Codice civile/Libro I/Titolo IX-bis
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Titolo IX-bis: Ordini di protezione contro gli abusi familiari [342-bis-342-ter](*)
(*)Rubrica introdotta dall’art. 2, L. 5 aprile 2001, n. 154
342-bis Ordini di protezione conto gli abusi familiari
Quando la condotta del coniuge o di un altro convivente è causa di grande pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all’artico 342-ter.
342-ter Contenuto degli ordini di protezione
Con il decreta di cui all’artico 342-bis il giudice ordina al coniuge o al convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone all’allontanamento dalla casa famigliare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendoli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati all’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di atri prossimi congiunti o di altre persone e in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione famigliare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini i versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.