Codice civile (1865)/Libro I/Titolo IV
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Art. 48
La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite.
La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado.
Art. 49
La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.
Ciascuna generazione forma un grado.
Art. 50
La serie dei gradi forma la linea. È linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; è linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre.
La linea retta si distingue in discendente ed ascendente.
La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono; la seconda lega una persona a colora dai quali essa discende.
Art. 51
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimente lo stipite.
Art. 52
L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva, salvochè per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge.