Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XXIV
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XXIV.
Dopo il combattimento.
a) la riconciliazione;
b) il verbale in seguito allo scontro;
c) le visite;
chiudono la vertenza d’onore.
Riconciliazione.
Nota. — La riconciliazione è certamente tra le questioni più delicate del duello, giacchè essa si basa quasi essenzialmente sul sentimento e sulla simpatia degli avversari.
Se il duello ha avuto luogo per cause futili ed offese leggere, nulla di più naturale che i testimoni tentino con ogni loro mezzo di riconciliare le parti. Ma ritenendosi assurdo e immorale il duello per cose da poco, i rappresentanti prima di proporre una riconciliazione, devono ponderare bene le gravi ragioni che provocarono lo scontro, per non inasprire gli animi degli avversari con un rifiuto.
Vi sono alcune offese di carattere particolarmente grave, per le quali si può ammettere una completa indifferenza, mai una riconciliazione. Altre, invece, di apparenze più gravi, escludono la prima, in favore della seconda.
Per cui, la volontà del primo, il buon senso e la pratica guideranno i testimoni nel proporre o no una riconciliazione.
I tentativi per rappacificare le parti è bene che partano sempre dall’offensore, per mezzo dei suoi testimoni.
Altro fatto eminentemente cavalleresco è quello di presentare all’offeso i sensi del dispiacere per l’accaduto, e quelle scuse che non fu possibile offrire prima del combattimento.
Se ogni tentativo di riconciliazione fosse riuscito vano, i duellanti, separandosi, saluteranno gli astanti, togliendosi il cappello, senza pronunciare parola.
Verbale di seguito scontro.
Il verbale in seguito allo scontro deve essere redatto dai quattro testimoni.
Se la notorietà delle persone e la natura delle offese lo esigono, si pubblica questo verbale.
La pubblicazione del verbale è garanzia contro la maldicenza e la malafede del pubblico; testifica che lo scontro fu regolare nella forma, serio nella sostanza, e che la condotta dei campioni fu cavalleresca.
Nota. — La pubblicazione del verbale di seguito scontro, non dovendo essere uno strumento di réclame per alcuni testimoni, sieno cauti i primi nell’assecondare l’ambizione di taluni padrini che insistono, reclamano e consigliano la pubblicazione dei verbali. Il diritto di pubblicare il verbale spetta esclusivamente al primo.
Nessun testimonio può rifiutare la propria firma al verbale di seguito scontro, riproducente esattamente i fatti che causarono il duello e le sue varie fasi.
Se nel verbale si farà menzione di fatti contrari alle leggi d’onore a carico di uno dei combattenti, e i testimoni del quale rifiutino di sottoscriverlo, quelli della parte avversaria firmeranno il verbale, aggiungendovi il rifiuto per parte dei colleghi di firmarlo.
Copia di questo verbale verrà rimessa a un Giurì d’onore, nominato espressamente dai firmatari del verbale, perchè, giudicando la condotta loro, stigmatizzi quella degli avversari.
Data la circostanza di cui all’art. 428, il verbale e il verdetto del giurì d’onore sarà, assolutamente, reso di pubblica ragione.
Visite.
Nota. — La consuetudine porta che, se uno dei duellanti è stato ferito abbastanza gravemente, il feritore prende sovente informazioni sullo stato di salute dell’avversario. Ciò, ben s’intende, deve farsi solo quando i due combattenti dopo lo scontro si sono stretta la mano.
Il feritore eviterà di recarsi all’abitazione del ferito per averne le novelle, ma incaricherà di ciò gli amici, che lo assistettero nel duello.
Se i testimoni ed il medico della controparte erano di vecchia conoscenza del duellante, sarà bene che questi faccia loro una visita, o che almeno lasci al loro domicilio la propria carta di visita. Se gli furono presentati per la prima volta sul terreno, al momento dello scontro, è di rigore portare loro personalmente la carta di visita.
I testimoni del feritore hanno gli stessi obblighi del loro cliente verso il ferito, presso il quale si recheranno in persona una o più volte al giorno, a seconda della gravezza della ferita, per prendere notizie, fino a che il medico non annunci la convalescenza.