Capitoli della congregazione dello Spirito Santo di Villafranca-Piemonte/Capitolo II
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Del numero de’ Confratelli, e delle qualità degli accettandi.
1. IL numero de’ Confratelli, che formano questa Congregazione, non sarà maggiore dei centocinquanta: li postulanti si potranno eziandio ricevere nelle Congregazioni funerali coll’obbligo a questi di recarsi alla prima Congregazione generale per venire formalmente ricevuti.
2. Accettandosi postulanti nelle Congregazioni funerali, il Rettore, o chi ne farà le veci, dovrà darne ragguaglio al Segretaro, se assente, affinchè venghino decritti nel registro per questi destinato, il quale farà titolo d’anzianità per venire preferti nel caso di surrogazione, ed occorrendo il caso possa il Segretario dargliene notizia con indirizzargli i biglietti d’avviso.
3. Non si accetteranno in questa Congregazione, se non che Sacerdoti secolari, dotati di buoni costumi, di sanità competente, non maggiori di anni quaranta, e domiciliati in luoghi, dove sia facile il recapito de’ biglietti d’avviso, salvochè il vantaggio, e decoro della Congregazione a giudicio della consulta altrimenti esigessero.
4. Se alcuno de’ Confratelli muterà domicilio, dovrà renderne avvertito il Segretaro, ed ove non fosse facile il recapito degli avvisi, dovrà costui assegnare qualche più confidente Confratello, il quale s’incarichi di soddisfare per essoa tutte le obbligazioni, oppure lasciar fondo alla Congregazione per l’adempimento delle medesime.
5. Non essendo compiuto il numero dei centocinquanta Confratelli, e presentandosi postulanti, li quali abbiano tutti gli altri requisiti, fuorchè quello dell’età superiore agli anni quaranta, se questi disposti sarannodi compensare la Congregazione a giudicio della consulta, si dovranno accettare.
6. Tutti li postulanti nella loro accettazione dovranno fare alla Congregazione un’oblazione, o limosina, la quale però si lascia alla di loro graziosa liberalità.