Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo VII
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TITOLO VII.
DELLA PERMUTA.
1702. La permuta è un contratto con cui le parti si danno rispettivamente una cosa per averne un’altra.
Leg. 1, ff. de contrahenda emptione; l. 1, ff. de rerum permutatione.
1703. La permuta si effettua mediante il solo consenso, come la vendita.
Contr. l. 1, §. 2, ff. de rerum permutatione: l. 3, cod. eod. tit. 1704. Se uno dei permutanti ha ricevuta la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che il suo datore non è proprietario della stessa, non può essere costretto a consegnare la cosa che egli ha promesso in contracambio; ma solamente a restituire la cosa ricevuta.
V. l. 1, §. 3 et 4, ff. de rerum permutatione.
1705. Il permutante il quale ha sofferta l’evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio dimandare la rifusione dei danni ed interessi, o ripetere la sua cosa.
V. l. 1, §. 1, ff. de rerum permutatione.
1706. La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.
1707. Tutte le altre regole stabilite per il contratto di vendita s’applicano anche alla permuta.