Codice di procedura penale/Libro V/Titolo III
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Titolo III - Condizioni di procedibilità
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Art. 336 Querela
1. La querela (120 s. c.p.) è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
Art. 337 Formalità della querela
1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’art. 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia (331) ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero (107 att.).
Art. 338 Curatore speciale per la querela
1. Nel caso previsto dall’art. 121 c.p., il termine per la presentazione della querela (124 c.p.) decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l’educazione, la custodia o l’assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell’interesse della persona offesa (77).
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.
Art. 339 Rinuncia alla querela
1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria (57) o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.
2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all’azione civile (74) per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
Art. 340 Remissione della querela
1. La remissione della querela (152-156 c.p.) è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria (57) che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela (339).
3. Il curatore speciale previsto dall’art. 155 comma 4 c.p. è nominato a norma dell’art. 338.
4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell’atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato.
Art. 341 Istanza di procedimento
1. L’istanza di procedimento (130 c.p.) è proposta dalla persona offesa con le forme della querela (337).
Art. 342 Richiesta di procedimento
1. La richiesta di procedimento (127-129 c.p.) è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall’autorità competente.
Art. 343 Autorizzazione a procedere
1. Qualora sia prevista l’autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell’art. 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa l’autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo (384) o misure cautelari personali (280-290, 312, 313) nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l’autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare (249-251), a ispezione personale (245), a ricognizione (213, 214), a individuazione (361), a confronto (211, 212), a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni (266 s.). Si può procedere all’interrogatorio (65) solo se l’interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell’art. 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l’autorizzazione a procedere o l’autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.1
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.
5. L’autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.
Art. 344 Richiesta di autorizzazione a procedere
1. Il pubblico ministero chiede l’autorizzazione (111 att.) prima di procedere a giudizio direttissimo (4495, 566) o di richiedere il giudizio immediato (454), il rinvio a giudizio (405), il decreto penale di condanna (4591, 5543) o di emettere il decreto di citazione a giudizio (5541). La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato (335) del nome della persona per la quale è necessaria l’autorizzazione (4054).
2. Se la persona per la quale è necessaria l’autorizzazione è stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida (391).
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l’autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all’assunzione delle prove richieste dalle parti.
4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l’autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente (18) contro gli imputati per i quali l’autorizzazione non è necessaria.
Art. 345 Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell’azione penale
1. Il provvedimento di archiviazione (409, 411) e la sentenza di proscioglimento (529) o di non luogo a procedere (425), anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela (336) della istanza (341), della richiesta (342) o dell’autorizzazione a procedere (343), non impediscono l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l’istanza, la richiesta o è concessa l’autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1.
Art. 346 Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità
1. Fermo quanto disposto dall’art. 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (348; 112 att.) e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’art. 392.
Note
- ↑ Legge 20 giugno 2003, n. 140 “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2003). .