.

2. L’ausiliario (126) riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto un forma riassuntiva (140).

Art. 495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all’ammissione delle prove a norma degli artt. 190 comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti (238), il giudice provvede un ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova (147-bis2 att.) solo dopo l’acquisizione della documentazione relativa alla prova dell’altro procedimento.

2. L’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti (234 s.) di cui è chiesta l’ammissione.

4. Nel corso dell’istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

4-bis. Nel corso dell’istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell’altra parte, all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta5.

CAPO III Istruzione dibattimentale

Art. 496 Ordine nell’assunzione delle prove

1. L’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti, nell’ordine previsto dall’art. 493 comma 2.

2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

Art. 497 Atti preliminari all’esame dei testimoni

1. I testimoni (194 s.) sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati (149 att.).

2. Prima che l’esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti (372 c.p.) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.

3. L’osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

Art. 498 Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l’esame, secondo l’ordine indicato nell’art. 496.

3. Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande.

4. L’esame testimoniale del minorenne (4722) è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente sentite le parti, se ritiene che l’esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame.

Art. 499 Regole per l’esame testimoniale

1. L’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

2. Nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

3. Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

4. Il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti (136, 5142)

66. Durante l’esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.

Art. 500 Contestazioni nell’esame testimoniale7

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone (351, 362, 422) e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (433). Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2. Le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

5. Sull’acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

Art. 501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici

1. Per l’esame dei periti (220 s.) e dei consulenti tecnici (225, 233, 359, 360) si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni (497 s.), in quanto applicabili.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio (136).

Art. 502 Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell’art. 477 comma 3, del giorno, dell’ora e del luogo dell’esame.

2. L’esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico (471). L’imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame.

Art. 503 Esame delle parti private

1. Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine (150 att.): parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l’ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell’imputato. Quindi, chi ha iniziato l’esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (431). Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto.

48. Si applica la disposizione dell’art. 500 comma 2.

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (370) sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.

Art. 504 Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

1. Salvo che la legge disponga diversamente (4954), sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.

Art. 505 Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell’art. 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l’ammissione di nuovi mezzi di prova (507) utili all’accertamento dei fatti.

Art. 506 Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti private

1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame.

2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.

Art. 507 Ammissione di nuove prove

1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio (190) l’assunzione di nuovi mezzi di prove (151 att.).

1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.

Art. 508 Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento

1. Se il giudice, di ufficio (190) o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è Immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento (152 att.). Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende (477) il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

2. Con l’ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 228.

3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell’art. 501.

Art. 509 Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

1. Nei casi previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende (477) il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

Art. 510 Verbale di assunzione dei mezzi di prova

1. Nel verbale (480-483) sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti (143) ed è fatta menzione di quanto previsto dall’art. 497 comma 2.

2. L’ausiliario che assiste il giudice (126) documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall’art. 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.

Art. 511 Letture consentite

1. Il giudice anche di ufficio (190), dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo.

3. La lettura della relazione peritale (227) è disposta solo dopo l’esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza (431) è consentita ai soli fini dell’accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione (526). L’indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facoltà di chiedere la lettura o l’indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell’art. 93.

Art. 511-bis Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell’art. 238. Si applica il comma 2 dell’art. 511.

Art. 512 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

19. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare (422) quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

Art. 512-bis Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’estero10

1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l’esame dibattimentale.

Art. 513 Lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare

1. Il giudice, se l’imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all’esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 500, comma 411.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell’articolo 210, comma 112, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l’accompagnamento coattivo del dichiarante o l’esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l’esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all’esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell’articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l’accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell’articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 511.

Art. 514 Letture vietate

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato, dalle persone indicate nell’articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell’udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell’imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’articolo 499, comma 5.

Art. 515 Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell’art. 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.

CAPO IV Nuove contestazioni

Art. 516 Modifica della imputazione

1. Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456), e non appartiene alla competenza di un giudice superiore (23), il pubblico ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione.

1-bis13. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis.

Art. 517 Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

1. Qualora nel corso dell’istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell’art. 12 comma 1 lett. b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456), il pubblico ministero contesta all’imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore (23).

1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 516, commi 1-bis e 1-ter.

Art. 518 Fatto nuovo risultante dal dibattimento

1. Fuori dei casi previsti dall’art. 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) e per il quale si debba procedere di ufficio.

2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell’imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

Art. 519 Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva (99 c.p.), il presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesa.

2. Se l’imputato ne fa richiesta, il presidente sospende (477) i, dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’art. 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove14.

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa (90), osservando un termine non inferiore a cinque giorni (178, 180).

Art. 520 Nuove contestazioni all’imputato contumace o assente

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 all’imputato contumace o assente (487, 488), il pubblico ministero chiede a, presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato.

2. In tal caso il presidente sospende (477) il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell’art. 519 commi 2 e 3.

===Art. 521 Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza 115. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica16.

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma 2.

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2.

Art. 521-bis. Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni.

1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. L’inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione17.

Art. 522 Nullità della sentenza per difetto di contestazione

1. L’inosservanza delle disposizioni previste in questo Capo è causa di nullità (177 s.).

2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

CAPO V Discussione finale

Art. 523 Svolgimento della discussione18

1. Esaurita l’assunzione delle prove (496 s.), il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis.

2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità (177 s.), la parola per ultimi se la domandano.

6. La discussione non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell’art. 507.

Art. 524 Chiusura del dibattimento

1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Note

  1. Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
  2. Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
  3. Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
  4. Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
  5. Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n. 397.
  6. Modificato con la legge 1° marzo 2001 n. 63.
  7. Articolo modificato con la legge 1° marzo 2001 n. 63.
  8. Modificato con la legge 1° marzo 2001 n. 63.
  9. Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n. 397.
  10. Articolo sostituito dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
  11. Modificato con la legge 1° marzo 2001 n. 63.
  12. Modificato con la legge 1° marzo 2001 n. 63. .
  13. Comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n. 51.
  14. In origine il comma concludeva con “ a norma dell’art. 507”, che la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.
  15. Comma sostituito dal D.Lgs. 19.2.1998, n. 51 e modificato con la legge 16 dicembre 1999 n. 479.
  16. Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000.
  17. Articolo aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n. 51.
  18. Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4.