Codice Penale militare di pace/Libro secondo/Titolo IV
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Capo I - Del peculato e della malversazione militare
Art. 215. Peculato militare.
Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, è punito con la reclusione da due a dieci anni.
Art. 216. Malversazione a danno di militari.
Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da due a otto anni.
Art. 217. Peculato e malversazione del portalettere.
Il militare incaricato del servizio di portalettere, che commette l'appropriazione o la distrazione preveduta dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o distrae a profitto proprio o di altri, con danno dell'amministrazione militare o di militari, valori o cose di cui ha il possesso per ragione del suo servizio, è punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
Art. 218. Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui.
Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.
Art. 219. Pena accessoria.
La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Capo II - Reati di falso
Art. 220. Falso in fogli di licenza, di via e simili.
Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione militare fino a un anno. La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato.
Art. 221. Usurpazione di decorazioni o distintivi militari.
Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialità, brevetti militari, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Capo III - Reati contro la persona
Art. 222. Percosse.
Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Tale disposizione on si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Art. 223. Lesione personale.
Il militare che, cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Art. 224. Lesione personale grave o gravissima.
Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni.
Art. 225. Circostanza aggravante e circostanza attenuante.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 576 del codice penale; ed è aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive. Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti è commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.
Art. 226. Ingiuria.
Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi. Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Art. 227. Diffamazione.
Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se l'offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.
Art. 228. Ritorsione. Provocazione.
Nei casi preveduti dall'articolo 226, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 226 e 227 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Art. 229. Minaccia.
Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi. Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
Capo IV - Reati contro il patrimonio
Art. 230. Furto militare.
Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni. Se il fatto è commesso a danno della amministrazione militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni. La condanna importa la rimozione. Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio.
Art. 231. Circostanze aggravanti.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso:
- se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
- se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
- se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
- se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata.
Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Art. 232. Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione dello stesso superiore.
Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso, nell'abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, o se alcuna di dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Art. 233. Furto d'uso o su cose di tenue valore. Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento.
Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:
- se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
- se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;
- se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.
Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 231.
Art. 234. Truffa.
Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:
- se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
- se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.
La condanna importa la rimozione.
Art. 235. Appropriazione indebita.
Il militare, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena è aumentata. Se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione.
Art. 236. Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito.
- il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore;
- il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare fino a due anni.
Art. 237. Ricettazione.
Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione militare fino a due anni. Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave, si applica la reclusione fino a sei anni. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.