Codice civile/Libro I/Titolo VIII
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Titolo VIII: Dell’adozione di persone maggiori di età [291-314]
Capo I: Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti [291-310]
Art. 291 Condizioni
L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare (231 e seguenti).
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trent’anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.
Art. 292 Divieto di adozione per diversità di razza (abrogato)
Art. 293 Divieto d’adozione di figli nati fuori del matrimonio
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori (250 e seguenti).
Art. 294 Pluralità di adottati o di adottanti
È ammessa l’adozione di più persone anche con atti successivi (87 n. 7).
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Art. 295 Adozione da parte del tutore
Il tutore non può adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (385 e seguenti, 1179).
Art. 296 Consenso per l’adozione
Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando (298, 311 e seguenti).
Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori
Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati (150, 311 e seguenti).
Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga. ll rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 298 Decorrenza degli effetti dell’adozione
L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia (209, 313; 35 att.).
Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.
Gli eredi dell’adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.
Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.
Art. 299 Cognome dell’adottato
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio (6, 262).
L’adottato che sia figlio naturale non riconosciuto (250 e seguenti) dei propri genitori assume solo il cognome dell’adottante. Il riconoscimento successivo all’adozione non fa assumere all’adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l’adozione sia successivamente revocata (305 e seguenti). Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante.
Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Art. 300 Diritti e doveri dell’adottato
L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato né tra l’adottato e i parenti dell’adottante (567), salve le eccezioni stabilite dalla legge (87, 433, 468).
Art. 301-303 (abrogati)
Art. 304 Diritti di successione
L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione (567). I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II (468, 536, 567).
Art. 305 Revoca dell’adozione
L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (att. 35, 127).
Art. 306 Revoca per indegnità dell’adottato
La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni (35 att.).
Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
Art. 307 Revoca per indegnità dell’adottante
Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell’adottato.
Art. 308 (abrogato)
Art. 309 Decorrenza degli effetti della revoca
Gli effetti dell’adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca (37 att.)
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante (463 e seguenti.).
Art. 310 (abrogato)
Capo II: Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età [311-314]
Art. 311 Manifestazione del consenso
Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza (43).
L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico (2699) o per scrittura privata autenticata.
Art. 312 Accertamenti del tribunale
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica (291 e seguenti):
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l’adozione conviene all’adottando.
Art. 313 Provvedimento del tribunale (*)
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 314 Pubblicità (*)
La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunica all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta e annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.
(*) Articoli modificati dagli artt. 30 e 31, L. 28 marzo 2001, n. 149