Capitoli della congregazione dello Spirito Santo di Villafranca-Piemonte/Capitolo VI
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De’ mezzi, e maniere di risolvere gli affari di Congregazione.
1. TUTTI i dubbj, e difficoltà, che insorgeranno intorno agli affari di Congregazione, si risolveranno, e determineranno o dalla Congregazione generale, oppure dal Consiglio della consulta. La consulta sarà formata di sette Confratelli, cioè del Rettore, o Vice-Rettore, di quattro Consultori, del Tesoriere, e Procuratore coll’assistenza del Segretaro, o Vice-Segretaro; ed in caso di assenza, od impedimento di alcuno de’ suddetti, sarà chiamato a consulta alcuno de’ Rettori emeriti, quali sono dichiarati Consultori perpetui.
2. Per essere valide le deliberazioni fatte dalla Congregazione generale, sarà bastante, che vi concorra la pluralità de’ voti secreti de’ Confratelli, ricevuti dal Rettore coll’assistenza del Segretario; e li Confratelli assenti, od anche presenti, che non daranno i loro voti, s’intenderanno pienamente approvare le emanate risoluzioni
3. Trattandosi di affari di rilievo per essere valide le deliberazioni della consulta sarà necessario, che al congresso v’intervenghino tutti li soggetti, che la compongono, ed assieme vi concorra la pluralità de’ loro voti: ma se tratterrassi d’affari di non tanta importanza, per essere valide le deliberazioni sarà sufficiente, che al congresso v’intervenga quel numero de’ membri, che superi la metà, e vi concorra pur anche la pluralità de’ loro voti; ed in caso di voti uguali, come preponderante deciderà il voto del Rettore, o Presidente.
4. Le deliberazioni, gli stabilimenti dalla consulta come sopra fatti avranno tutta la loro forza, e vigore, e come tali dovranno essere da tutti i Confratelli approvati, e ricevuti senza veruna opposizione.