Codice Penale militare di pace/Libro primo/Titolo I
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Art. 1. Persone soggette alla legge penale militare.
La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.
La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.
Art. 2. Denominazioni di "militari" e di "forze armate dello Stato".
Il presente codice comprende:
- sotto la denominazione di "militari", quelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari;
- sotto la denominazione di "forze armate dello Stato", le forze militari suindicate.
Art. 3. Militari in servizio alle armi.
Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica:
- relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;
- relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'autorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi
L'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorché illimitata, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l'applicazione della legge penale militare.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del provvedimento s'intende la comunicazione personale di questo all'interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.
[Art. 4. Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.]
(Abrogato)
Art. 5. Militari considerati in servizio alle armi.
Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:
- gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, a' termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;
- i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;
- i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;
- i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;
- i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
- ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.
Art. 6. Militari richiamati in servizio alle armi.
Ai militari in congedo richiamati in servizio alle armi la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al congedo, le disposizioni dell'articolo 3.
Art. 7. Militari in congedo non considerati in servizio alle armi.
Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:
- quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli artt. 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose; concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo di militari per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita didisegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'art. 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negliartt. 84, 85, 86, 87, 88 e 89-bis. Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli artt. 96, 101 e 102 di questo codice;
- quando commettono i reati previsti negli artt 157, 158 e 159 (procurata infermità a fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione d'infermità); nell'art. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati commessi dal militare a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli artt. 160, 214 e 238 di questo codice;
- per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli artt. 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365.
Art. 8. Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato.
Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:
- gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;
- gli altri militari, dal momento del loro effettivo congedamento.
Art. 9. Ufficiali di complemento di prima nomina.
Agli effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.
Art. 10. Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati.
La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:
- nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;
- per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare.
Art. 11. Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate.
La legge penale militare si applica:
- ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;
- a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio.
Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.
Art. 12. Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate.
Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l'assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell'ordine d'imbarco.
Art. 13. Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato.
Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.
Art. 14. Estranei alle forze armate dello Stato.
Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.
Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'art. 65. Tuttavia, il giudice può diminuire la pena.
Art. 15. Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso.
La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.
Art. 16. Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi.
La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.
Art. 17. Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito.
La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.
Art. 18. Reati commessi in territorio estero.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente a' termini dell'articolo 260.
Art. 19. Materie regolate da altre leggi penali militari.
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti.
Art. 20. Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace.
La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace.
[Art. 21. Delitti comuni commessi da militari.]
(Abrogato dall'articolo 5, legge 23 marzo 1956 n. 167)