C.I.P.E. Deliberazione 21 dicembre 2007 - Contratto di filiera
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G.U. di pubblicazione: 124 del 28-5-2008
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Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la
A.T.I. «Frumento di qualità». (Deliberazione n. 157/2007). (GU n. 124 del 28-5-
2008)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) la definizione di criteri, modalita' e procedure per l'attuazione delle iniziative;
Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;
Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 463 del 16 luglio 2007 di modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 in materia di contratti di filiera;
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);
Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che comunica la decisione della Commissione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;
Vista la nota n. TRAGR IV/798 del 7 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dall'A.T.I. «Frumento di qualità» nella filiera del frumento di qualita' con investimenti ripartiti nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto;
Vista la delibera concernente la ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento delle nuove proposte di contratti di filiera, approvata in data odierna da questo Comitato;
Considerato che il contratto prevede azioni materiali e immateriali per la realizzazione di un sistema integrato della filiera del frumento che possa garantire la concreta valorizzazione della produzione agricola attraverso un'efficace e permanente presenza sul mercato;
Considerato che in data 29 ottobre 2007 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica e' stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 6 dicembre 2007;
Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Delibera:
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato a stipulare, con l'A.T.I. «Frumento di qualita», il contratto di filiera per la realizzazione di investimenti nella filiera del frumento di qualita' con investimenti ripartiti nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative, nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 18.594.250,00 euro, realizzati dalle 19 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A): 15.504.400,00 euro; investimenti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e per la prestazione di assistenza tecnica (Tab. 3A): 1.306.200,00 euro;
investimenti per la pubblicita' dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (Tab. 4 A): 120.000,00 euro;
investimenti nella ricerca per il miglioramento qualitativo delle produzioni (Tab. 5 A): 1.663.650,00 euro.
1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate fino al 50% sotto forma di contributo in conto capitale e almeno per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunita' europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensita' massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sara' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale, fino ad un massimo dell'80% dell'investimento ammissibile.
1.3. La quota di contributo in conto capitale e' calcolato secondo le seguenti intensita':
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 50% E.S.L. per le iniziative ubicate nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 40% E.S.L. per le iniziative ubicate nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato;
creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), pari all'80% dell'investimento ammesso, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;
pubblicita' dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (Tabella 4 A) nei limiti del 50% E.S.L.;
ricerca per il miglioramento qualitativo delle produzioni (Tabella 5 A) pari all'80% dell'investimento ammesso, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti.
1.4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 13.747.880,98 euro, di cui 1.859.425,00 euro quale contributo in conto capitale e 11.888.455,98 euro a titolo di finanziamento agevolato, cosi' come indicato nell'allegata tabella 1.
1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4. 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali e' fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera.
2. Per la realizzazione del contratto di filiera di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 13.747.880,98 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Presidente: Prodi
Registrata alla Corte dei conti il 14 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 362