Codice civile/Libro IV/Titolo V
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Capo I: Disposizioni generali
Art. 1992 Adempimento della prestazione
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non e il titolare del diritto.
Art. 1993 Eccezioni opponibili
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
Art. 1994 Effetti del possesso di buona fede
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito (1147, 1153), in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione (948).
Art. 1995 Trasferimento dei diritti accessori
Il trasferimento del comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti. ciao
Art. 1996 Titoli rappresentativi
I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (1684, 1691, 1790 e seguente; Cod. Nav. 463, 961).
Art. 1997 Efficacia dei vincoli sul credito
Il pegno (2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti, 491 e seguenti) e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.
Art. 1998 Titoli con diritto a premi
Nel caso di usufrutto (978 e seguenti) di titoli di credito il godimento dell’usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo (981). Il premio è investito a norma dell’Art. 1000. Nel pegno di titoli di credito (2784 e seguenti) Ia garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
Art. 1999 Conversione dei titoli
I titoli di credito al portatore (2003) possono essere convertiti dall’emittente in titoli nominativi (2021), su richiesta e a spese del possessore. Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall’emittente, i titoli
Art. 2000 Riunione e frazionamento dei titoli
I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore. I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.
Art. 2001 Rinvio a disposizioni speciali
Le . norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali. I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.
Art. 2002 Documenti di legittimazione e titoli impropri
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.
Capo II: Dei titoli al portatore
Art. 2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo (1994). Il possessore del titolo al portatore e legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo (1992).
Art. 2004 Limitazione della libertà di emissione
Il titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 2005 Titolo deteriorato
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall’emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.
Art. 2006 Smarrimento e sottrazione del titolo
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti. Tuttavia chi denunzia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione d’un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo (2946). Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore. Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e seguenti), il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione (Cod. Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri. E salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.
Art. 2007 Distruzione del titolo
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Le spese sono a carico del richiedente. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.
Capo III: Dei titoli all’ordine
Art. 2008 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo all’ordine e legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate (1992, 283).
Art. 2009 Forma della girata
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante. E valida la girata anche se non contiene l’indicazione del giratario. La girata al portatore vale come girata in bianco.
Art. 2010 Girata condizionale o parziale
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta. E nulla la girata parziale.
Art. 2011 Effetti della girata
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (1995). Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.
Art. 2012 Obblighi del girante
Salvo diversa disposizione di legge (1797) o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non e obbligato per l’inadempimento della prestazione da parte dell’emittente.
Art. 2013 Girata per incasso o per procura
Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura. L’emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante. L’efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.
Art. 2014 Girata a titolo di pegno
Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. L’emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell’emittente.
Art. 2015 Cessione del titolo all’ordine
L’acquisto di un titolo all’ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione (1260 e seguenti).
Art. 2016 Procedura d’ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile (Cod. Proc. Civ. 125). Il ricorso (Cod. Proc. Civ.125) deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo. Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non e ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza. Il decreto deve essere notificato (Cod. Proc. Civ. 137) al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente. Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.
Art. 2017 Opposizione del detentore
L’opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l’ammortamento, con citazione da notificarsi (Cod. Proc. Civ. 163,137) al ricorrente e al debitore. L’opposizione non e ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale. Se l’opposizione e respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento.
Art. 2018 Diritti del ricorrente durante il termine per l’opposizione
Durante il termine stabilito dall’Art. 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione (Cod. Proc. Civ. 119) o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Art. 2019 Effetti dell’ammortamento
Trascorso senza opposizione il termine indicato dall’Art. 2016, il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l’ammortamento. Chi ha ottenuto l’ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
Art. 2020 Leggi speciali
Le norme di questa Sezione si applicano ai titoli all’ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.
Capo IV: Dei titoli nominativi
Art. 2021 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente.
Art. 2022 Trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro. Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio è richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico (2703). Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell’emittente. L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.
Art. 2023 Trasferimento mediante girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata (2009) autenticata (2703) da un notaio o da un agente di cambio. La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Se il titolo non e interamente liberato, e necessaria anche la sottoscrizione del giratario. Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente.
Art. 2024 Vincoli sul credito
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell’emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro (1997). Per l’annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 2022.
Art. 2025 Usufrutto
Chi ha l’usufrutto (978 e seguenti) del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.
Art. 2026 Pegno
La costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in garanzia" o altra equivalente (2014). Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura (2013).
Art. 2027 Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l’intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all’emittente e chiedere l’ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all’ordine. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall’Art. 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione. L’ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo (2019).