CE 2007-320 - Decisione della Commissione 22 marzo 2007

Commissione delle comunità europee

2007 diritto diritto Decisione della Commissione 22 marzo 2007 Intestazione 9 giugno 2011 50% diritto

che istituisce un gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale
2007


Avviso legale importante

2007/320/CE: Decisione della Commissione, del 22 marzo 2007 , che istituisce un gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 09/05/2007 pag. 0045 - 0047

Decisione della Commissione

del 22 marzo 2007 che istituisce un gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale (2007/320/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 157 del trattato, la Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria comunitaria. A norma dell'articolo 151, la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

(2) Nella comunicazione "i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione" [1], la Commissione ha annunciato un’iniziativa faro sulle biblioteche digitali.

(3) Con la comunicazione "i2010: le biblioteche digitali" [2], la Commissione ha avviato un'iniziativa sulle biblioteche digitali che prevede azioni nei settori della digitalizzazione, dell'accessibilità on line e della conservazione digitale del materiale culturale e dell'informazione scientifica.

(4) La raccomandazione 2006/585/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale [3] (di seguito "la raccomandazione della Commissione") invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti per migliorare le proprie politiche in questi settori.

(5) Le conclusioni del Consiglio, del 13 novembre 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale [4] (di seguito "le conclusioni del Consiglio") invitano la Commissione a contribuire ad un migliore coordinamento delle politiche in questi settori, in particolare tramite la creazione di un gruppo di esperti degli Stati membri.

(6) Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione ha bisogno di avvalersi della consulenza di esperti degli Stati membri riuniti nell'ambito di un gruppo consultivo.

(7) Il gruppo deve contribuire al controllo dei progressi e alla valutazione dell'impatto dell'attuazione della raccomandazione della Commissione e delle conclusioni del Consiglio. Deve inoltre contribuire al coordinamento su scala europea e allo scambio di informazioni e buone pratiche relative alle politiche degli Stati membri in materia di digitalizzazione e accessibilità on line del materiale culturale e di conservazione digitale.

(8) È dunque necessario istituire un gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale e definirne mansioni e struttura.

(9) Il gruppo deve essere composto da rappresentanti degli Stati membri competenti nel settore interessato. La Commissione deve avere la possibilità di invitare osservatori, in particolare in provenienza da altri paesi europei e organizzazioni internazionali, o esperti con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno del gruppo, al fine di instaurare un'efficace cooperazione europea.

(10) Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione [5].

(11) I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [6].

(12) È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale

Il "Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale", di seguito "il gruppo", è istituito con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Mandato

Il gruppo ha il compito di:

a) seguire i progressi e valutare l'impatto dell'attuazione della raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale e delle conclusioni del Consiglio, del 13 novembre 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale;

b) offrire un ambito di cooperazione, a livello europeo, fra gli organismi degli Stati membri e la Commissione e provvedere allo scambio di informazioni e buone pratiche relative alle politiche e alle strategie degli Stati membri in materia di digitalizzazione e accessibilità on line del materiale culturale e di conservazione digitale.

Nell'espletamento dei compiti sopra indicati, il gruppo terrà conto del lavoro svolto da altri gruppi istituiti dalla Commissione nel settore della digitalizzazione e della conservazione digitale.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione connessa alla digitalizzazione e all'accessibilità on line del materiale culturale e della conservazione digitale.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1. Il gruppo è normalmente composto al massimo da due rappresentanti nominati da ciascuno Stato membro. In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono nominare un terzo rappresentante. I membri sono nominati tenendo conto delle loro competenze nei settori della digitalizzazione e dell'accessibilità on line del materiale culturale e della conservazione digitale.

2. Per sostituire i membri assenti, gli Stati membri possono nominare membri supplenti in numero pari a quello dei membri effettivi e secondo le stesse condizioni.

3. I membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o per tutto il periodo per il quale il loro mandato viene rinnovato.

4. I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti.

5. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. Essi sono pubblicati sul sito Internet "i2010 Biblioteche digitali" [7].

Articolo 5

Funzionamento

1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2. D’intesa con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito del mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

3. Il rappresentante della Commissione può chiedere a osservatori, provenienti in particolare da altri paesi europei e organizzazioni internazionali, o ad esperti con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo nel modo più appropriato per instaurare un'efficace cooperazione europea.

4. Le informazioni ottenute partecipando alle delibere del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se le Commissione ritiene che esse attengano a questioni confidenziali.

5. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario stabiliti dalla medesima. I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono presenziare funzionari della Commissione interessati ai temi trattati.

6. Il gruppo adotta un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno adottato dalla Commissione. 7. La Commissione può pubblicare, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 6

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni. Il rimborso delle spese avviene limitatamente ad un solo esperto per Stato membro. I membri, gli esperti e gli osservatori non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2010.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2007.

Per la Commissione

Viviane Reding

Membro della Commissione