Capitoli della congregazione dello Spirito Santo di Villafranca-Piemonte/Capitolo VIII
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Degli Officiali della Congregazione, e della loro elezione.
1. AD oggetto di mantenere il buon ordine, e promuovere il vantaggio della Congregazione necessarj sono gli opportuni Officiali, e saranno li seguenti; cioè un Rettore, e Vice-Rettore, quattro Consultori, un Segretaro, ed un Vice-Segretaro, un Tesoriere, un Procuratore, e Commessarj quanti ne richiederà il bisogno, e si eleggeranno come segue.
2. Il Rettore, e Vice-Rettore saranno eletti in ogni anno da’ Confratelli in Congregazione generale radunati: ed osservandosi la consueta alternativa, a tal elezione si procederà con proporre tre soggetti fra gli anziani presenti: quindi per voti secreti de’ Confratelli ricevuti dall’attuale Rettore coll’assistenza del Segretaro sarà eletto per Rettore quello, che avrà avuto il maggior numero de’ voti, e per Vice-Rettore quello, che ai voti del Rettore più si approssimerà, ed in piena Congregazione verranno dal Segretaro denunziati.
3. Li quattro Consultori, quali, per facilitare i congressi della consulta, si sceglieranno fra i Confratelli dimoranti più vicino a Villafranca, saranno eletti dal Rettore novellamente eletto, e dal suo immediato antecessore, e per un triennio dureranno nell’attuale loro officio, e potranno essere di nuovo confermati.
4. Riguardo al Segretaro, e Tesoriere resterà ferma l’antica usanza, che detti officj sieno affidati alla graziosa attenzione del sig. Priore pro tempore di S. Maria Maddalena, e Vicario Foraneo, al quale nella di lui accettazione si conserva il privilegio di essere dichiarato Rettore l’anno stesso del preso possesso di detta Parrocchiale, al di cui Altare maggiore sta eretta la Congregazione. Che se il suddetto non stimasse di assumersi detti officj, il Rettore col voto di due Consultori, fra li confratelli dimoranti in Villafranca, per ciascuno di detti officj eleggerà quel soggetto, che più atto si stimerà.
5. Il Vice-Segretaro, e Commessarj saranno eletti dal Segretaro.
6. Il Procuratore sarà eletto dal Rettore, e Tesoriere.
7. Niuno de’ Confratelli senza grave causa, come tale riconosciuta dal Rettore, dovrà esentarsi dall’accettare qualunque di detti officj, ciò richiedendo l’attaccamento da ciascun Confratello dovuto al comun bene della Congregazione.