Autorità garante della concorrenza - provvedimento 2341
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Provvedimento n. 2341 ( I105B ) ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 6 ottobre 1994;
SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'atto, del 30 novembre 1993, con il quale la BANCA D'ITALIA comunicava la propria decisione di avviare un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti dell'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA per presunta infrazione all'articolo 2 della citata legge;
VISTA la richiesta di parere avanzata dalla BANCA D'ITALIA con nota pervenuta l'11 agosto 1994 relativamente ad alcuni accordi oggetto dell'istruttoria;
VISTA la nota del 7 settembre 1994 di questa Autorità, con la quale è stata rappresentata, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 241/90, l'impossibilità di rendere il parere nel termine di cui all'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90;
VISTA la documentazione pervenuta;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. L'ABI
L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (di seguito ABI) è un'associazione senza scopo di lucro alla quale aderiscono la quasi totalità dell
e banche, nonché alcuni istituti e società finanziarie, operanti sul territorio nazionale.
Lo statuto dell'ABI vigente al momento della apertura dell'istruttoria prevede quale scopo della stessa la tutela degli interessi dei suoi associati, attraverso lo studio e l'esame dei problemi che riguardano i settori bancario e finanziario. Per raggiungere tali fini, l'ABI si prefigge di: 1) cooperare con le istituzioni pubbliche e gli organismi economici e sociali per la soluzione dei problemi riguardanti i settori bancario e finanziario; 2) informare ed assistere gli aderenti; 3) promuovere studi e ricerche sui settori all'interno dei quali operano i suoi membri; 4) promuovere tra gli aderenti scambi di informazioni, intese e accordi su temi di interesse comune fra gli associati o fra essi ed altri enti economici e finanziari.
L'ABI ha perseguito i suoi obiettivi istituzionali anche predisponendo circolari tecniche allo scopo di promuovere "Accordi Interbancari" e convenzioni-tipo per la regolamentazione dei rapporti tra gli associati e la loro clientela.
Gli organi dell'ABI sono: l'Assemblea, il Consiglio, il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Sindaci. Al suo interno operano inoltre le Commissioni tecniche, che assolvono funzioni ausiliarie e consultive degli organi dell'Associazione.
L'ABI svolge le sue attività sulla base di un'ampia concertazione con gli associati, interessando i suoi organi - in specifico gli organi tecnici, la Commissione Tecnica e la Commissione Legale - della stesura dei testi e delle convenzioni volte a realizzare i fini istituzionali. Le imprese associate sono tenute, da previsione statutaria, ad osservare le norme dell'associazione e le deliberazioni assunte dai suoi organi.
Successivamente all'apertura dell'istruttoria da parte della Banca d'Italia, l'ABI ha approvato un nuovo testo statutario, nel quale, ferme restando un'attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli associati e la previsione di iniziative di collaborazione fra gli associati stessi, tale ultima previsione è subordinata, per inciso, al rispetto dei principi della libera concorrenza.
2. Gli accordi oggetto di istruttoria
L'Autorità ha già espresso il proprio parere in data 15 luglio 1994 in merito ad alcuni degli accordi oggetto del provvedimento di avvio dell'istruttoria nei confronti dell'ABI. Con la richiesta di parere in esame è stato richiesto all'Autorità di esprimersi in merito ad altre ipotesi di infrazione delineate nell'atto di avvio del procedimento, relative alle cosiddette "Norme Bancarie Uniformi".
La Banca d'Italia ha proseguito inoltre l'attività istruttoria relativa alle "Norme Bancarie Uniformi" ed all'Accordo Interbancario inerenti al servizio Bancomat, che formeranno oggetto di un ulteriore provvedimento. Su tali ultime fattispecie l'Autorità ha pertanto espresso il proprio parere nella sua adunanza odierna con separato provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90.
L'Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90, sugli accordi che riguardano la formulazione di "Norme Bancarie Uniformi" in merito ad una serie di tipi contrattuali, comunicati regolarmente alle imprese associate a mezzo delle circolari dell'associazione, a partire dagli anni cinquanta; essi vengono di seguito identificati secondo il numero del fascicolo di presentazione della relativa documentazione:
I. Conti correnti di corrispondenza e servizi connessi
I.1 Conti correnti di corrispondenza e servizi connessi;
I.4 Servizio "Incassi speciali";
I.5 Servizio elettronico incassi di ricevute bancarie (RiBa);
I.6 Servizio garanzia assegni e/o eurocheque;
I.8 Servizio di cassa continua;
II. Depositi fruttiferi
II.1 Depositi in conto corrente;
II.2 "Depositi fruttiferi" (libretti di risparmio);
II.3 Certificati di deposito a breve termine;
III. Deposito di titoli e valori e cassette di sicurezza
III.1 Depositi di titoli a custodia ed amministrazione e di titoli e valori a semplice custodia;
III.2 Attività di cui alla legge n. 1/1991;
III.3 Depositi a custodia chiusi;
III.4 Servizio delle cassette di sicurezza;
IV. Finanziamenti
IV.1 Apertura di credito utilizzabile in conto corrente;
IV.2 Aperture di credito e anticipazioni bancarie su pegno di merce e/o su documenti
rappresentativi di merce;
IV.3 Aperture di credito e anticipazioni bancarie garantite da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo;
IV.5 Apertura di credito utilizzabile in conto corrente agrario;
IV.6 Contratto di finanziamento artigiano;
V. Garanzie
V.1 Fideiussioni;
V.2 Costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia: a) di operazioni comportanti rischi;
b) di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari;
V.3 Pegno su saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo; pegno di credito;
cessione di crediti; mandato irrevocabile all'incasso di crediti;
VI. Contratti su nuovi strumenti finanziari
VI.1 Operazioni di interest rate swap e di domestic currency swap tra aziende di credito e/o società finanziarie;
VI.2 Operazioni di forward rate agreement e di currency options tra aziende di credito e/o società finanziarie.
Nella sua memoria del 14 aprile 1994, l'ABI ha precisato che sono desuete le seguenti "Norme Bancarie Uniformi", per le quali, nella successiva memoria del 17 giugno 1994, ha dichiarato la propria intenzione di comunicare alle associate che le stesse "non sono più vigenti":
I.4 Servizio "Incassi speciali"; II.1 Depositi in conto corrente; III.1 (parte) Depositi di titoli e valori a semplice custodia; IV.1 Apertura di credito utilizzabile in conto corrente (confluite in I.1 conti correnti di corrispondenza); IV.2 (parte) Aperture di credito garantite da merce e/o documenti rappresentativi di merce (confluite in I.1 conti correnti di corrispondenza); IV.3 (parte) Aperture di credito garantite da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo (confluite in I.1 conti correnti di corrispondenza); IV.5 Apertura di credito utilizzabile in conto corrente agrario.
Nel corso dell'istruttoria, la Banca d'Italia, in merito a quasi tutte le "Norme Bancarie Uniformi" in oggetto, ha rilevato la presenza di clausole limitative della concorrenza, in quanto volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali - quali, ad esempio, la fissazione dei giorni valuta relativi all'imputazione delle operazioni al cliente; la Banca d'Italia ha ritenuto infatti tali clausole suscettibili di limitare la possibilità che la diversificazione del contenuto negoziale valga come strumento di acquisizione della clientela.
In accoglimento dei rilievi mossi dalla Banca d'Italia in merito alla natura lesiva della concorrenza di tali clausole, l'ABI si è impegnata ad eliminarne alcune e ad apportare modifiche al testo delle altre. E' sul testo così modificato delle "Norme Bancarie Uniformi" in oggetto che l'Autorità esprime il presente parere.
3. I mercati rilevanti
a) I mercati merceologici
I contratti-tipo individuati dalle "Norme Bancarie Uniformi" in esame sono destinati ad essere utilizzati in alcuni dei mercati nei quali operano le imprese associate. Questi ultimi si possono raggruppare per categoria, come segue:
i) mercati di servizi alla clientela esclusivamente bancari;
ii) mercati di servizi alla clientela non esclusivamente bancari;
iii) mercati di prodotti finanziari destinati alla copertura dei rischi di tasso e di cambio.
i) mercati di servizi alla clientela esclusivamente bancari
Rientrano in questa categoria il mercato dei depositi bancari, il mercato degli impieghi bancari, il mercato del servizio cassette di sicurezza e depositi a custodia chiusi ed i mercati relativi ai servizi connessi a depositi ed impieghi bancari.
Le "Norme Bancarie Uniformi" in esame che sono destinate ai mercati suddetti sono quelle sopra contraddistinte dai numeri: I.1; I.5; I.6; I.8; II.2; II.3; III3; III.4; IV.2 (nella parte non desueta); IV.3 (nella parte non desueta); IV.6; V.1; V.2 e V.3.
Nei mercati in oggetto, le imprese aderenti all'ABI rivestono una posizione di assoluto rilievo, in considerazione del fatto che fanno parte della stessa la quasi totalità delle banche operanti sul territorio nazionale.
ii) mercati di servizi alla clientela non esclusivamente bancari
Rientrano in questa categoria il mercato del deposito di titoli a custodia ed amministrazione ed i mercati nei quali si esplicano le attività di intermediazione mobiliare (regolamentate dalla legge 2 gennaio, 1991 n. 1), relative alla consulenza in materia di valori mobiliari, alla gestione di patrimoni, nonché alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento ed alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari.
Le "Norme Bancarie Uniformi" in esame che sono destinate ai mercati suddetti sono quelle sopra contraddistinte dai numeri: III.1 (nella parte non desueta) e III.2.
Nei mercati in oggetto, le imprese aderenti all'ABI rivestono una posizione di assoluto rilievo, in considerazione del fatto che fanno parte della stessa la quasi totalità delle banche nonché diversi istituti e società finanziarie operanti sul territorio nazionale, e del fatto che gran parte dell'attività che fa capo alle società di intermediazione mobiliare (SIM) passa attraverso le SIM bancarie.
iii) mercati di prodotti finanziari destinati alla copertura dei rischi di tasso e di cambio
Rientrano in questa categoria i mercati finanziari nei quali vengono scambiate posizioni finanziarie espresse in diverse valute e/o commisurate a diversi tassi di interesse. Le "Norme Bancarie Uniformi" in esame che sono destinate ai mercati suddetti sono quelle sopra contraddistinte dai numeri: VI.1Secondo la definizione data nella circolare contenente il contratto-tipo, mediante i contratti di swap le parti si scambiano due serie di pagamenti basati su due differenti metodi di calcolo (nell'interest rate swap si scambia un tasso di interesse fisso contro un tasso di interesse variabile; nel domestic currency swap si scambia una posizione in valuta estera contro una posizione in lire). e VI.2Secondo la definizione data nella circolare contenente il contratto-tipo, a differenza dei contratti di interest rate swap, mediante i contratti di forward rate agreement le parti si scambiano due singoli pagamenti relativi ad un solo periodo di interessi (un tasso di interesse prefissato contro un tasso di interesse variabile). Viene inoltre definito il contratto di currency option come quello che attribuisce il diritto di acquistare ovvero il diritto di vendere - ad un prezzo prefissato ad una data futura ovvero entro lo spirare di questa data - un'attività finanziaria di una determinata specie ed in una certa valuta.. Esse sono caratterizzate dalla forma del "contratto normativo volto a definire, in un momento anteriore al perfezionamento dei singoli contratti e quindi in via generale e programmatica, le pattuizioni che regoleranno i medesimi, essendo demandato in tal modo agli operatori il compito di concordare esclusivamente gli elementi essenziali delle operazioni" (cfr. circolare serie tecnica O, n. 35 del 12/11/91).
L'attività che si svolge sui mercati interessati viene svolta principalmente da banche e società di intermediazione mobiliare (SIM). La quasi totalità delle banche italiane e buona parte di quelle estere operanti in Italia aderisce all'ABI; inoltre la gran parte della attività che fa capo alle SIM passa attraverso le SIM bancarie e diverse SIM aderiscono all'ABI direttamente. Le aziende aderenti all'ABI coprono pertanto una parte sostanziale dei mercati interessati.
b) Il mercato geografico
I contratti ai quali si applicano gli accordi oggetto dell'istruttoria in questione sono destinati ad essere stipulati nel territorio nazionale. Per quanto non si possa escludere per alcune delle attività finanziarie interessate un'estensione geografica più ristretta, le intese in questione dispiegano la loro efficacia in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
4. Valutazione giuridica
Le banche e gli istituti finanziari aderenti all'ABI sono imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. L'ABI costituisce pertanto un'associazione di imprese. Le "Norme Bancarie Uniformi", in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nella fattispecie delle intese definita dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
a) Oggetto delle intese
Gli accordi in esame riguardano la formulazione di "Norme Bancarie Uniformi" in merito ad una serie di tipi contrattuali, comunicati regolarmente alle imprese associate all'ABI a mezzo delle circolari dell'associazione, a partire dagli anni cinquanta.
Si tratta di contratti-tipo nei quali viene determinato nel dettaglio il contenuto delle clausole. Essi vengono presentati al settore come schemi dei quali è opportuna l'adozione con criteri di stretta uniformità e, tramite successive circolari, vengono progressivamente modificati, sempre raccomandandone l'uniforme applicazione.
b) Vincolatività delle intese
La comunicazione delle "Norme Bancarie Uniformi" e delle relative modifiche si conclude, in molte delle circolari portate a conoscenza di questa Autorità, con frasi del tipo "si confida che le aziende di credito assicurino un comportamento uniforme del settore" (cfr. circolare prot. LG/TC n. 3807 del 5/5/83 su certificati di deposito a breve termine) o con inviti "a prenderne buona nota", rammentando "l'opportunità che l'adozione del testo modificato avvenga con un criterio di stretta uniformità, sì da garantire all'intero settore un comportamento unitario nella predisposizione degli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti con la clientela" (cfr. circolari serie tecnica O n. 24 del 30/4/85 su conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; n. 20 del 17/6/1987 su fideiussioni), ovvero rammentando "l'opportunità che lo schema in questione venga adottato dalle aziende di credito secondo criteri di stretta uniformità, al fine di realizzare nell'ambito del settore un comportamento unitario anche nella disciplina del rapporto negoziale ora oggetto di regolamentazione uniforme" (cfr. circolare prot. n. LG/010595 del 17/12/90 su contratti bancari-tipo - conti correnti di corrispondenza in valuta estera).
In molte delle circolari viene richiesta la restituzione di copia del contratto-tipo o di una lettera di impegno firmata per adesione (cfr. circolari serie tecnica O n. 25 del 10/6/80 su conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; serie tecnica R n. 12 del 14/9/51 su depositi in conto corrente; serie tecnica R n. 16 del 19/6/52 su depositi fruttiferi; serie tecnica C n. 6 del 21 luglio 1955 su depositi a custodia chiusi) e con successive circolari viene data notizia delle adesioni pervenute dalle singole imprese (cfr. circolari serie tecnica O n. 29 del 25/5/81 su conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; n. 12 del 5/2/1973 su servizio di cassa continua; serie tecnica O n. 64 del 30/12/69 su depositi fruttiferi).
Spesso viene fissata anche la data a decorrere dalla quale le nuove "Norme Bancarie Uniformi" dovranno considerarsi "entrate in vigore", salvo un eventuale differimento da comunicare all'ABI da parte delle imprese che se ne avvalgono (cfr. circolari serie tecnica O n. 82 del 5/11/1963 su servizio di cassa continua; serie tecnica R n. 12 del 14/9/51 su depositi in conto corrente; serie tecnica R n. 16 del 19/6/52 su depositi fruttiferi; serie tecnica C n. 6 del 21 luglio 1955 su depositi a custodia chiusi).
A conferma della vincolatività del testo predisposto, nell'ambito del modulo di contratto raccomandato a volte viene prevista espressamente la facoltà di modificare alcune clausole specificate (cfr. circolari serie tecnica O n. 34 del 28/9/1976 su conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; n. 1 del 4/1/88 su depositi di titoli a custodia ed amministrazione; n. 44 del 23/12/76 su cassette di sicurezza).
Inoltre, in molte circolari viene offerta la fornitura dei moduli di contratto stampati nelle diverse versioni previste, anche personalizzati per la singola banca (cfr. circolari serie tecnica O n. 24 del 30/4/85 su conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; n. 18 del 17/4/89 su carte assegni; n. 20 del 17 giugno 1987 su fideiussioni; serie tecnica n. 1 del 4/1/93 su finanziamento artigiano).
In quasi tutte le ultime circolari di modifica delle "Norme Bancarie Uniformi" portate a conoscenza della Autorità non si richiede la formale adesione delle imprese associate e non si invita ad una uniforme adozione dei contratti-tipo proposti. Ferma restando comunque anche per esse l'obbligazione statutaria delle imprese associate di osservare le norme dell'associazione e le deliberazioni assunte dai suoi organi, non viene modificata in tali circolari la denominazione di "Norme Bancarie Uniformi" e la vincolatività di fatto di esse viene confermata dal rinvio che nei singoli contratti-tipo viene fatto alle altre "Norme Bancarie Uniformi" per la determinazione di elementi del rapporto contrattuale in essi non regolati (cfr. artt. 3 e 8 delle "Norme" su conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; art 10 delle "Norme" su negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di valori mobiliari, anche nei rapporti con operatori qualificati (cfr. articolo 5) allegate alla circolare prot. TBT/LG n. 9727 del 25.11.91; articolo 9 delle "Norme" su servizio elettronico incassi di ricevute bancarie - RiBa; articolo 18 delle "Norme" su anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merce e/o da documenti rappresentatitivi di merce; articolo 18 delle "Norme" su anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; articolo 20, delle "Norme" su anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; articolo 12 delle "Norme" su fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari; articolo 9 delle "Norme" su costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo; articolo 9 delle "Norme" su costituzione in pegno di crediti verso terzi; articolo 7 delle "Norme" su cessione pro solvendo di crediti a scopo di garanzia; articolo 4 delle "Norme" su mandato irrevocabile all'incasso di crediti).
c) Fissazione di condizioni contrattuali: riconducibilità alla fattispecie vietata dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90
L'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 vieta le deliberazioni di associazione di imprese che fissano condizioni contrattuali quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati, attraverso il coordinamento dei comportamenti delle stesse imprese concorrenti.
Non ricadono in tale fattispecie contratti-tipo formulati da associazioni di imprese solo se essi costituiscono meri schemi neutrali, contemplanti la sola previsione delle clausole che le parti dovranno poi riempire di contenuto e non la determinazione delle condizioni contrattuali la cui uniformità limiti in concreto la possibilità di concorrenza.
In particolare, un'associazione di imprese può, in chiave di consulenza tecnica alle associate, indicare lo schema del contratto, ma non deve fissare le condizioni che possano avere un rilievo economico nei confronti della clientela. Tali condizioni, infatti, vanno pattuite dalle singole imprese nei rapporti con la clientela, proprio per salvaguardare la possibilità per il consumatore di operare una scelta fra le stesse imprese sulla base dell'assetto economico complessivo definito dal contratto. Ciò possiede specifico rilievo nei casi in cui le caratteristiche del prodotto offerto sono essenzialmente definite dalle condizioni contrattuali, così come succede nella fornitura di servizi finanziari.
Le regole della concorrenza risultano dunque rispettate quando i contratti uniformi si astengono dal fissare condizioni economiche sia mediante clausole relative ai prezzi, sia attraverso clausole che, pur disciplinando profili diversi dal prezzo, hanno anch'esse incidenza economica, talvolta meno immediatamente percepibile, ma comunque rilevante per i profili di concorrenza.
Le "Norme Bancarie Uniformi" oggetto dell'istruttoria non si limitano a delineare gli elementi astratti dei tipi contrattuali ai quali si riferiscono, ma fissano nel dettaglio condizioni economiche in termini di oneri a carico delle parti al verificarsi delle possibili vicende del rapporto contrattuale, suscettibili di limitare la possibilità che la diversificazione del contenuto negoziale valga come strumento di concorrenza fra le imprese.
Le "Norme Bancarie Uniformi" oggetto di valutazione rendono il comportamento delle imprese uniforme, ad esempio, in materia di esoneri di responsabilità a favore della banca, di regolazione della compensazione volontaria a favore della banca, di termini temporali, di fissazione di termini o modalità per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge o dal contratto, di previsione del rinnovo negoziale tacito alla scadenza. Tutte queste condizioni contrattuali definiscono in sostanza le caratteristiche economiche dei servizi offerti; pertanto la loro fissazione uniforme limita in maniera determinante la concorrenza fra le diverse imprese nei relativi mercati.
A titolo meramente indicativo si possono riportare le seguenti clausole, contenute nelle "Norme Bancarie Uniformi" in oggetto:
- determinazione in un certo numero di giorni del termine per adempimenti o del preavviso in caso di recessoCfr. articolo 7, penult. comma, conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; cfr. articolo 10, comma 1, articolo 13, comma 2, gestione di patrimoni.;
- quantificazione in un certo numero di giorni del termine per il tacito assenso all'estratto conto o ad altro rendiconto o documentazioneCfr. articolo 8, comma 2, conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; articolo 9, depositi di titoli a custodia ed amministrazione; articolo 14, negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, anche nei rapporti con operatori qualificati (articolo 7); articolo 10, comma 2, gestione di patrimoni.;
- determinazione in un certo numero di giorni del termine entro il quale adempiere ad un obbligo contrattualeCfr. articolo 13, comma 1, anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentatitivi di merce; articolo 14, comma 2, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merce e/o da documenti rappresentatitivi di merce; articolo 11, comma 1, anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo.;
- facoltà meramente potestativa, riservata alla banca, di modificare le "norme" che disciplinano i rapporti contrattualiCfr. articolo 16, comma 1, conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; articolo 11, comma 1, depositi fruttiferi; articolo 17, depositi di titoli a custodia ed amministrazione; articolo 16, negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, anche nei rapporti con operatori qualificati (cfr. articolo 9); articolo 16, comma 1, gestione di patrimoni; articolo 12, comma 1, consulenza in materia di valori mobiliari; articolo 20, depositi a custodia chiusi; articolo 27, comma 1, cassette di sicurezza.;
- opponibilità alla banca di revoche e modifiche delle facoltà di rappresentanza e rinunzie alle stesse solo dopo la ricezione di comunicazione con lettera raccomandata e trascorso "il tempo ragionevolmente necessario", anche quando esse siano state pubblicate ai sensi di legge e comunque rese di pubblica ragioneCfr. articolo 1, comma 2, conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; cfr. articolo 4, comma 2, depositi di titoli a custodia ed amministrazione; articolo 11, comma 2, negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari; articolo 14, comma 2, gestione di patrimoni; articolo 5, comma 2, depositi a custodia chiusi; articolo 6, comma 3, cassette di sicurezza; articolo 15, anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentatitivi di merce; articolo 16, comma 1, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merce e/o da documenti rappresentatitivi di merce; articolo 13, comma 1, anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; articolo 15, comma 1, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo.;
- facoltà riservata alla banca di non eseguire l'ordine conferito dal clienteCfr. articolo 1, negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, anche nei rapporti con operatori qualificati.;
- decadenza dal termine stabilito a favore del cliente al verificarsi di "eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dall'azienda di credito"Cfr. articolo 5, comma 3, conti correnti di corrispondenza e servizi connessi.;
- indicazione di un termine discrezionale ("tempo ragionevolmente necessario") per un adempimento a carico della banca o per l'effetto di comunicazioni alla stessaCfr. articolo 12, comma 1, anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentatitivi di merce; articolo 4, comma 1, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; articolo 4, comma 1, fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari.;
- regolamento e computo degli interessi nella stessa misura e alle stesse scadenze anche per i conti correnti debitori venuti a cessare, pure quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiariCfr. articolo 7, comma 4, conti correnti di corrispondenza e servizi connessi.;
- esclusione della prova contraria rispetto alle risultanze dei libri e/o delle altre scritture contabili della bancaCfr. articolo 8, comma 4, conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; articolo 1, negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, anche nei rapporti con operatori qualificati; articolo 7, comma 1, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; articolo8, comma 1, fideiussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato.;
- limitazione della responsabilità per errori, disguidi o ritardi nella esecuzione degli incarichi affidati dal cliente in adempimento delle obbligazioni contrattualiCfr. articolo 17, comma 1, conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; articolo 7, comma 4, servizio elettronico incassi di ricevute bancarie - RiBa; articolo 10, comma 3, servizio di cassa continua; articolo 1, comma 6, gestione di patrimoni; articolo 25, cassette di sicurezza.;
- applicazione ai depositi vincolati scaduti del minore tra i tassi praticati dalla bancaCfr. art 13, comma 1, depositi fruttiferi.;
- rinnovo del vincolo, anche per gli interessi maturati, per le somme non prelevate entro un numero prefissato di giorniCfr. artt. 5 e 7, depositi fruttiferi.;
- esclusione degli interessi di diritto (articolo 1282 c.c.) alla scadenza del depositoCfr. articolo 6, certificati di deposito a breve termine.;
- modifica (in senso sfavorevole al cliente) della disciplina vincolante stabilita dal codice civileComb. disp. artt. 1850 e 2797 c.c.: articolo 14, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merce e/o documenti rappresentativi di merce; articolo 13, anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce; articolo 11 anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; articolo 13, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; artt. 1949 e 1950 c.c.: art 10, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; articolo 11, fideiussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato; articolo 9, fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari; articolo 9, fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi; articolo 4, comma 2, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi; articolo 5, comma 2, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari; articolo 1945 c.c.: articolo 8, comma 1, fideiussioni a garanzia apertura di credito per importo determinato; articolo 7, comma 1, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; art, 7, comma 1, fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari; articolo 7, comma 1, fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi; articolo 2797 c.c.: articolo 6, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi; articolo 7, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari.;
- esclusione del diritto del terzo garante di ottenere informazioni sui rapporti fra banca e beneficiario dell'anticipazioneCfr. articolo 16, comma 4, anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; articolo 18, comma 4, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; articolo 8, coma 3, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi; articolo 9, comma 3, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari; articolo 6, comma 2, costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito nominativo; articolo 6, comma 2, costituzione in pegno di crediti verso terzi.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, poiché le "Norme Bancarie Uniformi" costituiscono decisioni di associazione di imprese e poiché fissano condizioni contrattuali, aventi incidenza economica, rilevanti per i profili di concorrenza, esse rientrano nella fattispecie vietata dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Va in particolare rilevato che le "Norme Bancarie Uniformi" in oggetto comportano una restrizione consistente del gioco della concorrenza, sia in considerazione della posizione occupata dalle imprese aderenti all'ABI nei mercati interessati, sia in considerazione della natura dei contratti da esse regolati. In merito alla natura dei contratti regolati dalle "Norme Bancarie Uniformi", va infatti osservato che i contratti relativi alla prestazione di servizi, ed in particolare di servizi bancari e finanziari, rivestono un ruolo essenziale nella definizione del prodotto che viene offerto, in quanto esso viene qualificato nelle sue caratteristiche proprio dal contenuto delle clausole contrattuali. Pertanto, la predeterminazione delle condizioni contrattuali a mezzo di un accordo comporta necessariamente la uniformazione del prodotto offerto sul mercato, precludendo alle imprese aderenti la possibilità di farsi concorrenza sul piano della differenziazione dell'offerta.
Alla stessa conclusione si perviene anche trascurando la natura vincolante delle "Norme Bancarie Uniformi"; va ricordato infatti che le raccomandazioni di un'associazione di imprese prive di effetto vincolante non esulano dalla sfera di applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza se l'accettazione delle raccomandazioni stesse da parte delle imprese destinatarie influisce in modo rilevante sul gioco della concorrenza nel mercato di riferimento (cfr. Corte di Giustizia, sentenza "IAZ" dell'8 novembre 1983). Pertanto, anche nella ipotesi di una non vincolatività delle "Norme Bancarie Uniformi", la riconducibilità delle stesse alla fattispecie vietata potrebbe essere esclusa solo ove fosse possibile verificare l'esistenza di una effettiva concorrenza fra le imprese stesse su tutte le caratteristiche di diversificazione del prodotto. Invece i contratti-tipo sono "applicati dalla totalità delle banche e comunque da una loro porzione significativa, nei rapporti con la clientela" (cfr. Trib. Genova, 11 febbraio 92, GUCE C/113 dell'1 maggio 1992), con una "accertata similitudine di comportamento tra tutte le banche" (cfr. ordin. Trib. Alessandria, 28 marzo 1992, GUCE C/189 del 28 luglio 1992), astenendosi da una effettiva significativa concorrenza anche rispetto ad elementi di prezzo (cfr. Cass. 30 maggio 1989, n. 2644).
Alla luce di tali considerazioni, gli accordi che formano oggetto del presente parere potrebbero peraltro costituire fattispecie suscettibile di approfondimento sotto l'aspetto dell'abuso di una posizione dominante collettiva, attuata attraverso l'intesa, a danno degli utenti.
5. La richiesta di autorizzazione in deroga (articolo 4 legge n. 287/90)
In data 14 aprile 1994, l'ABI, in subordine alla propria domanda di attestazione di non lesività della concorrenza delle "Norme Bancarie Uniformi" oggetto del presente parere, ha avanzato alla Banca d'Italia richiesta di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 287/90, l'eventuale autorizzazione dei contratti-tipo individuati nelle circolari dell'ABI va valutata alla luce dei seguenti elementi:
a) attitudine degli stessi a migliorare le condizioni di offerta con un sostanziale beneficio per i consumatori;
b) assenza di restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento di tali finalità;
c) non eliminazione della concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
A tale riguardo bisogna distinguere fra alcune "Norme Bancarie Uniformi", segnatamente quelle relative ad operazioni di interest rate swap, di domestic currency swap, di forward rate agreement e di currency options tra aziende di credito e/o società finanziarie, e le altre "Norme Bancarie Uniformi".
A. Per le "Norme Bancarie Uniformi" relative ad operazioni di interest rate swap, di domestic currency swap, di forward rate agreement e di currency options tra aziende di credito e/o società finanziarie, la uniformità di una certa parte del contenuto contrattuale assume un particolare rilievo dal punto di vista della efficienza del mercato. Per tali "Norme Bancarie Uniformi" sussistono le condizioni sopra richiamate.
Per quanto riguarda le condizioni a) e b), infatti, per le "Norme Bancarie Uniformi" in esame assume particolare importanza la semplificazione della contrattazione fra le parti e la velocizzazione delle transazioni, che sono permesse dalla standardizzazione delle clausole contrattuali. I contratti di cui sopra intervengono infatti sempre fra imprese, per le quali la possibilità di transazioni rapide e di contenuto certo assume una particolare rilevanza; da questo punto di vista si può ritenere che la standardizzazione del prodotto scambiato sul mercato comporti un miglioramento delle condizioni di offerta.
Per quanto riguarda la condizione c) di cui sopra, va osservato che le aziende aderenti all'ABI coprono una parte sostanziale dell'attività che si svolge sui mercati dei prodotti finanziari interessati dalle "Norme Bancarie Uniformi" in argomento. I contratti-tipo in oggetto non sono comunque atti a ridurre la concorrenza in modo tale da comportarne la eliminazione, poiché nei mercati interessati, nei quali gli operatori intervengono alternativamente in posizione di offerta o di domanda in operazioni caratterizzate da elevati volumi unitari medi, la concorrenza si sviluppa sulle variabili di tasso di interesse e di cambio ed è rilevante l'influenza delle condizioni praticate sui mercati internazionali.
Riguardo al periodo di tempo per il quale pare possibile concedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90 di tali ultime "Norme Bancarie Uniformi", si ritiene di suggerire una durata quinquennale, in considerazione della rapidità del processo di innovazione che connota i mercati sui quali le stesse vengono applicate.
B. Anche per le altre "Norme Bancarie Uniformi" oggetto del presente parere l'ABI sostiene l'opportunità della omogeneizzazione delle condizioni contrattuali. L'ABI argomenta infatti che "l'eventuale omogeneità del contenuto contrattuale di una determinata operazione consente al cliente di soffermarsi sulle condizioni economiche del rapporto, ponendolo in grado di meglio apprezzare quale sia la banca presso la quale è più conveniente porre in essere la predetta operazione", "rendendo quindi più corrente il dispiegarsi della concorrenza per il profilo di 'prezzo' che rappresenta, in concreto, il motivo della scelta fra una banca e l'altra in relazione ad operazioni di massa" (cfr. memoria allegata alla comunicazione ABI del 14 aprile 1994, 2.1., lettera A).
In merito a tale argomentazione si deve tuttavia sottolineare come il fatto che attualmente il principale parametro di riferimento per la scelta da parte del cliente sia costituito dall'elemento "prezzo" sembra essere una diretta conseguenza della applicazione di "Norme Bancarie Uniformi".
Per quanto riguarda la condizione a) di cui sopra, la fissazione di un contenuto contrattuale assolutamente uniforme - ben diversa dalla mera predisposizione di uno schema atto a prevedere un regime negoziale completo sulle possibili vicende del rapporto contrattuale - non comporta un miglioramento delle condizioni di offerta, che anzi limita nell'esplicazione delle sue possibili diversificazioni. La fissazione di un contenuto contrattuale assolutamente uniforme non pare neppure atta a determinare un sostanziale beneficio per i consumatori, in quanto può costituire una condizione per l'attestazione dell'offerta su un livello di efficienza non ottimale. Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dalla circostanza che alcune delle clausole in discussione determinano uno squilibrio contrattuale a danno dell'utente.
Si osserva inoltre, per quanto riguarda la condizione c), che la totale uniformazione dei contenuti contrattuali, a motivo della natura dei contratti in oggetto e della posizione sul mercato della imprese aderenti all'ABI, comporta l'eliminazione della concorrenza rispetto agli elementi non di prezzo dei servizi offerti.
Si deve inoltre sottolineare come la valutazione di cui sopra recepisca interamente i più recenti orientamenti espressi dalla Commissione CE nei confronti della redazione di condizioni tipo per altre categorie di contratti, in particolare quelli assicurativi, per i quali è stato emanato il Regolamento CE 3932/92 di esenzione ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del Trattato CE. In tale Regolamento viene infatti specificato che le condizioni o le clausole tipo di assicurazione diretta che hanno il vantaggio di offrire al contraente un miglior confronto delle offerte ed una più grande omogeneità dei rischi ammessi non possono condurre alla standardizzazione dei prodotti o al vincolo dei clienti.
In questo senso, secondo tale Regolamento, per i prodotti assicurativi l'esenzione può essere applicata solo nel caso in cui le condizioni contrattuali tipo: a) siano redatte e comunicate con la menzione esplicita della loro natura indicativa; b) menzionino esplicitamente la possibilità di stipulare clausole diverse; c) siano accessibili a chiunque sia interessato e comunicate su semplice domanda.
Viene inoltre stabilito che l'esenzione non è applicabile quando le condizioni tipo contengono clausole che specificano l'oggetto della prestazione senza indicare esplicitamente che ogni impresa può derogarne e quando "le condizioni tipo di assicurazione raccomandate contengano clausole ( ) che creino, a danno dei contraenti, uno squilibrio significativo tra i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto".
Alla luce delle precedenti considerazioni, sulla base della documentazione ricevuta;
ESPRIME
il parere nei sensi di cui alle precedenti considerazioni.
Il presente parere verrà comunicato alla BANCA D'ITALIA, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90, e sarà successivamente pubblicato nel Bollettino di cui all'articolo 26 della medesima legge.